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Reati
    Art. 30  lett. h LC, detenzione di animali non cacciabili, usare a fini di richiamo uccelli vivi  accecati o mutilati ovvero legati per le ali (art.  21 c.1 lett. r); ammenda fino ad euro 1549.
    Art.  31 lett. h, impiego di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni  emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; sanzione amministrativa  da euro 154 a euro 929; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da  euro 258 a euro 1549.
    Si  veda la voce →Maltrattamento di animali in relazione a particolari fattispecie.
Giurisprudenza 
      • In materia di caccia  la utilizzabilità dei richiami vivi è tassativamente limitata ad alcune specie,  nelle quali non sono compresi i fringuelli; così che la caccia con l'uso di fringuelli  quali richiami vivi equivale a caccia con mezzi vietati. Ciò in quanto la peppola  ed il fringuello sono state escluse dall'elenco delle specie cacciabili dall'art.  2 D.P.C.M. 22 novembre 1995, pertanto anche la cattura a fini di richiamo è vietata  dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1992 n. 157. *Cass., 1° aprile 1998, n. 1151
      Soluzione sbagliata, poi corretta dalla massima  che segue.
  • In tema di reati venatori, non rientra nella ipotesi della caccia con mezzi  vietati l'esercizio della caccia con uso di richiami vivi al di fuori dei casi consentiti  (art. 21 lett. p), ma soltanto l'esercizio di caccia con l'ausilio dei richiami  vietati, elencati nell'art. 21, comma 1 lett. r), stessa legge; né l'uso di richiami  vivi può rientrare nel concetto di esercizio della caccia con mezzi vietati, anch'esso  sanzionato dalla predetta norma incriminatrice, stante la riferibilità del termine  "mezzo" all'uso di strumenti materiali per la caccia, secondo la nozione  fornita dall'art. 13 della medesima legge. *Cass., 6 ottobre 2000, n. 3089.
  • La messa in funzione di un apparecchio preregistrato integra il reato di  cui all'art. 21, lett. r), L. n. 157 del 1992, come sanzionato dall'art. 30, comma  primo, lett. h), solo ed esclusivamente allorquando costituisca atto diretto all'abbattimento  della fauna. (In applicazione di detto principio, la Corte ha annullato la sentenza  di condanna in quanto l'imputato non era stato trovato in possesso di strumenti  o altri mezzi idonei alla cattura della selvaggina). *Cass., 27 giugno 2008, n.  35418.
  • In tema di caccia con il mezzo vietato del richiamo elettroacustico previsto  ex art. 21 lett. r) e 30 lett. m) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, la estinzione  del reato per intervenuta prescrizione non esclude la confisca dei richiami. Infatti  il giudizio di pericolosità è contenuto nella stessa norma penale incriminatrice  che ne vieta in modo assoluto l'uso e la detenzione. Né si può invocare una diversa  e ipotetica utilizzazione della cosa per evitare la confisca. *Cass., 2 luglio 1999,  n. 10558.
  Decisione assurda e che si inventa letteralmente  la legge: non esiste nessun divieto assoluto e i richiami possono essere usati per  scopi leciti (studio, osservazione, ecc.).
  • L'esercizio della caccia con richiami non autorizzati, da individuarsi in  quelli non identificabili mediante anello inamovibile e numerato secondo le norme  regionali, è sanzionato unicamente in via amministrativa, integrando illecito penale  la diversa condotta dell'esercizio della caccia con l'ausilio di richiami vietati.  *Cass., 4 febbraio 2009, n. 11581.
• La cattura dei richiami vivi  (c.d. presicci), vale a dire uccelli utilizzati come richiamo di altri volatili  nella caccia da appostamento, è consentita dalla legge n. 157/1992, art. 4, commi  3° e 4°, nonché, per la Regione Lombardia, dalla legge regionale n. 26/1993, artt.  7 e 26, ai fini della loro cessione gratuita ai cacciatori che esercitano attività  venatoria da appostamento. In materia assume, peraltro, importanza fondamentale  il diritto comunitario ed in particolare la direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE,  sulla conservazione degli uccelli selvatici. La direttiva vieta, in linea generale,  l’uccisione e la cattura di uccelli selvatici (cfr. art. 5), salve le deroghe previste  dall’art. 9 della direttiva medesima. La legislazione statale e regionale in materia  di cattura di richiami vivi per la caccia deve, ovviamente, essere rispettosa delle  prescrizioni comunitarie ed, in particolare, delle deroghe di cui al citato art.  9. *TAR Lombardia, 3 marzo 2010, n. 533. 
  • La messa in funzione di un apparato preregistrato  contenente richiami  vietati integra di per sé la condotta di esercizio della caccia ex art. 30  lett. h) l. n. 157 del 1992, essendo atto diretto all'abbattimento della fauna  selvatica, attirata dall'apparecchio. Cass. n. 42388 del 20/09/2011
        Massima sbagliata; se non vi è un mezzo di cattura non vi può essere caccia. 
• In tema di reati venatori, tra i mezzi vietati il cui  impiego integra la fattispecie prevista dall'art. 30, lett. h, l. 11 febbraio  1992, n. 157 rientra anche l'uso di richiami vivi (nella specie, volatili) non  identificabili mediante anello inamovibile. Cass. n. 7949 del 20/09/2012 
  Sempre che esso sia usato da persona in atteggiamento di caccia! 
  • In tema di reati venatori, i richiami vivi privi di  anello di identificazione inamovibile rientrano fra i mezzi "vietati"  per la caccia, il cui utilizzo - diversamente dall'impiego di richiami  "non autorizzati", sanzionato solo in via amministrativa - integra la  fattispecie prevista dall'art. 30 lettera h), legge 11 febbraio 1992, n. 157. Cass.  n. 46228 del 23/10/2013. 
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       - Edoardo Mori | 
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