Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Mio dio ... in che mani siamo - nr. 2

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella Camera di Consiglio 10 maggio 2007;
Visto il ricorso proposto da *******
C O N T R O

- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministero pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in via Melo, n. 97, è ex lege domiliciato;
- la Questura di Bari, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in via Melo, n. 97, è ex lege domiliciato;
per l'annullamento

previa sospensione dell’esecuzione:
- del provvedimento del 20.11.2006 (comunicato il 29.1.2007), con cui la Questura ha riscontrato negativamente l'istanza di rinnovo del porto di fucile per uso caccia fatta pervenire dal ricorrente;
- di ogni atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, la nota, comunicata ai sensi dell'art. 10 bis della 241/1990, con cui si è preannunciato al **** il rigetto della domanda di rinnovo della licenza di polizia, nonché: a) ipotetiche (e non conosciute) informative e/o rapporti inoltrati alla Questura dalle locali autorità di polizia; b) altri atti istruttori eventualmente acquisiti;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bari;
Udito il relatore Primo Ref. FEDERICA CABRINI e uditi altresì i difensori delle parti presenti, come da verbale;
Rilevato che nella medesima camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito, con sentenza in forma abbreviata, dandone comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa;
Ritenuto che ai fini della legittimità del diniego di rinnovo del porto d’arma, è sufficiente, da parte dell'Amministrazione, anche una valutazione della capacità di abuso fondata su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus, in quanto, nella materia delle armi e delle relative autorizzazioni, l’espansione della sfera di libertà del soggetto recede a fronte del bene della sicurezza collettiva, particolarmente esposto ove non vengano osservate tutte le possibili cautele;
Ritenuto che l’Autorità di pubblica sicurezza è chiamata ad operare un delicato bilanciamento fra beni che godono di pari protezione costituzionale, per cui non può essere considerata irragionevole la determinazione amministrativa che prende in considerazione anche i familiari conviventi di colui che chiede l’autorizzazione, per valutare se esista pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica sulla base di un giudizio prognostico ex ante circa la possibilità e capacità del soggetto di abusare delle armi;
Rilevato che nel caso di specie il provvedimento impugnato risulta legittimamente motivato in ragione degli indizi di pericolosità esistenti sicuramente quanto meno a carico del figlio del ricorrente;
Ritenuta pertanto l’infondatezza del ricorso;
Ritenuto che sussistano comunque ragioni equitative per poter compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari - Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, da **** , lo rigetta. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2007, con l’intervento dei signori magistrati:
nelle persone dei Signori:
PIETRO MOREA                                                PRESIDENTE
DORIS DURANTE                                              COMPONENTE
FEDERICA CABRINI                                         COMPONENTE, Rel.

Nota
È noto che troppo spesso i TAR trovano ogni scusa e cavillo per non affrontare i problemi loro sottoposti dai cittadini.
È noto che spesso i TAR sono al servizio della pubblica amministrazione, più propensi a servire chi gli paga materialmente uno stipendio del tutto esagerato in rapporto alla loro utilità, piuttosto che coloro dalle cui tasche escono i soldi per lo stipendio.
È noto che nel 95% dei casi in cui il cittadino riesce a farsi dar ragione, i TAR compensano le spese così che il cittadino capisca  che “la ragione è dei fessi” e non ci riprovi più.
Questo in via del tutto generale e non a commento della sentenza sopra riportata che ha bisogno di una spiegazione in fatto. Del resto non posso avercela con il TAR di Bari che in altro caso ha invece deciso in modo illuminato .
Un onesto cittadino munito da anni di licenza di caccia se la vede revocare dal questore perché “non dà garanzia di non abusare delle armi”. Chieste spiegazioni scopre l’arcano: il figlio l’anno prima è stato trovato a fumare uno spinello!
Ora non c’è  in Italia una persona appena sopra al subnormale la quale non sappia:
- che oltre metà dei giovani nella loro vita si fanno uno spinello;
-  che se lo fanno poliziotti, funzionari di PS che poi diventano questori, i figli dei questori e dei poliziotti, e dei magistrati, ecc. perché la statistica non perdona nessuno (ma forse qualcuno perdona questi figli che non vengono "segnalati"!);
- che se fosse pericoloso chi si fa uno spinello o sniffa cocaina, si dovrebbero murare le porte del Parlamento.
Ma per la questura di Bari quando fuma il figlio (che non è pericoloso perché la legge gli consente di farlo e perché neppure gli tolgono la patente, più pericolosa di un fucile), diventa pericoloso il padre.
Ma non è tutto: perché mai un padre che ha un figlio che si fuma uno spinello dovrebbe abusare  delle armi? La logica, l’intelligenza, il buon senso dove sono finiti quando la questura non si accorge che caso mai, proprio se si ha la mentalità da inquisitore spagnolo, si può solo sospettare che è il figlio il quale potrebbe fare una stupidaggine e che quindi il padre va solo avvisato che deve custodire bene le sue armi? Vi è un preciso articolo di legge che obbliga a custodire le armi in modo che non finiscano in mano di familiari incapaci. Ciò significa che per la legge un familiare incapace non è motivo per vietare ai sui parenti di detenere armi.
Principi del resto affermati da altri TAR, si veda tarsardegna.htm, i quali hanno chiaramente detto che cosa ne pensavano di certi comportamenti biecamente polizieschi nei confronti di cittadini onesti. Non dimentichiamoci che Bari è al vertice delle statistiche per rapine e scippi; se al Ministero "i soliti noti" chiedessero ai questori ogni mese le statistiche di quanto sono diminuiti questi reati invece di quante licenze di porto d'armi hanno ritirato, l'ordine pubblico migliorerebbe.
Purtroppo in questo caso il collegio del TAR pensava a cose più importanti, non ha neppure capito che il grave caso che poneva in pericolo la sicurezza pubblica era quello di un padre che non si era accorto che il figlio si era fumato uno spinello, ha copiato quattro frasi giuridiche buone per ogni situazione e se ne è uscito con una motivazione che, alla luce della realtà, è tutta da ridere, ma purtroppo fa piangere! E fa capire quanto il cittadino sia disarmato di fronte ad uno Stato opprimente per colpa non delle leggi, ma di una burocrazia ottusa e impunita.

Ma quale è lo Stato che la sentenza del TAR di Bari si immagina e difende? Uno Stato in cui comandano più i questori della Legge, uno stato poliziesco basato sui sospetti di chi è istruito solamente a sospettare, uno Stato in cui la discrezionalità diventa arbitrio? Introdurre il principio che in nome della sicurezza pubblica il questore o il prefetto può calpestare ogni legge e può decidere ciò che gli pare, è peggio che ricreare uno stato fascista.


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