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La vigente direttiva europea stabilisce all'art. 4, paragrafo 4:
Entro il 31 dicembre 2014 gli Stati membri garantiscono l'istituzione e la tenuta di un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato, che garantisca alle autorità autorizzate l'accesso all'archivio in cui è registrata ogni arma da fuoco oggetto della presente direttiva. Tale archivio registra tutte le informazioni relative alle armi da fuoco necessarie ai fini della loro tracciabilità e identificazione, tra cui: …. c) i nomi e gli indirizzi dei fornitori e degli acquirenti o dei detentori dell'arma da fuoco, insieme alle date pertinenti; e d) qualsiasi trasformazione o modifica apportate a un'arma da fuoco che determinino un cambiamento di categoria o di sottocategoria, incluse la disattivazione o distruzione certificate e la data o le date pertinenti.
Disposizione di ovvia necessità per attuare il cosiddetto tracciamento delle armi che consente di sapere sempre da dove vengono, per quali mani sono passate, chi le detiene attualmente e dove si trovano.Questo obbligo è stato recepito attraverso il recepimento della direttiva e fa parte del nostor ordinamento.
In Italiadal 2015 tutti i privati devono denunziare le armi che detengono e il luogo di custodia; gli enti pubblici tengono registri di PS con l'elenco delle armi a disposizione delle autorità di PS.
Ma vi è una eccezione, a questo punto illegale. L'art. 73 Regolamento al TULPS stabilisce che possono detenere armi senza farne denunzia:
- Il capo della polizia.
- I prefetti, i viceprefetti, i vice prefetti ispettori, i prefetti vicari.
- I magistrati dell’ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, i giudici dei tribunali amministrativi, i giudici della Corte dei Conti, i giudici di pace, i magistrati onorari
- Il personale dirigente e direttivo dell’amministrazione penitenziaria.
- Gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla L. 24 ottobre 1977, n. 801.
In altre parole in Italia la rete della tracciabilità delle armi ha dei buchi da cui passano anche i pescicani! Vi è una notevole massa di armi fantasma.
Facciamo degli esempi pratici.
- Vi è un prefetto in servizio che compera da un armiere (ma quasi sempre riceve in regalo) una pistola. L'arma in banca dati risulta ceduta a lui, ma non risultano i successivi trasferimenti.
- Egli cede l'arma ad un collega; l'arma diventa fantasma.
- Egli acquista l'arma da un collega; l'arma diventa fantasma.
- Egli va in pensione ed è suo obbligo denunziare l'arma; se non lo fa, anche trovando nel CED che 20 anni prima aveva ricevuto l'arma, non si sa più dove essa si trovi.
- Egli muore; nessuno sa che egli detiene un'arma e l'autorità di PS non può controllare che qualcuno non la faccia sparire.
- Egli subisce un furto (non è cosa tanto strana, oltre trent'anni al Capo della polizia avevano rubato due mitragliette dall'auto di servizio lasciata incustodita); può non essere in grado di fornire il numero di matricola dell'arma e non è costretto ad autoaccusarsi per omessa custodia.
- Egli supera il numero di armi e dovrebbe richiedere licenza di collezione; nessuno può scoprirlo e nessuno può controllare le misure di sicurezza
Non ho la soluzione per questo problema:
- Si può fare finta di niente come lo struzzo, con la testa nella sabbia (ottima posizione pe chi vuole approfittare della situazione) ed attendere che scoppi la grana. Prima o dopo l'Europa ci castiga per inadempimento della direttiva, ma sarà un castigo piccolo rispetto agli altri che incombono.
- Si può fare una retata di prefetti, questori e giudici; ma sarebbe come un colpo di Stato.
- Si può fare un piccolo provvedimento in sanatoria, dando un termine per potersi mettere in regola. Nel contempo si dovrebbe stabilire l'obbligo di presentazione di certificato medico per coloro che non sono già controllati obbligatoriamente dal proprio ufficio. Non è cosa tranquillizzante convivere con un collega depresso sapendo, che ha una pistola e che ti considera causa dei suoi mali!
13 giugno 2019
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