Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Che succede alla Questura di Torino?

Alla questura di Torino devono avere un cervello tixotropico perché non riescono ad applicare norme elementari del diritto delle armi.
Già hanno preso una bella botta nei denti quando il Tribunale di Torino ha dovuto loro spiegare che chi ha licenza di collezione di armi neppure deve denunziare i nuovi acquisti
Sentenza tribunale Torino
Ma si vede che i denti sono più insensibili dei cervelli!
Già ho dovuto meravigliarmi per prescrizioni idiote che qualcuno inserisce nelle licenze di porto d’armi
http://www.earmi.it/varie/torino.html .
Già mi ero dovuto occupare della Questura di Torino per uno stravagante provvedimento di ritiro di armi
http://www.earmi.it/varie/infami.html .
Lungi da me dall’usare frasi fatte del tipo “il pesce puzza dalla testa” perché, del resto, sono stato anch’io “una testa”, ma resta il dato di fatto che se i piedi puzzano vuol dire che vi è una testa che non si è preoccupata di lavarli! Non se se sia il ministero, il questore, un vice-questore, ma è certo che vi è qualcuno a cui non gliene frega nulla, che non controlla o non vuol controllare per far sì che la questura sia al servizio del cittadino e non un assurdo centro di maltrattamento e danneggiamento del cittadino. È giusto che i piedi sporchi vengano lavati in casa, ma alla Questura di Torino li sventolano sotto il naso del pubblico!
Ciò che mi ha fatto perdere la pazienza è questo capolavoro di licenza di collezione di armi antiche di cui mi hanno inviato un modello:
IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO
VISTA            l’istanza di  …
VERIFICATA la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti;
VISTI  gli artt. 9, 10, 11, 43, 34 e 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18.6.1931, n.773; gli artt. 47, 50 e 58 del Regolamento per l’esecuzione del T.U. R.D. 6 maggio 1940; gli artt. 8, 9, 10 e 20 della Legge 18.4.1975, n.110; (nota 1)
VISTO il D.M. 14 aprile 1982 “Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica”;

AUTORIZZA
il sign …. a detenere a scopo di collezione le armi di cui in premessa.
Il titolare della licenza è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto di seguito indicato:
1. mantenere idonee misure antifurto nella custodia delle armi, così come previsto dall’art.20 della Legge 18.4.1975 n. l10; (nota 2)
2. è fatto divieto di detenere munizionamento relativo alle armi in collezione. (nota 3)
Il titolare della licenza, inoltre, è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni imposte ai sensi dell’art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18.6.1931 n. 773: (nota 4)
1. è vietato distrarre le armi in collezione dalla propria destinazione, anche se munito di porto d’armi, salvo eventuale autorizzazione dell’Autorità di pubblica sicurezza competente;
2. è fatto obbligo di presentare istanza al competente ufficio della Questura per l’aggiornamento della licenza di collezione, nel caso in cui si venga in possesso di armi il cui numero ecceda gli otto manufatti già detenuti, entro le 72 ore dal momento dell’acquisizione e previa denuncia delle stesse ai sensi dell’art. 38 TULPS. Analoga procedura dovrà essere adottata nel caso di cessione di uno o più manufatti presenti nell’autorizzazione;
3. è fatto obbligo di richiedere apposita autorizzazione al trasporto ai sensi dell’art.34 TULPS, nel caso di trasferimento della collezione, anche se in possesso di licenza di porto d’anni; ad avvenuto trasferimento, entro 72 (settantadue) ore dovrà essere ripetuta la denuncia al locale Ufficio di P.S. o, in assenza di questo, al locale Comando dell’Arma dei Carabinieri, ovvero alla Questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata; nel medesimo tempo dovrà essere presentata istanza per l’aggiornamento della licenza.

                              IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Vediamo di chiosarla in base ai richiami alle note che ho inserito:
Nota 1:  Ma che cavolo mai avrà mai “visto”? Questa frase è un falso ideologico in atto pubblico! Se le avesse davvero “viste” e magari, a tempo perse, lette, avrebbe potuto capire che la Legge 110/1975 ha definito le armi antiche, ma poi ha regolato solo quelle comuni da sparo;  per le collezioni di armi antiche ha espressamente scritto (art. 10) che “resto ferme del disposizioni del TULPS”. È ovvio e palese che se a scrivere le licenza viene messo un analfabeta (forse un immigrato che attendeva nel corridoio?), c’è poco da sperare.
Nota 2: L’art. 20 della legge 110/1975 parla chiaramente di custodia delle armi comuni; che minchia (termine siculo per indicare i cavoli) c’entrano le armi antiche? Per esse non vi è nessun obbligo di custodia, come ormai sanno anche gli appuntati Cacace. E se non sono pericolose per la legge, il pericolo non se lo può inventare il questore o chi per esso.
Nota 3: Ma che pisello di munizioni possono avere le armi a ruota e a pietra focaia e ad avancarica?
Nota 4: E qui arriva il peggio del peggio e ben si potrebbe esclamare in modalità ligure “ma che belin scrivono?”
Le prescrizioni speciali ad personam di cui all’art. 9 sono costituite da un provvedimento che il questore adotta e che deve essere adeguatamente motivato; altrimenti è un abuso amministrativo e sono solo parole al vento per spaventare il cittadino; si vede che il Ministero ai questori gli ha detto ciò che Franceschiello diceva ai soldati: facite a faccia feroce!
Orbene, in diritto il provvedimento è di un atto di totale illegalità che stabilisce l’esatto contrario di ciò stabilisce il Regolamento sulle armi antiche, regolamento che le ha liberalizzate al massimo dicendo che il collezionista, nella maggioranza dei casi, non deve neppure denunziare  gli acquisti di nuove armi. Ed è cosa che dovrebbe essere nota ad un laureato della PS che con l’art. 9 TULPS non si può certo cambiare ciò che dice la legge o un regolamento. E  un funzionario di PS che ignora i principi basilari del suo mestiere può forse fare da scorta alle vittime di stalking, ma di certo non deve poter decidere sui diritti dei cittadini.
Si noti poi che le comunicazioni e gli avvisi che si è inventati lo scrivente sono illegittimi persino per le collezioni di armi comuni; figurarsi per le armi antiche! Quale mente perversa può inventarsi che per trasportare  sei armi antiche non basta un porto d’armi, ma ci vuole in più anche la licenza di trasporto? E comunque dice una bischerata perché  se queste cautele fossero davvero previste dalla legge, prima del trasferimenti, e non dopo, si dovrebbe richiedere la verifica dei nuovi locali di custodiao! Atrimenti con ciò il questore verrebbe a stabilire che le tanto pericolose armi possono restare in un luogo non controllato, in attesa della verifica della PS e cioè, di solito, per mesi!
E se chi ha scritto il provvedimento avesse motivato, come doveroso, nel merito, ci sarebbe stato davvero da scompisciarsi. Egli avrebbe dovuto sostenere che a Torino vi è una situazione di pericolo particolare e speciale che impone di controllare al massimo le armi antiche. È possibile che i no-tav cerchino di armasi di pistole a ruota, è possibile che immigrati da paesi arretrati cerchino ancora di far la rapine con i tromboni da diligenza a pietra focaia, è possibile che le puttane si muniscano di schizzetti non avendo capito bene a che cosa servono, ma davvero gradirei che la questura di Torino rendesse pubbliche queste statistiche che le consentono di mettere la manaccia pesante della legge sulle spalle dei  cittadini che salvano dei beni  culturali.
Come diceva un noto personaggio "che figura di m ...!"

 

 


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