Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Abolizione della denunzia per armi bianche e armi antiche?

Sogno o son desto? mi son chiesto nel leggere l’art. 3, comma 1, lett. e), punto a) del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 204. Credevo di sognare e mi sono preso una pausa di riflessione per studiare a fondo il problema. Ma non ci sono proprio dubbi. Il legislatore ha abolito la denunzia delle armi proprie non da sparo e la denunzia delle armi antiche di ogni genere.
L’abolizione era auspicata da tempo perché siamo gli ultimi in Europa a conservare questo assurdo obbligo, privo di ogni conseguenza pratica e di ogni utilità: pura ottusa burocrazia trascinatasi fino a noi dall’epoca in cui si facevano i duelli con la spada e la guerra con le baionette!
La denunzia delle armi era imposta dall’art. 38 del T.U. di P.S. il quale scriveva che Chiunque detiene armi, munizioni, o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denunzia… In forza della definizione di arma contenuta nell’art. 30 T.U. e nel Codice Penale, il termine arma comprendeva le armi da sparo, le armi ad aria compressa assimilate ad esse, le armi antiche bianche e da sparo, le armi bianche da punta, da taglio, da botta e, di recente, storditori elettrici, armi a gas lacrimogeni o irritanti.
Il D. L.vo 204/2010 ha recepito la direttiva europea sulle armi che contiene una nuova definizione di arma da fuoco e delle sue parti, ed ha modificato il primo comma dell’art. 38 TU che ora suona:
Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia, entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità,a ….

È perciò del tutto chiaro che dal primo luglio 2011 tutto è cambiato: sono soggette a denunzia solo le armi indicate dal richiamato art. 3 del decreto di recepimento della Direttiva il quale ha chiaramente definito il concetto di arma da fuoco e il concetto di parte di arma da fuoco. Non è stata modificata la disposizione della Direttiva secondo cui in base allo allegato I sono assimilate alle armi da fuoco anche le “armi non da fuoco“ secondo la definizione data dalle legislazioni nazionali. Si tratta delle armi ad aria compressa non liberalizzate e si noti come la normativa non preveda alcun controllo sulle parti delle armi non da fuoco. Lo stesso allegato I esclude che rientrino fra le armi da fuoco, come definite dalla direttiva, le armi antiche e le loro riproduzioni individuate in base alle leggi nazionali.
Come ho detto sopra, l’abolizione non è inaspettata perché era invocata da tempo proprio per le armi da fuoco antiche in quanto la legge 21 dicembre 1999 n. 526 sulla liberalizzazione delle armi ad avancarica aveva creato una assurda situazione anticostituzionale: come poteva essere che una replica moderna di arma ad avancarica, perfettamente funzionante e sicura, con un sistema di accensione perfetto, fosse di libera detenzione, mentre un’arma antica ad avancarica rimaneva soggetta a denunzia e controllo!
La verità è che la legge 526/1999 già implicava la necessità di eliminare la denunzia per le armi antiche e per quelle liberalizzate e ciò avrebbe dovuto essere previsto nel regolamento di attuazione demandato al Ministero. Questo però, che si era visto scavalcato dal Parlamento, il quale gli toglieva di bocca un osso preistorico che continuava a rosicchiare anche se spolpato e privo di sapore, ha disperatamente remato contro e si è letteralmente inventato cose contrarie alla legge, come il divieto di porto e un controllo sull’aria compressa, analogo a quello previsto per le armi non liberalizzate; il legislatore ha scritto “libere” e il Ministero ha innalzato una illegale barriera di carte bollate e di sanzioni, buono solo per mantenere il posto agli scaldaseggiole ed a creare balzelli occulti!
Per quanto poi concerne le armi bianche solo un subnormale può pensare e sostenere che vi è un interesse di pubblica sicurezza a distinguere il regime giuridico della detenzione di una sciabola da quello di un machete, di un pugnale da quello di un coltello da caccia, di uno stiletto da quello di un punteruolo, di una mazza ferrata da quello di una chiave inglese o di un martello, di un manganello da una mazza da baseball. Tutte cose di cui è giusto regolare il porto, ma che non ha alcun senso sottoporre a denunzia anche perché non identificabili singolarmente (non hanno di certo la matricola!). Perciò nulla di strano che il legislatore, che aveva il conclamato programma di semplificare le norme del nostro sistema, abbia finalmente preso atto che certe denunzie erano una pura perdita di tempo.
Prevedo che qualcuno cercherà di sostenere la tesi che il legislatore quando ha scritto Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis… voleva riferire il richiamo al Decreto solo in relazione alla parti e non anche alle armi. Ma è facile osservare:
- che la definizione di nozione di parte ha un senso solo se riferita alla nozione di arma da fuoco;
- che la virgola dopo esse significa, secondo le regole della lingua italiana, che il successivo inciso si riferisce sia alle armi che alle parti;
- che se la legge dice che bisogna denunziare “armi e parti di esse come definite dalla direttiva”, non può che riferire il termine armi, alla nozione data dalla direttiva stessa; altrimenti avrebbe scritto “armi nonché le parti di arma da fuoco come definite dalla direttiva”;
- che l’abolizione corrisponde alla logica delle cose ed era senz’altro nei programmi del Governo il quale non è tenuto a seguire le fisime ministeriali, come dimostra l’abolizione del Catalogo! Ci si chiederà: ma perché non lo hanno detto più chiaramente ed in modo diretto? Ma è chiaro, per lo stesso motivo per cui l’abolizione del Catalogo è stata infilata nella legge di stabilità e cioè per aggirare tutti i bastoni fra le ruote che i burocrati del ministero oppongono ad ogni intervento semplificativo che minacci i loro posti e il loro potere!

Se la mia lettura della norma è corretta, cosa di cui sono convinto, le conseguenze sono le seguenti:

  1. non devono più essere denunziate a) armi antiche di ogni genere, b) armi proprie non da sparo; c) devono essere denunziate le armi ad aria compressa superiori a 7,5 J, ma non le loro parti;
  2. le armi antiche rimangono soggette solo al controllo previsto per i beni culturali, se ritenute meritevoli di tutela; viene meno la licenza di collezione;
  3. di fatto viene meno ogni possibilità di controllo sulle armi da non denunziare e quindi viene meno l’obbligo della licenza per la loro vendita, l’avviso per il loro trasporto, la licenza di importazione; cosa che, a leggere le pagine Internet, già avviene nella generale indifferenza;
  4. a maggior ragione, queste formalità vengono meno per le armi liberalizzate.

Sia chiaro che non è che da domani si può andare in un ufficio di PS a chiedere di cancellare le armi bianche o antiche! Questa è una presa di posizione affinché il Ministero esca allo scoperto e dica chiaramente come intende far applicare le nuove disposizioni di legge.

(4-12-2011)


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