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TOGLIAMO LE ARMI AI PAZZI!... D.L. N. 77, 31 MAGGIO 2021 - Angelo Vicari
Finalmente il legislatore si é deciso a stabilire le modalità per togliere le armi ai pazzi, salvaguardando l’incolumità pubblica e permettendo ai detentori affidabili di non essere vessati inutilmente e di non essere messi sul banco degli imputati dai mass media, ogniqualvolta qualcuno usa le armi impropriamente.
Infatti, con l’art. 39 quater del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, sono state apportate integrazioni all’art. 6 del D.L.vo n.204/2010.
In particolare, è stato inserito il comma 2 bis, con il quale si dispone che, nel decreto del Ministero della Salute, che doveva essere emanato nel 2010 per disciplinare le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per le licenze in materia di armi, devono essere anche stabilite le modalità informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in qualità di autorità sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle Forze di polizia l’adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l’idoneità all’acquisizione e alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto d’armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all’art. 35 de t.u.l.p.s..
Inoltre, è stato stabilito che lo stesso sindaco comunica al prefetto i nominativi dei soggetti nei cui confronti ha adottato trattamenti sanitari obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venir meno dei requisiti psico-fisici per l’idoneità all’acquisizione e alla detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti e al rilascio di qualsiasi licenza di porto d’armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all’art. 35 del t.u.l.p.s..
Da parte sua il prefetto, quando accerti, per il tramite dell’ufficio o comando delle Forze di polizia competente, che il soggetto interessato detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti o è titolare di una licenza di porto d’armi, adotta le misure previste dall’art. 39 del citato testo unico.
Infine, viene confermata la possibilità per l’ufficio o comando delle Forze di polizia di disporre, di propria iniziativa, nei casi d’urgenza, il ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti, come già previsto dall’art. 39 del T.U.L.P.S. (forse sarebbe stato più corretto citare gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, anziché ufficio o comando delle Forze di polizia, essendo stata ampliata tale potestà di intervento, con la modifica del D.L.vo n. 121/2013, anche da parte degli agenti di pubblica sicurezza appartenenti ai corpi di polizia municipale, cui sia stata riconosciuta tale qualifica dal Prefetto, peraltro direttamente interessati alle esecuzioni dei provvedimenti di T.S.O. emessi dal Sindaco).
Purtroppo, come al solito, si è aspettato il sacrificio di innocenti, come l’uccisione di due bambini ad Ardea, per accorgersi che qualcosa, in materia di prevenzione nell’abuso delle armi, non funziona.
Purtroppo la burocrazia ignora la realtà e continua a ragionare i termini di carte e di scartoffie; così ha ignorato che non tutti coloro che sono ricoverati in psichiatria sono stati oggetto di un TSO. Per coloro che non vivono legati ad una scrivania, è nozione comune che quando un soggetto viene portato al pronto soccorso per una emergenza psichiatrica, viene ricoverato in psichiatria per un trattamento calmante urgente. Normalmente si calma e i medici riescono a convincerlo a rimanere ricoverato volontariamente, senza tenare di fuggire. Non viene richiesto alcun TSO sia per evitare burocrazia, sia perché il paziente che si vede costretto a restare prigionieror, non accetta le cure e non collabora. Pperciò fare regole per controllare solo chi ha subito un TSO è puro fumo negli occhi che non risolve nulla.
Purtroppo, come al solito, i nostri governanti lavorano solo sospinti dalle onde emozionali generate da accadimenti drammatici; mai sono in grado di predisporre normative organiche con previsioni a medio-lungo termine. La dimostrazione di tale atavico peccato la possiamo riscontrare anche in questa normativa, inserita all’ultimo momento nelle solite leggi omnibus, che preferiamo definire minestrone, nelle quali tutti i partiti cercano di piantare la propria bandiera, al solo fine della propaganda elettorale. Così è se vi pare, ma se non vi pare è così lo stesso, perché i governi si rincorrono, come nella staffetta, passandosi il testimone da un partito all’altro, da un ministro all’altro, ma la meta è sempre la solita, cioè quella di fare propaganda elettorale, con scarso interesse a realizzare il bene comune.
Comunque, ci sia concesso anche di esprimere delle perplessità sulla efficacia del nuovo provvedimento.
Per prima cosa non riusciamo a capire perché ci si sia preoccupati di interessare sia le Forze di polizia, sia il Prefetto, in merito alle adozioni dei trattamenti sanitari obbligatori disposti dal Sindaco. Solito bizantinismo burocratico nel formulare le leggi, riuscendo a creare più confusione che chiarezza in chi deve rispettarle ed applicarle. Sarebbe stato sufficiente obbligare il Sindaco a segnalare alle sole Forze di polizia l’adozione di misure o trattamenti sanitari, essendo già compito istituzionale di queste ultime di informare il Prefetto per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Invece, si è preferito interessare le Forze di polizia e contemporaneamente il Prefetto, peraltro quest’ultimo solo per l’adozione del divieto di detenzione, come se non dovesse procedere anche alla revoca del porto per difesa. Il Prefetto deve rivolgersi alle Forze di polizia per sapere se la persona interessata sia detentore di armi, per poter adottare le misure previste dall’art. 39 del T.U.L.P.S.. Non si capisce perché la Prefettura debba far perdere tempo alle Forze di polizia per conoscere se un soggetto sia in possesso di armi e non possa farlo autonomamente, servendosi della propria rete informatica.
In genere, quanti più uffici vengono coinvolti per far qualcosa, nessuno fa niente!...
Altro interrogativo sorge, siccome il Sindaco è tenuto a comunicare l’adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori che siano connessi a patologie che possono determinare il venir meno dei requisiti psico-fisici per l’idoneità, in materia di autorizzazioni per le armi, munizioni o esplosivi. Tale precisazione autorizza a dedurre che il Sindaco non è tenuto a segnalare tutte le misure sanitarie o tutti i trattamenti obbligatori, ma solo quelli connessi a patologie che possono determinare il venir meno dell’affidabilità di un soggetto. Se questa è l’interpretazione corretta, c’è da chiedersi come farà il Sindaco a stabilire quali provvedimenti è tenuto a segnalare?....
Comunque, speriamo che questi interrogativi siano solo nostre impressioni che non corrispondano alla volontà del legislatore.
Quello che è certo è che non si è scelta la strada giusta per dare attuazione alle disposizioni in commento. Infatti, tale attuazione è stata demandata alla emanazione del decreto interministeriale previsto dall’art. 6, c. 2, del D.L.vo n. 204/2010, siccome dovranno essere stabilite le modalità informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in qualità di autorità sanitaria, dovrà fare le previste segnalazioni. Non vogliamo essere additati come i soliti pessimisti, ma, se si è voluto solo far scena con l’emanazione di queste nuove disposizioni, fregandosene della loro effettiva applicazione, è stata scelta la strada giusta.
Infatti, quale affidamento possono dare il ministero della Sanità e quello dell’Interno nell’emanare le modalità informatiche e telematiche, tenuto conto che non sono riusciti a predisporre tale decreto in 11 anni?....
Da ottimisti si può anche pensare che i due ministeri incaricati abbiano voluto ritardare l’emanazione del decreto, avendo previsto di dover inserire, 11 anni dopo, anche le modalità i questione!.....
Cambiare tutto per non cambiare nulla.
Ma è possibile che non ci si renda conto che, oramai, è tempo di rivisitare tutta la regolamentazione relativa all’accertamento dei requisiti psico-fisici in materia di affidabilità delle armi e soprattutto alle modalità di controllo periodico della permanenza nel tempo di tali requisiti!...
La materia è troppo delicata e, pertanto, ha necessità di essere regolamentata con provvedimenti organici e non con norme improvvisate, inventate all’ultimo momento sulla spinta emotiva generata da fatti di cronaca più o meno gravi.
Oramai si dovrebbe aver capito che, per togliere le armi ai pazzi, non basta emanare provvedimenti che siano solo semplici proclami!....
Firenze 16 agosto 2021 ANGELO VICARI
Nota
Il testo del D.L. 77/2021 è pubblicato qui
Si riportano gli articoli della legge 23 dicembre 1978 , n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) relativi al TSO:
Art. 33. (Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori) Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale é stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
Art. 34. (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale)
La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.
Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.
Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.
Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.
Art. 35. (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale)
Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo é disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo é adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unita sanitaria locale é venuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente é tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto piu' grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Chi é sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, é notificato alle parti nonché al pubblico ministero.
Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.
I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.
Il T.U. Leggi Sanitarie 24 luglio 1934 nr. 1265, stabilisce:
Art. 286.
L'autorità sanitaria che venga comunque a conoscenza di casi di lebbra con manifestazioni contagiose in atto deve disporre l'isolamento degli infermi nel modo che crederà più' opportuno e finché' non sia scomparso ogni pericolo di contagio, provvedendo di ufficio quando gli interessati non ottemperino alle disposizioni impartite.
Qualora per l'isolamento sia richiesto il ricovero, questo deve essere effettuato negli appositi reparti delle cliniche dermosifilopatiche o degli ospedali comuni. ((Le spese di spedalità' sono a carico dello Stato e gravano sullo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità')).((45)) E' fatta eccezione per gli istituti ospedalieri aventi tra i loro fini la cura della lebbra, riguardo ai quali si osservano, per quanto concerne la competenza passiva delle spese, le norme speciali dei rispettivi statuti e regolamenti.
(Attualmente regolato dal Provvedimento 18 giugno 1999 del Ministero della salute "Documento di linee-guida per il controllo del morbo di Hansen in Italia.) (G.U. Serie Generale , n. 176 del 29 luglio 1999)
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