Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare Ministero Interno 557/PAS/l 0900(27)9 del 28 luglio 2014 - Esplicativa del D.to lgs 29 settembre 2013, n. 121

Circolare Ministero Interno 557/PAS/l 0900(27)9 del 28 luglio 2014
OGGETTO: Decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 recante “Disposizioni integrative e correttive dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l’attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di anni”
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Si fa seguito, alla circolare p.n. del 24 giugno 2011, ad oggetto “Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante “Attuazione della Direttiva 2Q08/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi".

Nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2013 è stato pubblicato il decreto legislativo 29 settembre 2013, a. 121, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204. concernente l’attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi", entrato in vigore dal 5 novembre 2013.
Il decreto correttivo in argomento che consta di 6 articoli, realizza in particolare, un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati e risolve alcune problematiche applicative emerse nella prima fase di attuazione del precedente decreto del 2010, con particolare riguardo a quelle connesse alla nota soppressione, a decorrere dal gennaio del 2012, del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed alla successiva attribuzione al Banco nazionale di prova della competenza per il riconoscimento delle armi.

A (Modifiche al r.d. 18 giugno 1931, n. 773 - T.U.L.P.S.)
L’articolo 1 del decreto legislativo correttivo in esame introduce modifiche agli articoli 31- bis, 38 e 39 del T.U.L.P.S..
1} All’art, 31-bis sono stati sostituiti i commi primo e secondo, al fine di ridefinire la licenza per l’intermediazione di armi.
La norma, riconduce alla competenza del Questore (e non più del Prefetto, come nella formulazione originaria) il rilascio della licenza in argomento, con validità triennale, delineando la figura dell’intermediario rispetto alla diversa figura del mero rappresentante con procura.
Inoltre, in relazione alle modalità di rilascio della licenza, la nuova disposizione rimanda all’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni, anche regolamentari, previste per la licenza di cui all’art 31 (fabbricazione armi comuni) dello stesso T.U.. Ne deriva che, la domanda per l'esercizio dell’attività di intermediario, in relazione agli arti. 34, 46 e segg. Reg. T.U.L.P.S., dovrà essere presentata al Questore competente territorialmente del luogo ove si intende svolgere l’attività, e contenere, tra l'altro, oltre alle generalità del richiedente, anche le indicazioni relative all’ubicazione dei locali nei quali si intende svolgere l’attività medesima. In particolare, si ricorda che l’autorizzazione in argomento non può contemplare l’ipotesi di effettiva disponibilità in detenzione (anche temporanea) delle armi oggetto di intermediazione, nel qual caso l’interessato deve anche munirsi della prevista licenza ex art. 31 T.U.L.P.S..
Anche se per i rappresentanti con mandato delle parti interessate non è richiesta la licenza in questione, la novella ha introdotto nei confronti degli stessi l’onere di comunicare alla questura competente per territorio ove il mandatario ha la propria sede operativa o legale il possesso del mandato medesimo.
Per i soggetti autorizzati all’intermediazione, invece, la nuova norma dispone l’obbligo di comunicazione, all’Autorità che ha rilasciato la licenza, l’ultimo giorno del mese, di un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Tale resoconto, pertanto, dovrà contenere ogni utile informazione sulla singola operazione, ivi compresi il riferimento ai rispettivi titoli autorizzatori (autorizzazione all’esportazione/importazione) delle parti coinvolte nella compravendita delle armi.
Infine, la norma, in attuazione del principio di semplificazione amministrativa, da un lato - riguardo al procedimento - introduce la possibilità di trasmissione della cennata comunicazione mensile, oltre che nelle forme ordinarie, anche all’indirizzo di posta elettronica certificata dall’Autorità di P.S. competente (in relazione alla quale le SS.LL. vorranno costantemente verificare la ricezione delle comunicazioni anche in tali modalità), dall’altra - rispetto alla formulazione originaria dell’art 31-his, che all’ultimo comma, ora abrogato, prevedeva il rinvio ad un regolamento attuativo, - dà diretta ed immediata attuazione alla disciplina normativa in argomento, che è entrata in vigore dal 5 novembre 2013.
2)  Quanto alle modifiche introdotte all’art 38, la novella, nell’ambito della semplificazione, adegua la disposizione normativa alle nuove tecnologie prevedendo che la denuncia di detenzione dell’arma possa essere trasmessa tramite posta certificata alla questura competente per territorio.
Le SS.LL. vorranno, pertanto, attuare una costante verifica del ricevimento delle denunce di detenzione armi in tale modalità, a decorrere dal 5 novembre 2013.
3)  le modifiche apportate all’art. 39, illustrano, nel contesto della previsione del ritiro cautelare delle armi e del conseguente provvedimento di divieto di detenzione armi, la disciplina della procedura di dismissione delle stesse da parte dei privati, nonché della relativa procedura di confisca nel caso in cui il privato non ottemperi all’ordine di cessione a terzi impartito dal Prefetto.
Quanto ai “casi d’urgenza” nei quali gli agenti operanti provvedono all’immediato ritiro cautelare delle armi, si richiama l'attenzione sull’orientamento costante della giurisprudenza amministrativa secondo cui la valutazione di inaffidabilità del soggetta è affidata all'autorità, secondo un apprezzamento discrezionale, purché congruamente motivato avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche (C.di S. - Sez. VI, sent n. 2576 del 10-05-2006).
Pertanto, tenuto conto che il ritiro cautelare si innesta nel successivo procedimento prefettizio di divieto detenzione armi, si richiama l’attenzione ad un’attenta ricostruzione, negli atti da redigere, delle circostanze di fatto che hanno consigliato l’adozione della misura cautelare.
La novella, in vigore dal 5 novembre 2013. fornisce, dunque, una chiara indicazione sulla procedura da seguire per la confisca delle armi e stabilisce, in ossequio ai principi generali della legge sul procedimento amministrativo, una tempistica certa per la conclusione del procedimento di confisca.
[NOTA: Con questo si viene a dire che l’unico rimedio contro il ritiro cautelare è quello del ricorso in autotutela al prefetto (?vedi più avanti) oppure al TAR per una sospensiva; ripeto che ritengo la procedura incostituzionale.]

L’ufficio che ha provveduto al ritiro, dopo aver verificato che non sia stato presentato ricorso avverso il provvedimento di confisca, provvederà al versamento presso le competenti direzioni di artiglieria per la loro successiva rottamazione.
[NOTA: E inutile che cerchino di far passare il provvedimento cautelare come un atto propedeutico alla confisca così che solo quest’ultima sarebbe ricorribile! Chi procede al ritiro cautelare  può appartenere ad un ufficio della PA diverso dalla prefettura e pone in essere atti amministrativi riferibili alla propria amministrazione e quindi immediatamente ricorribili. Altrimenti che succede se il prefetto non intende procedere e non si attiva? Il cittadino attende mesi per scoprire che il ritiro non ha portato ad altre conseguenze?]
Occorre, comunque, soggiungere che il provvedimento dì divieto di detenzione anni potrà contenere, oltre alla suindicata possibilità per il detentore di cessione dell’arma, anche la possibilità, nei medesimi termini, che l’interessato provveda, a sue spese, alla relativa disattivazione o alla rottamazione.

B (Modifiche alla legge 18 aprile 1975, a-110)
L’articolo 2 del decreto legislativo correttivo in argomento contiene modifiche agli articoli
2, 5,12,14,15,16,22 e 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
1)   L’articolo 2, secondo comma, della I. a. 110/75, introduce un limite del numero dei colpi nei caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, delle armi comuni da sparo destinate al mercato civile nazionale, rispettivamente nel numero di 5 colpi per le armi lunghe e di 15 colpi per quelle corta. Pertanto, a partire dal 5 novembre 2013, il numero dei colpi contenuti nel caricatore o nel serbatoio rileva ai fini della classificazione dell’arma “comune da sparo".
[NOTA: Frase errata; l’arma rimane comunque comune anche se il caricatore non è in regola; forse sarà vietata, ma sempre comune rimane]
Quanto alle adeguate modalità degli interventi di riduzione della capacità dei caricatori, si fa presente, in particolare, che, trattandosi di operazioni dirette alla riduzione della capienza di caricatori di anni originariamente realizzate come comuni da sparo, una riduzione della capacità del caricatore entro i limiti stabiliti sembra ammissibile anche attraverso operazioni che, senza ricorrere a radicali modifiche di carattere costruttivo, abbiano sufficienti caratteri di inalterabilità, a meno di ricorrere, per l’eventuale rimozione degli accorgimenti riduttori, all’uso volontario di appositi utensili.
Va, comunque, evidenziata - come, peraltro, segnalato dal Banco Nazionale di Prova – l’oggettiva difficoltà a definire una specifica e puntuale modalità di intervento di riduzione dei caricatori, in relazione sia alla notevole variabilità dei materiali utilizzati per la loro costruzione (acciaio, alluminio e sue leghe, polimeri e loro composti), sia alla loro variabilità morfologica (prismatici, tubolari, a pacchetto, a piastrine, ecc...).
[NOTA: La piastrina non è un caricatore! La legge ha voluto regolare  i serbatoi fissi e mobili!]
Ne deriva elle l’operatore abilitato debba eseguire l’intervento basandosi su norme di buona tecnica, in modo tale che la modifica garantisca sufficienti caratteri di inalterabilità e sia tale da escludere la rimozione accidentale degli accorgimenti limitativi effettuati sul caricatore, per cui l’eventuale mancanza degli accorgimenti medesimi possa attribuirsi - con le conseguenze penali sopra richiamate - all’esclusiva volontà del detentore e ritenersi ottenuta con l’ausilio di utensili e/o attrezzature.
[NOTA: vi è una modesta apertura nel senso che sarà sufficiente qualche artificio stabile, ma non castrante, per ridurre  caricatori  e serbatoi.]
2)   All’articolo 2, terzo comma, si riconduce alle competenze del Banco nazionale di prova (oltre alla già prevista classificazione delle armi comuni da sparo) la valutazione delle armi e degli strumenti (es. mazzette da segnalazione, bastoni estensibili, ecc.) per i quali il Banco medesimo escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona (disposizione in vigore dal 5 novembre 2013).
[NOTA: Non hanno capito nulla. Una mazzetta da segnalazione, un bastone estensibile ecc. sono uno strumento atto ad offendere per definizione e possono essere usati per giustificato motivo; quindi il Banco non potrà mai dire che non sono atti ad offendere. O forse il ministero vuol mandare al Banco di Prova tutti i bastoni da passeggio e gli ombrelli!! Questi oggetti si distinguono dalle armi proprie in base alla destinazione e non in base a caratteristiche tecniche!  Inoltre l'art. 2 comma 3° non parla affatto delle mazzette da segnalazione. al ministero credono nella loro immensa ignoranza che siano bastoni ad aria compressa! Che pena!]
Occorre, tuttavia, rammentare, per quanto concerne la disciplina normativa delle “armi a modesta capacità offensiva”, ovvero delle armi ad aria compressa o gas compresso non superiori a 7,5 joule (e delle repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo), che per le stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Legge comunitaria 1999) e al D.M. Interno 9 agosto 2001, n. 362. In particolare, si ricorda che il citato art 11, comma 5, lett. a), stabilisce che la verifica di conformità “è effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in particolare che l’energia cinetica non superi 7,5 joule . . .omissis.". Inoltre, l’art. 2 del Regolamento n. 362/2001 ribadisce tale verifica da parte della menzionata Commissione, che tuttavia è effettuata anche sulla base di una preventiva certificazione dell’energia cinetica erogata, misurata all’origine, rilasciata dal Banco nazionale di prova.
[NOTA: ma che cavolo scrivono! La Commissione non c’è più! Qualcuno li avvisi!]
Lo stesso terzo comma dell’art 2, introduce, inoltre, una disciplina dettagliata degli strumenti che lanciano capsule sferiche marcatrici biodegradabili (paintball), stabilendo che “non sono armi” gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule prive di sostanze o preparati di cui all’art 2, comma 2, del D. Igs. 3 febbraio 1997, n. 52 (esplosivi, comburenti, facilmente infiammabili, tossici, nocivi, corrosivi, cancerogeni, eco.), che erogano un’energia cinetica non superiore a 12, 7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri.
La nuova norma stabilisce che, anche in tal caso, sia il Banco nazionale di prova a procedere alla verifica di conformità dei prototipi di tali strumenti, ed, inoltre, chiarisce che quelli che erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica, prevedendo, per le violazioni di tali disposizioni, una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 3.098, ai sensi dell’art. 17- bis, primo comma, del T.U.L.P.S..
La novella, inoltre, per evidenti esigenze di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, nonché della pubblica incolumità, dispone un rinvio ad un successiva decreto del Ministro dell’Intemo per la disciplina della fattispecie dell’acquisto, del porto, del trasporto e dell’utilizzo degli strumenti in questione.
Al riguardo, nelle more dell’emanazione dell’appena richiamato D.M. e pur tenendo presente che gli strumenti in questione immessi sul mercato e distribuiti sul territorio nazionale prima dell’entrata in vigore del d. Igs. in esame non recano, verosimilmente, indicazioni circa l’energia cinetica erogata, ove durante i controlli dovesse comunque accertarsi, da parte dei praticanti, l’utilizzo di strumenti marcatori che erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 e fino a 12,7 joule, potrà essere acquisita, dal presidente dell’associazione sportiva organizzatrice (o da un rappresentante legale dell’associazione stessa), ogni utile documentazione dalla quale si evinca che i praticanti medesimi svolgono attività agonistica e non amatoriale.
In proposito, si rappresenta che, ai sensi del combinato disposto dell’art 2, terzo comma della legge n. 110/75 e dell’art 6, comma 1, del d. Igs. n. 121/2013, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (4 novembre 2014), i marcatori per paintball debbono essere sottoposti a verifica, a spese dell’interessato, presso il Banca nazionale di Prova.
Ne deriva che, decorso tale termine, il detentore di un marcatore paintball che non abbia adempiuto a tale disposizione, sarà soggetto alla sopra menzionata sanzione amministrativa ex art 17-bis, primo comma, T.U.L.P.S..
Infine, al quarto comma dell’art. 2 della 1. a. 110/75, sempre nell’ottica del coordinamento normativo, si prevede il divieto di capsule sferiche marcatrici diverse da quelle consentite per i menzionati strumenti paintball.
[NOTA: Rimane fermo che le armi paintball di qualunque potenza sono armi liberalizzate; seguirà un successivo regolamento il quale non potrà discostarsi molto da quello esistente per le armi ad aria compressa liberalizzate.].
3)  Quanto alle modifiche introdotte all’nrt. 5, le stesse provvedono ad adeguare la disciplina sull’accertamento tecnico ai fini del riconoscimento degli strumenti da segnalazione acustica e degli strumenti denominati soft-air, prevedendosi la relativa sottoposizione, a spese dell’interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova. Il predetto accertamento è effettuato anche per gli altri strumenti riproducenti armi, al fine di verificare le prescrizioni imposte dal medesimo art. 5, salvo che si tratti di prodotti rientranti nella Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli (All. 1, letti e), che distingue i giocattoli per bambini dalle “riproduzioni di armi da fuoco reali”. Tali disposizioni si applicano dal 5 novembre 2013.
[NOTA: Al ministero non vogliono capire che la Direttiva dice semplicemente che essa non si applica ai giocattoli per adulti, ad esempio alle "riproduzioni di armi reali”, ma non dice nulla sugli strumenti che sparano corpi solidi e, magari, neppure assomigliano ad un’arma reale. Per questi si pone il problema di stabilire quali siano idonei ad offendere la persona e quali no in quanto il punto 9 dell’all. 2 della Direttiva dice che “La forma e la composizione dei proiettili e l’energia cinetica che questi possono generare all’atto del lancio da un giocattolo avente questa finalità devono essere tali da non comportare – tenuto conto della natura del giocattolo, alcun rischio per l’incolumità dell’utilizzatore o dei terzi”. Si vogliono decidere a far chiarezza senza che uno rischi sanzioni per una sparatappi?]
4)  Con le modifiche introdotte all’art. 12, quarto comma, si provvede a coordinare la disciplina in tema di autorizzazione all’importazione definitiva delle arati comuni da sparo, attribuendo - stante la nota soppressione del Catalogo nazionale delle armi – [NOTA: Ma allora lo sanno! Forse alla pagina precedente non avevano attaccato la spina!] al Banco nazionale di prova la verifica tecnica sulle armi comuni da sparo, prevedendosi, pertanto, il divieto di autorizzare l’importazione di ami che non abbiano superato la verifica al Banco nazionale di prova, di cui all’art 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Alla luce di tale novella, in vigore dal 5 novembre 2013, potrà autorizzarsi esclusivamente l’importazione definitiva delle armi comuni da sparo per le quali il Banco di prova abbia "verificato” tale qualità, ai sensi della richiamata normativa, escludendosi, conseguentemente, la possibilità di poter importare armi che non abbiano superato tale accertamento.
[NOTA: L’articolo citato, che è quello che regola la competenza del Banco di Prova, recita “A  seguito  della   soppressione   del   Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18  aprile  1975,  n.  110,  verifica, altresì,  per   ogni   arma   da   sparo   prodotta,   importata   o commercializzata in Italia, la qualità  di  arma  comune  da  sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo  ai  sensi  della  vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui  alla  normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso  di  tale qualità   resa   dallo   stesso   interessato,   comprensiva   della documentazione tecnica ovvero,  in  assenza,  prodotta  dal  medesimo Banco.  Il  Banco  nazionale  rende  accessibili  i   dati   relativi all'attività' istituzionale e di  verifica  svolta,  anche  ai  sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.” La conclusione è che ogni arma deve passare dal Banco di Prova e che viene meno il controllo affidato alla Guardia di Finanza. È proprio questo ciò che voleva il legislatore?]

Più in generale, si ricorda che ai sensi della richiamata normativa, nonché secondo quanto previsto agli artt. 11 e 13 della legge 18 aprile 1975, ru 110, il Banco di prova è oggi competente, oltre che alla “prova” delle armi da fuoco portatili ex art. 1 della legge 23 febbraio 1960. n. 186, anche alla “verifica” della qualità di arma comune da sparo (definita dal B.N.P. “classificazione”).
In proposito, si fa presente che il B.N.P. non esegue (nuovamente) le prove CIP su armi già bancate presso altri Banchi esteri riconosciuti, ma appone quelle marcature richieste dalla legge ai fini della tracciabilità, quali ad esempio anno o paese di produzione, che manchino sulle armi importate.
5)  L’articolo 14 la novella, in vigore dal 5 novembre 2013, integra il relativo primo comma adeguandolo alla disciplina vigente, introducendo, in tal senso, per le armi inidonee, anche il riferimento a quelle che non superano la verifica presso il Banco nazionale di prova.
6)  L’articolo 15, in attuazione di quanto stabilito dal Regolamento (UE) a. 258/2012, prevede nuove ipotesi di importazione temporanea di armi comuni da sparo, per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione, che vanno ad aggiungersi a quelle già previste per finalità sportive o di caccia. In particolare, per le importazioni temporanee per finalità sportive, le SS.LL. potranno ritenere valide, oltre alle già previste dichiarazioni rilasciate dall’U.LT.S. e dalla F.I.T.A.V., anche quelle fomite da altre associazioni sportive di tiro riconosciute o affiliate al C.O.N.I..
[NOTA: Viene così ampliato quanto in passato stabilito dalle circolari del 1977.]
7)   In relazione alle modifiche introdotte all’articolo 16, concernente le esportazioni di armi, la norma fa ora richiamo alle diverse tipologie di autorizzazioni - singole, multiple o globali - oggi concedibili ed anch’esse introdotte dal citato Regolamento (UE) n. 258/2012. Inoltre, per ragioni di adeguamento al regime innovato da tale Regolamento, viene soppresso il termine di 90 giorni per concludere le operazioni di esportazione, Più in generale, per quanto concerne la disciplina delle esportazioni di armi, nonché delle importazioni temporanee sopra richiamate, si rimanda a quanto illustrato con le circolari n. 557/PAS/U/015916/10175(1) del 27 settembre 2013, n. 557/PAS/U/017550/10175(l) del 22 ottobre 2013 e n. 557/PAS/U/02l562/10l75(l) del 19 dicembre 2013.
8)   Ed ancora, per quanto attiene alle modifiche apportate all’articolo 22, la novella, in relazione alle esigenze di coordinamento riferite alle nuove attribuzioni del Banco nazionale di prova, prevede che le armi ad uso scenico vengano sottoposte a verifica (degli accorgimenti tecnici sulle stesse eseguiti) da parte del Banco stesso, il quale vi apporrà specifico punzone. Sono fatte salve, ovviamente, le armi per uso scenico già valutate e punzonate dal BNP.
Tuttavia, sì rappresenta che l’art. 6, comma 1, del d. lgs 121/2013 in argomento, prevede, per le armi ad uso scenico, l’obbligo di sottoposizione alla verifica del Banco di prova, a spese dell’interessato, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (4 novembre 2014). Tale ente stabilirà, caso per caso, gli accorgimenti tecnici ritenuti idonei, anche avvalendosi, laddove tale ente lo ritenga opportuno, delle indicazioni fornite da questo Ufficio con circolare n. 50.3Q2/10.C.NC.77, dei 7 luglio 2011.
[NOTA: Come ho già scritto nel commento alla legge, non si capisce come il Banco possa valutare le armi a uso scenico se il legislatore o il Ministero non fissa i criteri da applicare.]
9)   Con le modifiche apportate all’articolo 23, si provvede ad un ulteriore coordinamento normativo connesso alle nuove attribuzioni conseguenti alla soppressione del Catalogo nazionale, prevedendosi che (dal 5 novembre 2013) sona considerate clandestine le armi non sottoposte alla preventiva verifica del Banco nazionale di prova.
[NOTA: Ciò significa che su ogni arma che entra in Italia il Banco deve apporre il contrassegno il quale attesta che l’arma è stata controllata. Se poi manca un marchio CIP riconosciuto si dovrà aggiungere anche questo marchio che attesta la prova di resistenza. Splendido esempio, da parte  del legislatore della sua infinita capacità di gravare ogni attività di costi perfettamente inutili.]

C (Modifiche alla legge 25 marzo 1986, n. 85)
L’articolo 3 del decreto legislativo correttivo in esame contiene modifiche all’articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, recante “Norme in materia di. armi per uso sportivo”, previa sostituzione dei relativi commi 1 e 3.
Al relativo comma 1, si provvede, in particolare, a disciplinare l’eccezione, per le armi sportive, rispetto al limite del numero dei colpi (introdotto all’art. 2, secondo comma, della legge n. 110/75) nel caso in cui, per alcune discipline sportive di tiro, previo parere delle rispettive federazioni sportive interessate, affiliate o associate al CONI, sia previsto l’impiego di armi con un maggior volume di fuoco.
Inoltre, sempre nel quadra del coordinamento normativo, viene specificato che il riconoscimento della qualifica di “arma per uso sportivo” sia effettuato dal Banco nazionale di prova nel rispetto delle norme procedurali dettate dalla legge n. 241/1990.
Al relativo comma 3, la novella, per le medesime ragioni di coordinamento, stabilisce che delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova è redatto un apposito elenco istituito presso il predetto Banco, alla cui banca dati il Ministero dell’Interno potrà accedere nelle forme già concordate.
[NOTA: I dati sono obbligatoriamente pubblici. Perché mai il Ministero deve essere autorizzato ad usare Internet?]

D (Modifiche alla disciplina transitoria del d. Igs. 26 ottobre 2010, n. 204; clausola di invarianza finanziaria; disposizioni finali)
Si richiama l’attenzione sulle seguenti modifiche alla disciplina transitoria di cui all’articolo 6. comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.
L’articolo 4, chiarisce che dalla date di entrata in vigore del decreto legislativo n. 121/2013 in esame (5 novembre 2013) e fino alla data di entrata in vigore dei connessi provvedimenti di attuazione, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di:
1)   accertamento dei requisiti psico-fisici per l’idoneità all’acquisizione, alla detenzione, al conseguimento di qualunque licenza di porto d’anni, al rilascio del nulla osta acquisto armi di cui all’art 35, comma 7, del T.U.L.P.S. Pertanto, nelle more dell’emanazione del nuovo decreto del Ministero della Salute, sarà prodotta dagli interessati la certificazione sanitaria sino ad oggi prevista.
2)   modalità di tenuta del registro delle operazioni giornaliere da parte degli'armaioli e degli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti, ex art. 35, primo comma, e 55, primo comma, T.U.L.P.S. (da definirsi previe modifiche al Reg. Esec. T.U.L.P.S.).
Infine, in relazione all’articolo 6 (in vigore dal 5 novembre 2013), che introduce delle specifiche disposizioni finali si rappresenta quanto segue.
Il comma 2, introduce, una tantum, nei confronti dei meri “detentori” l’obbligo di presentazione del certificato medico, attualmente previsto dall’art 35, settimo comma del T.U.L.P.S., entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del d. Igs. in esame (entro il 4 maggio 2015).
Inoltre, il comma 2 in questione prevede che, trascorsi i diciotto mesi, sìa sempre possibile, per l’interessato, presentare il certificato medico nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell’ufficio di pubblica sicurezza competente. In proposito, tenuto conto che la disposizione normativa in questione si riflette sull’attività amministrativa di codesti Uffici, le SS.LL. pur considerato il congruo periodo di tempo transitorio disponibile, vorranno, sin d’ora, disporre le verifiche di competenza, al fine di poter emanare - dal 4 maggio 2015 e ove necessario - i richiamati provvedimenti di diffida nei confronti dei detentori non ottemperanti.
[NOTA: Quindi è consigliabile che entro il 4 maggio 2015 chi detiene armi e non ha licenza di porto d’armi,consegni all’ufficio presso cui sono denunziare il certificato rilasciato dalla ASL sulla base di un certificato del medico di base.]
Da ultimo, in relazione a quanto stabilito al comma 3, si rappresenta quanto segue.
Occorre, al riguardo, premettere che la riduzione del limite dei colpi nei caricatori delle armi comuni, introdotta all’art. 2, seconda comma, della legge n. 110/75, come in precedenza richiamato, è una disposizione che, ovviamente, non ha efficacia retroattiva, per cui il regime giuridico delle armi, prodotte, acquistate o fabbricate dalla data di abolizione del Catalogo e fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, si rinviene nella normativa vigente medio tempore.
[NOTA: ma che scemenze scrivono? La norma è chiaramente retroattiva e riguarda tutte le armi in circolazione. Il fatto che la legge dica che chi ha le armi fuori legge le può continuare a detenere, ma che se le cede le deve mettere in regola, né è la prova testuale. All’università si devo essere persa la lezione sulla retroattività!]

A tal proposito, l’art. 6 (Disposizioni finali), comma 3, del decreto correttivo in argomento, al fine di salvaguardare, entro un congruo periodo di tempo, posizioni già acquisite, garantisce il permanere della legittimità della detenzione di armi non conformi alla prescrizione tecnica del limite dei colpi, consentendone la cessione a terzi a qualunque titolo entro il limite temporale di 24 mesi dada data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Ciò premesso, ne deriva che:
1.   il privato che attualmente detiene un’arma con un numero di colpi nel caricatore maggiore rispetto ai limiti previsti all’art. 2 della L n. 110/75 (15 colpi per le armi corte e 5 colpi per quelle lunghe) sarà tenuto a rendere il caricatore conforme - provvedendo alla relativa riduzione della capacità - solo nel caso in cui intenda cedere l’arma medesima. Tale obbligo, inoltre, decorre dal 5 novembre 2015.
2.   Per quanto riguarda i fabbricanti, le armi già prodotte e sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova prima dell’entrata in vigore del decreto in esame (5 novembre 2013), possono essere immesse sul mercato nazionale con la capacità di colpi originale fino al 4 novembre 2015 compreso. Trascorsa tale data, le armi che rimarranno invendute, dovranno essere modificate, rendendo conforme il caricatore. A decorrere dal 5 novembre 2013, le armi prodotte e/o bancate dovranno essere già conformi al previsto limite dei colpi.
3.   Per quanto attiene agli importatori ed ai distributori, le armi importate (tra cui anche quelle introdotte nel territorio dello Stato e non ancora presentate al Banco nazionale di prova per la verifica) o distribuite prima dell'entrata in vigore del decreto in argomento (5 novembre 2013) possono essere vendute con la capacità dei colpi originale fino al 4 novembre 2015. Per quelle che, tuttavia, rimarranno invendute trascorsa tale data, dovrà procedersi alla messa in conformità del relativo caricatore. Si rappresenta, in particolare, che, a decorrere dal 5 novembre 2013, è possibile autorizzare l’importazione di armi comuni da sparo solo se rispettano il previsto limite dei colpi.
4.   per quanto riguarda le armerie, le armi giacenti alla data di entrata in vigore del decreto potranno essere vendute con il caricatore nella sua capacità originaria sino al 4 novembre 2015. Tali armi, a decorrere dal 5 novembre 2015, dovranno essere vendute con il caricatore conforme.


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