Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
    torna indietro
 

Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento

back

Arma da guerra - Solo quella con spiccata potenzialità

La Cassazione ha affermato un principio di assoluta ovvietà: che un’arma non catalogata non è necessariamente da guerra, che di fronte ad un’arma non catalogata spetta al giudice di merito di accertare se essa ha la spiccata potenzialità che porterebbe ad un rifiuto di catalogazione.
Il principio fa anche piazza pulita delle fesserie propagandate dal Ministero e recepite in vecchie sentenze, per cui bastano le scritte su di un’arma per farla diventare da guerra: ciò che conta è la spiccata potenzialità superiore a quella delle armi già catalogate.

Ciò che però sconvolge è la totale inconsistenza e pericolosità della giustizia napoletana non nuova a simili episodi. Si veda questo articolo.
Sembra di leggere quella novella di Mark Twain sul giornalista finito a dirigere un giornaletto di agricoltura e che aveva scritto un articolo per segnalare che era tempo di scrollare le patate dagli alberi e altre simile amenità. Questo per dire che la cosa più inutile del modo è essere dei grandi giuristi e non sapere poi di che cosa si sta parlando.
Non mi si dica che a Napoli i giudici hanno troppo lavoro perché dal cervello esce ciò che uno vi ha messo dentro e perché nulla può mai giustificare la superficialità o irresponsabilità nel condannare; se non hanno tempo o voglia per capire un processo, la legge e la morale li obbliga ad assolvere, non a condannare! Oppure è d’obbligo il dubbio  che ciò che manca sia proprio la capacità.
Come nell’altro caso i giudici di Napoli (PM – GUP – Corte d’Appello) hanno condannato un tizio a tre anni di reclusione per detenzione di due pistole, sicuramente comuni, dichiarate armi da guerra in base alle sole affermazioni del verbalizzante (una pare sia stata dichiarata anche clandestina, ma non si capisce perché). E per fare ciò hanno fatto queste amene affermazioni:
- che se un’arma non è nel catalogo nazionale è da guerra;
- che il cal, 7,62 para è da guerra, anche se vi sono armi catalogate in tal calibro  perché lo aveva detto il verbalizzante; purtroppo negli atti non vi era una parola al riguardo!

Come nell’altro caso hanno dimostrato una sublime indifferenza per la realtà e per la prova: Napoli è piena di periti balistici, ma nessuno pensa sia necessario chiamarne uno per sentire che cosa ne pensa di un’arma; il difensore produce documentazione decisiva ed essa neanche viene presa in considerazione.
Che vergogna!

 LA SENTENZA

 CASSAZIONE, Sez. 2, Sentenza n. 28911   del 2008  
La mancata previsione di un'arma nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo non è rilevante ai fini della configurabilità, in relazione a tale oggetto, di reati concernenti le armi. La finalità della catalogazione è essenzialmente quella di creare una distinzione tra le armi comuni da sparo e le armi da guerra, soggette a distinto regime sanzionatorio. Ne consegue che, in presenza di un oggetto definibile come arma da sparo ma non catalogato, spetta al giudice stabilire, con riferimento alle indicazioni fornite dagli artt. 1 e 2 L. 18 aprile 1975 n. 110, ed in particolare con riguardo alla eventuale "spiccata potenzialità di offesa" che a norma dell'art. 1 citato caratterizza le armi da guerra, quale sia la natura dell'oggetto e la disciplina cui debba conseguentemente farsi riferimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 11.5.2007, il G.U.P. del Tribunale di Napoli, dichiarò Petito Antonio responsabile dei reati di ricettazione e detenzione di due pistole una delle quali clandestina e - unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, con la diminuente per il rito - lo condannò alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame, ma la Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 12.2.2008, confermò la decisione impugnata.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
1. vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, risultante dal testo del provvedimento impugnato, dai motivi di appello e dal verbale di perquisizione e sequestro in data 8.11.2006 in quanto la Corte territoriale ha ritenuto di non accogliere il motivo di gravame relativo alla richiesta di riqualificare il reato in quello di detenzione di armi comuni da sparo sull'assunto che la pistola di marca FRSJ non rientrasse nel catalogo delle armi comuni da sparo; la difesa aveva prodotto documentazione volta a dimostrare che il calibro 7,62 non è proprio solo delle armi da guerra, in quanto la pistola Zastava, di tale calibro, è inserita nel catalogo delle armi comuni da sparo, ma la Corte d'appello ha ritenuto di escludere che l'arma FRSJ fosse comune da sparo in quanto la documentazione riguardava altra arma; inoltre il giudice d'appello ha affermato che l'arma conteneva nel caricatore 9 cartucce del tipo utilizzato da armi da guerra, richiamando in proposito il verbale di perquisizione e sequestro, ma in tale verbale si elencano solo armi e munizioni senza qualificarle; nessun argomento invece è espresso rispetto alla pistola Beretta per rigettare la tesi difensiva;
2. vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche sull'assunto che le pistole fossero micidiali e pronte all'uso, senza un accertamento peritale sulla loro natura e sulla base di precedenti giudiziari e non penali dell'imputato. Il primo motivo di ricorso è fondato.
In primo luogo nessuna indicazione la Corte territoriale ha fornito in ordine al motivo di appello sulla natura di arma da guerra o comune da sparo della pistola Beretta cal. 7,65 parabellum. Un'arma di tale tipo è peraltro indicata quale arma comune da sparo nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, sicché sarebbe stato necessario che il giudice di merito specificasse se l'arma sequestrata corrispondesse o meno a quella inserita nel catalogo nazionale e comunque chiarisse se dovesse essere considerata arma comune da sparo o da guerra, a fronte della specifica doglianza. Quanto alla pistola cal. 7,62 contrassegnata dalla sigla FRSJ, non vi è menzione dell'inserimento della stessa nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. La mancata previsione di un'arma nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo non è rilevante ai fini della configurabilità, in relazione a tale oggetto, di reati concernenti le armi. La finalità della catalogazione è essenzialmente quella di creare una distinzione tra le armi comuni da sparo e le armi da guerra, soggette a distinto regime sanzionatorio. Ne consegue che, in presenza di un oggetto definibile come arma da sparo ma non catalogato, spetta al giudice stabilire, con riferimento alle indicazioni fornite dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, artt. 1 e 2 ed in particolare con riguardo alla eventuale "spiccata potenzialità di offesa" che a norma dell'art. 1 citato caratterizza le armi da guerra, qua le sia la natura dell'oggetto e la disciplina cui debba conseguentemente farsi riferimento. (V. Cass. Sez. 1 sent. n. 3672 del 20.3.1996 dep. 15.4.1996 rv 204335).
La Corte territoriale ha fatto riferimento all'inserimento nel caricatore di munizioni da guerra, sull'assunto che tale natura di munizioni da guerra risultasse dal verbale di perquisizione e sequestro.
Dal verbale di perquisizione e sequestro in data 8.11.2006 risulta solo la descrizione delle armi menzionate, senza l'indicazione di elementi atti a qualificarle da guerra.
Nel verbale di arresto il calibro 7,62 è indicato come calibro esclusivamente militare, ma ciò è smentito dall'inserimento nel catalogo delle armi comuni da sparo della pistola Zastava di tale calibro.
Il giudice di rinvio, espletati i necessari accertamenti, dovrà specificamente motivare sulla natura di armi da guerra o comuni da sparo delle pistole sequestrate.
Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
Poiché le attenuanti generiche sono state escluse anche sulla base della ritenuta micidialità delle armi, la tenuta di tale motivazione dipende anche dalla qualificazione delle armi come comuni da sparo o da guerra, ferma la possibilità per il giudice di rinvio di motivare altrimenti il loro eventuale diniego.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio.


(5-4-2009)


torna su
email top
  http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 www.earmi.it