Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Una certificazione di troppo - Il certificato anamnestico (Angelo Vicari)

Semplificazione, autocertificazione, bellissime definizioni che rappresentano una pubblica Amministrazione efficiente e sempre più vicina al cittadino, ma che, purtroppo, al momento della sperimentazione sul campo, si materializzano nella vecchia burocrazia.
E’ il caso del certificato medico anamnestico che spesso viene richiesto anche per il rilascio del nulla osta per l’acquisto di armi e per la certificazione quinquennale dei meri detentori.
Abbiamo cercato di trovare una giustificazione a tale richiesta, ma invano. In base ai nostri approfondimenti siamo arrivati alla conclusione che tale richiesta non ha nessun supporto normativo, ma che trova fondamento solo nella prassi seguita pedissequamente dai medici certificatori, che si ispirano, erroneamente, a quanto disposto dal D.M.S. del 1998, non certo aiutati, per una corretta applicazione delle norme, né dal legislatore, né dal Ministero.
L’unica fonte normativa che prevede anche il certificato anamnestico, rilasciato dal medico di fiducia, è quella di cui al Decreto del 28 aprile 1998 (art. 3), per l’accertamento dei requisiti psicofisici per il rilascio e rinnovo delle licenze di porto d’armi.
Non troviamo l’obbligo di tale richiesta né nell’art. 35 del TULPS, per il rilascio del N.O. acquisto armi, né nell’art. 38 dello stesso testo unico, relativo all’obbligo del certificato, ogni 5 anni, per i meri detentori, che non siano in possesso di licenze di porto.
Infatti, per l’art. 35 Il questore subordina il rilascio del nulla osta presentazione del certificato rilasciato dai medici pubblici. Nessun richiamo alla presentazione anche di un certificato anamnestico.
Comunque, dobbiamo spezzare una lancia in favore di quei medici certificatori che pretendono la presentazione di quest’ultimo, per la formulazione sibillina adottata dal legislatore nel D.L.vo 204/2010, che ha sostituito l’art. 35, in particolare per la frase finale nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti. Alcuni medici ritengono che tale potestà sia di loro competenza, siccome anche il D.M. 1998 lo prevede esplicitamente (art.3). Se così fosse, sarebbe legittima la richiesta del certificato anamnestico.
Ma, purtroppo, riteniamo che tale potestà di richiedere ulteriori certificazioni debba essere riconosciuta al solo Questore, anche se si sarebbe dovuto scrivere alla presentazione e non dalla presentazione.
Solite norme pasticciate, messe insieme all’ultimo momento da un legislatore frettoloso, che, invece di incidere efficacemente sulla sicurezza, creano solo confusione.
Come affermato da Mori nel commento al D.L.vo 204/2010, in questo stesso sito, l’ultima frase non ha senso, siccome al Questore è piu’ che sufficiente, per decidere in merito all’acquisizione di armi, di poter disporre del certificato di idoneità del medico pubblico. Non si riesce a comprendere quale altra certificazione sanitaria potrebbe essere richiesta, non rientrando nelle competenze professionali del Questore.
Semmai, tale potestà doveva essere chiaramente riconosciuta ai medici pubblici che, in particolari casi, prima di emettere un certificato di idoneità psichica, potrebbero, giustamente, aver bisogno del certificato anamnestico, rilasciato dal medico di fiducia, che meglio conosce il proprio assistito.
Ad analoga conclusione dobbiamo giungere anche per quanto riguarda la certificazione quinquennale  che devono presentare i meri detentori, ai sensi dell’art. 38.
Infatti, lo stesso articolo, anche dopo la modifica del D.L.vo 104/2008 (art. 3), prevede che chiunque detiene armi, senza essere in possesso di alcuna licenza  porto d’ armi, deve presentare ogni cinque anni la certificazione medica di cui all’art. 35, comma 7. Pertanto, come già evidenziato, nessun obbligo di presentazione del certificato anamnestico anche in questa situazione, a meno che un Questore si alzi una mattina e decida di richiedere anche quello!....
Nemmeno nelle norme transitorie per l’applicazione del D.L.vo 104 (art. 12) viene fatto un minimo accenno all’anamnestico.
Però, anche su questo articolo, non possiamo non riconoscere che i medici certificatori siano tratti in inganno da quanto diramato dal Ministero dell’Interno.
Infatti, nel sito della Polizia www.poliziadistato.it, ancor oggi, alla voce armi/ esplosivi, tra le NEW, troviamo indicazioni sull’obbligo di presentazione del certificato per i meri detentori, in applicazione del D.L.vo 121/2013 ( non aggiornato con il D.L.vo 104/2018, alla faccia della informazione in tempo reale!), tra le quali viene richiamato anche l’obbligo di presentazione del certificato anamnestico, rilasciato dal medico di fiducia di data non anteriore a tre mesi, nonché la previsione che il medico accertatore potrà richiedere, ove ritenuto necessario, ulteriori specifici esami o visite specialistiche.
Quindi, in considerazione di quanto sopra, si ritiene che, sia per quanto riguarda il rilascio del N.O., sia per la detenzione, la richiesta del certificato anamnestico da parte dei medici certificatori non trova nessun supporto normativo e quindi deve essere considerata illegittima, anche se questi ultimi vengono tratti in errore, per l’art. 35, da una formulazione della norma errata e, per l’art. 38, dal Ministero che continua a dare indicazioni errate, facendo applicare le regole del il certificato per il porto a quello per la detenzione.
Peraltro, si tratta di un abuso, anche se incolpevole, di non poco conto, perché comporta un costo in termini di denaro e tempo per il cittadino.
Sarebbe necessario che il Ministero ponesse fine a tale abuso con una circolare, evidenziando, in particolare che, quando si tratta di semplificare la vita burocratica al cittadino, la prassi non e’ legge!……..
Se poi qualcuno si decidesse ad aggiornare e correggere il sito della Polizia, non sarebbe mai tardi.

Firenze 18 novembre 2023                                      ANGELO VICARI

 

 


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