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Quando è uscita la bozza del decreto legge su coltelli ed altro, non volevo commentarlo, perché attendo sempre l'approvazione ufficiale, ma poi ho visto un tale caos di parole vuote e confusionarie che ho pensato bene di esporre ciò che va riscritto.
Leggendo il provvedimento si sede quale banda di biechi giuristi si perda nei cavilli e nelle formalità senza mai cogliere la sostanza e la giustizia.
Sconvolgente la norma sulla tutela di chi ha sparato per difendere è o la sicurezza pubblica . Ho letto con sconcerto all'art. 12 Tuttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero …. (iscrive l'indagato in un separato registro, ecc.).
Ma quando mai per il PM vi sarà l'evidenza? Persino il vecchio codice di procedura penale, art. 256, scriveva solo quando appare che il fatto venne compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. E chi se ne frega di dove il PM si scrive la notizia di reato! È suo dovere d'ufficio mantenere il segreto e non fare ogni giorno il bollettino degli indagati, che sono innocenti per norma costituzionale ed hanno il diritto di non venir sputtanati per la gloria di PM che vogliono apparire come giustizieri e non come giudici.
Vediamo quindi che cosa scrive sui coltelli la Bozza del Decreto legge. In via gnewrale diciamo che è stupido controllare gli oggetti e nno le persone. Chi governa deve commbattere i delinquenti e i violenti; sonn loro chr creano problemi e non i coltelli o le pistole. Si disarmano i cittadini che poi hanno paura ad uscire di casa e i delinquenti se ne fregano; due rapinatori che aggrediscono la vittima la possoon uccidere e torturare anche senza coltelli. E chi fa una rapina se ne frega di due mesi un più "per la continuazione" dovura al porto del coltello. Perché non elimina la continuazione (vuol dire "fai più reati, intanto alla fine ne fai cinnque e paghi per due" e non si fanno scontare le pene rapidamente e ineramente? Forse tanti giovani delinquenti tornerebbe sulla strara da adulti !
Ecco gli articoli sui coltelli estratti dalla Bozza di decreto legge (febbraio 2026)
Art. 4
Porto di armi od oggetti atti ad offendere
(1) Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.
NOTA sono le cosiddette armi proprie bianche. Rientrano in essa le baionette e i pugnali (armi corte da taglio con lama a doppio tagliente e appuntita, di adeguata misura. È un divieto assoluto.
(2) Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3db, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.
NOTA:
La legge elenca specificamente alcuni di questi strumenti e cioè: bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio se atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, i puntatori laser superiori ad una certa potenza, gli strumenti riproducenti armi (attenzione qui il legislatore a fatto un casino indegno e sono finiti fra gli strumenti atti ad offendere dei giocattoli inerti che non sono assolutamente in grado offendere). Poi ha aggiunto la categoria generica di qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
Ovviamente hanno creato un caos insensato privo di ogni utilità concreta. Ecco ad esempio come sono regolati i bastoni:
Mazza o bastone ferrati |
Arma propria |
Denunzia e divieto di porto |
Bastone corto detto manganello |
Arma propria |
Denunzia e divieto di porto |
Mazze non ferrate (ad es. una clava o una mazza da baseball) |
Arma impropria |
Porto con giustificato motivo |
Bastone con punta acuminata |
Arma impropria |
Porto con giustificato motivo |
Bastone con puntale non acuminato |
Non è arma |
Si può portare, ma non con il chiaro scopo di offendere |
Bastone corto |
Non è arma |
Si può portare, ma non con il chiaro scopo di offendere |
Bastone porta cartello di manifestanti |
Non è arma |
Si può portare, ma si è puniti se lo si usa per picchiare. |
È un puro delirio giuridico
(3) Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.
(4) È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena è dell'arresto da due a quattro anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.
(5) Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. (16) (25)
(6) La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.
(7) Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
(8) Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell'articolo 4-bis. Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.
In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
NOTA
Viene introdotta una nuova figura di porto: fermo il divieto assoluto di porto di armi proprie da punta o da taglio previsto al comma 1 si prevede la figura speciale di porto senza giustificato di lame affilate o appuntite eccedente in lunghezza i cm. 8. Il loro porto diventa un delitto punito con a reclusione reclusione da sei mesi a tre anni.
Il DECRETO-LEGGE 15 settembre 2023, n. 123 già aveva modificato la pena per il porto di armi proprie bianche portandola alla reclusione da uno a tre anni, più varie aggravanti specifiche. Non si capisce perché abbiano fatto un comma speciale per definire queste strumenti a lama, quando poi essi vengono subito dopo inseriti nell'art, 4 bis. Una duplicazione che fa solo confusione.
Art. 4-bis
(porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio).
(1). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo «a farfalla» oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.
NOTA
La pena da 1 a 3 anni di reclusione per il porto viene estesa ad un elenco di armi e di certi strumenti scelti a caso di cane; hanno scopiazzato qua e là dalla legge tedesca e da quella svizzera. Quindi ora:
- nulla cambia per il divieto assoluto del porto di armi bianche; anche il porto di bastone animato diviene vietato in quanto arma camuffata.
- Viene meno la possibilità del porto per giustificato motivo e quindi si introduce il divieto assoluto di porto per i seguenti strumenti i quali si distinguono dalle armi proprie solo perché non vanno denunziati:
a) gli strumenti strumenti dotati di lama affilata o appuntita più lunga di 8 cm (che però possono essere portati per giustificato motivo!!). Non si capisce che cosa sono; se hanno un manico da coltello e doppio tagliente sono dei pugnali e quindi armi proibite; gli otto cm sono riferiti alla lama e non allo strumento e non è richiesto che vi sia il doppio tagliente. A me viene in mente una specie di lancia, che però sarebbe un'arma propria. Forse pensavano solamente a dei coltelli a lama fissa come quelli che usano cuochi e macellai e che sono in ogni cucina.
b) strumenti (che poi per gli esseri umani sono dei coltelli) con lama pieghevole di lunghezzapari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano.
Se avessero usato la lingua italiana invece di quella del giurista Cacace, invece che di lama pieghevole, che potrebbe anche essere quella di coltelli da sfilettare, molto flessibile, avrebbero detto che stavano parlando di coltelli a serramanico. Orbene, i coltelli a serramanico, se hanno 1) lama superiore a 5 cm (cioè tutti, salvo i mini coltelli da collezione, usati come ciondoli; ma come si misura la lama, dal tallone o dal manico? In Germania hanno scritto che la lama si misura a partire dal manicio), se hanno 2) lama appuntita (nozione vaga; o si dice che devono avere lama arrotondata e la nozione è sicura; ma come si accerta l'acutezza? ci si affida al giurista Cacace?), se muniti di 3) meccanismo di blocco della lama o 4) a scatto oppure 5) apribili con una sola mano.
Con un minimo di competenza avrebbero dovuto dire che il blocco di lama vietato era solo quello automatico e per coltelli che si aprono con una mano sola(così dice la legge tedesca) perché per i coltelli da lavoro, ad es, l'Opinel francese, uil blocco si può mettere a mano per ragioni di sicurezza perché quando si fa forza può capitare che il coltello si richiuda e ferisca le dita. Anche la nozione di apertura con una sola mano può essere chiara solo ad uno sprovveduto ed infatti all'estero si parla di apertura assistita e cioè con la presenza di unna leva o pulsante che svincola la lama o che consente di aprire il coltello con una sola mano; ma vi sono coltelli, coma la pattada sarda, in cui manca un fermo di lama e quindi si possono aprire con una sola mano se lama non è troppo stretta dal manico se è stata oliata da poco.
c) coltelli balisong o a farfalla se dotati di lama affilata o appuntita; chi ha scritto la norma non si è reso conto che uno strumento che non ha lama affilata e appuntita è un tagliacarte e non un coltello! E non esistono tagliacarte a farfalla!
d) oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti. Regola linguisticamente scritta a caso di cane. Nell'oggetto viene in genere nascosta una lama (fibbia, anello, ecc., non uno strumento.
(2) . Salvo che il porto [cancellata la parola d'arma] sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:
a) da persone travisate o da più persone riunite;
b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;
d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.
(2-bis). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie.
(2-ter). Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1”.
c) dopo l’articolo 4 -bis sono inseriti i seguenti:
Art. 4-ter (Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto)
1.Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis è commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
2.L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3.Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di incrementare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.
NOTA
Non è bello leggere che i soldi delle sanzioni se li frega il Ministero dell'Interno. Perché mai? Forse che Carabinieri e Polizia locale non accertano reati in materia di coltelli? Non è bello pensare che la polizia possa calcare la mano perché ci guadagna! Sembra che siano ritornati i dazieri del dopoguerra.
Art. 4-quater
(Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere)
(1). È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.
(2). Ai fini dell’osservanza del divieto, chiunque, nell'esercizio di un’attività commerciale, vende gli strumenti di cui al primo comma, ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne i casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
(3). Ai medesimi fini, i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti anzidetti adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell’acquisto.
(4). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e, in caso di inadempimento, procede, anche d’ufficio, ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 3, diffidandoli contestualmente a conformarsi entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l’Autorità garante adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida.
(5). Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati.
(6). La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei casi di cui al comma 2, può essere disposta la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.
(7). Nell'ipotesi di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo tra quindici e quarantacinque giorni. In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, è disposta la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.
(8). Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto di cui al comma 1 sono irrogate dal prefetto con l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle accessorie dall'autorità competente per il rilascio della licenza all'esercizio dell'attività. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di incrementare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.
NOTA
Assurda sparata burocratica priva di ogni utilità pratica. Lo Stato è impotente di fronte allo spaccio di droga, lo Stato non riesce neppure a far pagare l'assicurazione sulle auto, che uccidono più dei coltelli e ora vuol controllare i coltelli da cucina. Ma sono dimenticati di scrivere che nei ristoranti e pizzerei bisogna tenere il registro di carico e scarico dei coltelli da bistecca (o magari anche di quelli da pesce perché con una lima si possono affilare! )
È poi assurdo vietare l'acquisto di strumenti ai minorenni perché in genere dono strumenti da lavoro e dopo i 16 anni si può legalmente lavorare. Almeno avessero scritto che era vietato l'acquisto di coltelli di tipo proibito.
Purtroppo alla cosa ovvia di stabilire che si diventa maggiorenni, ai fini penali, a 16 anni nessuno ci pensa.
Art. 4-quinquies.
(Obblighi di registrazione delle vendite di particolari strumenti atti ad offendere)
(1) 1. Gli esercenti l'attività di vendita di strumenti dotati di lama a un taglio eccedente in lunghezza i centimetri quindici, sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere concernenti i predetti strumenti, nel quale sono annotate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute.
2. Nel registro, tenuto in formato elettronico, si prende nota della data dell'operazione, della persona o della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie e quantità degli strumenti di cui al comma 1 venduti o ceduti e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale. Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 25 anni anche dopo la cessazione dell'attività.
3.Le persone che acquistano o alle quali sono ceduti gli strumenti di cui al comma 1 sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione di un documento d'identità in corso di validità.
4. Il trasgressore degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.
5. L'acquirente o cessionario degli strumenti di cui al comma 1 in violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
6. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di incrementare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.
(2) Omissis
(3) Le disposizioni di cui agli articoli 4-quater, commi 3 e 4, e 4-quinquies della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotti dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Tiriamo le somme
- Tutti i coltelli che non siano pugnali continuano ad essere liberamente vendibili, acquistabili e trasportabili.
- Tutti i coltelli con lama inferiore a 5 cm sono liberi, sempre che si abbia il coraggio di chiamarli coltelli! Non occorre giustificato motivo per portarli.
- I coltelli a serramanico di tipo non vietato (cioè a scatto, apertura assistita, blocco di lama, a farfalla), con lama da 5 ad 8 cm possono essere portati per giustificato motivo. Se esso manca il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.
- I coltelli con lama superiore ad 8 cm sia a serramanico che a lama fissa possono essere portati per giustificato motivo ma non si capisce quale sia la pena. Direi la pena da 1 a 3 anni di reclusione, ma a questo punto mi si è fuso il cervello!
Le disposizioni di cui agli articoli 4-quater, commi 3 e 4, e 4-quinquies della legge 18 aprile 1975, n. 110, si applicheranno dopo la conversione in legge.
Perché non fanno chiarezza; qualcuno avuto la stramba idea di inserire i coltelli fra gli strumenti (in altri paesi europei il legislatore li ha sempre chiamati coltelli e a creato un caos inutile e poco districabile. Perché abbiamo la disgrazia di giuristi incapaci di scrivere come mangiano e di comprendere che la legge è sintesi e non sbrodolamento di concetti? Si veda come le cose sono chiare in Svizzera.
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