Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
   

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DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n. 121  - Decreto correttivo del D. L.vo 204/2010

Questo è il testo approvato e pubblicato sulla G.U. nr. 347 del 21 ottobre 2013. Entrerà in vigore il 5 novembre 2013.

In ALLEGATO trovate l'intero testo commentato e tutti gli articoli delle leggi precedenti nella nuova versione modificata.

ATTENZIONE: esso verrà aggiornato spesso in base ai quesiti e segnalazioni. Controllare in esso la data di aggiornamento! Vedere la nota riassuntiva a fondo pagina.

Si veda la Circolare esplicativa 28 luglio 2014

DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n. 121 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. (13G00165) (GU Serie Generale n.247 del 21-10-2013)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana il seguente decreto-legislativo:

Art. 1
Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, sono apportate le seguenti modificazioni:
       a) all'articolo 31-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
       1) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
       «Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 01, comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per esercitare l'attività di intermediario di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nel settore delle armi, è richiesta una apposita licenza rilasciata dal questore, che ha una validità di 3 anni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo 31. La licenza non è necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate. Del mandato è data comunicazione alla questura competente per territorio:
       Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo giorno del mese, all'autorità che ha rilasciato la licenza un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto può essere trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima autorità.»;
       2) il quarto comma è abrogato;
       b) all'articolo 38, primo comma, le parole: «ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, secondo le modalità stabilite nel regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata»;
       c) all'articolo 39 è aggiunto il seguente comma: «Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.».

Art. 2
Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificata dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, sono apportate le seguenti modificazioni:
       a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
       1) al secondo comma, dopo la parola: «parabellum» sono inserite le seguenti: «, nonchè di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonchè di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10»;
       2) al terzo comma, le parole: «la commissione consultiva di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «il Banco nazionale di prova»;
        3) al terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica.»;
       4) al quarto comma, dopo la parola: «corrosive,» sono inserite le seguenti: «o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed»;
       b) all'articolo 5, al sesto comma (errore: è il quarto comma!), le parole: «e riconosciuta con provvedimento del Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di attuazione del presente comma» sono soppresse;
       c) all'articolo 12 il quarto comma è sostituito dal seguente: «Non può essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo che non abbiano superato la verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»;
       d) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
       1) al primo comma dopo le parole: «conformi ai tipi catalogati» sono inserite le seguenti: «ovvero non superino la verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,»;
       2) il sesto comma è abrogato;
       e) all'articolo 15, il primo comma è sostituito dal seguente: «I cittadini italiani residenti all'estero o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea di armi comuni da sparo, senza la licenza di cui all'articolo 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per finalità sportive o di caccia, provviste del numero di matricola, nonché di armi comuni da sparo per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione.»;
       f) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
       1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il rilascio della licenza di polizia, singola, multipla e globale, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per l'esportazione di armi comuni da sparo di ogni tipo è subordinato all'applicazione del disposto dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 258/2012.»;
       2) al terzo comma il primo periodo è soppresso e al secondo periodo le parole: «A tal fine, il titolare» sono sostituite dalle seguenti: «Il titolare»;
       3) al quinto comma dopo le parole: «di caccia» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero di armi comuni da sparo per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione»;
       g) all'articolo 22, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporrà specifico punzone.»;
       h) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma al numero 1), dopo le parole: «precedente articolo 7» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero non sottoposte alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;»;
       2) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Non è punibile, ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identificazione prescritti per le armi comuni da sparo, chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Banco nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, o l'importazione ai sensi dell'articolo 11.».

Art. 3
Modifiche alla legge 25 marzo 1986, n. 85

       1. All'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
       a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.»;
       b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova è redatto un apposito elenco.».

Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204

       1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, il comma 4 è sostituito dal seguente:
       «4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2, nonché agli articoli 35, comma 1, 42, quarto comma, 55 e 57 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificati dall'articolo 3 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.».

Art. 5
Disposizioni finanziarie

       1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
       2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6
Disposizioni finali

       1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto le armi da fuoco per uso scenico di cui all'articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi, anche da sparo, ad aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e all'articolo 2, comma 2, della legge 25 marzo 1986, n. 85, devono essere sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova.
[Il Decreto Legge 18 novembre 2014 n. 168 ha cambiato la frase e ora invece che "Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" si deve leggere «Entro il 31 dicembre 2015» NOTA:Il decreto è decaduto per mancata conversione].


       2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti detentori di armi, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, devono produrre il certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco previsto dall'articolo 35, settimo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorsi i diciotto mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente.
       3) le armi prodotte, assemblate o introdotte nel territorio dello Stato, autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere legittimamente detenute e ne è consentita, senza obbligo di conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, la cessione a terzi a qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’art. 6 è stato oggetto di una rettifica (G.U. n.254 del 29-10-2013) puramente formale; la lett. b diventa il comma 3.

NOTE

Mi limito ad una breve nota per chi desidera una informazione essenziale. Il commento intero è nello allegato ed ovviamente è solo una interpretazione iniziale che su molti punti andrà approfondita e discussa; e su molti punti non ci sarà chiarezza per anni. Rimando le ingiurie al Ministero ai prossimi articoli!
Le novità non sono molte: il governo ha restituito al mittente (ministero) il compito di fare i regolamenti e si è limitato ad introdurre norme sui caricatori, sulle paintball e sul certificato medico per la detenzione di armi.

- CARICATORI: Viene creato un sistema cervellotico basato sulle seguenti regole:
- le armi comuni non sportive devono essere prodotte o importate e vendute con un serbatoio o caricatore contenente un massimo di 5 colpi per le armi lunghe e di 15 colpi per le armi corte; la legge non parla di un divieto all'uso dei caricatori già detenuti, ma ne diviene vietata la vendita. Attenzione: dal 5 novembre 2013 le armi comuni e quelle sportive possono essere vendute solo con caricatore "a norma". Gli armieri devono limitare serbatoi e caricatori; possono vendere l'arma senza caricatore (vedi sotto altra nota di spiegazioni). Viene creata la categoria delle armi proibite, compresi caricatori e silenziatori, salvo che siano destinate alle Forze o ai Corpi armati e si stabilisce che per importare o produrre questi oggetti occorre la licenza di cui all’art. 31 TULPS. Ma quale reato commette il cittadino che vende o acquista questi oggetti? Il divieto esiste e quindi applicherà, per le attività commerciali, l’art. 17 del TULPS che punisce ogni sua violazione non espressamente sanzionata, con la pena dell’arresto fino a tre mesi oppure dell’ammenda fino a 206 Euro (oblabile).
La norma si applica anche ai fucili semiautomatici a canna liscia da caccia; cosa assurda a meno di ritenere  che le armi la caccia siano solo una categoria entro quella più ampia delle armi sportive. Per calcolare la capienza del serbatoio si deve far riferimento al bossolo di maggior lunghezza camerabile secono il produttore.

- le armi già in circolazione possono mantenere il numero di colpi attuale, ma dal novembre 2015 non potranno più essere cedute (non solo vendute, ma neanche regalate) se non dopo essere state regolarizzate munendole di caricatore limitato in modo irreversibile a 5/15 colpi.
- le armi sportive possono avere il caricatore o serbatoio di capacità maggiore se previsto dalla disciplina sportiva in cui vengono usate;
- caricatori di maggior capacità possono essere detenuti liberamente;
- i caricatori già detenuti continuano a poter essere usati; i caricatori maggiorati per armi sportive continuano a poter essere detenuti; chi ha un caricatore maggiorato e può dichiarare che esso era già detenuto prima 5 novembre 2013 può continuare a detenerlo, ma dopo il 2015 non potrà più cederlo (almeno ufficialmente).

Si veda anche questo specifico articolo sui caricatori e più sotto per rivoltelle e armi ex ordinanza.

CERTIFICATO: ogni sei anni si dovrà presentare un nuovo certificato di sanita psichica rilasciato la medico di famiglia; i sei anni decorrono dall'ultimo certificato che si è presentato alla PS per licenze o nulla osta in materia di armi. Non vi sono sanzioni per la la mancata presentazione, salvo che la PS mandi una intimazione a presentarlo.
PAINTBALL: viene legittimato ma si distinguerà fra strumenti con più o con meno di 12,7 Joule e ci vorrà un regolamento del ministero. Non verrà più fatto il regolamento sulle armi a salve e softair (ci saranno molti problemi interpretativi, ma nulla cambia per chi già le detiene). L'errore di fondo è di aver ritenuto che softair e paintball siano armi. Ma quando mai un tubo con attaccata una bombola diventa un'arma solo perché spara delle ciliegie di plastica a 60 m/s? Se continuano così dichiareranno arma anche lo sputo in un occhio!

Il Ministero dovrà provvedere a fare i regolamenti per i poligoni privati, per la custodia delle armi, per le paintball, per il certificato psicofisico.

FINO A QUANDO VENDERE LE ARMI NON A NORMA?
Vi è un punto critico della legge assolutamente oscuro.
Il nuovo art. 2 della legge 110 stabilisce  che  non è consentita l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco che non siano “a norma” con il numero di colpi nel serbatoio o caricatore.
L’art. 6 del decreto, norma transitoria stabilisce:
b) le armi prodotte, assemblate o introdotte nel territorio dello Stato, autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere legittimamente detenute e ne è consentita, senza obbligo di conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, la cessione a terzi a qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Una regola basilare del diritto è che quando i legislatore nello stesso testo usa due termini diversi per indicare cose analoghe, intende usarli in due diverse accezioni- Quando ha parlato prima di vendita e poi di cessione, intendeva due cose diverse  o ha straparlato?
L’art. 35 del TULPS, ad esempio, ha scritto che è vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere  e ha sempre distinto l’acquirente dal cessionario.
Perciò secondo la logica giuridica si deve affermare che nel decreto in esame il legislatore ha voluto vietare da subito la vendita (contratto con cui si scambia un bene con il suo prezzo) ed ha concesso due anni di vendita per qualsivoglia tipo di cessione diversa dalla vendita (permuta, donazione, comodato, prestito, ecc.).
La norma è assolutamente stupida perché il regime transitorio serve principalmente agli armieri i quali hanno operazioni di importazione e vendita in corso le quali non possono essere bloccate da un giorno all’altro. I privati interessati al regime transitorio sono senz’altro meno.
A questo punto non so che dire. Da un lato per un giurista la situazione è chiara, dall’altro lato, per chi tiene conto della realtà, è assurda.
Se il ministero vorrà chiarire che lo scopo della norma transitoria era di aiutare gli armieri e che le parole sono state usate in senso comune e non tecnico … ben venga! In effetti questa è l'interpretazione avallata dal ministero che però non ha osato mettere nulla per iscritto.
La legge non ha regolato l’eredità di armi, ma solo la loro vendita o cessione. Ciò significa che il trasferimento di armi a seguito di eredità è al di fuori delle previsioni della legge e che le armi vengono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. In altre parole l’erede ha gli stessi diritti e doveri che esistevano il capo al defunto.

CHE FARE DEI MOSCHETTI CON SERBATOIO DI 6  O PIU’ COLPI?
Gli ignoranti ministeriali non sapevano che molti moschetti della prima guerra mondiale (il 91 compreso) hanno un serbatoio di sei colpi e che  è una castrazione di un oggetto storico ridurli a 5 colpi, nonché una operazione non semplice e costosa. Non hanno neppure considerato che l’arsenale di Terni ci fa un po’ di soldi e che ora non potrà più venderli; non si sono posti il problema di queste armi esposte nei musei, ecc. ecc. Non so più se sono più ignobili coloro che hanno queste pensate o i politici che si fanno infinocchiare da costoro  (preciso che infinocchiare non deriva dal mettere i semi di finocchio nei cibi per insaporirli, come raccontavano gli insegnanti nei seminari, ma deriva proprio dall’atto amato dai finocchi e così detto quando eravamo ancora omofobi).
La mia risposta al quesito è che siamo infinocchiati tutti e che vale la legge del Menga.

Ad ogni modo se il ministero vuol superare il problema elegantemente, la soluzione è a portata di mano. È chiaro che il maldestro legislatore voleva regolare i serbatoi delle armi semiautomatiche e non quelli delle armi a ripetizione manuale. Se così non fosse persino i revolver dovrebbero essere tutti ridotti 5 colpi, il che toglierebbe ogni minimo dubbio sulla totale imbecillità di chi ha scritto la norma! Se si comprende che la norma può riferirsi solo alle armi semiautomatiche, allora tutti moschetti di ordinanza e tutti i revolver ed armi simili possono montare il caricatore o avere il serbatoio che vogliono. Che ciò non crea nessun problema di sicurezza lo ha riconosciuto persino la legge sulla caccia, sia europea che nazionale, la quale limita il numero dei colpi solo per le armi semiautomatiche

QUALE REATO SI COMMETTE VENDENDO UN’ARMA NON A NORMA?
Il decreto ha modificato l’art. 2 della legge 110/1975 introducendo la categoria, ignota al nostro diritto, ma prevista dalla direttiva europea  (cat. A, che il nostro legislatore si è dimenticato di introdurre nel nostro ordinamento, così violando la direttiva stessa) delle armi vietate ai privati e ha inserito in questa categoria le armi semiautomatiche e a ripetizione in cal. 9 para nonché le armi non a norma con il numero di colpi prescritto, nonché gli stessi caricatori che superano la capacità prescritta. Il decreto attuale, così come quello precedente (204/2010) che aveva vietato ai privati certe armi 9 para, non ha previsto alcuna pena. Però il decreto  204 ha stabilito che nei casi in cui certe attività sono consentire, occorre la licenza di cui all’art. 31 TULPS, cioè la licenza che regola le attività (importazione, vendita) in materia di armi comuni. Ciò significa che il fabbricare vendere o importare armi vietate  è punibile a norma dello stesso TULPS che all’art. 17 prevede la sanzione generale per ogni violazione per cui non è indicata una pena specifica: arresto fino a tre mesi oppure ammenda fino a 206 euro. Il reato è oblabile mediante il pagamento di 103 euro+spese, ma poi si incorre  in revoche di licenze che ora le questure applicano con devastante ottusità. Una volta il questore o il prefetto facevano valutazioni discrezionali e obiettive a favore o a sfavore del cittadino; ora sono discrezionali sempre a sfavore, salvo rari casi di raccomandati di ferro (non dal ministro,  perché proprio non lo ca…..no).
Ma quale reato commette il privato cittadino che vende o acquista questi oggetti? Mentre vi è una previsione per chi vende senza licenza, non vi è una sanzione per il divieto  di vendita o cessione imposto ai privati per i quali non è prevista alcuna licenza; inoltre il divieto non è contenuto nel TULPS, ma nell’art. 2 L. 110/1975. Si può perciò concludere che non vi è sanzione per la vendita o cessione fra privati.  (agg. 4 agosto 2014)

Aggiunta:
Si noti che l'art. 1 lett. a, n.3, del decreto in esame, nel regolare le paintball, dopo aver fissato le regole relative a questi strumenti, ha scritto che in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Le disposizioni dell'art. 1 che un soggetto può violare sono.
- mancata sottoposizione al Banco per la verifica di conformità; obbligo previsto solo per importatore o produttore e, forse, anche per chi pone lo strumento in commercio.
- uso fuori attività agonistica di strumenti paintball > 7,5 J;
Non si possono ravvisare altre ipotesi.
Subito dopo l'estensore ha proseguito la frase scrivendo: Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica.
Subito è sorto il dubbio: l'estensore si è sbagliato nel fare taglia-e-incolla e ha fatto diventare ultima frase, quella che doveva essere la penultima frase, volendo così punire con la sanzione amministrativa dell'art. 17-bis anche le violazioni al regolamento, oppure non si è sbagliato nel posizionare la norna sul regolamento e si è semplicemente dimenticato di dare delega al Ministro per stabile le sanzioni ammnistrative da applicare? Non vi è ragione di pensare che si sia trattato solo di un errore di posizionamento, non giustificato da nessun motivo, ed invece ben si può pensare ad una dimenticanza. Ma si può anche pensare che il legislatore abbia voluto esplicitamente affermare che il regolamento doveva solo indicare delle regole da seguire, ma senza renderle degli illeciti sanzionabili; basta leggere il Codice della Strada per rendersi conto di quante norme vi siano solamente dispositive o descrittive e non sanzionatorie o sanzionate.
Si veda anche come la L. 21 dicembre 1999 n. 526, art. 11 c. 6, avesse correttamente risolto il problema con apposita e chiara norma relativa alle armi ad aria compressa liberalizzate:
Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo. Bastava copiarla e il fatto di non aver fatto ciò indica che volevano stabilire una regola diversa.
È chiaro che uniche ipotesi logiche è che si siano dimenticati la delega al Ministero, oppure che l'omissione fosse voluta (non è detto che ogni condotta debba esser sanzionata, come già esposto sopra):
- non è concepibile che violazioni alla legge e violazioni al regolamento ministeriale vengano punite con la medesima sanzione: le disposizioni del regolamento sono, per loro natura, di rango e gravità inferiore.
- è un assurdo incostituzionale lo stabilire sanzioni per condotte non ancora indiduate e lasciate alla burocrazia. La stessa legge del 1999, in situazione del tutto analoga aveva scritto che le sanzioni amministrative si applicavano per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo, e non per degli obblighi futuri contenuti nel regolamento! Valutazione che non cambia per il fatto che poi il Ministero abbia ampiamente abusato della sua delega e calpestato il diritto per poter mantenere sulle armi liberalizzate un controllo pari a quello previsto per le armi comuni da sparo (si veda Armi liberalizzate).

(ottobre 2021)


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