Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
   
 

LA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA (A. Vicari)

 

L’art. 10 bis, della legge n. 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa, prevede che nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
Purtroppo, spesso, questa procedura, prevista a tutela del cittadino, si dimostra un semplice adempimento burocratico da parte della P.A., fine a se stesso, un foglio in più da inserire nella pratica, la cui precipua funzione è quella di avvisare l’interessato di trovarsi un avvocato per ricorrere contro il preannunciato rifiuto.
Riprova di tale distorta interpretazione dell’art. 10 bis si riscontra nelle segnalazioni di diversi utenti, in particolare nella materia delle licenze di polizia che riguardano le armi, i quali, nonostante la presentazione di motivate giustificazioni, si vedono ugualmente respingere le proprie istanze.
In proposito sarebbe interessante poter disporre di una statistica per conoscere quanti avvisi di comunicazione di motivi ostativi abbiano permesso di evitare l’adozione di decreti di rifiuto, così da poter verificare se, effettivamente,  l’art. 10 bis serva a qualcosa o si risolva solo in uno spreco di tempo e di carta.
La legge n. 241, meglio conosciuta come quella sulla trasparenza amministrativa, quando nel lontano 1990 vide la luce, fu considerata una vera e propria rivoluzione copernicana nei rapporti tra cittadino e P.A.. Con tale riforma il legislatore volle dare applicazione pratica al principio costituzionale del buon andamento della P.A., in ottemperanza all’art. 97 della Costituzione.
Con tale legge deve essere soddisfatta la partecipazione del cittadino alla formazione degli atti amministrativi che lo riguardano, attraverso l’obbligo di motivazione, la possibilità di accesso agli atti, la comunicazione di avvio del procedimento, la possibilità di presentare memorie e osservazioni. Lo scopo di tali diritti riconosciuti al cittadino, è quello di permettere alla P.A. di adottare provvedimenti che corrispondano alle circostanze del caso per evitare lunghi e costosi ricorsi.
Nel corso degli anni il legislatore è dovuto intervenire più volte con integrazioni e modifiche della legge 241 (fino ad ora se ne contano ben 45), anche per cercare di convincere/obbligare i burocrati ad osservare ed applicare concretamente le procedure finalizzate alla migliore partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo.
Uno di queste integrazioni riguarda proprio l’art. 10 bis, che fu inserito con la legge n.15 del 2005 (art. 6). Con tale articolo si ritenne di migliorare ulteriormente l’attuazione pratica del principio di partecipazione, perfezionando la procedura inizialmente prevista con la comunicazione di avvio del procedimento (art. 7), che già riconosceva il diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare (art. 10).
Purtroppo, nell’attuazione pratica dell’art. 10 bis, in materia di licenze sulle armi, leggendo le formule standardizzate usate dagli uffici nella redazione delle comunicazioni dei motivi ostativi, troppo spesso si ha la sensazione che il responsabile del procedimento, nonostante le chiare direttive impartite con circolare del 2018, non riesca a comprendere la finalità di tale previsione normativa, o, come temiamo, ben la comprenda, ma non abbia nessuna voglia di recedere dalla già adottata decisione negativa, a prescindere dalle osservazioni e documenti che l’interessato ha diritto di presentare.
Infatti, è prassi che il contenuto di tale comunicazione, nella prima parte faccia riferimento a tutti i possibili articoli e circolari, con i quali si  riesce a disorientare il nemico cittadino. Successivamente viene fatto generico riferimento ai motivi che determinerebbero il diniego dell’accoglimento dell’istanza. Per esempio, capita sempre più spesso di leggere che un soggetto non può ottenere o aver rinnovata una licenza di porto solo perché convive con persona priva della necessaria affidabilità, non venendo specificato, nel contempo, chi non sia affidabile del nucleo familiare e perche’.
Non occorre avere la scienza del Marconi per capire che con una tale generica comunicazione, mancando qualsiasi elemento concreto di riferimento, l’interessato non è messo in grado di fare osservazioni puntuali  per smontare le contestazioni della P.A..
Comunque, consigliamo di rispondere sempre alla comunicazione dell’art. 10 bis, tenuto conto che lo stesso prevede anche che qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro mancato accoglimento il responsabile del procedimento è tenuto a dare ragione nella motivazione nel provvedimento finale di diniego. Quindi, anche se pensiamo di non riuscire a far cambiare idea al responsabile del procedimento con le nostre osservazioni, perlomeno cerchiamo di rendergli il lavoro  più difficile quando dovrà redigere l’atto definitivo di rifiuto. Infatti, ove si ometta il riferimento ai motivi giustificativi addotti dall’interessato a termine dell’art.. 10.bis, l’atto finale dovrà essere considerato illegittimo per violazione di legge.
Siamo più che sicuri che non mancheranno futuri Ministri che, paladini della semplificazione della P.A., apporteranno ulteriori modifiche alla legge n. 241 ed in particolare all’art. 10 bis, di recente già modificato dal D.L. n.76 del 2020 (art. 12) con l’ennesima legge sulla semplificazione.
Ben vengano, ma, come diceva un mio illustre concittadino le leggi son, ma chi pon mano ad esse ?, specialmente quando devono essere riconosciuti i diritti fondamentali del cittadino.

Firenze 6 giugno 2022                                            ANGELO VICARI


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