Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
    torna indietro
 

Home > Varie > Come funziona la catalogazione delle armi

back

Mio Dio …. in che mani siamo!

... è l'espressione che sorge spontanea dalla lettura di un verbale della Commisssione consultiva per le armi che ho trovato in un ricorso al TAR.
La vicenda riguarda la catalogazione di un'arma SIG mod SG 552 . 1 SP Commando GB cal. 223 Remington, versione civile

Essa era stata presentata per essere catalogata come carabina avendo lunghezza totale di 73 cm e canna di 26,6 cm; poi, di fronte alle perplessità giuridiche se essa poteva essere considerata arma lunga, è stato accorciato lo spegnifiamma ed eliminato il calciolo e ne è stata richiesta la catalogazione come arma corta.
Ciò che sconvolge non è però il rifiuto finale di catalogazione (nel cui merito non voglio entrare), ma i ragionamenti che sono stati uditi in commissione.
Mi limiterò quindi a brevi commenti in corsivo.

Verbale del 26 maggio 2004 della commissione consultiva centrale per i controllo delle armi.
Per quanto che attiene l'arma di cui alla lettera CI, la pistola semiautomatica singola azione "SIG" mod SG 552 . 1 SP Commando GB cal. 223 Remington (canna con conpensatore/rompifiamma mm 226), il relatore Ten. Col. Co. Benigno Riso esprime parere sfavorevole alla catalogazione. A questo punto il Dr. Aliquò chiede al predetto relatore quali siano le motivazioni in base alle quali è stato espresso tale parere. Il relatore si limita a sostenere che l'arma per le sue caratteristiche "non gli piace"; in particolare, considerazioni negative vengono avanzate circa la facile occultabilità e, quindi, l'insidiosità che l'arma presenta, in relazione alla sua elevata potenzialità d'offesa.
Come tipo di ragionamento basato sulla logica aristotelica lascia molto a desiderare! Un ragionamento viene trasformato in una impressione, come quando si assaggia un sugo. In Commissione non si va per esprimere i propri gusti, ma per applicare norme tecniche e giuridiche. Che significa che non piace “la facile occultabilità”? Non vorrà sostenere il colonnello che una pistola di mezzo metro sia più occultabile di una Beretta 6,35 mm? Una pistola DEVE essere occultabile, altrimenti come si porta, a tracolla?
E dove potrà mai stare l'insidiosità di un'arma che neanche sotto il cappotto può passare inosservata. E come può un tecnico parlare di elevata potenzialità di offesa? Ma se ha solo 5 colpi e il calibro non è più potente di altri già catalogati.

Il Dr. Aliquò ricorda allora alla Commissione che una catalogazione altro non è che un procedimento amministrativo che come tale deve sempre essere giuridicamente motivato. Ne nasce, pertanto, una discussione su quali debbano essere i parametri tecnici in base ai quali valutane l'eventuale "spiccata potenzialità offensiva" che un'arma comune non può avere. La Commissione, all'unanimità decide di rinviare questa pratica in attesa di definire un parametro certo in base al quale valutare armi di questo genere.
Ma di quale potenzialità offensiva vanno cianciando? Possibile che non ci sia uno in grado di leggere l'articolo 1 della legge 110/1975 da cui emerge chiaro che la potenzialità deve essere valutata non fine a sé stessa, ma in relazione all'uso militare?Possibile che nessuno, specialmente i militari, abbiano mai letto la legge sull'armamento in cui si esclude che pistole e fucili semiautomatici siano destinabili all'armamento?
Il colmo però è che dopo trent'anni di Commissione vi siano delle persone che si chiedono smarrite “ma quali sono i parametri che dobbiamo osservare?”. Anche un bambino arriverebbe a capire che si devono applicare i parametri che sono stati sempre applicati in passato, visto che nulla è cambiato.

Verbale della seduta, n. 25 del 19 ottobre 2004 della Commissione Consultiva Centrale per 11 controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di armi
Alle ore 10,15, come concordato con il Presidente, ed ai sensi della legge 241/90, viene invitato ad esporre le proprie ragioni alla Commissione il sig. BRACCI Giovanni, titolare dell'omonima ditta, assistito dal proprio legale di fiducia, l'Avv . COCCO. L'Avv. rappresenta la vicenda di due precedenti, il K 23 Stubby della ditta A.T.P. ed un F.A.L, della ditta AMER, catalogati come pistole pur essendo in origine delle carabine. Esistono inoltre pistole il cui calibro eroga un'energia cinetica nettamente superiore a quella del .223 Remington (cs, il .454 Casull che equivale, come valore energetico, ad un cal . .30-06).
Alle ore 10,35 termina l'audizione del sig. BRACCI, che lascia la sala unitamente all'Avv. COCCO.
Il Col. RISO espone un breve escursus storico della vicenda dell'arma in questione che originariamente venne presentata come carabina, ma che poi, di fronte alle remore della Commissione, l'istanza venne ritirata, per essere successivamente ripresentata come pistola, a seguito dell'abolizione del calcio e della riduzione della lunghezza dello spegnifiamma.
Il Dr. ALIQUO' espone le perplessità dell'Ufficio circa il vizio di eccesso di potere che potrebbe essere sollevato dinanzi ad Giudice Amministrativo in caso di rifiuto di catalogazione di tale arma. Una eventuale sentenza di condanna porrebbe delle responsabilità a livello civilistico per tutti i membri della Commissione.
Siccome non credo che il dr. Aliquò non abbia mai studiato diritto e ignori che i membri della Commissione, i quali dànno solo pareri, non possono essere affatto responsabili (semmai sarà responsabile in Ministero che adotta l'atto finale) direi che il dr. Aliquò ha voluto spaventare gli sprovveduti membri della Commissione facendo loro balenare ipotesi di pagamento danni, per por termine ad una discussione assurda.

Su richiesta del Dr. ERRANTE PARRINO, viene data lettura dei verbale della Commissione del 26 maggio scorso dal quale si evince che, in quell'occasione, la pratica venne rinviata.
Il Ten. Col. D'ORSI sottolinea che, comunque, una pistola deve poter essere gestita con una sola mano dal tiratore.
Il colonnello ragiona solo con i ricordi del corso di istruzione ricevuto dall'Arma. Per la legge non esistono pistole e carabine, ma solo armi corte e armi lunghe, come definite dalla normativa europea in base alla loro lunghezza; che poi uno le spari con una o due mani, con le braccia o con i piedi, non rileva a nessun fine.

Il sig. FEGRO fa notare che sulla questione arma corta la Commissione si era già espressa in due sedute del 2003, arrivando alla conclusione che l'unico parametro da tenere presente, ai sensi della dîrettiva 477191 CE, era la lunghezza di canna.
Bravo, almeno uno che aveva capito di che cosa si stava parlando!

Il dr. ANGELETTI, che insieme all'Ing. AVERNA ha fatto parte della sottocommissione tecnica che ha esaminato l'arma a Terni, espone le perplessità che emersero in quella sede, relative alla possibilità di poter nuovamente montare un calcio su quest'arma.
Perché hanno dovuto andare a Terni per esaminare un'arma che avevano sul tavolo della commissione non si capisce. E perché mandano il dr. Angeletti, ottimo esperto di armi antiche? Solo per ipotizzare che un fabbro poteva risaldare il calciolo all'arma? E che cosa importa ai fini della catalogazione? Ogni arma può essere alterata e chi la altera viene punito. Forse che i Commissari vogliono vietare i fucili perché possono essere accorciati?!

Il dr. ALIQUO' fa presente che qualunque decisione verrà presa, questa dovrà essere un principio che dovrà valere per il passato e per il futuro.
E qui si conferma che il dr. Aliquò è un po' deboluccio in materia di leggi sulle armi. Dice l'art. 7 L. 110/1975 che la catalogazione è DEFINITIVA e quindi qualsiasi decisione non potrà MAI valere per il passato, ma solo per il futuro. Ma chiunque ha studiato diritto amministrativo sa che se armi eguali vengono sottoposte a trattamento diverso si ha una illegittimità e quindi per cambiare i criteri seguiti fino ad ora ci vogliono nuove norme e non basta che siano cambiate le teste dei commissari.

Il Dr. PEDERSOLI interviene chiedendo alla Commissione di decidere sulla base di regole chiare e consolidate che siano conoscibili a tutti e sulle quali regolare anche le situazioni pregresse.
Come sopra; sono esterrefatto.

L'ing. GIRLANDO invita a riflettere sul fatto che una pistola è un'arma destinata alla difesa personale, quindi al porto occulto in fondina. L'arma in questione, benché rientri nei parametri della direttiva 477/91 come arma corta, in realtà è un fucile d'assalto. Inoltre, se usata in poligono, tale arma, per via della canna eccessivamente corta in relazione alla munizione impiegata, produrrebbe grandi quantità dì polveri incombuste, con gravi rischi per la sicurezza.
È un ragionamento molto bizzarro: anche se la chiamiamo pistola in realtà è un fucile e quindi la canna corta inquina. Ma la canna non è mica stata accorciata; è quella originale! Forse vuol sostenere l'ingegnere che gli svizzeri fanno armi pericolose ed inquinanti? Ci credo molto poco. E che centra la sicurezza dei poligoni con la catalogazione di un'arma?Allora secondo lui non si dovrebbe mai sparare ad avancarica! Chi dice che l'arma deve essere usata per forza in un poligono chiuso e chi ignora che in un buon poligono vengono effettuate tutte le pulizie necessarie ad evitare incidenti da residui di sparo?

Il Dr. PAZZANESE, pur convenendo sulle argomentazioni dell'Ing. GIRLANDO, ricorda che egli faceva parte della Commissione che catalogò armi analoghe. Se tali considerazioni sono valide dal punto di vista, tecnico, dovevano essere recepite anche allora.
Bravo, un altro che dice una cosa giusta.

La Commissione chiede, quindi, al Dr. ANGELETTI di fare un sunto di quanto deliberato in occasione della sottocommissione incaricata di sottoporre l'arma ad accertamenti tecnici presso il Polo di Mantenimento di Terni in data 25/5/2004.
Il predetto membro rappresenta che all'epoca venne acquisita agli atti la dichiarazione del costruttore (SIG) che attesta che l'arma è dotata di una scatola di scatto "civile", che non può essere intercambiata con quella militare.
Vennero, inoltro, acquisiti disegni quotati della scatola di scatto e della parte del fusto in cui è alloggiata. Il tutto è presente nel fascicolo.
Il BRACCI, a Terni, espresse il suo consenso ad eliminare, con interventi irreversibili, l'attacco dei calciolo.
Quanto sopra è stato riportato in un apposito verbale di quella sottocommissione, redatto in data 25/512004, che costituisce parte integrante degli atti della Commissione dei 26/5/2004.
Si mette ai voti la proposta dì catalogazione dell'arma.
FAVOREVOLI: Dr. Fazzanese, sig. Tanfoglio, Dr. Pedersoli, Ing. Peroni, Ing. Girlando, sig.ra Durano, Dr. Errante Parrino, sig. Fegro, Dr. Diotallevi, Ing. Averna.
CONTRARI: Ten. Col. D'Orsi.
ASTENUTI: Dr. Mosti, Ten. Col. Riso.
RINVIO: Dr. Aliquò, Dr. Angeletti.
In particolare, il Ten. Col. D'ORSI esprime il parere che l'arma in esame, per le caratteristiche tecniche di arma semiautomatica d'assalto ed esuberanza del calibro, rivela una spiccata potenzialità offensiva, oltre al fatto di risultare ingestibile come arma corta.
Il dr. ANGELETTI chiede il rinvio della pratica a quando verrà presentato un nuovo prototipo sul quale siano state apportate le modifiche all'attacco del calciolo come richieste dalla sottocommissione.
Se le modifche erano state concordate, il rinvio era privo di senso.

Il Dr. ALIQUO', che ha assunto la stessa posizione del dr. ANGELETTI, pone inoltre l'attenzione sul fatto che, se si ricollega tanta importanza al fatto che un'arma di queste caratteristiche non debba assolutamente prevedere la possibilità di rimontare la calciature, poiché, come da più membri evidenziato nel corso della discussione, ciò renderebbe più agevole l'uso della stessa, si va ad affermare un principio, in base al quale si stabilisce che anche incrementare le dimensioni di un'arma può costituire un aumento della potenzialità offensiva o, quindi, concretizzare il reato di cui all'alt. 23 della legge 110/75.
Il dr. Aliquò ha scoperto l'acqua calda: il principio è giusto, ma non c'entra nulla con la catalogazione. Se un'arma è catalogata con calciolo amovibile, non è che si altera montandoci il calciolo!

Per il Dr. ERRANTE PARRINO, un calciolo facilita l'uso dell'arma, e quindi è di per sé sufficiente a concretizzare il reato.
Si vede che l'acqua calda non bastava!
Il Dr. ALIQUÒ è favorevole alla catalogazione solo dopo riesame del prototipo modificato secondo quanto detto dal Dr. ANQELETTI.
Allo stesso tempo, però, concorda in pieno con quanto detto dal Col. D'ORSI. Si augura, inoltre, che i principi espressi dai colonnello possano essere sanciti ed applicati anche al pregresso.
E dagli! Non si può!!! E quali sarebbero poi questi principi illuminati espressi dal Col. D'Orsi?

In conclusione, si chiede che il prototipo, modificato come richiesto dalla sottocommissione, venga nuovamente sottoposto all'esame della Commissione.
Il T.Col. RISO chiede che le foto del prototipo modificato secondo le direttive della Commissione vengano conservate agli atti.
L'ing. GIRLANDO fa osservare che, in casi analoghi, sarebbe opportuno inviare le foto delle modifiche richieste anche al B.N.P., in modo che la loro conformità al Catalogo possa essere verificata in sede di prova.
Quale prova? Non è affatto detto che l'arma passi mai dal Banco di Prova. La SIG o l'importatore potrebbero benissimo farla bancare in Austria o in Germania.
Secondo il Dr. ALIQUO' la Commissione ha oggi espresso il principio che, su particolari armi, anche l'aumento delle dimensioni può concretizzare il reato di alterazione d'arma, poiché la migliore "ergonomia" dimensionale facilita l'uso.
E dagli! L'alterazione riguarda le armi catalogate, non quelle da catalogare!

Il Dr. ERRANTE PARRINO sostiene che i principi che oggi ha espresso il Col. D'ORSI, egli non solo li condivide, me, anzi, li aveva già espressi nel corso della seduta dei 26/5/2004. Ciononostante è cosciente che non ci sono i presupposti giuridici per non classificarla come comune.
Almeno il dr. Errante dimostra la sua onestà di pensiero.

Alla luce di quanto finora detto dei vari membri, il Dr. ALIQUÒ rappresenta di dover rivedere il proprio originario parere, in relazione al fatto che il calibro, la lunghezza dell'arma, il numero e la tipologia delle munizioni impiegabili (anche da guerra), oltre che alla possibilità di applicare, in relazione alla presenza di specifici attacchi, accessori tattici (baionette - torce - laser - ottiche ecc.), renda l'arma assimilabile e quelle descritte nei motivato parere contrario del Ten. Col, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Donato D'ORSI.
Se su di un'arma vi è una qualsiasi bindella o un attacco per cannocchiale, ci si può attaccare tutto ciò che si vuole. E spesso basta una fascetta o un punto di saldatura. Direi che anche in questo caso come logica proprio non ci siamo.

Per questo motivo ritiene di proporre alla Commissione di adottare una regola che, per casi similari, possa servire a valutare la catalogazione delle armi e la permanenza in catalogo di quelle in passato iscritte.
E dagli! Non si possono cambiare le regole già scritte. Possibile che non abbia mai letto di diritti acquisti, di uniformità di trattamento del cittadino, ecc. Possibile che ai giovani funzionari del Ministero non venga mai il dubbio che forse chi aveva scritto la legge 110 e aveva partecipato alle prime Commissioni ne sapeva più di loro?

In carenza di tale regola, l'Ufficio sarà necessariamente costretto non soltanto a catalogare l'arma in esame, per non incorrere in azioni giurisdizionali di varia natura, ma anche a mantenere in Catalogo armi sulle quali la Commissione pare aver espresso, a larga maggioranza, un parere prognostico sfavorevole.
Anche il Dr. ERRANTE PARRINO modifica il proprio parare, condividendo in pieno quanto ora esposto dal Dr. ALIQUO.
Su questa linea concorda anche il Ten, Col. RISO.
II Ten. Col. D'ORSI fa osservare alla Commissione che sono ormai mesi che si rinvia sulla questione di porre regole fisse da applicare per la catalogazione di armi di spiccata potenzialità offensiva.
Certo che se non ha avuto la diligenza di andarsi a vedere le regole applicate in passato, non le potrà mai applicare! Ma cosa crede, che per trent'anni la Commissione sia stata formata da bischeri che decidevano senza regole, allo stato brado? Se si va a vedere le armi catalogate in passato, forse la regola la scopre!

A questo punto, anche la dott.ssa DURANO chiede di poter rivedere il proprio parere in precedenza espresso, volendosi uniformare al pensiero del dr. ALIQUO'.
Deve essere un pensiero contagioso!

Il Presidente chiede alla Commissione di esprimersi solo su quest'arma, rinviando alle successive sedute per la definizione della regole. Ricorda, inoltre, che su questa questione la Commissione era già stata chiamata a votare, e che la maggioranza si era espressa in senso favorevole, con un solo voto contrarlo (il T. Col. D'ORSI) e 2 astenuti (il Presidente ed il Relatore).
Il dr. ALIQUO', per risolvere la situazione, chiede alla Commissione di valutare la possibilità di far tornare l'arma all'esame dopo che la ditta avrà apportato le modifiche richieste sul sistema di, attacco del calcio; dopodiché l'ama potrà essere riportata a Terni per verificare la correttezza degli interventi tecnici effettuati e per essere sottoposta ad una ulteriore prova che serva a verificare se essa è in grado di sparare efficacemente (cioè con validi effetti di balistica terminale), munizioni da guerra.
La Commissione concorda all'unanimità sulla richiesta del dr, ALIQUO'. La prossima riunione viene fissata per le ore 9,30 del 10 novembre p.v..

Verbale della: seduta n. 27 del 10 novembre 2004.
Riesame, alla luce della nota trasmessa dallo studio legale Cocco,, dell'istanza di catalogazione della pistola semiautomatica singola azione SIG mod. SG 552-1 SP Commando GB cal. 223 Rem.
Si da lettura della lettera inviata all'Ufficio dallo studio legale Cocco per conto della ditta Bracci e relativa al procedimento amministrativo di catalogazione dell'arma in questione. Copia della lettera viene consegnata ad ogni membro del Consesso.
Il dr. Aliquò propone alla Commissione una questione di principio quale quella se possa, un produttore o importatore, impedire espressamente alla Commissione di effettuare prove sul prototipo di un'arma da Catalogare.
L'art. 14 del D.M. 16/8/1977 prevede espressamente che la Commissione possa sottoporre l'arma alle prove ritenute necessarie.
Si propone, quindi, alla Commissione di respingere l'istanza in base al principio espresso dalla citata norma ed al conseguenze rifiuto dell'interessato di sottostate a quanto previsto. Quindi la carenza, causata dallo stesso istante, di elementi conoscitivi istruttori impedisce alle Commissione di determinarsi ai sensi dell'art. 3 del citato D.M..
II Presidente, non essendo stato possibile, al momento, trovare copia della lettera con la quale l'Ufficio ha comunicato formalmente al Bracci le intenzioni della Commissione, esprime parere contrario alla applicazione dell'art. 14 del D.M. 16/8/1977, poiché esso presuppone il formalismo del procedimento amministrativo. Viene effettuata una votazione.
D'Orsi, Errante Parrino, Girlando, Bassano, Averna, Aliquò, Pazzanese ed il Presidente esprimono parere contrario alla catalogazione poiché ritengono l'arma "tipo guerra”.
Peroni, Chillè, Tanfoglio e Fegro si astengono.
Tanto premesso si decide di respingere l'arma sulla base dell'eccessiva potenzialità d'offesa, in relazione anche alla facile occultabilità ed al volume di fuoco, potendo includerla nella categoria di quelle tipo guerra.
Ripeto: che c'entra l'occultabilità, specialmente per una pistola; che c'entra il volume di fuoco se il caricatore è a 5 colpi? Quali sono le caratteristiche che la fanno considerare tipo guerra? Nessuno fra i relatori ha mai detto che essa “ha caratteristiche di impiego comuni con un'arma da guerra”, unico punto rilevante. E non poteva dirlo perché le armi semiautomatiche non sono di impiego bellico per disposto della legge sull'armamento. E se era questione di calibro, perché non lo hanno detto?
E la Commissione che voleva porre delle regole perché invece di andare a naso, non le ha espresse? Ad esempio poteva decidere:
- se un'arma lunga può avere la canna inferiore a 30 cm (questione da decidere in modo uniforme con tutti i paesi di Schengen);
- se per l'arma in questione il punto critico era i calibro o altri elementi.
Così si lavora, se si vogliono fare le cose giuste!

Ma la questione non è finita perché il provvedimento con cui il Ministro ha ufficializzato la reiezione della domanda va ben oltre il pensiero della Commissione e si inventa altri argomenti . Ecco il testo:

Con decreto ministeriale n. 557/PAS-50.169/C/96 dell'11 febbraio 2005 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica «SIG» mod. SG 552-1 SP Commando GB calibro .223 Remington (canna con compensatore/rompifiamma mm 226) - caricatore 5 cartucce (il modello dell'arma puo' essere denominato anche SG 552-1 SP Commando G.
Bracci) in quanto si è tenuto conto delle disposizioni in materia di demilitarizzazioni delle armi da sparo, impartite con circolare del 20 settembre 2002, n. 557/B.50.106.D.2002, attesa la possibilita' che su armi di derivazione militare, con semplici manipolazioni, possa essere ripristinato un efficace funzionamento automatico.
(E' falso! Agli atti vi era la relazione della SIG in cui si dimostra che la scatola di scatto è del tutto diversa e che non è possibile utilizzarre quella originale e si erano concordate le modifiche da fare al calciolo per garantire l'irreversibiltà, e comunque la questione del calciolo era irrilevante).
E' stata valutata, inoltre, l'esigenza di dover adottare, in relazione alle attuali condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica, ogni cautela necessaria ad evitare la circolazione di armi corte in grado di impiegare munizioni che presentano, nelle comuni versioni di caricamento, elevata capacita' lesiva e la possibilita' di essere agevolmente mutate in armi da guerra.
(Argomento idiota; la catalogazione è una operazione tecnica che nulla ha a che vedere con la sicurezza pubblica; la catalogazione è definitiva e perenne, la sicurezza pubblica è contingente.) Ogni parola introduce argomenti falsi (può essere agevolmente trasformata in arma da guerra!!!) in contrasto con la legge.
Considerato che, infine, in relazione alla combinazione di più fattori tipizzanti la tipologia dell'arma, quali la derivazione da un modello di fucile d'assalto militare, le dimensioni relativamente contenute, che ne consentirebbero una agevole occultabilità, la potenza del munizionamento impiegabile e l'elevato volume di fuoco, si è ritenuto di dover ravvisare la «spiccata potenzialità d'offesa» dell'arma in questione.
(Ho già detto quanto siano immotivati questi argomenti. La derivazione da un fucile militare non è mai stata un ostacolo. La spiccata potenzialità d'offesa la posseggono solo certi argomenti! Sì, offesa all'intelligenza!).


torna su
email top
  http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 www.earmi.it