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Quando è uscita la bozza del decreto legge su coltelli ed altro, non volevo commentarlo, perché attendo sempre l'approvazione ufficiale, ma poi ho visto un tale caos di parole vuote e confusionarie che ho pensato bene di esporre ciò che va riscritto.
Leggendo il provvedimento si sede quale banda di biechi giuristi si perda nei cavilli e nelle formalità senza mai cogliere la sostanza e la giustizia.
Sconvolgente la norma sulla tutela di chi ha sparato per difendere è o la sicurezza pubblica . Ho letto con sconcerto all'art. 12 Tuttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero …. (iscrive l'indagato in un separato registro, ecc.).
Ma quando mai per il PM vi sarà l'evidenza? Persino il vecchio codice di procedura penale, art. 256, scriveva solo quando appare che il fatto venne compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. E chi se ne frega di dove il PM si scrive la notizia di reato! È suo dovere d'ufficio mantenere il segreto e non fare ogni giorno il bollettino degli indagati, che sono innocenti per norma costituzionale ed hanno il diritto di non venir sputtanati per la gloria di PM che vogliono apparire come giustizieri e non come giudici.
Il desto definitivo (fino alla conversioe in legge) nella parte che riguarda i coltelli) è il seguente.
DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2026, n. 23. (GU 24 febbraio 2026 nr. 45)
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica Art. 1.
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
aj all’articolo 4, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell’articolo 4- bis. Accertati i fatti di cui all’ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria competente:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla.
in relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;
b) all’articolo 4-bis\
1) al comma 1, dopo la parola «licenza» sono aggiunte le seguenti: «, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla” oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.», conseguentemente la rubrica dell’articolo 4-bis è sostituita con la seguente:»(Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio)»;
2) al comma 2, la parola «d’arma» è soppressa;
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie.
2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1.».
c) dopo l’articolo 4-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-ter (Sanzioni amministrative connesse al
porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto).
— 1. Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis è commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
2. L’autorità competente all’irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell' Amministrazione civile.»
Art. 4-quater (Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere).
— 1. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.
2. Ai fini dell’osservanza del divieto, chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, vende gli strumenti di cui al primo comma, ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne i casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
3. Ai medesimi fini, i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti anzidetti adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell’acquisto.
4. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e, in caso di inadempimento, procede, anche d’ufficio, ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 3, diffidandoli contestualmente a conformarsi entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l’Autorità garante adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida.
5. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati.
6. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei casi di cui al comma 2, può essere disposta la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.
7. Nell’ipotesi di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, è disposta la chiusura dell’esercizio per un periodo tra quindici e quarantacinque giorni. in caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, è disposta la revoca della licenza all’esercizio dell’attività.
8. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto di cui al comma 1 sono irrogate dal prefetto con l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle accessorie dall’autorità competente per il rilascio della licenza all’esercizio dell’attività. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell’interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell’Amministrazione civile.».
2. All’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «per i reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2», sono inserite le seguenti «e dall’articolo 381, comma 2, lettere m) e m-sexies),».
3. Le disposizioni di cui all’articolo 4-quater, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
In sostanza dalla bozza è stato eliminato solo l'art. 4-quinquies relativo alla registrazione dei coltelli venduti.
Vediamo quindi che cosa scrive sui coltelli la Bozza del Decreto legge, integrando le norme vigenti. In via generale diciamo che è stupido controllare gli oggetti e nno le persone. Chi governa deve commbattere i delinquenti e i violenti; sonn loro chr creano problemi e non i coltelli o le pistole. Si disarmano i cittadini che poi hanno paura ad uscire di casa e i delinquenti se ne fregano; due rapinatori che aggrediscono la vittima la possoon uccidere e torturare anche senza coltelli. E chi fa una rapina se ne frega di due mesi un più "per la continuazione" dovura al porto del coltello. Perché non siu elimina la continuazione (vuol dire "fai più reati, intanto alla fine ne fai cinque e paghi per due" e non si fanno scontare le pene rapidamente e ineramente? Forse tanti giovani delinquenti tornerebbe sulla strada da adulti!
Art. 4 L. 110
Porto di armi od oggetti atti ad offendere
(1) Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.
NOTA sono le cosiddette armi proprie bianche. Rientrano in essa le baionette e i pugnali (armi corte da taglio con lama a doppio tagliente e appuntita, di adeguata misura. È un divieto assoluto.
(2) Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, , nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3db, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.
NOTA:
La legge elenca specificamente alcuni di questi strumenti e cioè: bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio se atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, i puntatori laser superiori ad una certa potenza, gli strumenti riproducenti armi (attenzione qui il legislatore a fatto un casino indegno e sono finiti fra gli strumenti atti ad offendere dei giocattoli inerti che non sono assolutamente in grado offendere). Poi ha aggiunto la categoria generica di qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
Ovviamente hanno creato un caos insensato privo di ogni utilità concreta. Ecco ad esempio come sono regolati i bastoni:
Mazza o bastone ferrati |
Arma propria |
Denunzia e divieto di porto |
Bastone corto detto manganello |
Arma propria |
Denunzia e divieto di porto |
Mazze non ferrate (ad es. una clava o una mazza da baseball) |
Arma impropria |
Porto con giustificato motivo |
Bastone con punta acuminata |
Arma impropria |
Porto con giustificato motivo |
Bastone con puntale non acuminato |
Non è arma |
Si può portare, ma non con il chiaro scopo di offendere |
Bastone corto |
Non è arma |
Si può portare, ma non con il chiaro scopo di offendere |
Bastone porta cartello di manifestanti |
Non è arma |
Si può portare, ma si è puniti se lo si usa per picchiare. |
È un puro delirio giuridico
(3) Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.
(4) È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena è dell'arresto da due a quattro anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.
(5) Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. (16) (25)
(6) La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.
(7) Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
(8) Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell'articolo 4-bis. Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.
In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
NOTA
Viene introdotta una nuova figura di porto: fermo il divieto assoluto di porto di armi proprie da punta o da taglio previsto al comma 1 si prevede la figura speciale di porto senza giustificato di lame affilate o appuntite eccedente in lunghezza i cm. 8. Il loro porto diventa un delitto punito con a reclusione reclusione da sei mesi a tre anni.
Il DECRETO-LEGGE 15 settembre 2023, n. 123 già aveva modificato la pena per il porto di armi proprie bianche portandola alla reclusione da uno a tre anni, più varie aggravanti specifiche. Non si capisce perché abbiano fatto un comma speciale per definire queste strumenti a lama, quando poi essi vengono subito dopo inseriti nell'art, 4 bis. Una duplicazione che fa solo confusione.
Art. 4-bis
(porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio).
(1). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo «a farfalla» oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.
NOTA
La pena da 1 a 3 anni di reclusione per il porto viene estesa ad un elenco di armi e di certi strumenti scelti a caso di cane; hanno scopiazzato qua e là dalla legge tedesca e da quella svizzera. Quindi ora:
- nulla cambia per il divieto assoluto del porto di armi bianche; anche il porto di bastone animato diviene vietato in quanto arma camuffata.
- Viene meno la possibilità del porto per giustificato motivo e quindi si introduce il divieto assoluto di porto per i seguenti strumenti i quali si distinguono dalle armi proprie solo perché non vanno denunziati:
a) gli strumenti strumenti dotati di lama affilata o appuntita più lunga di 8 cm (che però possono essere portati per giustificato motivo!!). Non si capisce che cosa sono; se hanno un manico da coltello e doppio tagliente sono dei pugnali e quindi armi proibite; gli otto cm sono riferiti alla lama e non allo strumento e non è richiesto che vi sia il doppio tagliente. A me viene in mente una specie di lancia, che però sarebbe un'arma propria. Forse pensavano solamente a dei coltelli a lama fissa come quelli che usano cuochi e macellai e che sono in ogni cucina.
b) strumenti (che poi per gli esseri umani sono dei coltelli) con lama pieghevole di lunghezzapari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano.
Se avessero usato la lingua italiana invece di quella del giurista Cacace, invece che di lama pieghevole, che potrebbe anche essere quella di coltelli da sfilettare, molto flessibile, avrebbero detto che stavano parlando di coltelli a serramanico. Orbene, i coltelli a serramanico, se hanno 1) lama superiore a 5 cm (cioè tutti, salvo i mini coltelli da collezione, usati come ciondoli; ma come si misura la lama, dal tallone o dal manico? In Germania hanno scritto che la lama si misura a partire dal manicio), se hanno 2) lama appuntita (nozione vaga; o si dice che devono avere lama arrotondata e la nozione è sicura; ma come si accerta l'acutezza? ci si affida al giurista Cacace?), se muniti di 3) meccanismo di blocco della lama o 4) a scatto oppure 5) apribili con una sola mano.
Con un minimo di competenza avrebbero dovuto dire che il blocco di lama vietato era solo quello automatico e per coltelli che si aprono con una mano sola(così dice la legge tedesca) perché per i coltelli da lavoro, ad es, l'Opinel francese, uil blocco si può mettere a mano per ragioni di sicurezza perché quando si fa forza può capitare che il coltello si richiuda e ferisca le dita. Anche la nozione di apertura con una sola mano può essere chiara solo ad uno sprovveduto ed infatti all'estero si parla di apertura assistita e cioè con la presenza di unna leva o pulsante che svincola la lama o che consente di aprire il coltello con una sola mano; ma vi sono coltelli, coma la pattada sarda, in cui manca un fermo di lama e quindi si possono aprire con una sola mano se lama non è troppo stretta dal manico se è stata oliata da poco.
c) coltelli balisong o a farfalla se dotati di lama affilata o appuntita; chi ha scritto la norma non si è reso conto che uno strumento che non ha lama affilata e appuntita è un tagliacarte e non un coltello! E non esistono tagliacarte a farfalla!
d) oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti. Regola linguisticamente scritta a caso di cane. Nell'oggetto viene in genere nascosta una lama (fibbia, anello, ecc., non uno strumento.
(2) . Salvo che il porto [cancellata la parola d'arma] sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:
a) da persone travisate o da più persone riunite;
b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;
d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.
(2-bis). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie.
(2-ter). Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1”.
c) dopo l’articolo 4 -bis sono inseriti i seguenti:
Art. 4-ter (Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto)
1.Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis è commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
2.L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3.Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di incrementare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.
NOTA
Non è bello leggere che i soldi delle sanzioni se li frega il Ministero dell'Interno. Perché mai? Forse che Carabinieri e Polizia locale non accertano reati in materia di coltelli? Non è bello pensare che la polizia possa calcare la mano perché ci guadagna! Sembra che siano ritornati i dazieri del dopoguerra.
Art. 4-quater
(Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere)
(1). È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.
(2). Ai fini dell’osservanza del divieto, chiunque, nell'esercizio di un’attività commerciale, vende gli strumenti di cui al primo comma, ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne i casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
(3). Ai medesimi fini, i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti anzidetti adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell’acquisto.
(4). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e, in caso di inadempimento, procede, anche d’ufficio, ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 3, diffidandoli contestualmente a conformarsi entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l’Autorità garante adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida.
(5). Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati.
(6). La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei casi di cui al comma 2, può essere disposta la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.
(7). Nell'ipotesi di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo tra quindici e quarantacinque giorni. In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, è disposta la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.
(8). Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto di cui al comma 1 sono irrogate dal prefetto con l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle accessorie dall'autorità competente per il rilascio della licenza all'esercizio dell'attività. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di incrementare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.
(2) (Rectius 9). All’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «per i reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2», sono inserite le seguenti «e dall’articolo 381, comma 2, lettere m ) e m -sexies ),».
(3) (rectius 10). Le disposizioni di cui all’articolo 4-quater , commi 3 e 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
NOTA
Assurda sparata burocratica priva di ogni utilità pratica. Lo Stato è impotente di fronte allo spaccio di droga, lo Stato non riesce neppure a far pagare l'assicurazione sulle auto, che uccidono più dei coltelli e ora vuol controllare i coltelli da cucina. Ma sono dimenticati di scrivere che nei ristoranti e pizzerei bisogna tenere il registro di carico e scarico dei coltelli da bistecca (o magari anche di quelli da pesce perché con una lima si possono affilare! )
È poi assurdo vietare l'acquisto di strumenti ai minorenni perché in genere dono strumenti da lavoro e dopo i 16 anni si può legalmente lavorare. Almeno avessero scritto che era vietato l'acquisto di coltelli di tipo proibito.
Purtroppo nessuno pensa alla cosa ovvia di stabilire che si diventa maggiorenni, ai fini penali, a 16 anni..
Art. 4-quinquies. (testo abolito salvo i commia 2 e 3 chje ora sono ionseritir nel -4.quater con numerazione sbagliata)
(Obblighi di registrazione delle vendite di particolari strumenti atti ad offendere)
(1) 1. Gli esercenti l'attività di vendita di strumenti dotati di lama a un taglio eccedente in lunghezza i centimetri quindici, sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere concernenti i predetti strumenti, nel quale sono annotate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute.
2. Nel registro, tenuto in formato elettronico, si prende nota della data dell'operazione, della persona o della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie e quantità degli strumenti di cui al comma 1 venduti o ceduti e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale. Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 25 anni anche dopo la cessazione dell'attività.
3.Le persone che acquistano o alle quali sono ceduti gli strumenti di cui al comma 1 sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione di un documento d'identità in corso di validità.
4. Il trasgressore degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.
5. L'acquirente o cessionario degli strumenti di cui al comma 1 in violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
6. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di incrementare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.
(2) Omissis
(3) Le disposizioni di cui agli articoli 4-quater, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotti dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
NOTA
Ma non è tutto perché lo sciagurato che ha scritto la norma (nel Medioevo sarebbe già alla gogna in piazza a far da albero ai cani randagi) non sa neppure che un registro del genere, ai fini della privacy, è una banca dati che comporta per chi la tiene una batosta di obblighi, controlli, comunicazioni, interventi di esperti da fa scappare ogni piccolo negoziante e da far sparire questi terribili strumenti da ogni negozio. Forse aveva in mente le lame rotanti e l'alabarda spaziale di Goldrake! Però un posto all'Italia nel Guinness dei primati ce lo fa guadagnare: è il primo paese al mondo ad inventarsi la registrazione di strumenti e coltelli. Meglio del premio Ignobel!
NOTA
La parte relativa alla vendita dei coltelli è demenziale, un delirio di ottusa burocrazia, che ha ricopiato ciecamente norme (comunque imbecilli e inutili) create per le armi da fuoco per regolare invece la vendita di cose di uso quotidiano.
Lo sciagurato che ha scritto il testo del decreto (quasi vien da pensare ad una quinta colonna dei magistrati infiltrata nei ministeri per danneggiare il Governo! Se fossi Piantedosi o Nordio un pensierino ce lo farei. Nel primo governo Berlusconi il ministro della giustizia dovette dimettersi perché qualcuno gli aveva predisposto e fatto firmare un D.L. sulle misure cautelari pieno di cavolate!), tanto per confondere le idee, ha deciso di usare la parola strumenti invece di coltelli e non si è reso conto che danneggiava interi settori commerciali in cui i coltelli non sono venduti o sono secondari. Se si parla di strumenti con lama vi rientrano, oltre ai coltelli di tipo proibito: coltelli da innesto, roncolette da contadino, coltelli da pesca, falci di ogni genere e misura, accette, roncole, scalpelli, tutte le forbici i taglierini, le pialle, taglierini da tappezzieri e calzolaio, ecc. ecc.
Quindi una norma che colpisce non solo i coltellinai ma infiniti settori commerciali: caccia, pesca, giardinaggio, agricoltura, artigianato, supermercati, ecc. ecc. colpiti da una delle più ignobili mazzate di burocrazia mai viste.
Il comma 4quater introduce il divieto, anche per privati, di vendere strumenti "da punta o da tagli atti ad offendere", vale a dire una gamma di strumenti ed utensili che nulla hanno a che vedere con le armi o con i coltelli, che sono strumenti di lavoro quotidiani, che sono in ogni cassetto di una famiglia, che usano anche i bambini (forbici, compassi), che è idiota voler controllare. I genitori dovranno controllare che il figlio non si metta in tasca un coltello da tavola? E attenzione, vengono controllati anche oggetti di plastica o di legno; forse che una matita non è uno strumento da punta idoneo a bucare gli occhi?
Orbene, tutte queste cose non possono più essere venduti a ragazzi di 14 anni, che però possono girare con un ciclomotore, un monopattino o una bicicletta e che saranno costretti a delinquere con mazze da baseball, martelli, catene, cubetti di porfido.
Ma non basta, perché si aggiunge l'idiozia di voler controllare persino le vendite per corrispondenza con regole che serviranno solo a farci prendere per il culo dal resto del mondo!
Il culmine dell'imbecillità (se si può usare la parola culmine per una cosa che nei ministeri pare infinita) viene raggiunto nell'art. 4 quinquies in cui si introduce un controllo degno di armi da guerra e stupefacenti, per "strumenti dotati di lama a un taglio eccedente in lunghezza i centimetri quindici".
Mi chiederete: perché ad un taglio? La spiegazione sta nel fatto che chi ha scritto la norma è andato in cortocircuito; sapeva che i coltelli a doppio filo sono pugnali e quindi non voleva che la norma si riferisse ai pugnali; ma poi ha commesso la stupidaggine di chiamare i coltelli strumenti con la lama, non era in grado ci capire che vi sono anche strumenti con la lama che non sono coltelli e ha capito ancor meno di prima!
Mi chiederete: da dove è uscita la misura di 15 cm?. Non si sa, è ignota al mondo dei coltelli. Forse ha chiesto alla moglie che gli ha misurato il pene o uno dei suoi coltelli da tavola!
L'articolo prevede che chiunque vende questi strumenti di morte come forbici da sarta, falcetto da mietitura, roncola da contadino, trinciafieno, ecc. ecc. o fa operazioni giornalieri con essi (quindi anche affilare i coltelli dei clienti) deve tenere per 25 anni un registro elettronico. A quali fini non si sa perché i coltelli non sono identificabili, non sono muniti di matricola e quindi dai registri si ricaverà un elenco di nomi di persone che hanno acquistato qualche cosa che si trova in tutte le case in milioni di pezzi e che può utilizzare, cedere, regalare, buttare, appena uscito dal negozio.
Perché 25 anni? Idiozia pura; forse lo scrivente voleva farsi conoscere a fondo!
E pensate all'assurdo di immaginare che i supermercati si organizzeranno con apposito computer e programma per perdere poi tempo a registrare dati e documenti dell'acquirente che ha comperato un coltello da cucina o un paio di forbici: il costo dell'operazione supererebbe di molto il costo del prodotto.
Se i politici vogliono un consiglio spassionato su questa parte del decreto (il resto non l'ho letto) glielo do: buttatelo nel cesso! Si deve controllare chi delinque e non fare fare gabbie per gli onesti!
SINTESI PRATICA
1) Divieto assoluto di porto. Rimane fermo il divieto di porto di armi proprie bianche; il reato è un delitto a norma del DECRETO-LEGGE 15 settembre 2023, n. 123 con la pena da uno a tre anni di reclusione
2) Divieto relativo di porto. Rimane fermo il divieto di porto senza giustificato motivo di armi improprie specifiche (mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche) e di ogni strumento atti ad offendere chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona; vale anche per puntatori laser di potenza e simulacri di armi da fuoco. Il reato è una contravvenzione.
3) Divieto relativo di porto. È ancora lecito portare per giustificato motivo coltelli da caccia, pugnali da pesca, machete, strumenti da lavoro, ecc., Però per certi strumenti (vedi sotto) è stato introdotto un divieto assoluto
4) Divieto relativo di porto. Diventa un delitto, il porto doloso senza giustificato motivo di strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto; quindi coltelli, sia a lama fisse che a serramanico ed altri strumenti muniti di lame taglienti e appuntite (quindi anche un falcetto, ma non un punteruolo). Attenti ai coltelli a serramanico di tipo proibito.
Stante la pena elevata i delinquenti sceglieranno di portare armi da fuoco! Per esse non sono previsti il ritiro della patente.
Si noti la confusione: rimane fermo che certi strumenti si possono portare per giustificato motivo; contravvenzione punibile anche se colposa (ad es, per dimenticanza), ma solo strumenti o coltello con lama inferiore ad otto centimetri. Per quelli più lunghi si ha una contravvenzione se il porto è colposo, un delitto se il porto è doloso. Solo Dio e il pazzo che ha scritto la norma può capire come in pratica si potrà procedere. Las norma è così confusa che può dare adito ad altrer interpretazioni stravaganti..
5) Divieto assoluto. Diventa un delitto punito con pena della reclusione da uno a tre anni il porto di armi per cui non è ammessa licenza (cioè pugnali e baionette; norma inutile perché è cosa già prevista al punto 1 ).
6) Divieto assoluto. Diventa un delitto punito con la pena da 1 a 3 anni di reclusione portare, anche se con giustificato motivo, coltelli a serramanico (che la legge chiama strumenti a lama pieghevole) a punta acuta di lunghezza superiore a 5 cm (di solito misurata a partire dal manico), se sono muniti di meccanismo di blocco della lama (si sono dimenticati di dire "meccanismo automatico" altrimenti si vietano coltelli da contadino con blocco manuale per ragioni di sicurezza, come ad es. un Opinel), coltelli a scatto, coltelli apribili con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti (ad essere occultato non è il coltello, ma semmai una lama tagliente !) ; non si parla di coltelli a caduta o coltelli balistici, che però sono proibiti in quanto si aprono con una sola mano e non si parla di taglierini da tappezzieri; quindi non rientrano fra i coltelli proibiti. Non è proibito portare per giustificato motivo un coltello a scatto con grossa impugnatura, ma lama cortissima purché non sia un'arma camuffata! E come si farà con i tagglierini da tappezziere che per natura di cose devono avere una vite che blocca la lama?
Si noti che questi coltelli proibiti se con lama inferiore a 5 cm, non diventano liberi, ma solo portabili per giustificato motivo. Non è infatti previsto un limite minimo al di sotto del quale un coltello diventa un ciondolo, o un temperino. È una grave mancanza perché si apre la strada a contestazioni assurde. Il giustificato motivo è implicito perché durante il giorno capita spesso, di dover aprire una busta, tagliare un nastro adesivo o uno spago, stringere una vitina, ecc. ecc.
Assurdo il divieto per coltelli con blocco di lama manuale che è previsto per ragioni di sicurezza di chi lavora con un coltello o uno strumento dal lavoro. (Opinel, in dotazione persino ai boy scout, strumenti da lavoro, coltelli multilama, ecc.) È chiaro che i giuristi non hanno mai provato a tagliare un ramo verde con un coltello che, se scivola, si richiude sulle dita!).
6) È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere. Chi vende dovrà chiedere la carta di identità a chi non sia manifestamente maggiorenne. La violazione è punita con sanzione ammnistrativa.
Bolzano, 1. marzo 2026
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