Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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 Il manganello giocattolo per tutti e per la Polizia Locale

Si è diffusa su internet la notizia che il Banco di Prova avrebbe approvato ufficialmente una specie di  manganello "non idoneo ad offendere la persona" e quindi liberamente portabile da tutti i cittadini,  agenti delle polizie locali compresi. In altre parole è equiparato ad un ombrello da borsetta privo di puntale.
Secondo la descrizione ufficiale si tratta di un  bastone estensibile mod. “PRG580®” è realizzato in nylon e fibra di vetro, dal peso di 226 gr., con diametro delle sezioni dello stelo 10,6 e 18 mm, una lunghezza esteso 579 mm e una lunghezza chiuso 280 mm., è uno strumento composto da tre segmenti, bloccabile in posizione estesa, con la possibilità di montare accessori per agevolare le operazioni di soccorso e le attività di Polizia Stradale (torcia e tagliacinghie).Questa è l'immagine diffusa:

manganello

Pare che il venditore preferito dal Banco di Prova, lo stia propagandando presso le forze di PL.
Per rendere il dovuto omaggio a Totò, dirò come lui che c'è da scompisciarsi! E per più motivi. Quello più ovvio è: Come si fa a pensare e dire che un agente  di polizia si deve difendere con uno strumento che anche i delinquenti potranno portare liberamente? Come si fa a pensare che un arnese del genere possa essere portato da tutti senza giusticato motivo se davvero serve allo scopo? Ma se non si può portare neppure un ombrello con puntale se non minaccia la pioggia!

Ma andiamo con ordine:
I) Il Banco di Prova  non ha alcuna competenza legale o scientifica per attribuire patenti di "non idoneità ad offendere".
Il DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n. 121 ha aggiunto all'art, 2 L. 110/1975 questa frase:
Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. 
Era una norma chiaramente destinata a regolare solo gli strumenti paintball ad aria compressa.
Al Ministero dell'Interno, ove lavora gente nota per l'incapacità di collegare i neuroni l'uno all'altro, credettero di capire che la frase si riferisse a qualsiasi strumento  e scrissero nella circolare del 20 luglio 2014 questa strabiliante affermazione:
All’articolo 2, terzo comma, si riconduce alle competenze del Banco nazionale di prova (oltre alla già prevista classificazione delle armi comuni da sparo) la valutazione delle armi e degli strumenti (es. mazzette da segnalazione, bastoni estensibili, ecc.) per i quali il Banco medesimo escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona (disposizione in vigore dal 5 novembre 2013).

Affermazione ovviamente priva di valore giuridico. Il Mistero voleva solo trovare una scappatoia a tutte le fesserrie che aveva scritto in materia di bastoni da segnalazione per la PL. Dove mai sta scritto che un agente della polizia locale può uscire in servizio solo con strumenti atti ad offendere? Forse che sarà il ministero o il Banco a stabilire se le chiavi di casa che ha in tasca sono o meno atte ad offendere? E' ovvio che egli può uscire di casa con ogni strumento atto ad offendere se ne ha ha giustificato motivo. Ad esempio si potrebbe tranquillamente sostenere cjhe ogni agente può portare strumenti che possono essergli utili dutante il suo servizio; un taglia cinture di sicurezza e un rompivetro per il caso di incidenti stradali, un coltello per tagliare un ramo molesto, un attezzo multi uso per assistere un ciclista, una paletta per raccogliere la cacca dei cani, un bastone con punta per infilzare le cicche sui marciapiedi. E non ci vuole nulla, se non un barlume di pensiero, per stabilire che se un agente deve fare segnalazioni o deve tenere a distanza chi gli sta sputando bacilli della tubercolosi in faccia, ha bisogno di qualche cosa di funzionale ed efficiente e non di giocattoli da carnevale!
Sembra ora di capire, se la notizia è vera, che il Banco di Prova abbia deciso di … provarci ed ha valutato il manganello estensibile ed elastico sopra descritto. Mi chiedo come mai si  sia mosso su sollecitazione di ditte private e non abbia pensato, ad esempio, a stabilire quando un temperino o una forbicina siano idonei ad offendere, visto che per il ministero il Banco ha il dovere di procedere a valutare tutti gli strumenti  che in ipotesi possono essere lesivi! Compito che, stando alla circolare (nulla), dovrebbe svolgere d'ufficio e non solo su richiesta di chi paga.
II)  La idoneità a ferire una persona  è un dato che può essere studiato solo dalla medicina legale e non certo dagli armaioli del Banco. La stessa nozione di lesione è alquanto controversa in medicina legale in quanto anche una puntura di spillo o un piccolo ematoma sono lesioni dal punto di vista medico; ed è tutto da studiare come inquadrare gli strumenti che provocano solo dolore, stordimento, svenimento, bruciore.
A stabilire che un'arma ad aria compressa che non spari con più di 7,5 J di energia, può essere liberalizzata, è stato il legislatore tedesco negli anni 60 sulla base degli studi medico-legali da cui risultava che con tale potenza  era improbabili lesioni gravi; vale a dire che il legislatore ha poi fatto una scelta di buon senso.
La stessa cosa è avvenuta per  il gas urticante al peperoncino: i danni che può provocare in quantità limitate  sono modesti rispetto ai pericoli e danni da cui esso ci può salvare, e quindi ne è stato liberalizzato l'uso.
Quindi: lo stabilire se uno strumento possa essere portato o meno liberamente e cosa che richiede una scelta politica basata sull'esperienza e sulla scienza, proprio come aveva fatto il legislatore italiano nel 1940 quando aveva stabilito che i temperini con lama fino a sei centimetri potevano essere portati liberamente. Ma allora che c'entra il  Banco di Prova? Assolutamente nulla, più o meno come i cavoli a merenda.

III) Il Banco di Prova è un ente pubblico che emette atti pubblici, sulla base di regole pubbliche, conoscibili da tutti, i quali devono essere adeguatamente motivati e devono rispettare il principio di parità fra gli interessati. Il provvedimento di omologa di cui stiamo parlando non lo trovo nel sito del Banco e, a dire il vero, non trovo  nessuna indicazione  su come il Banco effettui questa procedura.
Ma allora mi chiedo: in base a quali regole si è proceduto? Quando mai il Banco ha fissato i criteri per stabilire se un oggetto è atto ad offendere? Ed allora come ha fatto a dire che quel tipo di manganello non è idoneo ad offendere?  Ha usato il pendolino o si è fidato della pubblicità del produttore?

IV) Vediamo ora l'oggetto: è un manganello retrattile di 28 cm che si allunga quasi fino a 60 cm; è flessibile e sulla punta ha un ingrossamento cilindrico. Sospetto che questo ingrossamento  non sia di gommapiuma! Ma allora è una frusta che mi ricorda tanto il "gatto a nove code" dei romanzi di Salgari in cui la notevole lunghezza fa acquistare alla parte terminale una velocità più che doppia! Come lo avranno provato al Banco? Hanno forse visto che non entra in un blocco di gelatina balistica? Se lo sono battuto in testa o su altri parti sensibili? Hanno provato a sbattere a tutta forza la parte terminale sui denti o su di un occhio o sul naso?   Non si sa e non viene detto.
Per mia valutazione a naso, e senza averlo in mano, posso ammettere che l'oggetto non possa in genere provocare ferire cutanee, ma sicuramente provoca ematomi e fa un male bestia: proprio come i pallettoni di gomma che sono vietati! E non si deve mai trascurare l'effetto che un colpo concentrato sui centri nervosi può provocare, come ben sanno gli esperti di arti marziali. Bisognerebbe quindi studiare anche la percentuale di effetti anomali su punti specifici del corpo. Se ad esempio si molla una frustata sulle palle, forse il dolore passa senza conseguenze, ma chi dà la frustata rischia la condanna per torture!
La polizia, di qualsiasi genere sia, non deve essere in possesso di strumenti per far male, ma di strumenti per difendersi; mica devono sculaccciare i cittadini che sbagliano o dare una frustata a chi attraversa col rosso!
Il nocciolo della questione, come ho già avuto modo di scrivere, è che il problema dell'armamento della polizia locale va risolto alla base con logica e buon senso e non con il gioco delle tre carte. Se si continua ad insistere  che è cosa giusta dare alla PL  solo la pistola da usare solo in casi estremi di pericolo di vita, rischiando condanne e posto di lavoro, non vi è soluzione: la PL continuerà ad essere inerme di fronte ai violenti e potrà usare solo piccole bombolette spray, come ogni cittadino, messa così sullo stesso piano dei violenti.
È ridicolo pensare che possono bastare bastoncini di plastica o attrezzi fantasiosi: o sono efficaci ed allora sono necessariamente strumenti vietati, o fanno solo un po' male ed allora al poliziotto conviene ricordare la famosa barzelletta di Walter Chiari "lima il mirino"  (la trovate qui).
Il problema si risolve sul piano politico mettendo alle strette il Ministero dell'Interno il quale dovrebbe spiegare perché pretende di avere il monopolio della sicurezza pubblica, quando è sotto gli occhi di tutti che non ha né le persone, né i mezzi, né i soldi per farlo.
Coloro che affrontano il pericolo in nome dello Stato devo essere tutti eguali, non ci possono essere certuni che sono "più uguali degli altri", e tutti hanno diritto a poter affrontare  le situazioni con mezzi  adeguati che garantiscano al cento per cento anche la loro personale sicurezza.

Sulla nozione di arma propria e di strumento  atto ad offendere si veda qui.

6 luglio 2017; agg. 6-8-2017  


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