Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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PROPOSTA PER UNA NUOVA LEGGE SULLE ARMI - 2018 - Bozza

Attenzione questa è una bozza via via corretta e ampliata. Si veda ora il testo definitivo presentato al Parlamento.

Su sollecitazione di un importante partito (Forza Italia, Senatore Luca Squeri) ho predisposto il testo legislativo che segue con cui viene recepita la direttiva europea del 2017 e viene aggiornato il sistema normativo delle armi attualmente in vigore. La proposta di legge verrà depositata dopo la formazione del nuovo Governo.
Dopo aver sentito tutti coloro che hanno avuto interesse a collaborare, ho inserito decine di integrazioni e correzioni rivolte specialmente ad eliminare i dubbi interpretativi accumulatisi negli anni.
Molti dei suggerimenti non li ho potuto inserire o perché contrari alla Direttiva europea o perché attinenti a problematiche diverse da quelle che sono l'obiettivo della legge.

Qui il commento.
26-1-2018

Recepimento – Presentazione

Questa proposta di legge per il recepimento della Direttiva europea 2017 e per il conseguente riordino della normativa vigente in materia di armi, vuole essere assolutamente onesta ed accettabile da tutti.
Si consideri che vi sarebbero ben pochi adattamenti da fare per recepire la Direttiva se non vi fosse l’esigenza di soddisfare coloro i quali ritengono una loro necessità esistenziale di poter disporre di caricatori di grande capacità. Questa proposta poteva essere liberata dai gravi appesantimenti, salvo norme di contorno, se la Direttiva europea avesse semplicemente deciso che le armi corte idonee a sparare più di 20 colpi erano vietate a tutti i civili. Pochi cittadini avrebbero sofferto per ciò.
In primo luogo ci siamo preoccupati di mantenere e migliorare il livello di tutela della sicurezza pubblica attuale. Il numero delle armi detenibili senza licenza di collezione è stato diminuito, ma i numeri consentiti sono tali da ridurre al minimo le persone toccate dalla riduzione, è aumentato il controllo sulle munizioni che sono state precisate misure di sicurezza da adottare, come richiesto dalla Direttiva e per metter fine a troppo estrose richieste di singoli funzionari. Più ampio quindi il numero di armi da mettere in collezione, ma queste armi saranno usabili senza gravose restrizioni. Possono lamentarsi solo che ritengono una loro necessità esistenziale il fatto di cambiare arma ogni giorno di andare a sparare con una valigiata di armi.
Maggiori controlli richiedono in genere maggiori formalità, ma il problema è stato risolto alla base la creazione di un sistema informatico simile a quello già in uso al fisco, che, non appena sarà a regime, potrà consentire di gestire le proprie armi direttamente ed in tempo reale, senza alcun contatto con gli uffici di PS. Il sistema informatico è già previsto da tempo, è ora imposto dalla direttiva europea, e non si può prescindere da una sua rapida realizzazione. Ciò comporterà un enorme sgravio di lavoro per gli uffici armi delle questure.
Per attuare la direttiva è stato necessario eliminare la categoria delle armi sportive, che il nostro legislatore si era inventato contro ogni logica ed ogni uso internazionale: sono ben poche le armi che possono essere definite come sportive in base a criteri tecnici, come dimostra il fatto che ora molte di esse sono semplicemente armi militari ridotte per l’uso civile. Per la direttiva vi sono semplicemente dei tiratori sportivi molto qualificati i quali possono usare certe armi diverse da quelle da caccia certe armi che sono considerate esuberanti ai fini della difesa personale.
Al fine di semplificare la vita ai cittadini e agli uffici di PS si è proceduto allo sfoltimento dei controlli su armi che ormai non rappresentano più alcun pericolo per la sicurezza pubblica, come già verificato negli altri Stati europei. Sono stati perciò eliminati controlli di PS su armi antiche non più usabili per sparare e sulle armi bianche, che ben poco si distinguono dagli strumenti atti ad offendere. Rimane chiaramente fermo il divieto di porto di queste armi.
In secondo luogo ci siamo preoccupati di migliorare la possibilità di conoscenza e di applicabilità delle vigenti norme sulle armi troppo spesso caotiche, imprecise, prive di una logica, così da essere interpretate in modo troppo variegato da operatori di giustizia.
Abbiamo completamente riordinato le norme sugli strumenti imitanti armi e sulle armi a salve cercando di creare un regime semplice ed uniforme. Le norme sono diventate subito più chiare eliminando l’obbligo del tappo rosso che si è rivelato essere totalmente inutile e talvolta assurdo. Ci ha guidato la convinzione che se un delinquente vuol fare una rapina, fa meno danni se usa un’arma finta e che se un cittadino si accontenta di difendersi con un’arma a salve, è inutile spingerlo a procurarsi un’arma vera.
Abbiamo poi riordinata tutta la categoria delle armi improprie, o strumenti atti ad offendere, che, a furia di rappezzi, era divenuta contraddittoria. Ora è chiaro il loro regime giuridico per il loro porto senza giustificato motivo e vi è maggior certezza su quando esse possono essere portate e sulle sanzioni da applicare.
Abbiamo ritenuto costituzionalmente irrinunciabile l’introduzione di un criterio al di sotto del quale un oggetto, anche se appuntito o tagliente, non può essere considerato uno strumento atto ad offendere. Perciò abbiamo reintrodotto in parte la norma del regolamento di pubblica sicurezza del 1940, cancellata solo per un errore normativo, confermando così la legittimità del porto di temperini e oggetti da taglio analoghi.
Per lo stesso motivo abbiamo integrato la norma sul ritiro delle armi a soggetti rivelatisi pericolosi. Ogni intervento sulla proprietà privata è soggetto a precisi principi costituzionali ed era totalmente illegittimo del cittadino fosse soggetto all’arbitrio del primo agente arrivato senza avere mezzi giurisdizionali per reagire immediatamente ad ogni abuso.
Abbiamo regolamentato in modo logico il regime delle armi ad aria compressa liberalizzate e di quegli strumenti giocattolo o sportivi come le softair e le paintball. Abbiamo ridotta eliminato l’inutile importanza  data in passato alla colorazione esterna di questi strumenti che comunque il detentore poteva modificare a suo piacimento senza conseguenze.
Negli ultimi tempi e gli uffici di PS erano sorte interpretazioni sul rilascio delle licenze di porto d’armi che espandevano oltre limiti costituzionalmente accettabili la discrezionalità della PS, che comunque deve muoversi entro precisi paletti che consentono al cittadino una adeguata difesa. Perciò abbiamo un poco rielaborato i criteri per stabilire quando un cittadino è affidabile: non cambia molto su ciò che già era stato scritto fin dal 1931 del testo unico, ma le decisioni devono essere basate solo su dati concreti e non su sospetti o dubbi del singolo funzionario. Un’apposita norma regola il problema di chi ha subito in passato modeste condanne per reati già estinti o per i quali vi è stata riabilitazione.
La situazione del rilascio dei certificati medici per l’idoneità psichica o psicofisica era diventata alquanto confusa e fonte di problemi di costi e di tempi per l’eccessiva burocratizzazione. In una norma abbiamo coordinato questo sistema con il nuovo Fascicolo sanitario elettronico in modo da facilitare il rilascio del certificato in base ad esso ed in modo da avere negli anni successivi un controllo immediato su problemi sanitari rilevanti riscontrati.
Per risolvere il problema dei poligoni privati ormai fermo da tempo così che non vi è un serio controllo sui poligoni privati già esistenti e si ostacola la creazione di nuovi poligoni, le norme generali che garantiscono il massimo controllo di sicurezza sugli stessi, come richiesto in altri paesi europei, pur in quell’ambito di agilità che è richiesto per una struttura privata.
Mancavano norme tecniche sulle misure di sicurezza da adottare per la custodia delle armi in relazione al loro tipo, alla loro quantità, al luogo di custodia. Abbiamo cercato di indicare una soluzione che, di fronte alla complessità del problema, non può essere che opinabile, da chiunque provenga. Comunque abbiamo fatto il massimo sforzo per non gravare di misure inutili coloro che detengono un numero ragionevole di armi, necessarie per la caccia o il tiro sportivo della difesa. Statisticamente ben pochi saranno coloro che dovranno adottare nuove misure o aumentare quelle già in atto; per la stragrande maggioranza un armadio metallico per fucili, o una porta blindata alla casa e un normale allarme saranno sufficienti.
Altre norme si limitano semplicemente a rendere chiaro e di facile lettura ciò che prima andava ricavato interpretando più norme. Si vedano ad esempio gli articoli sulla denunzia di  armi o sull’eredità di armi, sul comodato, sul trasporto. La stessa cosa è stata fatta per le munizioni, con un modesto rintocchi ai quantitativi detenibili al solo fine di venire incontro a chi esercita tiro sportivo. Si consideri che se i poligoni sportivi riescono ad organizzarsi, come previsto, per cedere ai tiratori munizioni entro il poligono, i tiratori sportivi non avranno più bisogno di preoccuparsi dei quantitativi detenuti in casa.
In conclusione possiamo dire che di fronte a pochi aggravi per pochissime persone, siamo riusciti a mantenere un alto livello di sicurezza pubblica, a ridurre il carico di lavoro per la PS,  a semplificare la vita per la grande maggioranza di coloro che detengono e usano armi.

Personalmente mi sono sforzato di  usare uno stile chiaro comprensibile a chiunque ed ho ridotto al minimo i riferimenti incrociati ad altri articoli. È abominevole il sistema attualmente in uso di scrivere “all’art. XX il comma 1 modificato dall’art, YY della Legge xxyy è sostituto dal seguente testo, fermo restando l’art. NN della Legge zzxx”!  Lo può fare solo chi vuol nascondere ai cittadini il contenuto  di una legge.
Ho evitato anche di scrivere ogni disposizione come un divieto. Una buona legge deve dire prima di tutto ciò che si può fare e solo subordinatamente dire che cosa  non si deve fare.  

 


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