Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Edoardo Mori - Processo alla giustizia

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Edoardo Mori
Processo alla Giustizia

Ha scritto Francesco Guicciardini: chi disse uno popolo disse veramente uno animale pazzo, pieno di mille errori, di mille confusioni, senza gusto, senza diletto, senza stabilità.
Qualche volta si decide di farlo votare, ma quando tutti hanno il diritto di votare e sono convinti dagli imbonitori di popolo che in democrazia ognuno sa che cosa vuole, ci si trova con 50 milioni di partiti i quali ragionano come i tifosi di calcio: se partecipo per la Juventus ed essa vince, è come se anch'io fossi un vincitore! Si finisce per accettare tristemente l'idea che "Un coglione può sbagliarsi; cinquanta milioni di coglioni no".
Il tifo prevale sull'intelligenza, perché il tifo è la negazione dell'intelligenza. La regola base dell'elettore democratico è la stessa di quei mariti che si castrano per far dispetto alla moglie: sconfiggere l'avversario è più importante che vincere. Ha detto un novello Esopo "La democrazia fece un referendum fra gli animali della fattoria per ridurre il numero delle volpi. I polli votarono per il no. In un altro caso la formica, che odiava lo scarafaggio, votò per l'insetticida; morirono tutti, anche la lumaca che si era astenuta perché "tanto io la casa ce l'ho".
L'astensionismo non è una cosa nuova: già diceva Platone "Coloro che sono troppo intelligenti per impegnarsi nella politica, vengono puniti per il fatto che saranno governati da persone più stupide di loro. In realtà si sbagliava perché se "l'intelligente" non capisce ciò, tanto intelligente non dev'esserlo! E l'uomo intelligente non si preoccupa delle prossime elezioni, ma delle prossime generazioni, a cui lo stupido non lascia sicurezza, lavoro, sanità e pensioni, ma debiti, guerre, disordini, calamità e il tappo di plastica che non si stacca dalla bottiglia. Eppure non capiscono che è gran brutta cosa essere governati da chi è peggiore di noi (Democrito).

Importante precisazione: sia chiaro che
- non ritengo che i magistrati lavorino poco; il sistema li costringe, o gli consente, di pestar l'acqua del mortaio ed essi ce la mettono tutta!
- non ritengo affatto che la percentuale degli stupidi fra i magistrati sia maggiore di quella in altre categorie; questa percentuale, già indicata da Schopenhauer e confermata dagli studi successivi (cfr. Pitkin, Introduzione della stupidità umana, Bompiani, 1934; Cipolla, Le leggi fondamentali della stupidità umana,1976; Livraghi, Il potere della stupidità, 2009), è quasi una costante matematica che vale per un popolo, ma anche per ogni gruppo sociale, e dice: su cento giudici, medici, avvocati, elettori, solo un quarto è in grado di agire senza fare danni; gli altri tre quarti fanno danni, anche se convinti di agire per il meglio, e vanno classificati come stupidi. Fenomeno aggravato in quanto certe teorie o pseudoscienze di moda sono dei veri aspira-imbecilli (come le aveva definite l'umorista russo Arkadij Averčenko). Un esempio famoso lo si ebbe nel 1998 quando il parlamento, italiano, con maggioranza trasversale, legittimò il metodo Di Bella contro il cancro, considerato una bufala dalla Scienza. E sono decenni che imperversano le ideologie degli ecologisti, animalisti e simili, che ci hanno tolto nucleare, energia elettrica e ci hanno riempito di cinghiali, orsi, lupi, cormorani. Teorie che hanno diritto di esistere, ma non di far credere che salvano il mondo!

La Costituzione italiana
È abbastanza chiaro che la nostra sedicente democrazia (secondo la classificazione di Polibio si dovrebbe invece chiamare oclocrazia) non funziona e che la nostra Costituzione è come quell'asino che aveva quaranta difetti solo nella coda. Fatto comprensibile se si considera che essa è stata fatta alla fine di una guerra che per l'Italia, unica fra i combattenti, è stata una guerra civile in cui gli italiani si sparavano nella schiena a vicenda e in cui molti sparavano alla schiena di chi combatteva per la libertà, perché il loro sogno era di avere la libertà di portare l''Italia nel paradiso di Stalin e di Tito.
Si noti l'assurdo di una guerra che costringeva gli italiani liberali a doversi ancora difendersi dalle stesse persone ed ideologie contro cui aveva combattuto Mussolini! Che dovevano tener conto del fatto che molti dei combattenti non volevano affatto la democrazia, ma avevano nascosto i mitra per usarli "alla bisogna".
I vincitori furono costretti a fare una costituzione pateracchio, piena di concessioni alle ideologie e piena di problemi insoluti: un presidente necessariamente amorfo, nessuna norma contro l'estremismo che è la negazione della democrazia, governi deboli destinati a cambiare rapidamente, ecc. I problemi più spinosi vennero semplicemente accantonati: nessuna regola per i partiti politici, liberi di ricevere finanziamenti illeciti anche da Stati esteri, nessuna regola sugli scioperi, sebbene le sregolatezze della piazza fossero state una delle spinte del popolo verso il fascismo. Era tanta la sfiducia nel sistema creato che ci vollero ben dieci anni per mettere in piedi la Corte Costituzionale, sebbene fosse un organo essenziale dello Stato Italiano. E, come vedremo, alcune norme sono state semplicemente ignorate.
Molto deludente il fatto che la Costituzione si riempisse la bocca con tutti i possibili diritti (parola che ricorre bene 65 volte), dicendo poco o nulla sui doveri (parola che ricorre solo 9 volte!) dei cittadini: eppure è chiaro che ogni gruppo sociale, dalla formiche in su, si basa su di un patto sociale con cui i cittadini si obbligano ad accettare la volontà della maggioranza, a collaborare con gli altri, al rispetto reciproco, ad essere buoni cittadini, a contribuire al benessere collettivo, perché non vi può esistere un diritto controproducente. Ed ora, a ben vedere, l'elencazione dei nostri diritti è stata ampiamente superata dalla Carta europea dei umani, che però tratta solo dei diritti e quindi è del tutto giustificata. Di certo è più facile raccontare alla gente che ha grandi diritti, spesso inapplicabili di fronte alla dura realtà, piuttosto che ricordare loro che vi sono doveri ineluttabili; scriveva Max Stirner (teorico dell'anarchia e non del fascismo): "a che serve garantire il diritto di parola alle pecore? più che belare non sapranno mai fare"!
Mosè non stabilì i dieci diritti, ma i dieci doveri (ma avrebbe potuto scrivere soltanto Nessuno deve fregare alcunché a Dio e ai concittadini)! I costituenti della sinistra dimenticarono persino che nelle Camere del Lavoro erano appese immagini di Lenin con il motto "Chi non lavora non mangia" (che poi è l'unica regola sociale che si trova nel Nuovo testamento). Eppure la Costituzione si apre con l'affermazione che l'Italia "è fondata sul lavoro"; Non hanno avuto il coraggio di scrivere "il lavoro di tutti". E perciò  subito dopo (art.4), cambia le carte in tavola e scrive che la cosa più importante è il diritto al lavoro (una baggianata perché se il lavoro è il fondamento di uno Stato esso è anche un dovere e non ha senso dire che il lavoro è un diritto, visto che mai una società società ha costretto i cittadini ad oziare; semmai li ha fatti lavorare come schiavi) e subito dopo che "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società". Ma il dovere di lavorare, non è un dovere filosofico (non lavora chi cerca di vuotare il mare con un cucchiaio o chi passa le notti ad imbrattare i muri!); è un dovere di fare un lavoro utile economicamente; ciascuno ha il dovere, se è in grado di farlo, di mantenere sé stesso e la famiglia, di pensare al proprio futuro, di creare ricchezza per la società, di non essere egoista. Così come hanno scritto sembra che anche chi si mette sulla strada a suonare il piffero abbia diritto ad essere mantenuto perché concorre al progresso spirituale della società. E ovviamente anche chi va in piazza per dimostrare contro la volontà della maggioranza che avrebbe il dovere di accettare! Balle! Se uno non incassa tanto da mantenersi, da pagarsi pensione e cure, è destinato ad essere un parassita, non un buon cittadino. Ha diritto di farlo, ma mai a spese di chi produce ricchezza materiale: senza questa il progresso spirituale vi è solo per chi ammira Diogene nella botte. Non è ben chiaro, in questo quadro, se la prostituzione contribuisca al progresso materiale o a quello spirituale o ad entrambi e se sia o meno un lavoro! Chiaro che molte frasi della Costituzione sono delle sparate che suonano bene, ma poi sono inafferrabili come l'aria.
Del resto è cosa notoria, già ben espressa da Platone, Polibio e Tocqueville, che la democrazia ha in sé il germe dell'autodistruzione perché è costretta a cercare il consenso della maggioranza dei cittadini, statisticamente incapace di distinguere l'utile dell'inutile, il vero dal falso) formata da persone in stato di sofferenza o disagio sociale e quindi portata a realizzare una forma di governo socialista che vivrà di speranze e illusioni, in cui si farà credere che tutti avranno la loro fetta di torta! Peccato che manchi sempre la torta perché la torta non si fa quando la maggioranza vive credendo che la torta già ci sia o che la faranno gli altri. Talvolta il socialismo si arrende al fatto che la torta la devono fare tutti, e si trasforma in comunismo. È il momento in cui il popolo, che inizia a morire di fame, sentita in egual modo da stupidi e non stupidi, capisce che i suoi profeti e guru lo hanno fregato e si autodistrugge perché di meglio non sa fare!

Costituzione ed equilibrio dei poteri
La nostra Costituzione ha anche mancato l'obiettivo principale e sbandierato della separazione dei poteri, ritenuta fondamentale da chi segue le teorie del Montesquieu (1748): essa prevede la suddivisione delle funzioni statali fra tre organi distinti – legislativo, esecutivo e giudiziario – per evitare il dispotismo. Questo bilanciamento garantisce la libertà dei cittadini, impedendo che un solo soggetto o corpo detenga un potere assoluto. Quindi occorre un raffinato sistema in cui:
- il popolo elegge i legislatori che faranno le leggi; i legislatori sono controllati dal popolo che può sempre cacciarli con il suo voto.
- I legislatori (i parlamentari cioè) scelgono e nominano i governi che sono da loro controllati e può cambiarli se non godono della sua fiducia. Quindi attraverso il parlamento anche il popolo ha un controllo sui governi.
- Con vari mezzi (concorso pubblico, normalmente) vengono scelti i giudici i quali controllano che le leggi vengano correttamente applicate. I concorsi vengono gestiti dal Ministero della Giustizia e, in larga parte, i concorrenti vengono giudicati da altri giudici; non vi è nessuna vera garanzia che non vi siano favoritismi e nepotismo.
E a questo punto ogni persona intelligente mi chiederà: "minchia! e i magistrati chi li controlla?" Parlamentari e governo non hanno alcun potere, il popolo non ha alcuna voce in capitolo. Si consideri che ad un certo punto (anni settanta, se non erro, mentre il parlamento era per metà del centro sinistra e per metà del centro destra, oltre il 70% dei magistrati votava per le correnti di sinistra (magistratura democratica). Vien proprio da pensare che essa non rappresentasse il popolo italiano, ma un partito e quindi minasse l'equilibro dei poteri invece di difenderlo.
Avete capito bene: una volta vinto il concorso, in cui si controlla solo la preparazione giuridica, ma non l'intelligenza, l'equilibrio, le capacità psicologiche, la conoscenza delle dinamiche umane e sociali, l'onestà, l'indipendenza intellettuale, i magistrati si controllano da soli! Neanche i cardinali su cui scende lo Spirito Santo, hanno mai preteso di rispondere solo a Dio. La capacità viene controllata dai Consigli giudiziari formati dai colleghi che cambiano a turno; perciò chi oggi mi giudica deve prevedere e temere che dopo qualche hanno sarà giudicato da me. Questo sistema ha una sua logica, e viene applicato nelle associazioni criminali, ma in esse funziona perché chi non è idoneo viene eliminato fisicamente! Se il Consiglio Giudiziario ha una funzione sindacale-corporativa… tanto valeva tenerci chi le corporazioni le aveva inventate!
I giudici non hanno mai voluto che gli avvocati, che li conoscono meglio di tutti, esprimessero una loro valutazione. Il risultato è che tutti ottengono la valutazione di ottimi. In certi casi estremi si potrà ad arrivare ad alcune sfumature di ottimo, come avvenne nella Fattoria degli animali di Orwell, in cui erano tutti eguali, ma i maiali erano più eguali degli altri! Non ho trovato statistiche di quanti siano i magistrati valutati non ottimi, ma sarà chiaro a tutti che un sistema in cui non si controlla mai quante sentenze di un giudice sono state riformate perché sbagliate e quante indagini sono finite nel nulla, è una presa per i fondelli. Figuratevi che un giudice neppure viene informato che una sua sentenza è stata cassata! Con questi criteri potevano scrivere nella Costituzione che l'indipendenza del giudice implica il diritto di sbagliare! In Austria, dopo un certo numero di sentenze riformate, un magistrato lo tengono, ma finisce dove non può nuocere e non fa più carriera; ed è condannato dalla statistica non da giudizi umani influenzabili. Chi, come il CSM, pretende di poter fare a meno delle statistiche, probabilmente preferisce poter usare altri criteri più malleabili. È il metodo della giustizia barzelletta in cui per i nemici si applica la legge, per gli amici la si interpreta.
Il controllo sui magistrati accusati di comportamenti criticabili sul piano disciplinare è affidato al Consiglio Superiore della Magistratura composto da 23 giudici e 20 persone di nomina politica; il CSM è poi competente su trasferimenti e nomine a cariche direttive. La Sezione disciplinare è composta da 5 magistrati e da un componente di nomina politica. Il fatto che questa sezione non sia a composizione paritaria ci conferma che la Costituzione non ha previsto alcun serio controllo sui magistrati, considerati un po' come le vacche sacre in India: possono mangiare dove vogliono andare dove gli pare, farla sui piedi della gente, ma guai allontanarle!
È accaduto che magistrati condannati penalmente siano rimasti in servizio. Famoso il caso di vent'anni orsono, a Tortona, di un omicidio mediante lancio di sassi da un cavalcavia, in cui il PM era andato di notte in ufficio ad alterare intercettazioni e verbali a carico di alcuni giovani indagati. Il PM ammise i fatti (falso, abuso d'ufficio, calunnia aggravata, reati per cui un non magistrato si sarebbe beccato almeno quattro di galera), diede le dimissioni, chiese il patteggiamento, ottenne tutte le attenuanti e ricevette una condanna al minimo della pena, con la sospensione condizionale. Dopo alcuni mesi chiese di poter rientrare in servizio e finì la sua serena carriera alla Corte di appello di Genova. Credo (ma posso sbagliare) che avendo dato le dimissioni, si fosse salvato anche da ogni procedimento disciplinare!

Come viene applicata la legge
Vi è un altro punto in cui il principio della separazione dei poteri viene violato dai giudici.
Le norme generali sulle leggi (c.d. Preleggi) stabiliscono: Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Vale a dire che il giudice deve applicare la legge così come è scritta e, se ha qualche dubbio, deve individuare la volontà del legislatore (si ricava facilmente dagli atti parlamentari) al momento in cui la legge è stata approvata. Principio applicato accuratamente, ad esempio, in Francia, fin dal codice napoleonico, così che là non esistono le mostruose sentenze italiane con decine di pagine di elucubrazioni giuridiche per far dire alla legge ciò che non ha mai voluto dire; un modo di operare che ha distrutto la certezza del diritto, che spinge i litiganti a percorrere tutti i gradi del giudizio perché anche la Cassazione cambia spesso idea, che ha trasformato la giustizia in una specie di gratta e vinci: se si comprano tre biglietti, forse si trova quello buono! Ricordiamoci: il ricorso a tutti i gradi di giudizio in modo così frequente è una anomalia italiana, con i giudici liberi di inventarsi ogni volta soluzioni nuove. Ricordo che una volta mi trovai ad affrontare il problema della sorte del credito di chi aveva pagato in anticipo un appartamento il cui costruttore era fallito prima della consegna: c'erano sei orientamenti diversi! Decisi di ignorarli e feci sempre in modo che la costruzione venisse portata a termine e che gli acquirenti ricevessero la loro casa; bastava applicate il principio che la giustizia non è una cosa astratta e che il legislatore, anche se si è espresso male, non poteva non volere la soluzione più giusta ed equa.
Poi, verso gli anni settanta, i giudici politicizzati decisero che potevano affermare le loro idee e sostenere il proprio partito con le sentenze, non applicando le legge come scritta, ma sottoponendole alla cosiddetta "interpretazione evolutiva"; vale a dire" la legge è vecchia e noi la interpretiamo in modo che si adatti ai nostri tempi". Concetto in astratto anche buono, ma che distrugge il principio che le regole le fanno i legislatori e non i giudici i quali devono rappresentare il popolo e non un partito o una fede o una moda o solo sé stessi.
Una violazione di ogni regola democratica, il prevalere di pochi sulla maggioranza: corrisponde molto alla definizione che certi danno di fascismo: dalla camicia nera alla toga nera!
È una cosa che scardina la democrazia. Gli psicologi sono abbastanza convinti che la molla che spinge all'attività politica, a voler comandare sugli altri, a cercare successo e denari con ogni mezzo, sia la stessa spinta che guida le azioni dei criminali, per cui molti politici non sarebbero poi tanto diversi da un criminale, come dimostra il fatto che molti politici vengono presi con le mani nella marmellata e si aggrappano al potere con ogni mezzo. Ciò può essere accettato un po' per i politici perché nel sistema democratico tutti sono eguali e ciò che conta è essere votati e vi sono meccanismi per espellere gli indegni (noi di solito li mandiamo al Parlamento europeo!); ma se i giudici, incontrollati, non soggetti a nessuno, non cacciabili, si mettono a fare i politici, allora si ha la prova che gli psicologi hanno ragione, che una certa percentuale è pronti a stravolgere  la Costituzione e le leggi, che non sono giudici al di sopra di passioni ed interessi, ma dei partigiani politici; che poi alcuni cantino Bella ciao, altri Faccetta nera, altri Avanti popolo, poco importa. Fare politica con le canzoni e cosa da fiera degli Obei Obei, come si dice a Milano, e indica che si è scelto l'imbonimento del popolo che, come i ratti di Hameln, segue i pifferai magici che lo portano ad annegare nel fiume.

Un fatto è sorprendente: tutti si lamentano che la giustizia non funziona, ma, dalla Costituzione in poi, dai magistrati non sono mai uscite proposte concrete di riforma; unica soluzione per loro è quella di aumentare il numero dei magistrati! Alla fine degli anni ottanta, molti magistrati si erano impegnati per la riforma del Codice di Procedura penale, ma contribuirono solo a creare un sistema in cui prevalgono le forme e si dimentica che il processo penale ha lo scopo principale di accertare rapidamente una cosa molto sostanziale e cioè la colpevolezza o l'innocenza di una persona. Invece è una specie di minuetto in cui tutti ballano bene seguendo la musica, ma troppo spesso, alla fine, dopo anni, il colpevole se la cava e l'innocente va in galera.
A nessuno importa che il metodo per arrivare alla prova sia inadeguato. Si pensi ad esempio che in Italia mancano facoltà universitarie per le scienze forensi. I PM si affidano quasi interamente ai laboratori di carabinieri e polizia in cui mancano gli scienziati e che non sanno resistere alle pressioni dei PM i quali vogliono solamente vedere confermate le loro teorie e voglie! Nelle facoltà di medicina legale pochi hanno voglia di farsi esperienza sui cadaveri (recente il caso del medico legale che dovendo esaminare il collo di una donna morta, ha fatto eseguire le operazioni di messa a nudo delle vertebre da un suo aiutante non medico i quale ha danneggiato una apofisi di una vertebra; e il medico ha concluso, da quel danno, che la donna era stata strangolata!)

I problemi del nostro processo penale
Dopo questo quadro generale, su cui molti dissentiranno, come loro diritto (la dissenteria è un diritto, secondo un detto popolare), vediamo quali sono i problemi che affliggono i processi penali.
Il testo originale della Costituzione non conteneva alcuna disposizione sul processo civile o penale, salvo la cosa ovvia che i provvedimenti dei giudici devono essere motivati. L'art. 111 è stato poi riscritto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2

L' art. 27 stabilisce la presunzione di innocenza: L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Una norma di assoluta saggezza da cui però non sono state dedotte tutte le necessarie conseguenze. Ad esempio:
a) perché limitare la presunzione all'imputato, cioè a chi è formalmente accusato di un reato? Anche il sospettato e l'indagato hanno diritto ad essere considerati innocenti dai giudici, dai mezzi di comunicazione, dalla pubblica amministrazione. E vi ha diritto anche chi è accusato di una infrazione disciplinare o di una infrazione amministrativa. Avrebbero dovuto scrivere "Ognuno ha diritto di essere considerato non colpevole di condotte illecite fino a che la sua colpa non è accertata con un provvedimento definitivo".
b) Quando lo Stato agisce contro un cittadino ha il dovere, come qualsiasi altro soggetto, di non cagionargli alcun danno materiale, fisico, psichico, o comunque il minor danno possibile. E quando lo cagiona, pur potendolo evitare, deve risarcire tutto il danno. È un principio ovvio nella maggioranza degli stati europei. Eppure in Italia gli art. 314 e 315 CPP prevedono il risarcimento solo per l'ingiusta detenzione e con il limite massimo di 516.456,90 €. Ad esso si è aggiunto, per pressione delle corti europee,  il risarcimento per eccessiva durata del processo. Purtroppo in Italia la durata normale di un processo penale è sempre eccessiva
Quindi niente danni per aver subito un processo ingiusto.
Quindi niente rimborso delle spese legali, niente danni morali a moglie e figli che hanno perso anni di sua assistenza e di suoi redditi, diritti a pensione e liquidazioni, niente per la rovina di una azienda, ecc. Come dire che uno si fa vent'anni di galera ingiustamente e poi con i danni ci compera una casetta e muore di fame con la pensione sociale; del resto quando si fissa un risarcimento di mezzo miliardo indicando un importo con i centesimi, siamo di fronte ad un caso di palese stupidità pubblica. Inoltre non di capisce proprio perché devono essere risarciti solo i danni connessi alla detenzione. Un'azienda può essere distrutta anche da una comunicazione giudiziaria avventata, un professionista da accuse infamanti, una famiglia da avventati sequestri dei figli. La saggezza popolare ha espresso il concetto in tre parole: chi sbaglia paga; solo lo Stato e la Corte Costituzione non lo vogliono capire. Dico Corte Costituzionale perché questa ha affrontato più volte il problema, facendo degli aggiustamenti, ma senza mai affermare che un risarcimento è dovuto, che esso deve essere adeguato al danno complessivo subito, che anche le spese giudiziarie sono un danno. Si pensa che la Corte abbia il compito di tutelare i diritti dei cittadini ed invece agisce come il cane da guardia dei soldi dello Stato. E i magistrati non sono da meno: non mi risulta che nessuno si sia mai posta la domanda "ma perché a questo povero cristo rovinato dai miei colleghi non gli posso rimborsare i soldi che ha dovuto pagare, vendendo la casa, per la sua difesa? C'è il sospetto che i giudici temano che questi danni, prima o dopo, dovranno pagarli loro e che sappiano benissimo che sono tali da far traballare il bilancio della giustizia!
Se poi si vanno a leggere le motivazioni di dottrina e giurisprudenza sulla questione, si resta esterrefatti nel vedere quali arrampicature di quinto grado siano state fatte sulle varie teorie giuridiche astratte per negare l'evidenza pratica: o lo Stato paga i danni cagionati ai cittadini da errori dei suo dipendenti oppure si può scrivere all'art. 1 che l'Italia è fondata sulla legge del Menga. Si immagini che la Cassazione, accogliendo una domanda di revisione, ha scritto che "nella liquidazione non possono invece essere compresi i costi sostenuti per il giudizio di revisione, che esulano dal concetto di conseguenze personali” e, a fortiori, sembrerebbe di quelli del giudizio originario. (Cass. pen., Sez. IV, 7.11.2007, n. 4166). Ma chi se ne frega se "esulano"? Per dimostrare la sua innocenza ha affrontato delle spese e deve essere rimborsato! Se ci fosse una norma che stabilisce il contrario, il giudice avrebbe il preciso dovere di accorgersi che è incostituzionale e se non se ne accorge vuol dire che che con la testa ci può giocare a pallone!
Si resta esterrefatti a vedere quale marea di giudici usi il suo impegno, degno di miglior causa, per salvare l'Erario invece del cittadino massacrato dalla macchina della giustizia. Lo ho già scritto altrove: io per molti anni ho fatto il giudice con l'intento di salvare lo Stato dai cattivi, poi mi sono reso conto che la Giustizia spesso si raggiunge salvando il cittadino dallo Stato.
Un po' è stupida anche la norma dell'art. 315 CPP che esclude l'indennizzo in caso di colpa grave; per quanto ci si sforzi, l'unica ipotesi che si riesce ad immaginare è quella di chi si e autoaccusato con una falsa confessione; siccome è un delitto vi è dolo, ed è ovvio che non si può chiedere il risarcimento. Ma i giudici sono andati ben oltre negando il risarcimento a chi era stato incarcerato perché frequentava persone mafiose; oppure accusato di violenza sessuale a carico di donna con disturbi psichici, ma che era lietamente consenziente; oppure l'accusato che per difendersi aveva mentito; oppure perché il professionista aveva tenuto comportamenti deontologicamente scorretti; oppure per mancata risposta all'interrogatorio di garanzia, ecc. ecc. Un vero museo degli orrori perché in tutti i casi vi era la colpa grave di chi aveva applicato la misura cautelare e non aveva saputo valutare la situazione; sembra che il giudice fosse obbligato ad applicare la misura cautelare". Pare che nessuno sia sfiorato dal pensiero che anche per le misure cautelari bisogna escludere il ragionevole dubbio sulla colpevolezza: a chiunque può capitare di frequentare mafiosi senza partecipare ai loro crimini e nessuna norma vieta di farlo; anche una donna con disturbi psichici ha diritto di fare sesso; tutti hanno il diritto di non rispondere all'interrogatorio e un innocente che si vede accusato falsamente ha il diritto di raccontare tutte le cose che ritiene utili alla sua difesa vere o false che siano. E di fronte a certa giustizia si ha anche il diritto di scappare: come disse Carnerlutti "Se mi accusano di aver rubato la Madonnina del Duomo di Milano, prima scappo in  Francia e poi chiedo di essere giudicato".
In tutti i casi visti, dei giudici manettari avevano applicati misure senza prove adeguate e la colpa grave è della vittima? Direbbe Totò "ma mi faccia il piacere!"

Se chi è soggetto ad un procedimento giudiziario si considera innocente ed ha diritto al pagamento dei danni diventa evidente:
1) che la giustizia deve cagionargli il minor danno possibile (ad es.: se gli sequestra il telefono per accertamenti, gli deve fornire un telefono sostitutivo o consentirgli di riversare subito i propri dati su di un altro apparecchio; se gli sequestra  i documenti, deve consentirgli di utilizzarli, ecc.).
2) che non gli deve imporre alcun sacrificio evitabile. Tipico caso è quello della custodia in carcere. Le norme, fin dall'era fascista, prevedono che chi è in custodia preventiva deve essere separato da chi espia la pena, perché è custodito, ma non è soggetto al regime carcerario. Secondo logica, una persona facoltosa messa in custodia carceraria, ha il diritto di portarsi il proprio letto e la propria poltrona, di mangiare ciò che vuole, anche facendosi portare cibi da fuori, di farsi visitare ogni giorno dal proprio medico e magari dalla sua amica del cuore, salvo che sia sospettato di essere un serial killer!
In Italia la separazione dei locali non è possibile e talvolta non è possibile neppure assegnare una cella singola. Se il direttore ha buon cuore mette l'indagato assieme ad un detenuto "mite". Ma se il direttore non ha buon cuore succede troppo spesso che un presunto pedofilo venga buttato assieme a detenuti che lo puniscono senza andare troppo per il sottile.
Non vi è stato in Italia un magistrato, alto o basso, che si sia preoccupato di questa situazione nell'ultimo secolo!

Per quanto concerne la presunzione di innocenza, l'art. 533 CPP ha stabilito che Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Ottimo principio ormai universalmente accolto nei paesi civili e che pone un divieto al libero di convincimento del giudice, e alla regola che il giudice si considera il perito dei periti. Il libero convincimento ben può considerarsi una scemenza storica che portava a decidere su innocenza e colpevolezza a naso, a braccio, a sensazione, per pregiudizi; è ciò che accade nelle giurie popolari, ereditate dal medioevo germanico. Che il giudice, posto di fronte a perizie contrastanti, possa essere lui, da profano, a decidere quale è quella giusta (di solito dice che è più affidabile quella disposta dal PM!), è un'altra bestialità; o si trova il superperito di indiscussa superiorità oppure è doveroso concludere che vi è un ragionevole dubbio su quella prova.
Si noti che fra i giudici vi è ancora una certa resistenza nell'accettare questi ovvi principi.

Contraddittorio e imparzialità
Scrive l'art. 111 c. 2 della Costituzione che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.
Attenzione: la norma non ha detto "ogni giudizio", ma "ogni processo" e perciò si applica a tutte le procedure penali, civili, amministrative, e cioè, in penale, a indagini del PM, attività del GIP e del GUP, a tutti i gradi di giudizio, all'esecuzione delle sentenze, quando vi è possibilità di un contenzioso.
La Costituzione regola la magistratura e i magistrati (si fanno concorsi per la magistratura, vi è il C.S. della magistratura, "I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni, ecc.), perciò quando essa parla di "giudici" si riferisce ai magistrati che hanno la funzione di giudicare e quando parla di pubblico ministero ai magistrati che hanno la funzione di esercitare l'azione penale. Perciò con "processo" intendeva riferirsi ad ogni atto processuale che si svolge davanti ad un giudice e in questi atti il PM è terzo (giudice, PM, imputato); ed ovviamente, per logica di cose, non è imparziale perché sostiene una tesi.
Il contraddittorio può essere previsto in un momento successivo a certi atti che potrebbero essere pregiudicati se il controinteressato venisse avvertito in anticipo, ma comunque è sempre richiesto che ogni atto, prima o dopo, venga valutato da un giudice che, a differenza del PM, deve essere terzo di fronte ad accusa e a difesa e deve essere imparziale. E deve sempre essere previsto che un giudice controlli se è stata rispettata la tempistica del processo. Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea (2000/2016) scrive che si ha diritto di comparire davanti ad un giudice indipendente e imparziale:
Art. 47: Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
Essere terzo o imparziale significa per un magistrato non aver nessun legame particolare con l'avvocato o con il PM, non frequentarsi privatamente,  non avere rapporti sessuali, non avere familiarità, non darsi del tu, non proclamarsi politicamente affini, ecc.
Diritto e correttezza richiedono poi che non ci deve essere neppure il sospetto che PM e giudice possano essere in un rapporto di amicizia (essere come la moglie di Cesare). Difficile se fanno lo stesso concorso, se seguono assieme i corsi di formazione, se sono nello stesso edificio, se votano assieme, se si giudicano l'un l'altro per la carriera e i procedimenti disciplinari, se vanno spesso a prendere il caffè assieme, se hanno relazioni sessuali, ecc. Se il giudice guarda con diffidenza l'avvocato perché teme che possa farlo sbagliare, deve avere lo stesso identico atteggiamento verso il PM che ha lo stesso interesse e quindi non deve vederlo come un amico di cui fidarsi.

Anche il contraddittorio non sempre è garantito. L'indagato non può contestare subito le prove raccolte dal PM. Ciò è contrario alla CDU come ampiamente stabilito nelle premesse alla Direttiva Europea 2012/13/UE,
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:IT:PDF
che si adegua alle decisioni della Corte Europea dichiarando illegittimo il segreto istruttorio. La direttiva è stata recepita dal legislatore italiano con il D.to L.vo 1° luglio 2014 n 101, ma, con totale omertà di giudici, Pm, avvocati, Corte Costituzionale, tutti hanno finto che non ci fosse. Si veda tutta la vicenda qui
https://www.earmi.it/varie/segreto%20istruttorio.html, (articolo scritto già nel 2016).
È una infamia giudiziaria. Ancor peggiore se si considera che l'art. 111 c. 3 della Costituzione stabilisce che
" Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico…ecc.
Il che significa che una interpretazione conforme ai diritti costituzionali, non appiattita su posizioni manettare dei PM, troppi dei quali (ma già uno è di troppo, in uno stato civile) più che cacciatori di rei sembrano dei bracconieri pronti ad usare lacci e trappole, avrebbe potuto tranquillamente anticipare le decisioni europee fin da 1989, quando venne approvato il nuovo codice di procedura penale.
È quindi cosa di assoluta ovvietà che l'indagato deve essere informato al più presto possibile degli elementi di prova a suo carico e che le norme attuali comportano una forte e ingiusta compressione del diritto di difesa.
Attenzione, stiamo parlando delle indagini, non delle investigazioni. Dice l'art. 55 CPP che la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. Questa è l'attività investigativa rivolta a raccogliere le notizie di reato (art. 330).

Se ora si vanno a leggere le norme sull'apertura delle indagini si resta basiti perché la Costituzione è sempre stata calpestata sotto due aspetti.
Il primo quello dell'informativa all'indagato, nel più breve tempo possibile, che egli è indagato.
Recita invece l'art. 335:
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.
1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), [contiene un elenco lunghissimo di reati gravi] le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

Togliamo subito di mezzo un equivoco: nessuna norma vieta a polizia e PM di investigare per lottare contro il crimine, e nessuno vuole certamente ciò, ma nel momento che essi possono cominciare a far danni, cioè quando indicano un indagato, scatta il diritto al contraddittorio immediato, il diritto a sapere se il PM ha carte in mano o fa un bluff o abusa dei suoi poteri, il diritto a non subire danni all'immagine e al patrimonio., il diritto a bloccare l'abuso
E nel momento in cui si scrive che Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della Polizia giudiziaria è evidente che egli non giudica, ma che agisce, che esegue, che finisce per parteggiare per la polizia giudiziaria la quale gli deve insegnare come si investiga, che crede che il numero delle condanne ottenute formino una buona statistica. Il PM è il cacciatore, è un soggetto che agisce, il giudice deve giudicare chi ha agito bene o male, non agisce, ma pensa e decide.

Mi si chiederà: perché queste cose non le hai scritte prima del referendum? La risposta è semplice: perché la politica si fa con le falsità e la propaganda imbonitrice; avrebbero detto che parlavo per spirito politico, cosa invece a me estranea. E lo dimostra il fatto che queste cose le scrivo da decenni.
Mi si chiederà cosa ne penso della separazione delle carriere. Rispondo che è ovvio che giudici e PM hanno diverse funzioni e che devono essere lontani dai giudici quanto gli avvocati, ma la separazione delle carriere poteva essere solo e un primo passo utile per cambiare mentalità. È vero che troppi PM agiscono come cani sciolti e sono la causa di enormi ingiustizie, è vero che non sono giudici perché non giudicano, ma che sono dei magistrati. È vero che andrebbe riformato è tutto il sistema che non sa scegliere i magistrati da assumere, che non sa e non vuole valutarne le capacità, che non sa controllarli, che nomina a dirigenti degli incapaci, che manda in Cassazione i più vecchi e non i più preparati giuridicamente, che manda alla Corte Costituzionale giuristi scelti dalla politica, ecc. ecc. Però molte ingiustizie sono contenute nel codice di procedura penale ed è esso che va riscritto abbandonando la mentalità inquisitoria.
La scelta di fare una riforma che comportava un referendum è stata sciocca perché i problemi tecnici non possono essere sottoposti al giudizio dei non tecnici che non ne capiscono nulla e perché il problema dei PM può essere risolto al 90% già solo applicando la Costituzione, le Direttive europee, le regole della Corte dei diritti umani. E non c'è bisogno di toccare la Costituzione per stabilire un vero controllo dei giudici su ogni atto del PM che ha un piede nella polizia e un piede nella giustizia.
 
Limiti al segreto istruttorio
In Italia, il Pubblico Ministero non ha l'obbligo generale di avvisare immediatamente un cittadino del fatto che sia sotto indagine salvo che in due casi.
- Compimento di "Atti Garantiti" (Art. 369 c.p.p.) prima dei quali il PM deve notificare l'informazione di garanzia, e solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha il diritto di assistere. Sono ad es. interrogatori, ispezioni, perquisizioni o accertamenti tecnici non ripetibili. 
- Conclusione delle Indagini Preliminari (Art. 415-bis c.p.p.).

Siamo al delirio puro: vi rendete contro che in Italia il PM ha diritto di investigare su di una persona senza dirgli nulla, senza interrogarla, senza chiedergli se ha un alibi, senza chiedergli se ha commesso il fatto, senza chiedergli se aveva un buon motivo per commetterlo, senza neppure chiedergli se è proprio lui la persona accusata (i PM forse non hanno ancora capito che avevano rovinato la vita di Enzo Tortora senza preoccuparsi se la persona indicata con tal nome fosse proprio lui; non potevano perdere l'occasione troppo ghiotta di fare il processo delle loro vita ad un personaggio famoso). Solo la "Legge Nordio" (L. 114/2024) ha introdotto almeno l'obbligo di interrogatorio preventivo da parte del Giudice (GIP) prima di emettere misure cautelari personali.
Avete capito bene: fino ad allora uno poteva trovarsi in galera senza che il PM mai gli avesse chiesto se c'era qualche ragione per non farlo e se aveva la salute per reggere la galera, ecc. Eppure l'indagato è la miglior fonte di prove, se fa delle ammissioni o confessioni può risparmiare al Pm ogni indagine, se mente è facile smascherarlo! Sarebbe saggia una norma che imponesse al PM di interrogare l'indagato prima di ogni altro atto.
Non ci meravigliamo se (stando ad alcune statistiche), oltre il 60% delle indagini, molte con detenuti, finiscono in nulla di fatto. È cosa scandalosa per i danni e i costi e perché se si perde tempo in indagini fasulle, si intasano gli uffici giudiziari e si allungano i tempi dei processi oltre ragionevoli durate.
Una presa in giro è poi la norma secondo cui l'indagato, a cui non si dice nulla, ha diritto di richiedere se vi sono iscrizioni a suo carico. Ma perché mai un innocente indagato a sua insaputa, dovrebbe andare a chiedere ciò? E senza alcuna garanzia che la risposta lo tranquillizzi perché il PM può mentirgli legalmente!
Non sempre infatti l'iscrizione è conoscibile immediatamente. Esistono eccezioni importanti per tutelare le indagini:
-    Segretazione del Pubblico Ministero: Il PM può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi (non rinnovabile) se sussistono specifiche esigenze investigative.
-    Reati gravi: Per i delitti più gravi (indicati all'art. 407, comma 2, lett. a, c.p.p., come associazione mafiosa o terrorismo), le iscrizioni rimangono segrete finché non vengono compiuti atti che richiedono la presenza del difensore o fino alla conclusione delle indagini.
Quindi se la cancelleria rilascia un certificato "Negativo" potrebbe significare che non ci sono procedimenti, ma è possibile che il procedimento ci sia e sia stato secretato.

Il D. Lgs.150/ 2022 della Cartabia aggiungeva nuove regole all'art. 335 CPP, preoccupandosi per mezza pagina della tempestività dell'iscrizione, ma senza accorgersi della illegalità di fondo. E meno male che era stata presidente della Corte Costituzionale! Ma è noto che non sapeva nulla (salvo la teoria) del processo penale e che la sua attenzione era rivolta a tutelare diritti di altro genere (migranti, detenuti, religioni, giustizia riparativa, ecc.); evidentemente nulla sapeva della direttiva del 2012 e degli orientamenti della Corte per i diritti umani.

Il segreto sugli indagati
Vi è un altro problema gravissimo connesso alla iscrizione di un soggetto nel registro degli indagati.
Scrive l'art 111 della Costituzione che l'indagato va informato riservatamente; cioè la Costituzione stabilisce che il fatto deve restare segreto per gli altri.
Non c'era neppure bisogno di scriverlo perché l'art. 326 del Codice Penale stabilisce in via generale il principio ovvio che:
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Perciò, essendo pacifico che il PM è un pubblico ufficiale e che l'iscrizione come indagato è un atto d'ufficio, già segreto in quanto tale, e segreto per espressa disposizione costituzionale, è indiscutibile che chi divulga la notizia dell'iscrizione commette un delitto. E infatti lo ha detto anche la Cassazione: Sentenza n. 1169 del 17/ 11/1995. E il PM è colpevole anche se omette di adottare, come suo dovere, tutte le precauzioni per evitare che i suoi collaboratori violino il segreto di ufficio.
A questo punto la mia mente si arrende perché non riesce a capire come sia possibile che da molti uffici giudiziari esca la notizia che il PM ha deciso di indagare una persona, spesso prima ancora che lo venga a sapere lo stesso indagato, e come mai il giorno dopo non si legga la notizia che quel PM è stato indagato per il delitto di cui all'art. 336 CP, o che il PM competente ad indagare sul PM responsabile della violazione non è stato indagato per omissione di atti di ufficio! E come mai, non appena la notizia compare sul giornale, la polizia giudiziaria non invii subito una "notizia di reato" al PM.
Non è nella mia natura di credere quia absurdum e quindi spero di sbagliarmi quando mi viene il sospetto che girino per i tribunali PM impuniti (ferma restando la presunzione di innocenza!), tutti concordi nel coprirsi a vicenda.

Un problema minore, che sarebbe poco rilevante se non ci fosse quello della violazione della segretezza, è quello della proliferazione delle informazioni di garanzia, come se fossero una quisquilia.
Sono tutt'altro: chi la riceve viene messo in uno stato d'ansia, chi la riceve deve nominare un avvocato e sono euro che corrono, se non nomina un avvocato, il PM gliene nomina uno d'ufficio e il poveretto è obbligato a pagarlo, e magari a rinunziare alle ferie o all'auto, senza alcuna possibilità di rivedere mai i suoi soldi. Cosa assolutamente incostituzionale che un dipendente pubblico possa costringere un cittadino innocente per principio costituzionale, a sborsare dei soldi, che non rivedrà mai più, solo perché un PM (che ben può avere disturbi psichici o politici od essere un capace) ha intravisto la possibilità che egli abbia commesso un reato.
La logica delle cose è tutt'altra. Un indagato o un imputato non deve essere obbligato dalla legge (come ora avviene) ad avere un difensore se non lo vuole; se lo Stato ritiene che un difensore sia proprio necessario, lo nomina lui, se lo paga lui e solo se il cittadino verrà condannato, potrò presentargli il conto. Ma il presunto innocente non può essere obbligato a pagare nemmeno un centesimo. Talvolta vien da pensare che gli avvocati appartengano al potere giudiziario!

Purtroppo è anche facile constatare che i PM non hanno ben chiara la differenza fra sospetti indizi e prove.
La nozione di "notizia di reato" richiede che la polizia giudiziaria o il PM acquisiscano informazioni su un reato perseguibile d'ufficio (art. 331 C.P.). Non vi è notizia di reato finché non si hanno elementi per affermare che un reato è stato commesso. Prendiamo ad esempio il caso che una persona sia scomparsa: può essersi allontanata volontariamente, può essere morta per malattia o disgrazia, può essere stata rapita o uccisa, ecc. ecc. Ebbene, non vi è nessuna notizia di reato ed è illegale iscrivere come notizia di reato, un un fatto che solo in ipotesi potrebbe derivare da un reato e su cui polizia e PM hanno il dovere di svolgere investigazioni, ma ancora al di fuori della fase processuale. Prendiamo il caso di una persona trovata impiccata; può esservi il sospetto che si tratti di un omicidio, ma fino a che non è stato esaminato il cadavere e studiata la scena del fatto, non vi sono indizi di reati e non vi è notizia di reato; la circostanza che i parenti giurino che il morto non era tipo da suicidarsi non è una prova come non lo è il fatto che la moglie avesse un amante. Ed ancora: avete notato che di fronte a molti suicidi il PM viene preso dalla smania di indagare e apre una notizia di reato inventandosi una ipotesi di istigazione al suicidio (reato molto difficile da configurare, occorre che sia stata svolta opera di convincimento pressante)? Ed avviene così che una madre sconvolta dal dolore può ritrovarsi indagata per aver tolto il telefonino al figlio e doversi pagare un avvocato. Se si suicida anche la madre, un'accusa di istigazione al a suicidio a carico del PM sarebbe più attendibile! Pare che per certi PM anche dire "va a' morì ammazzato" sia una istigazione al suicidio che diventa notizia di reato!
Chi è così incurante del dolore altrui, chi si sente investito di un potere superiore perché è un magistrato, è uno psicopatico pericoloso indegno di servire lo Stato; del resto serve solo il suo ego.

La notizia di reato
Solo quando si è stabilito che vi è reato il PM può iniziare a pensare se vi sono indizi a carico di qualcuno e iniziare quindi a ricercare formalmente indizi a suo carico. Egli ha il dovere di controllare la fondatezza della notizia di reato, ma vi assicuro che ho visto portare a giudizio centinaia di denunzie per detenzione di armi che erano giocattoli o inerti. Purtroppo l'andazzo delle procure è che i reati minori li tratta solo un agente di PS, che si fa il capo di imputazione e redige il decreto penale penale che il PM firma. Altro che controllo! Ammetto però che spesso di armi ne sa più l'agente che il PM, poiché giudici e PM hanno studiato il diritto e null'altro.
Purtroppo il CPP non ha saputo dire che cosa sono gli indizi e le prove. Ha solo scritto (art. 192) che l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.
Mi sono già occupato a fondo del problema della prova penale e rinvio al mio studio reperibile in rete:
https://www.earmi.it/varie/La%20prova%20penale.pdf
in cui spiego perché gli investigatori debbano seguire ogni minimo indizio, mentre nelle indagini si può tener conto solo di indizi con valore probatorio e perché attualmente anche le prove scientifiche abbiano un valore probatorio non di certezza, ma statistico (ad es. quante probabilità vi sono che il DNA trovato appartenga a due diverse persone) per cui anch'esse rientrano fra gli indizi; della nozione di prova certa ormai si può fare a meno, cosi come si è fatto a meno delle prove legali, come la confessione!

Comunque la notizia di reato, relativa ad un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. (art. 335) perviene al PM che la iscrive nel registro delle notizie di reato. Il PM indica nel registro il nome della persona a cui attribuire il reato non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico. In altre parole il PM deve controllare: a) che i fatti costituiscono reato; b) che la persona che la PG abbia indicato come autrice del reato, o indicata in una denunzia, sia raggiunta da sufficienti indizi. Se questi mancano, la notizia va registrata come "atti contro ignoti" fino a che non si individua la persona da indagare.

Questa procedura è largamente ignorata dai PM che sembrano avere la smania di indagare a pioggia e di informare i giornali di quanto sono bravi ad avere tanti indagati! I tapini non capiscono che troppi indagati sono un chiaro indizio che il PM non ha capito nulla; proprio come quelli che dichiarano di indagare a 360 gradi e cioè, in realtà, che non sanno che pesci pigliare!
È quindi purtroppo normale, che quando in un ospedale muore un paziente, fatto attribuibile a infinite cause naturali e umane, che il PM iscriva come indagati tutti gli ipotetici sospettati, quali l'ultimo medico che lo ha trattato o i medici dell'intero reparto, a cui potrebbe aggiungere anche infermieri e portantini e visitatori e parenti! È invece evidente che è il tipico caso di "atti contro ignoti" e che vi saranno degli indagabili solo dopo che si sarà capito che cosa è successo e che si sia accertato che vi è un reato perseguibile.
Tra l'altro questo modo di procedere è assolutamente stupido perché l'iscrizione nel registro comporta che tutti i possibili testimoni diventano indagati e possono avvalersi della facoltà di non rispondere. E il PM non sa più a chi richiedere informazioni essenziali! Veramente geniali!
Questa assurda condotta viene spesso giustificata con il fatto che se già c'è un indagato, c'è anche un avvocato e quindi una perizia può essere fatta osservando tutte le garanzie. Ma sono balle! La Cassazione ha chiarito a queste menti che:
Qualora il P.M. debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen., ricorre l'obbligo di dare l'avviso al difensore solo nel caso in cui al momento del conferimento dell'incarico al consulente sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata solo successivamente all'espletamento dell'attività peritale. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la decisione assunta dal Tribunale del riesame, con la quale erano ritenuti utilizzabili nei confronti dell'indagato detenuto gli accertamenti irripetibili compiuti sul d.n.a., nel mentre le indagini in corso erano a carico di altro soggetto). Sent. n. 18246 del 25/02/2015.

Ed a proposito della mentalità di certi PM è giusto non tacere sulla figura de cioccolattee (come dicono a Milano; o da peracottari, come dicono a Roma) che hanno fatto loro, ed hanno fatto fare all'Italia nel caso dell'incendio di Crans-Montana, in Svizzera. Il giorno dopo io avevo già detto che sicuramente il guaio era stato cagionato da artifizi e due giorni dopo un perito svizzero mi aveva già detto che le cause e responsabilità dell'incidente erano palesi e pacifiche e che era inutile fare perizie perché erano già provate cinque gravi irregolarità, sufficienti ciascuna a far condannare i responsabili. In Svizzera non buttano i soldi pubblici per fare perizie inutili o che capiscono da soli,senza che glielo dica un sedicente esperto. Invece i cretini italiani si sono scatenati trattandoli da incapaci:
- perché il responsabile non era in carcere? In Svizzera si applicano le leggi svizzere e non quelle italiane e l'art. 221 del loro codice di procedura penale regola i casi in cui è necessario disporre la custodia preventiva; nel caso l'indagato era presente, non c'era motivo che scappasse, non c'era pericolo che desse fuoco ad un altro locale, i fatti erano certi e c''era poco da inquinare; perché mettere l'indagato in carcere? Per soddisfare lo spirito manettaro di chi pensa che le legge serva a far vendetta e non a punire?
- perché non contestano l'omicidio volontario invece che colposo? I tapini italiani non si arrendevano al fatto che il Svizzera si applicava il diritto penale svizzero e non quello italiano e per il diritto svizzero mancano norme per contestare un reato doloso; forse ci si arriverà, ma è una strada tutta in salita. E chi credono di essere per potere andare ad insegnare il diritto agli altri?
- perché non hanno fatto le autopsie sui morti? I PM italiani, appena hanno messo le mani su di un morto si sono precipitati a sezionarlo, con grande gioia dei parenti; forse volevano escludere che fosse morto di freddo! Gli Svizzeri hanno fatto tutti gli esami per stabilire l'identità delle vittime, ma non si mettono certo a fare autopsie processualmente inutili e lesive dei sentimenti dei parenti delle vittime.
- gli italiani si sono offerti di mandare una squadra di investigatori! A cercare che cosa, visto che tutto era chiaro e bastava un vigile del fuoco esperto per spiegare che cosa era successo? E quali investigatori? Le scienze forensi in Italia sono ad un livello penoso. Da ogni processo importante emerge che durante i sopralluoghi gli investigatori hanno fatto solo casino. In Svizzera almeno hanno l'Università di Lucerna che se ne occupa da alcuni decenni; ha una Accademia di formazione dei pubblici ministeri in criminologia e tecniche di indagine, medicina legale, psichiatria, che in Italia ce la sogniamo. In Svizzera questa richiesta ha suscitato ilarità.
 Eppure, incredibile ma vero, questi sciocchi hanno suggestionato un sciocco politico che ha richiamato l'ambasciatore svizzero perché la Svizzera non sapeva che farsene degli sprovveduti italiani. Encomiabile la Svizzera che avrebbe avuto ben più validi motivi per ritirare il proprio ambasciatore da un paese che manifestava disprezzo per le istituzioni svizzere; ma ci hanno compatito. È da tempo che hanno capito come funzionano le cose in Italia.

Ritornando ai PM e agli indagati, non occorre dilungarsi molto per capire che in questo modo si calpestano le norme del codice di procedura, chiarissime nel dire che non vi sono indagati se prima non si accerta che vi è un reato e non vi sono indagati se non vi sono indizi precisi contro i soggetti implicati.
È sicuramente incostituzionale il fatto che il PM possa fare dei danni, cagionare spese, spendere soldi pubblici per indagare a vuoto o contro la legge, senza che vi sia la possibilità di ricorrere immediatamente ad un "giudice imparziale e terzo" che rimetta le cose a posto.

Le misure cautelari
Non ci rimane che parlare dell'abuso che in Italia viene fatto delle misure cautelari personali, coercitive o interdittive. Cosa complicatissima perché a furia di rappezzi, bisogna leggersi ben  8700 parole invece delle 2000 parole al massimo di codici stranieri!
Le misure cautelari coercitive sono, come già visto un anticipo della pena a carico di un presunto innocente e perciò devono essere limitate ai casi di effettiva, estrema necessità.
Esse possono essere imposte solo sussistono gravi indizi di colpevolezza
Le ipotesi individuate sono le seguenti:
- Pericolosità del soggetto. È chiaro che chi è stato arrestato in flagranza di gravi delitti di sangue dettati solo da animo criminale, va tenuto in carcere. E una legislazione seria dovrebbe avere un sistema di controllo permanente su questi soggetti che non hanno alcun diritto di girare libere e in condizione di delinquere ulteriormente. Però la pericolosità non può essere dedotta automaticamente dal reato commesso perché vi sono omicidi e omicidi. Comunque di fronte alla pericolosità è giusto prevenire.
- Pericolo di fuga. È un motivo a cui ricorrono spesso i PM lavorando di fantasia; in realtà il pericolo di fuga deve essere comprovato; i giudici tedeschi, di fronte ad una norma identica, richiedono che l'indagato venga trovato con la valigia all'aeroporto o in viaggio verso il confine. È una norma strana perché non esiste una norma che vieti di sottrarsi alle indagini e non esiste una norma che consenta il ritiro di documenti validi per l'espatrio fino a che il giudice non emette un provvedimento di divieto di espatrio ex art. 281 CPP; inoltre la legge consente di non rispondere al giudice e di subire un processo in contumacia.  E si è in fuga solo se si va in un altro continente od anche se si va in un paese europeo o se ci si nasconde in un'altra provincia italiana? E se il cittadino straniero semplicemente ritorna al suo paese ove ha famiglia e beni, è in fuga?  Non è chiaro nulla e una norma così incerta in materia di libertà personale non può essere accettata; è più che sospetta di incostituzionalità.
Pericolo di inquinamento delle prove influenzando testimoni o alterando mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità. Esse vanno motivate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità. È cosa ovvia che le prove inquinabili devono essere raccolte urgentemente e che la custodia deve cessare subito dopo. Però la legge non lo dice e la durata della custodia rimane a discrezione del PM.
Non è di certo una cosa conforme ai diritti costituzionali.
Le regole sulla custodia cautelare non servono solo a garantire il diritto alla libertà personale, ma non devono ostacolare il diritto alla difesa, altrettanto importante, e nessuno può negare che il fatto di essere in carcere impedisce all'accusato di informarsi sui fatti con conoscenza di causa e non per sentito dire, come può fare il suo difensore se è pagato, se è competente, se è diligente.

In conclusione può ben dire che il processo italiano fa acqua (ed altre cose!), che non è efficiente, che non garantisce i diritti dei cittadini. Il diritto è uno strumento come un martello; questo, se non pianta i chiodi è un pezzo di ferro; il diritto se non fornisce giustizia è solo aria fritta e può diventare strumento del male.

Diceva von Clausewitz che la guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi; ben si potrebbe dire che in Italia il processo penale è la continuazione della politica con altri mezzi; fermo restando che vi è chi sbaglia non perché politicizzato, ma solo per protagonismo o disturbi della personalità!
Il metodo è più o meno sempre il medesimo: si parte da un minimo spunto talvolta ipotetico (basta una velina di un ufficiale di polizia giudiziaria), e su di esso si costruisce un teorema che da quel momento diventa incrollabile; l’assioma probatorio parte da solide convinzioni dell’inquisitore secondo il quale se uno ha troppi soldi non può non aver fatto porcherie e se uno è di destra non può non essere un terrorista di destra. Questo basta per ipotizzare gravissimi reati e quindi per imporre detenzioni in carcere assolutamente illegittime ma troppo spesso avallate da altri giudici o dalla Cassazione. La detenzione serve come mezzo di tortura per ottenere confessioni o patteggiamenti (è stato il metodo di "mani pulite", spesso facendo leva sulla salute cagionevole negli indagati che si trovano a rischiare la vita per mancanza di cure adeguate; se l’indagato si suicida vuol dire che era colpevole (chi ha mai riabilitato Raul Gardini e Gabriele Cagliari?). Caratteristica di questo tipo di processo è che gli accusatori non demordono mai; messi di fronte alle prove di innocenza o le rifiutano o le ignorano e continuano imperterriti a sostenere il loro teorema anche di fronte ad assoluzioni ripetute. Si sa che in Italia il processo è un male ancor peggiore della condanna e viene sfruttato all’estremo. Si veda il caso Tortora e una serie infinita di processi, sotto gli occhi di tutti ogni giorno, in cui l’accusa non si acquieta neppure dopo 5 gradi di giudizio; si vedano le infinite indagini sulle bombe che non hanno mai portato a nulla perché si cercavano non le ho le prove per individuare gli autori, ma le prove per sostenere dei teoremi.
Il grande numero di errori giudiziari deriva da errori valutazione dei giudici, ma questi sono spinti a sbagliare da un sistema di accusa che dovrebbe essere obiettivo, tendere solo alla ricerca della verità fino all'ultimo istante, mentre invece, troppo spesso si assiste solo alla difesa di una intuizione iniziale di un investigatore che ha trascurato ogni pista, convinto di aver trovato quella buona.

Divieto di appellare le assoluzioni
I PM si oppongono da sempre all'idea che quando un imputato è assolto sul fatto, non sia possibile fare un secondo giudizio sperando che altri giudici lo condannino, pur in assenza di altre prove o di specifici, oggettivi, fraintendimenti (cosa che si corregge con una revisione, non con un appello). Ed invece è una cosa ovvia: se il tribunale. dopo aver valutate le prove, decide che vi è un ragionevole dubbio e assolve l'imputato, anche se si va in Corte d'Appello (in cui tra l'altro i giudici non sono più qualificati di quelli del tribunale, ma sono solo tre teste diverse) e questa condanna l'imputato, si ottiene solo una certificazione ufficiale che il caso è dubbio, visto che sei persone non riescono a mettersi d'accordo.
La questione era giunta persino alla Corte Costituzionale la quale scrisse che il vietare l'appello avrebbe turbato l'equilibrio fra accusa, che non poteva appellare e difesa che poteva appellare, a scapito del PM. Non sorprende affatto che a scrivere questa sciocchezza sia stato l'ex PM Flick!
Ora la legge 114/2024 ha stabilito che il Pubblico Ministero non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per i reati giudicati con citazione diretta (senza udienza preliminare). La solita mezza misura insulsa perché non c'è nessuna logica per limitare il principio della inappellabilità solo ai casi minori. Si dovrà tornare alla Corte Costituzionale.

8 aprile 2026


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