Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
    torna indietro
 

Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento

back

Storie di ordinaria follia - I proiettili perforanti

Nel febbraio 1994 il Banco Nazionale di Prova veniva colto da dubbio in merito alla commerciabilità in Italia di cartucce cal. 7,62x39 con palla ordinaria tipo PS e cal. 7,62x45 con palla ordinaria tipo VZ/50 aventi il nucleo d'acciaio.
Diciamo subito, per i lettori novelli, che il calibro 7,62x39 è la cartuccia sovietica M43 per armi automatiche del patto di Varsavia e di altri paesi (Finlandia e alcuni paesi arabi). Il calibro 7,62x45 corrisponde alla cartuccia M52 corto prodotta in Cecoslovacchia alla fine della seconda guerra mondiale, adottata nel 1952 per il fucile semiautomatico MG Mod.52 e per il fucile mitragliatore Mod. 52, ma sostituita già a partire dal 1957 con la cartuccia 7,62x39.
Il Banco di Prova sottoponeva il suo dubbio alla Commissione Consultiva che, purtroppo, come spesso accaduto, rispondeva. La risposta che ho davanti è firmata in effetti dal solo relatore e non si comprende se essa sia stata sottoposta o meno alla Commissione. Comunque è chiaro che in entrambi i. casi, sia che il relatore abbia agito di testa propria senza chiedere consiglio, sia che la Commissione abbia avallato senza vaglio critico la relazione, si tratta di comportamenti censurabili. Altrettanto censurabile è che la Commissione invii dei propri pareri ad organi estranei al Ministero dell'Interno: la Commissione è un organo consultivo del Ministero dell'Interno e può dare pareri solo ad esso; deve essere poi il ministro a decidere se inoltrare o meno il parere ad altre autorità, previo vaglio della sua attendibilità.
Il relatore incaricato di rispondere al quesito, che senza dubbio si intende di cartucce, ma che non aveva le necessarie nozioni scientifico-giuridiche, iniziava a svolgere delle prove tecniche sulle cartucce e, diligentemente, ne misurava la durezza del nocciolo d'acciaio accertando che esso era di durezza Vickers pari a 223 per lo M43 e di durezza 200 per lo M52; diligentemente sparava contro delle lamiere e accertava che lo M43 ne perforava quattro e lo M52 solamente due.
Concludeva quindi che, da un punto di vista tecnico, le pallottole erano di natura perforante.
E qui casca, per la prima volta, l'asino, perché l'affermazione è priva di senso. Sfido infatti il relatore a trovare nella storia della balistica un proiettile che non sia perforante, se si escludono il sasso di Davide e le palline paint-ball! Forse che la nostra legge consente solo la vendita di proiettili contundenti o col fischio?
Il relatore forse voleva dire che i proiettili erano di quel tipo vietato dall'art. 2 comma 4° L. 110, e cioè i proiettili a nucleo perforante.
E qui casca, per ben tre volte di seguito, l'asino, perché evidentemente il relatore confonde la nozione di proiettile perforante con quella di proiettile a nucleo perforante.
Gli errori del relatore investono il metodo e la scienza militare.
Sotto il profilo del metodo non ha alcun significato misurare la durezza dell'acciaio e sforacchiare quattro lamiere se non vengono fatti degli esami comparativi con altri tipi di proiettile. Le prove fatte non dimostrano se i proiettili in esame perforano di meno o di più di un proiettile camiciato e con nocciolo di piombo o di un proiettile con nucleo di acciaio al carburo di wolframio. La prova dimostra soltanto che il proiettile in esame può bucare della lamiera, così come può farlo qualunque palla di piombo nudo sparata da un'arma ad avancarica !
Dal punto di vista della scienza militare il relatore ha trascurato un fatto elementare, che gli era stato fatto presente dallo stesso Banco di Prova il quale aveva sottolineato che trattatavasi di munizioni ordinarie, vale a dire che non si trattava senz'altro di quelle munizioni speciali, contraddistinte da particolari colorazioni, e che sono le munizioni con proiettile tracciante, incendiario, con carica esplosiva o, come ben dice la legge 110, con nucleo perforante. Come sta scritto in ogni manualetto militare le cartucce con nucleo perforante sono quelle cartucce speciali che all’interno del proiettile, annegato nel piombo o in altra sostanza di contenimento, recano una spina di acciaio durissimo, tra i più duri che esistano (nei proiettili moderni al carburo di wolframio o di tungsteno), tanto da raggiungere la durezza, espressa in Brinell o Vickers (le due scale si equivalgono notevolmente) compresa tra i 500 e i 600. Se il relatore avesse tenuto presente questo secondo punto si sarebbe accorto che i suoi proiettili con durezza 200 erano di acciaio dolce, neppure temperato, e che nulla avevano a che fare con il nucleo perforante voluto dalla tecnica e dalla legge (a dire il vero qualunque apprendista meccanico, con un colpo di sega o di lima avrebbe potuto fare la medesima constatazione!). Poi, come se non bastasse, il relatore ha confuso la nozione di nocciolo del proiettile con quella di nucleo del proiettile: il proiettile camiciato ha un nocciolo di piombo o di altro metallo (nel nostro caso di acciaio dolce) rivestito dalla camicia per proteggerlo dall'ossidazione e per consentire l'intaglio nella rigatura; il proiettile con nucleo è un proiettile che all 'interno del nocciolo di piombo reca un nucleo di acciaio durissimo (Cito dal "Textbook of small arrns" dell'esercito inglese -anno 1929- a pag. 258 della ristampa del 1961: "la struttura del proiettile perforante assume la forma di un nucleo di acciaio temprato, racchiuso in un guscio di proiettile, e per consentire alla palla di inserirsi nella rigatura, un manicotto di piombo è posto tra il nucleo e il mantello").
Ma, mi si chiederà, non è possibile che, in via interpretativa, si possa sostenere che il legislatore volesse vietare ogni proiettile non deformabile? No! Una regola precisa del diritto stabilisce che quando viene usato un preciso termine tecnico, non vi è spazio per interpretazioni diverse da quella letterale (Expressio specialis omncm impedit extensionem, dicevano già i latini).
In definitiva quindi il relatore avrebbe dovuto così rispondere circa la natura delle munizioni: le munizioni in esame sono munizioni militari ordinarie munite di proiettile in acciaio dolce cami ciato; esso non è munito di nucleo perforante.
Superata, nel modo peggiore, la fase tecnica, il relatore si è slanciato in affermazioni che, nella loro apoditticità, sono quasi esilaranti. Egli afferma infatti:
1)    Trattasi di munizioni in dotazione degli eserciti dell'ex patto di Varsavia e come tali destinate ad armi non catalogabili. L'affermazione è doppiamente errata. Ma che c'entra l'arma con le munizioni? Forse che non sono state catalogate armi in calibro 7,62 Nato? Forse che la Nato valeva meno del Patto di Varsavia?! Forse che nei paesi dell'est non vi sono numerose armi da caccia in tal calibro? Ed inoltre è proprio sicuro che le armi non siano catalogabili? Questa era l'opinione della Commissione prima della legge 185/1990, ma ora occorre tener conto che questa legge considera da guerra solo le armi automatiche, ragione per cui non vi dovrebbe essere più ragione di non catalogare armi militari semiautomatiche, osservate certe cautele e certi limiti, come in effetti la Commissione ha fatto.
In secondo luogo non è vero che il calibro 7,62x45 sia in dotazione a forze militari dell'est, tanto che esso non viene più prodotto da decenni (Vedi "Infanteriewaffen Heute", Vol. 1°, 1990, pag. 87; l'opera è stata redatta nella ex Germania orientale ed è particolarmente attendibile per le armi dell'est).
2)    "Le cartucce non sono commerciabili essendo le relative pallottole di natura perforante. Già abbiamo visto in quale abbaglio sia caduto il relatore.
3)    Le cartucce cal. 7,62x39 possono essere utilizzate nel fucile semiautomatico Kalashnikov, trasformabile in arma semiautomatica, di cui vi è in atto un notevole contrabbando e più volte trovato in possesso della criminalità organizzata". A me giunge del tutto nuovo che il Kalashnikov sia un'arma semiautomatica; avevo sempre creduto, assieme a molti lettori della Rivista Diana, che fosse un'arma automatica. Ma, a parte questo, la legge non può certo essere interpretata e applicata in base a motivi di opportunità: una norma c'è o non c'è, e non si possono certo vietare le doppiette per il fatto che la mafia le trasforma in lupare !
Il relatore, in conclusione, se avesse colto l'essenza dei problemi, avrebbe dovuto così rispondere al Banco dì prova "Le cartucce in esame sono cartucce con proiettile in acciaio tenero, come voi dovreste sapere meglio dì me; la cartuccia 7,62x39 è una cartuccia ordinaria in dotazione alle forze armate di numerosi paesi; la cartuccia 7,62x45 era una cartuccia ordinaria in dotazione in forze armate, ormai non più in produzione; non mi posso esprimere sulla loro commerciabilità, trattandosi di problema giuridico di cui nulla capisco e non di mia competenza."
Questo parere della Commissione potrebbe aggiungersi all'infinita serie di castronerie già scritte e non sarebbe così inquietante, se esso non fosse immediatamente servito al solito questurino in smaniosa ricerca di traffici d'armi da sbattere in prima pagina, per sbattere in galera due onesti commercianti che detenevano regolarmente importate e registrate cartucce del tipo indicato (fortunatamente è intervenuto un intelligente giudice di Brescia che li ha liberati entro poche ore, ma non è certo tranquillizzante che in Italia si possa finire in galera per aver fatto cose regolarmente autorizzate dall'autorità di PS!). E questa è una vicenda che mi riservo di narrare appena possibile, raccontando l'amena storia di un perito balistico (che ora va per la maggiore) il quale, dopo aver esaminato normalissisme cartucce da caccia a punta molle, senza accorgersi che erano tali, ha segato il proiettile di piombo ed ha affermato che trattavasi senza dubbio di proiettili d'acciaio perforanti!
Se questi sono i prodotti ed i risultati della Commissione, è proprio il caso di dire "ma chi ci libererà dalla Commissione?"
Per terminare, è giusto che comunichi ai lettori quale sia la mia opinione in merito alle citate cartucce.
Io ritengo che occorra distinguere tra le cartucce per il Kalashnikov, destinate ad armi militari attualmente in dotazione di moderni eserciti, e le cartucce 7,62x45 destinate ad armi non più in dotazione. Nel primo caso trattasi di munizionamento militare che non può essere detenuto e commerciato in quanto l'art. 2 della legge 110 impone che le cartucce per armi comuni in calibro militare, siano di diverso tipo (cioè con proiettile che si distingue in qualche modo da quello militare e non sia di tipo proibito, visto che il bossolo non può che essere identico). Nel secondo caso trattasi di munizioni che non sono destinate ad armi militari e per cui non vige l'obbligo della diversificazione del proiettile.
Qualcuno mi chiederà: ma non si è sempre affermato che le uniche munizioni per arma lunga consentite ai civili sono solo quelle con proiettile di piombo non totalmente camiciato.? In effetti questa era l'opinione corrente nel passato, ma il fatto è che le norme vanno adeguate continuamente in base alle successive integrazioni legislative e allo sviluppo della tecnica; il quadro delle armi da guerra e relativo munizionamento è stato modificato prima dalla legge 110/1975 e poi dalla legge 185/1990, restringendo drasticamente la nozione di arma da guerra, e occorre aggiornare le vecchie opinioni. Inoltre la tendenza attuale è di limitare nelle cartucce l'uso del piombo, sospettato di inquinare l'ambiente. L'art. 2 della legge 110 dice che le cartucce per caccia e per uso sportivo in calibri militari debbono avere il proiettile di tipo diverso da quelle militari, ma non dice affatto che esso deve essere di piombo semicamiciato, il che significa che essa ha inteso superare la vecchia nozione (comunque non stabilita da alcuna norma, ma nata negli uf/fici di PS). È quindi del tutto ipotizzabile che per usi sportivi si impieghi un proiettile interamente camiciato o con un nocciolo di materiale diverso dal piombo, purché non contenga un nucleo perforante.

20 ottobre 1994

 


torna su
email top
  http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 www.earmi.it