Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Edoardo Mori - I PUBBLICI MINISTERI POSSONO SCEGLIERSI IL GIP ?

Si veda anche il precente articolo  Processo alla Giustizia

Vi è un problema nella giustizia italiana, dalla Costituzione fino ad oggi, che giuristi di ogni genere hanno ignorato. Neppure con l'approvazione del nuovo codice di procedura penale del 1989 hanno pensato a come risolverlo.
Vi un postulato ovvio che deriva direttamente dall'art. 111 della Costituzione: se il giudice deve essere terzo e imparziale si deve impedire in ogni modo che il PM possa influire sulla scelta del giudice che dovrà valutare i suoi atti.
Ed invece manca qualsia norma che impedisca alla pubblica accusa di pilotare la scelta del GIP a cui sottoporre le proprie richieste di intercettazioni, sequestri, misure cautelari, proroghe, ecc. che il GIP deve controllare a tutela dei diritti del cittadino. Se, ad esempio, vi è ogni giorno od ogni settimana "il GIP di turno", può bastare una richiesta diretto a esso per incardinarlo come GIP di quel processo; se si conosce il meccanismo con cui i fascicoli vengono assegnati, si possono calcolare i tempi per beccare il GIP del cuore. Il sistema è tanto poco impenetrabile che se si sa chi gestirà il fascicolo, si può persino far sparire un reato grave; il PM lo derubrica a reato minore, chiede un decreto penale, il GIP lo firma ad occhi chiusi e il reato grave è sparito!
Corollario di questo postulato è che non è ammissibile che presso un tribunale vi sia un solo GIP perché se è in discordia PM, può bloccare importanti processi e rifiutare atti essenziali; se hanno normali rapporti perché sono entrambi persone serie non sorge alcun problema, ma se sono in sintonia o perché hanno gli stessi scopi politici, o perché hanno relazioni affettive,  o perché l'uno è succube dell'altro si crea una situazione in cui ogni dialettica processuale è cancellata, il che non può garantite il rispetto del principio di terzietà.
Ma anche quando vi sono più GIP il principio può essere violato, se mancano precise regole su come un processo del PM arriva sul tavolo del GIP.
Siccome vale la regola che la competenza di un certo GIP rispetto ad un processo si incardina con la prima richiesta ad esso relativa, inviata all'ufficio del GIP, non è difficile per il PM far sì che una richiesta apparentemente poco rilevante, di ruotine, venga affidata proprio a quel GIP con cui si è già accordato su come gestire il processo. Peccato che manchi ogni regola per consentire alla difesa di concordare con il GIP come difendere l'accusato!
È del tutto normale, ad esempio, che il PM in buoni rapporti con il GIP gli dica: "senti in questo processo contro il tale politico, abbiamo già buoni indizi; che ne dici se lo mettiamo dentro qualche giorno, forse così confessa?". Ed è ed egualmente normale che il GIP venga influenzato dalla prospettazione di parte ad opera del PM circa i fatti, che poi non abbia più il coraggio di ritirare il proprio consenso, che sia portato a proteggere sé stesso dalle critiche piuttosto che a smentire il PM. È una pia illusione pensare che il GIP che si è fatto convincere ad emanare un ordine di cattura ci ripensi tre giorni dopo aver interrogato il catturato; è come ammettere di aver emesso l'ordine di cattura senza avere in mano elementi sufficienti o senza aver studiato bene gli atti. È vero che spesso i rapporti fra PM e GIP sono ispirati da reciproca fiducia, ma è troppo facile scivolare da essi nella combutta, nella collusione, nella subordinazione. Ed è troppo facile per chi viene giudicato, il sospettare che i suoi problemi vengano aggravati dagli accordi fra PM e il GIP; cosa da evitare ad ogni costo perché la Giustizia è come la moglie di Cesare che non deve solo essere onesta, ma anche al di sopra di ogni sospetto. Già i cittadini pensano che i giudici sia degli incapaci, meglio non dare spazio al sospetto che siano disonesti! È strano, ma nella stragrande maggioranza di film polizieschi il PM o il giudice istruttore sono il principale ostacolo alle indagini; l'arta anticipa la realtà.
È, tra l'altro un assurdo che il GIP che ha emesso un ordine di carcerazione (e che per l'art. 291 CPP, in molti casi, ha già proceduto al preventivo interrogatorio dell'imputato) sia anche il giudice che interroga il catturato e che decide sulla ulteriore detenzione. In un sistema giudiziario civile il catturato viene interrogato, il giorno dopo dalla cattura, da un giudice terzo e non dallo stesso giudice che lo ha messo dentro, perché ogni minuto di detenzione ingiusta è inaccettabile. Da noi è normale che passino 15 giorni prima che un giudice terzo (il tribunale del riesame) esamini il suo caso!
E non è finita, perché nel nostro sistema il GIP emette l'ordinanza cautelare solo in base agli atti che il PM ritiene necessari ai fini della sua richiesta (art. 291 CPP) e che trasmette insieme a "tutti gli elementi a favore dell'imputato" (Art. 350 CPP); e quelli sono i soli atti che potrà valutare il tribunale del riesame.- Come può essere accettabile che sia il GIP che  il Tribunale del riesame operino e giudichino sulla libertà di una persona senza poter controllare che negli atti del PM vi siano elementi utili alla difesa, che il PM può aver nascosto, ignorato o travisato? E che barzelletta è che sia il PM a giudicare se un atto del fascicolo sia a favore o contro l'imputato?

Di fronte a questa situazione sorge spontanea la domanda; ma come è possibile che manchino norme rivolte ad evitare che il PM si scelga il GIP che ritiene più disponibile alle sue richieste?
La risposta è semplice: in passato (e penso anche ora), i capi delle procure più importanti erano scelti per fare da guardaspalle ai politici ed ai partiti (alcune procure erano note come "porti delle nebbie") e l'unico modo di riuscire in ciò era di poter contare su GIP (una volta Giudici Istruttori)disposti ad avere fette di prosciutto sugli occhi!
Perciò nessuna norma di legge, ma solo il rinvio alle tabelle giudiziali, di competenza di ogni corte d'appello. Ma queste tabelle non incidevano sul problema in esame poiché esse stabilivano quali giudici erano destinati a fare il GIP, ma nulla dicevano circa il modo di distribuire i casi fra i vari GIP! Capitava, nella prassi, che il GIP più anziano distribuisse i fascicoli a chi riteneva più idoneo ad un certo tipo di reato o che fosse la cancelleria a distribuirli seguendo ordini numerici (tre ad uno e tre all'altro!). Quindi l'assegnazione era facilmente controllabile. Va detto che nella stragrande maggioranza dei i casi i giudici erano preoccupati solo di non avere un fascicolo in più del collega o di avere fascicoli definibili con una sola firma (archiviazioni, ignoti, morti, decreti penali), tanto utili per rimpolpare le statistiche di operosità senza lavorare!
Attualmente la legge sulle tabelle prescrive che anche se vi è un solo GIP si deve fare una apposta Sezione con un presidente; se non vi è un presidente vi deve essere un coordinatore (questo almeno è ciò che si riesce a comprendere da un profluvio di circolari del CSM, gran maestro nel complicare le cose semplici e che pensa solo a creare posti dirigenziali inutili, solo per soddisfare l'ansia di far carriera di troppi giudici.
Se non mi sono perso qualche cosa, attualmente la distribuzione del lavoro è regolata all’art. 7 ter dell’Ordinamento giudiziario il cui comma primo prevede infatti che l'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione “o dal magistrato che la dirige”, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura.
In conclusione possiamo concludere:
- Che non vi sono norme per impedire che il PM riesca a a far finire un processo ad un GIP di suo gradimento;
- Che la presenza di un coordinatore o presidente che distribuisce i processi favorisce questa possibilità di illecita influenza del PM sul GIP come ai tempi dei porti delle nebbie. È di certo una facilitazione il poter influire solo su chi coordina e che pensa lui a scegliere la persona giusta senza errori. In alcun uffici si tende a dare processi di un certo tipo a chi si è specializzato in un certo tipo di reato. Ma se il PM si è specializzato in processi politici  è doveroso evitare che essi vadano a lui solo perché vi è il pericolo che la sua azione diventi politica, come ci hanno insegnato i processi di mani pulite, i processi di mafia, i processi sulle stragi, troppe volte trascinatisi per decenni con indagini a senso unico.

Io credo di essere stato uno dei pochi, o forse l'unico, che nell'ufficio con due GIP di cui facevo parte, avevo creato, d'accordo con il Collega, un sistema di estrazione informatizzato che generava ogni mattino un numero casuale che indicava a chi assegnare i fascicoli pervenuti il giorno prima; in caso di richieste urgenti da evadere in giornata si procedeva alla scelta casuale del GIP a cui assegnarlo. E non erano processi importanti, ma era importante l'immagine che la Giustizia doveva dare di sé.

Direi proprio che sarebbe ora che Corte Costituzionale e Consiglio Superiore si accorgessero di questa situazione di grave violazione di principi costituzionali. Sempre, ovviamente, se si crede che il Compito della Corte sia di realizzare i principi costituzionali e non di adattare la Costituzione alle esigenze della politica.
Bolzano, maggio 2026

 


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