Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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PARENTI E CONVIVENTI INAFFIDABILI (Angelo Vicari)

Non è la prima volta che il Consiglio di Stato è chiamato a pronunciarsi su provvedimenti di rifiuto/revoca del Prefetto e/o del Questore in materia di licenze di armi, adottati in considerazione dei precedenti di parenti o conviventi.
Di questo indirizzo restrittivo ne ha fatto le spese recentemente una Guardia giurata, che si è vista rifiutare il rinnovo della licenza di porto di pistola, nonché l’adozione del divieto di detenere armi, siccome a carico del proprio convivente “risultano numerosi precedenti di polizia per reati di natura ostativa”.
L’interessato, ritenendosi fortemente penalizzato per la sua attività lavorativa, con possibili ripercussioni negative sulla conservazione della stessa, è stato costretto a ricorrere al Giudice amministrativo.
Il TAR del Piemonte, con sentenza n. 1497, del 10 luglio 2014, ha però respinto il ricorso, ritenuto infondato, riconoscendo la legittimità del provvedimento del Prefetto per il suo carattere “cautelativo della sicurezza pubblica”, perché “finalizzato ad evitare il pericolo per tale bene giuridico,determinato dalla possibile disponibilità di armi in capo ad un soggetto che non possa garantirne il corretto uso”. Infatti, il provvedimento prefettizio è stato motivato evidenziando che, anche la semplice convivenza con persona che abbia pregiudizi penali, può determinare dubbi sul “giudizio di sufficiente affidabilità circa la garanzia di non abusare delle armi, con il conseguente giudizio prognostico sfavorevole circa il possibile utilizzo improprio dell’arma”.
Di diverso avviso il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 5542, del 15 ottobre 2015, ha accolto il ricorso in appello. Infatti, è stato evidenziato che “sebbene l’Autorità di pubblica sicurezza abbia il compito, da esercitare con ampia discrezionalità, di prevenire fatti lesivi della sicurezza pubblica che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi” pur tuttavia tale ampia potestà discrezionale, peraltro “da esercitare con il massimo rigore”, non può prescindere dal presupposto che “i requisiti soggettivi del richiedente vanno valutati con stretto riferimento alla persona del titolare dell’autorizzazione”.
Nonostante ciò, lo stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto che “il pericolo di abusi potrebbe derivare da soggetti conviventi appartenenti alla famiglia del titolare dell’autorizzazione”. Dunque, quando si possa ipotizzare detto pericolo, sussiste la legittimità dei provvedimenti delle Autorità di P.S., sempreché nella motivazione siano indicati “rigorosamente quali indizi lasciano ritenere che la convivenza e l’ambiente familiare possa condizionare negativamente il giudizio di non affidabilità personale, come ad esempio scambio di querele, minacce e lesioni, in un contesto di conflittualità inusuale fra persone che vivono sotto lo stesso tetto”.
Invece, nel provvedimento del Prefetto, adottato nei confronti del ricorrente, non vi è alcun riferimento ai citati”indizi”, ma solo un generico richiamo ai precedenti penali del convivente, peraltro datati.
Quindi, siccome dagli atti “non risultano situazioni attuali di conflittualità tra il ricorrente ed il proprio convivente che possano far sospettare il pericolo di un abuso delle armi da parte del ricorrente, neppure su condizionamento o pressione del convivente”, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, pur compensando le spese tra le parti.
Tale decisione conferma l’orientamento dell’alto Consesso in casi analoghi, nei quali l’unico motivo per l’emissione di provvedimenti inibitori in materia di armi è stato quello del rapporto di parentela, affinità o convivenza del titolare delle licenze con persone con pregiudizi penali ostativi (Cons. St. n. 5438/2005, n. 581/2014, n. 2312/2014, sentenza commentata in questo stesso sito).
Da quest’ultima giurisprudenza si evince chiaramente che il Consiglio di Stato non mette in discussione “l’ampia discrezionalità” delle Autorità di P.S. in materia di autorizzazioni relative alle armi, ma, anzi, ribadisce che detta discrezionalità debba essere “esercitata con il massimo rigore”, siccome “le cronache dimostrano sin troppo spesso che vi è semmai da lamentare che certe precauzioni non siano state più severamente adottate” (Cons. St. n. 4666/2013), precisando, comunque, che, quando si incida su interessi primari della persona, come la conservazione del lavoro, l’esercizio di tale discrezionalità debba essere“più penetrante” (Cons. St. n. 5039/2014).
Il Giudice amministrativo, dunque, non solo riconosce l’opportunità dell’adozione di provvedimenti restrittivi quando vi sia il pericolo che parenti o conviventi non affidabili possano avere la disponibilità di armi, ma, anzi, li sollecita.
Invece, lo stesso Consiglio di Stato mette in discussione il percorso procedurale per l’esercizio corretto di tale “ampia discrezionalità”. Infatti, l’anello debole della catena degli atti endoprocedimentali, che determina la illegittimità dei provvedimenti delle Autorità di P.S., è, quasi sempre, la mancanza o inadeguatezza della loro motivazione. Purtroppo la P.A. troppo spesso si dimentica di una delle più importanti novità introdotte dalla legge n.241/1990 sul procedimento amministrativo, nella quale, all’art. 3, è stato esplicitamente stabilito che “ogni provvedimento amministrativo..deve essere motivato…La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”, così da mettere in grado il cittadino di conoscere facilmente i motivi che inducono la P.A. ad adottare provvedimenti negativi nei suoi confronti, potendo valutare nel contempo l’opportunità o meno di ricorrere.
Ancor oggi, raramente i provvedimenti emessi dalle Autorità di P.S. sono sostenuti “da congrua motivazione in ordine ai presupposti ed agli elementi significativi che inducono all’adozione di una misura che comporta una restrizione della sfera giuridica del destinatario” (Cons, St. n. 2312/2014).
Il Consiglio di Stato, anche nella sentenza in commento, evidenzia che, nei casi di provvedimenti adottati per inaffidabilità di parenti o conviventi, dalla motivazione si dovrebbe facilmente evincere “quali indizi lasciano ritenere che la convivenza e l’ambiente familiare possa condizionare negativamente il giudizio di non affidabilità”, come per esempio querele/denunce per minacce o lesioni, non limitandosi  a formule di stile limitate alla elencazione di precedenti penali.
Dunque, le indicazioni di tale giurisprudenza dovrebbero richiamare l’attenzione delle Autorità di P.S., ogni qual volta devono emettere provvedimenti di restrizione della sfera giuridica del destinatario, a maggior ragione quando questi ultimi possano incidere, come nel caso di specie, sulla attività lavorativa. Un richiamo in tal senso è stato formalizzato anche dallo stesso Ministero dell’Interno con le circolari del 30 ottobre 1996 e del 21 marzo 2014. Infatti, è stata raccomandata “la massima attenzione alla stesura della motivazione, dovendo l’esercizio della discrezionalità amministrativa trovare fondamento su elementi il più possibile circostanziati e non risultare ancorati a generiche finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”.
Quindi, specialmente quando i provvedimenti inibitori si basano su precedenti di parenti o conviventi, i fatti e gli accertamenti devono essere particolarmente circostanziati, tenuto conto che “le autorizzazioni di polizia sono personali” (art. 8 T.U.L.P.S.) e che “i requisiti soggettivi del richiedente vanno valutati con stretto riferimento alla persona del titolare dell’autorizzazione” (Cons. St. n. 5542/2015). Peraltro, non possono essere concesse licenze di porto di armi a chi “non dà affidamento di non abusarne (art. 43 T.U.L.P.S.), affidamento limitato al richiedente e non anche ai suoi parenti o conviventi. Lo stesso Ministero dell’Interno, con circolare del 30 ottobre 1996, relativa alle pronunce della Corte Costituzionale sul requisito dell’ottima e buona condotta, ebbe a precisare che “non dovranno essere prese in considerazione circostanze che attengano alla vita privata, bensì solo fatti specifici ed obiettivamente verificabili che si sono manifestati nell’ambito della vita associata anche familiare”.
All’Autorità di P.S. non mancano certo gli strumenti giuridici per intervenire preventivamente anche quando l’affidabilità del titolare delle licenze possa essere messa in pericolo dalla presenza di parenti o conviventi inaffidabili. Infatti, l’art. 38 del T.U.L.P.S. dà potestà di eseguire, quando lo ritenga opportuno, “verifiche di controllo” a tutti i detentori di armi e “di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili”. Tale potestà è finalizzata alla verifica che la custodia delle armi sia “ assicurata con ogni diligenza” ed offra “adeguate garanzie di sicurezza”, con possibile denuncia  all’A.G. per gli artt. 20 e 20bis della legge 110/1975 , ove venga riscontrata la mancanza di ”cautele necessarie”, con conseguente possibilità di impossessamento agevole delle armi da persone imperite o che ne possano fare abuso.
Una adeguata motivazione non dovrebbe prescindere da tali controlli, ripetuti nel tempo, con l’elencazione anche di eventuali denunce all’A.G., quando siano state riscontrate inadempienze, nonchè querele e/o denunce, tutti fatti circostanziati che “lasciano ritenere che la convivenza e l’ambiente familiare possa condizionare negativamente il giudizio di non affidabilità” del titolare delle licenze, anche in merito alla custodia.
Come in medicina la”prognosi”, pur essendo aleatoria, si basa sulla “diagnosi”, conseguenziale alla valutazione dei sintomi del malato, così le Autorità di P.S., nell’adottare i propri provvedimenti, dovrebbero formulare il “giudizio prognostico” basato esclusivamente su una preventiva e scrupolosa diagnosi dei “soli fatti specifici ed obiettivamente verificabili”, suscettibili di rivelarsi, in forma più esplicita, quali segni premonitori di possibile abuso e/o negligenza nella custodia delle armi da parte del titolare delle licenze.

Firenze 24 febbraio 2016

 


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