Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Esportazione temporanea di armi e munizioni - Nuovo regime 2016

Il TULPS non regolava l'esportazione temporanea di armi. Si applicavano quindi le troppo scarne norme dell'art. 31 TULPS e dell'art. 46 del Regolamento.
Essa venne ufficialmente introdotta dall'art. 16 della legge 110/1975 così formulato:
Nelle operazioni concernenti le armi comuni da sparo di cui al precedente articolo 2 dichiarate per l'esportazione,sono obbligatori la visita doganale e il riscontro della guardia di finanza.
Il rilascio della licenza di polizia per l'esportazione di armi di ogni tipo è subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti,delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.
L'esportazione delle armi deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal rilascio della licenza,salvo l'esistenza di giustificati motivi. A tal fine, il titolare della licenza di polizia deve esibire all'autorità che ha rilasciato la licenza la bolletta di esportazione, ovvero copia di essa autenticata o vistata dall'autorità medesima.
Il contravventore all'obbligo di cui al precedente comma è punito a norma dell' art.17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni.
Con decreto del ministro per le finanze, di concerto col ministro per l'interno,da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale, sono determinate le modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello stato delle armi destinate all'esportazione, nonché quelle per disciplinare l'esportazione temporanea,da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia.
Con decreto del ministro per l'interno, sentito il ministro per i beni culturali,da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale,sono determinate le modalità relative alla temporanea esportazione di armi antiche, artistiche,  rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali.
Il primo decreto ad essere pubblicato fu il DM 9 agosto 1977 relativo alla esportazione temporanea di armi antiche (quelle artistiche e rare sono esistite solo sulla carta): La domanda va presentata al questore della provincia in cui si trovano le armi e occorre munirsi anche dell’autorizzazione dell’Ufficio Esportazione del Ministero dei beni culturali il quale stabilisce anche il termine entro cui le armi devono rientrare. Il rilascio della licenza del Questore viene comunicata alla Sovrintendenza per i beni culturali competente per territorio..
Le norme relative alla esportazione temporanea delle armi comuni furono emanale con il DM 28 novembre 1978, integrato poi con il DM 16 marzo 1979 e con il DM 30 ottobre 1996 nr. 635 (ora tutte abrogate dal DECRETO ministeriale 14 settembre 2016) e stabilivano:
Art. 5. Le persone residenti in Italia che intendono esportare temporaneamente, al proprio seguito, armi da sparo per uso sportivo debbono munirsi della apposita dichiarazione conforme all'allegato A, rilasciata dalla Federazione italiana tiro a volo o dalla Unione italiana di tiro a segno, vistata dal questore della provincia donde partono le armi.
La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere esibita all'ufficio di pubblica sicurezza di frontiera che vi attesta l'effettiva uscita delle armi dal territorio nazionale con l'indicazione della relativa data.
L'esportazione temporanea di cui ai commi precedenti è consentita nei limiti di tre armi e di mille cartucce.
5-bis. 1. Non sono soggette ai visti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 5, le dichiarazioni rilasciate dalla Federazione italiana tiro a volo o dalla Unione italiana tiro a segno concernenti le persone residenti in Italia, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, che intendono esportare temporaneamente, al proprio seguito, armi da sparo per uso sportivo iscritte nella predetta carta. (introdotto nel 1996)
6. Su licenza del questore è consentita ai residenti in Italia la esportazione temporanea, al proprio seguito, di armi per uso di caccia in numero non superiore a tre e di cartucce non superiore a duecento .
Nella licenza debbono essere riportati i dati identificativi delle armi che si intendono esportare.
6-bis.  La licenza di cui all'articolo precedente non è richiesta per le persone residenti in Italia, in possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio della caccia e della carta europea d'arma da fuoco, che intendono esportare temporaneamente, al proprio seguito, in un altro Stato membro dell'Unione europea armi da caccia iscritte nella predetta carta.
L'esportazione temporanea di cui al comma 1 è consentita nei limiti di tre armi e di mille cartucce. (introdotto nel 1996)
7. Per le operazioni previste dagli articoli 5 e 6 del presente decreto non si applica quanto dispone il secondo comma dell'art. 16 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
8. Le autorizzazioni previste dagli articoli 5 e 6 del presente decreto non possono avere validità superiore a novanta giorni ed abilitano l'interessato al trasporto ed alla reimportazione dei materiali entro il termine prestabilito.
9. Non è consentita l'esportazione delle armi di cui l'interessato non dimostri il legittimo possesso, a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Ai fini dell'esportazione di armi da caccia il richiedente deve dimostrare di essere in possesso di licenza valida per il porto di tali armi.
10. L'esportazione temporanea e la reimportazione delle armi e delle eventuali munizioni di cui ai precedenti articoli è consentita attraverso tutte le dogane di confine su dichiarazione verbale e presentazione dei titoli autorizzatori di cui agli articoli 5 e 6.
11. Le autorizzazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto debbono essere vistate, al momento della reimportazione, dall'ufficio di pubblica sicurezza del valico di frontiera attraverso il quale i materiali rientrano nel territorio dello Stato e successivamente restituite all'ufficio di pubblica sicurezza e, in mancanza, alla stazione dei carabinieri del luogo in cui le armi e le munizioni sono detenute.
In pratica la regolamentazione era la seguente:
Occorre licenza del questore valida 90 giorni dal rilascio; bisogna avere licenza di caccia rinnovata (requisito illogico; se vado a cacciare all’estero perché devo pagare le tasse in Italia?); per le armi sportive occorre dichiarazione delle federa¬zione a cui si è iscritti relativa alle gare a cui partecipare e alle armi da usare; essa viene vidimata dal questore e vale come licenza di 90 giorni. Le armi (massimo 3 + 200 cartucce da caccia oppure 1000 per tiro sportivo: se sono munizioni per arma corta occorre però chiedere licenza di trasporto fino alla frontiera oltre i 200 colpi! Se si ha licenza di deposito fino a 1500 cartucce per arma corta, se ne possono trasportare 600 pezzi), sia in uscita che in entrata, vanno presentate al posto di polizia di frontiera se si va in paese extracomunitario.

Con il D.to L.vo 1992/527 (seguito poi dal regolamento 1996/635) veniva recepita la direttiva europea sulle armi con la norme sulla Carta Europea.
Questa in sostanza era una licenza di trasporto di armi comuni valida su tutto il territorio della Comunità, visto che le frontiere e le dogane interne non esistevano più. Per il loro porto si devono osservare le leggi dei singoli paesi.
In pratica la regolamentazione è la seguente:
Le armi sono elencate sulla C.E. Per armi da difesa occorre il consenso preventivo dello Stato comunitario di desti¬nazione e transito. Per le armi da caccia o tiro a volo occorre essere muniti di licenza di porto di arma lunga valida in Italia (non è necessario, per quella da caccia, aver pagato le tasse venatorie e neppure il rinnovo annuale). Per le armi sportive non occorre anche una licenza che abiliti al trasporto poiché la C.E. è già una licenza di trasporto. Però la nozione di arma sportiva è solo italiana. Quindi si può trasportare con la C.E. un’arma da difesa se si parteciperà con essa a gare sportive; la questione è stata chiarita dal D. L.vo 121/2013 il quale ha precisato che è sufficiente che l’arma, indipendentemente dalla sua natura, venga esportata “per finalità sportive o di caccia” (in Germania, ad. es. il cacciatore può portare una pistola per il colpo di grazia al selvatico).
La Carta Europea viene rilasciata dal questore ed è valida fino alla scadenza delle licenze di porto o di trasporto cui è abbinata, ma non oltre 5 anni. È gratuita.
Nella C.E. deve essere indicata chiaramente la categoria a cui appartiene l’arma perché in certi paesi è vietato introdurre armi di cat. B.
È consentito esportare armi di difesa, ma per il loro porto nel paese straniero è necessario l'accordo preventivo; come dire che salvo rarissimi casi è inutile pensarci!

Il Regolamento UE n. 258/2012 14-3-2012 su esportazione e importazione armi, entrato in vigore il 30 settembre 2013 ha introdotto regole nuove per l'esportazione temporanea per caccia e tiro verso stati extracomunitari, stabilendo all'art. 9:
1. Le procedure semplificate per l'esportazione temporanea o la riesportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni si applicano secondo le seguenti modalità:
a)  l'autorizzazione all'esportazione non è richiesta per:
I) l'esportazione temporanea da parte di cacciatori o tiratori sportivi, come parte dei loro effetti personali durante un viaggio verso un paese terzo, purché comprovino alle autorità competenti i motivi del viaggio, in particolare attraverso la presentazione di un invito o altra prova delle attività di caccia o di tiro sportivo nel paese terzo di destinazione, di:
- una o più armi da fuoco,
- loro componenti essenziali, se marcate, nonché loro parti,
- loro relative munizioni, limitatamente a un massimo di 800 cartucce per i cacciatori e a un massimo di 1 200 cartucce per i tiratori sportivi;
II) la riesportazione da parte di cacciatori o tiratori sportivi come parte dei loro effetti personali, dopo l'ammissione temporanea per attività di caccia o di tiro sportivo, a condizione che le armi da fuoco rimangano di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione e che le armi da fuoco siano riesportate a tale persona;
b) i cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell'Unione attraverso uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di residenza presentano alle autorità competenti una carta europea d'arma da fuoco di cui agli articoli 1 e 12 della direttiva 91/477/CEE. Nel caso del trasporto aereo, la carta europea d'arma da fuoco è presentata alle autorità competenti del paese in cui gli articoli interessati sono consegnati alla compagnia aerea per il trasporto fuori dal territorio doganale dell'Unione.
I cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell'Unione attraverso il proprio Stato membro di residenza, possono scegliere di presentare, in luogo di una carta europea d'arma da fuoco, un altro documento considerato valido ai medesimi fini dalle autorità competenti di tale Stato membro;
c) per un periodo non superiore a dieci giorni le autorità competenti di uno Stato membro sospendono la procedura di esportazione o, se necessario, impediscono in altro modo che armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni lascino il territorio doganale dell'Unione attraverso tale Stato membro, qualora abbiano motivo di sospettare che le giustificazioni presentate da cacciatori o tiratori sportivi non siano conformi alle pertinenti considerazioni e agli obblighi di cui all'articolo 10. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, il periodo di cui alla presente lettera può essere esteso a trenta giorni.
2. Conformemente alla legislazione nazionale gli Stati membri stabiliscono procedure semplificate per:
a) la riesportazione di armi da fuoco dopo l'ammissione temporanea per la valutazione o l'esposizione senza vendita, ovvero il perfezionamento attivo per la riparazione, a condizione che le armi da fuoco restino di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione e che le armi da fuoco siano riesportate a tale persona;
b) la riesportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni se sono tenute in deposito temporaneo dal momento in cui entrano nel territorio doganale dell'Unione fino alla loro uscita;
c) l'esportazione temporanea di armi da fuoco a scopo di valutazione, riparazione ed esposizione senza vendita, a condizione che l'esportatore dimostri il possesso legittimo di tali armi da fuoco e le esporti in base alle procedure doganali del regime di perfezionamento passivo o di esportazione temporanea.

Il D. L.vo 121/2013, quindi, integrando l'art. 16 della L. 110/1975, ha esteso  le ipotesi di esportazione temporanea stabilendo:
Con decreto del Ministro, per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione, nonché quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia, ovvero di armi comuni da sparo per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni e mostre, valutazione e riparazione.
Il Decreto è chiaro nel dire che il controllo sulla effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione non è richiesto per l'esportazione temporanea di armi per uso sportivo o venatorio,. Tutto il contrario di quanto hanno poi detto o capito le circolari dei ministeri italiani. Il Decreto è sbagliato là dove prevede di regolare l'esportazione da parte di cacciatori e tiratori, materia già interamente regolata dal Regolamento UE del 2012.
Non sarebbe poi stato male se qualcuno avesse immediatamente preso atto del fatto che la Carta Europea dal settembre 2013 autorizza non solo a trasportare le armi in un paese europeo, ma anche verso ogni paese extracomunitario e che il limite di munizioni è ora ufficialmente stabilito in 800 cartucce per i cacciatori e in 1200 cartucce per i tiratori sportivi. Il Ministero nelle sue circolari non ha mai affrontato la questione dei tiratori e cacciatori.
Vengono però meno le strampalate invenzioni ministeriali volte a limitare  il trasporto di munizioni per arma corta (200 colpi o 600 colpi a seconda se si ha o meno licenza di deposito!).

Il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE , con DECRETO 14 settembre 2016, in vigore dal 1° novembre 2016, ha infine regolato (oltre alla esportazione definitiva) l'esportazione temporanea in paesi extraeuropei e l'esportazione temporanea di armi in ambito comunitario. Purtroppo ha fatto un casino indegno perché ha mescolato assieme le esportazioni comunitarie ed extracomunitarie e non si capisce che cosa volesse regolare; nel testo fa più volte riferimento ai rapporti con le dogane e si potrebbe arguire che intende regolare le esportazioni verso paesi terzi. Purtroppo però all'art. 5 scrive espressamente che intende regolare le esportazioni in ambito intracomunitario!  Semplice errore? Marasma mentale? Non hanno capito nulla? Fate voi! La conseguenza è che una norma europea di semplificazione è diventata per l'Italia una norma di complicazione. Ha regolato lo spostamento di armi all'interno  della comunità, già regolato dalla Carta Europea e non ha parlato dell'unica cosa da trattare e ciò l'esportazione extracomunitaria!!
È certo che il seguire le disposizioni italiane può creare serie problemi a chi si reca in Europa senza il rispetto delle norme europee (ad esempio con più cartucce di quante là consentite).
Queste sono le norme:
Art. 5. Esportazione o trasferimento di armi da sparo per uso sportivo
1.    Le persone residenti o domiciliate in Italia che intendono esportare o trasferire in ambito intracomunitario, temporaneamente e al proprio seguito, armi da sparo per uso sportivo e relative munizioni, sono munite della apposita dichiarazione conforme all’allegato A, [Al decreto non è allegato alcun modello! Forse intendevano riferirsi allo all., A del DM 5 giugno 1978, ormai abrogato e sbagliato] rilasciata dalla competente associazione sportiva di tiro riconosciuta o affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e comunicata al Ministero dell'interno dal Consiglio nazionale del C.O.N.I., o, in alternativa,
di ogni altra prova dell’attività di tiro sportivo con documenti rilasciati dall’associazione sportiva del Paese di destinazione, tradotti e asseverati nelle forme di legge, vistata dal Questore della provincia da dove partono le anni.
2.    La dichiarazione di cui al comma 1 è esibita ad un Ufficio di Polizia o Comando dei Carabinieri che vi attesta la partenza dei materiali dal territorio nazionale con l'indicazione della relativa data.
3.    L’esportazione o il trasferimento temporaneo, di cui ai commi 1 e 2, è consentita nei limiti di tre armi e di milleduecento cartucce. In casi eccezionali, e per comprovate esigenze dell’interessato, può essere consentita, previa acquisizione della relativa adeguata documentazione da parte del Questore che appone il visto, l’esportazione o il trasferimento temporaneo di armi in numero superiore al predetto limite.
Art. 6. Disposizioni particolari per i soggetti in possesso della carta europea d’arma da fuoco
1.    Non sono soggette ai visti o alle attestazioni di cui all'. 5, commi 1 e 2, le dichiarazioni rilasciate dalle associazioni sportive di tiro concernenti le persone residenti o domiciliate nello Stato, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, che intendono esportare o trasferire temporaneamente, al proprio seguito, armi da sparo per uso sportivo iscritte nella predetta carta.
Art. 7. Esportazione o trasferimento di armi per uso di caccia
1.    Su licenza del Questore è consentita, alle persone residenti o domiciliate nello Stato, in possesso di licenza di porto d’armi, l’esportazione o il trasferimento temporaneo, al proprio seguito, di anni per uso di caccia, in numero non superiore a tre, e di cartucce, in numero non superiore a ottocento. Nella licenza sono riportati i dati identificativi delle armi che si intendono esportare o trasferire.
2.    La licenza di cui al comma 1 non è richiesta per le persone residenti o domiciliate nello Stato in possesso delle prescritte autorizzazioni per l’esercizio della caccia e della carta europea d’arma da fuoco, che intendono esportare o trasferire temporaneamente, al proprio seguito, armi da caccia iscritte nella predetta carta. L’esportazione temporanea di cui al presente comma è consentita nel limiti di tre armi e di ottocento cartucce.
3.    Ai fini dell’esportazione o del trasferimento temporaneo di armi da caccia, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso di licenza per uso venatorio in corso di validità.
Art. 8. Esportazione o trasferimento di armi comuni da sparo e loro parti per finalità commerciali, espositive, per riparazione o valutazione
1.    Su licenza del Questore è consentita, ai titolari di licenza di cui all'art. 31 del TULPS, l'esportazione o il trasferimento temporaneo di armi comuni da sparo e di parti di esse, per finalità commerciali, per fini espositivi durante fiere e mostre, per la riparazione a seguito di malfunzionamenti, per danneggiamenti o rotture, ovvero per finalità di valutazione.
2.    Per le finalità di cui al comma 1, su licenza dei Prefetto, è consentita, ai titolari di licenza di cui all’art. 47 del TULPS, l’esportazione o il trasferimento temporaneo di munizioni.
3.    Nelle licenze sono riportati tipo, marca, funzionamento e matricola delle armi che si intendono esportare o trasferire, la descrizione delle parti d’arma aggiuntive e, se del caso, la relativa matricola, nonché le quantità e il tipo di munizioni.
Art. 9. Validità delle autorizzazioni all’esportazione o al trasferimento di armi per uso sportivo e dì caccia
1. Le autorizzazioni previste dagli articoli 5 e 7 hanno validità non superiore a novanta giorni ed abilitano l’interessato al trasporto ed alla reimportazione o reintroduzione dei materiali entro il termine prestabilito. Nei casi previsti dall’art. 8, la validità dell’autorizzazione non può superare 24 mesi.
Art. 10. Esportazione temporanea e reimportazione delle armi
1. L’esportazione temporanea delle armi, delle parti d’arma e delle eventuali munizioni di cui agli articoli 5 e 7, è consentita attraverso le dogane di uscita situate nel territorio dello Stato su dichiarazione verbale. La reimportazione è consentita su presentazione del titolo in forza al quale l’esportazione è stata effettuata. Per le operazioni di cui all’art. 8, restano valide le disposizioni dell’art. 2.
Art. 11. Adempimenti particolari per la reimportazione o reintroduzione delle armi
1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 5, 7 e 8 sono vistate, al momento della reimportazione o reintroduzione, dal medesimo Ufficio di Polizia o Comando dei Carabinieri nel quale è stata attestata la partenza e successivamente restituite all’Ufficio di Polizia e, in mancanza, alla stazione dei Carabinieri, del luogo in cui le armi e le munizioni sono detenute.
Il Decreto ha abrogato il DM 24 novembre 1978.
Il Decreto contiene una disposizione di dubbia legittimità là dove prevede che l'esportazione di armi sportive solo sulla base di dichiarazioni del CONI, che non ha affatto il monopolio della associazioni sportive.
In questa situazione caotica si possono fare quindi due ipotesi.
La prima è  che il Ministero abbia proprio voluto scrivere intracomunitarie ed allora vi sono le seguenti differenze illegali tra ciò che hanno detto la Direttiva e il Regolamento e ciò che dice ora l'Italia.
Il regolamento europeo stabilisce per i cacciatori e tiratori con armi a seguito:
a) che per recarsi verso stati extraeuropei (nella Comunità basta la Carta Europea) si possono portare più armi e fino ad 800 cartucce caccia o 1200 per cartucce lunghe o corte per il tiro sportivo;
b) che alla dogana di uscita dalla Comunità occorre comprovare il motivo del viaggio (ad es. invito dal paese terzo);
c) che fino a tale dogana si viaggia con la Carta Europea;
d) che volendo si può utilizzare una normale licenza di esportazione.
Chiaro quindi che in ambito comunitario resta  in vigore la normativa sulla Carta Europea  e che questa serve ad esportare temporaneamente armi anche in stati extraueropei. Realtà che nessun decreto può cambiare.
Il ministero invece stabilisce che:
Chi non ha la carta europea (ma perché mai non dovrebbe averla?)
a) può esportare fino a tre armi in ambito comunitario;
b) la licenza vale 90 giorni;
c) prima della partenza deve avvisare CC o PS;
d) può esportare per il tiro fino a 1200 cartucce, aumentabili con autorizzazione del Questore (ipotesi contro il regolamento europeo!!) oppure fino ad 800 per caccia;
e) per i tiratori la prova del viaggio può essere data da certificazione di una federazione sportiva italiana  o dall'invito estero tradotto e asseverato nelle forme di legge, vistati  dal Questore della provincia da dove partono le armi):
f) per i cacciatori  non è previsto l'obbligo di provare l'invito.
Per inciso si osserva che non hanno capito nulla; l'invito serve per entrare nel paese di destinazione finale; se mi invitano a caccia in Austria  gli porterò un invito in tedesco; perché mai si deve tradurlo e asseverarlo in lingua italiana?
Chi ha invece la carta europea:
a) può esportare fino a 10 armi;
b) la C.E. vale 5 anni;
c) non deve avvisare CC o PS prima della partenza;
d) non deve dimostrare di essere autorizzato a tirare o cacciare nel paese di destinazione; però in esso deve dimostrare di poter svolgere legalmente attività di caccia o di tiro;
f) per analogia con la norma del regolamento può esportare fino a 1200 cartucce, aumentabili con autorizzazione del Questore oppure fino ad 800 per caccia. Viene meno perciò la disposizione "a capocchia" del Ministero secondo cui in Italia si possono trasportare al massimo 600 cartucce per arma corta e è veramente dubbio se rimanga in vigore il limite di detenzione di 200 cartucce salvo speciale autorizzazione del prefetto.
Il 1° dicembre 2016 il Ministero ha emanato una circolare esplicativa del DM 14 settembre 2016 (si pensi all'assurdità della burocrazia che deve spiegare un provvedimento che essa stessa ha adottato!) in cui si evita accuratamente di dire se le norme del DM si applicano alle esportazioni intra o extracomunitarie!
Con la circolare 1° dicembre 2016 il Ministero dell'Interno ha voluto dire la sua sul DM del Ministero delle finanze. La circolare si occupa più che altro delle esportazioni temporanee effettuate da operatori per le quali non si discosta molto da quanto già previsto in passato. All'anima della semplificazione!.
Per l'esportazione temporanea di armi per finalità sportive si conferma che se si esporta senza avvalersi della carta europea, la relativa autorizzazione e la dichiarazione concernente l'attività sportiva da svolgere deve essere esibita "ad un Ufficio di Polizia o Comando dei Carabinieri, per l’attestazione della partenza di materiali dal territorio dello Stato, anche con l’indicazione della relativa data". Norma assolutamente sciocca ed inutile; che senso ha andare  alla Questura di Palermo  per dire che dopo due giorni forse si partirà in auto per Brennero? E perché, se si parte con l'aereo, non basta esibire i documenti all'ufficio di PS portuale?
La circolare scrive che nulla cambia se si esporta con la carta europea .. ma che bisogno comunque esibire alla dogana la dichiarazione sopra citata. Quale dogana? Può essere solo quella da cui si esce dalla Comunità Europea; ma in tal caso si applicheranno le norme del paese da cui si esce, non quelle italiane!
La circolare non ha capito che quando le norme europee richiedono di dimostrare i motivi del viaggio, intendono dire che esso va dimostrato alla dogana di uscita dall'Europa, o alle autorità del paesi europei che si attraversano o in cui ci si recano; non necessariamente alle autorità italiane!
La circolare invece tratta poi della esportazione temporanea per finalità venatorie e ribadisce che occorre in ogni caso dimostrare i motivi del viaggio. Stando alla circolare, che non ne parla, non è prevista la preventiva comunicazione della partenza a CC o PS. Cosa esatta che però avrebbe dovuto valere anche per le armi ad uso sportivo.

La stramberia del Decreto è di essersi inventato controlli contrari alle norme europee sull'entrata e uscita delle armi dall'Italia: il Ministero dell'Interno non vuole ammettere che le dogane al confine non ci sono più e si inventa che chi parte deve avvertire i Carabinieri che le armi lasciano l'Italia; norma demenziale perché chi ha licenza di porto o di trasporto può girare per l'Italia quanto vuole e non si capisce a che cosa serve che chi parte da Palermo dica che andrà in Austria perché può impiegare sia due giorni che una settimana e può ancora tornare a casa se decide di non espatriare; e può anche andare in Francia passando per Svizzera e Germania!
Il Decreto è completamente illegale, infine, quando si pone in contrasto con il Regolamento Europeo, contrasto voluto perché il decreto nella intestazione parla di voler regolare le Modalità per assicurare l’effettiva uscita dal territorio dello Stato, mediante l’uscita dal territorio doganale dell’Unione europea, delle armi, loro parti e componenti essenziali e munizioni destinate all’esportazione, ed invece il Decreto ha finito per regolare l'espoirtazione verso i paesi europei; inoltre poi  qualcuno ha tagliato delle cose che non gli facevano piacere e dal decreto è sparita la norma che stabilisce per il cittadino la facoltà di usare il sistema della licenza di esportazione o quello della Carta Europea, a suo piacimento  e che stabilisce che la Carta Europea consente di viaggiare per l'Europa per recarsi in un paese extracomunitario. E quindi uno non può comunicare nulla  di utile all'ufficio di partenza
Quindi il ministero ha voluto non regolare l'esportazione verso paesi extracomunitari, facendo finta che non sia consentita, ignorando però che il Regolamento è direttamente applicabile senza bisogno dei loro decreti e delle loro circolari odi altre invenzioni burocratiche.  
CONCLUSIONI
In conclusione il regime attuale, in base al Regolamento europeo, obbligatorio per lo stato italiano, che non può modificarlo né con leggi né, tantomeno, con invenzioni ministeriali, è il seguente.
1) La Carta Europea consente il trasporto delle armi iscritte su di essa in Italia e nei paesi comunitari per viaggi in cui si intende praticare caccia o tiro sportivo. Chi va in un altro stato deve  essere  in  grado di motivare il suo viaggio, segnatamente presentando un invito o un'altra prova delle loro attività di caccia o di tiro sportivo nello Stato membro di destinazione: questo è un obbligo a cui è tenuto chi entra in uno Stato; chi esce dall'Italia non deve provare nulla, ed infatti ciò non viene richiesto dal D.to L,vo 1992/527, art. 2.
2) La Carta Europea autorizza al trasporto di 800 cartucce per i cacciatori e 1200 cartucce per i tiratori. Quindi un tiratore autorizzato a detenere fino a 1500 cartucce per arma corta può trasportane in Italia ed esportarne all'estero fino a 1200, per arma lunga o corta. È abolito il limite di 600 colpi fissato "a capocchia" dalla Circolare 557/PAS/14318.10171 (1) del 20 ottobre 2006. Sorge il dubbio se la norma del Regolamrento Europeo elimini o meno il limite di  200 cartucce per arma corta detenibili e trasportabili in Italia; pare proprio di sì e si dovrebbe concludere che la normativa andrebbe  adeguata a queste disposizioni, eliminando la sciocca invenzione della licenza di deposito . .
3) La Carta Europea vale anche per esportare armi, nelle stesse condizioni e agli stessi fini, in paesi extracomunitari. L'art. 9 del Reg. 258/2012 dice che si deve comprovare il motivo del viaggio "alle autorità competenti"; la frase è un po' equivoca, ma non si discosta molto dalla frase della Direttiva europea e quindi si deve intendere che si riferisca alle autorità del paese in cui si entrerà. Attenzione: la Carta serve per arrivare al confine doganale dello stato extraeuropeo; poi occorre essere in regola con le loro leggi relative ad importazione, denunzia, porto e trasporto delle armi.
4) I tiratori e cacciatori che escono dal territorio italiano per recarsi in uno stato extraeuropeo possono utilizzare una licenza di esportazione temporanea  in luogo della Carta Europea (in genere ciò non sarà conveniente, ma non si possono escludere casi in cui ciò sia necessario od opportuno; ad es. per esportare armi non inserite o inseribili sulla Carta o per armi di una squadra sportiva. La licenza vale solo per l'uscita dall'Italia ed occorre poi  provvedere ad essere in regola con gli stati di attraversamento o di destinazione.
11-12-2016. Aggiornato 9-01-2017


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