Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Edoardo Mori - Abolizione dell'UITS - Relazione EXA 2008

 

L’abolizione dell’ UITS e le conseguenze sul mondo del Tiro

La storia
L’origine storica dell’ UITS risale al 1894, dopo che la legge 2 luglio 1882 n. 883 aveva istituito il Tiro a Segno Nazionale (TSN) come ente pubblico legato alla istruzione paramilitare. Per curare invece gli aspetti sportivi del tiro il 26 maggio 1894 venne costituita, per iniziativa privata, l’Unione Tiratori Italiani (UTI). Nel 1910 l’associazione mutò il nome in quello di Unione Italiana di Tiro a Segno (UITS) e successivamente, nel 1919,  entrò a far parte del CONI. Questo venne fondato nel 1914 ed attualmente riunisce 45 federazioni sportive, tutte di diritto privato.
L’UITS entra nella legislazione italiana solo con la Legge 17 aprile 1930, n. 479, intitolata “Riforma della legge sul tiro a segno nazionale”, la quale, allo art. 2, stabilisce:
 In ogni comune capoluogo di provincia o di mandamento potrà essere istituita una sezione di tiro a segno nazionale, quando i reparti di premilitari e di avanguardisti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età raggiungano i cento iscritti.
Presso ogni sezione funziona il reparto sportivo che fa capo all'Unione Italiana di Tiro a Segno, quando il medesimo raggiunga almeno trenta inscritti.”
La norma venne poi modificata, in altri punti,  dalla L. 4 giugno 1934 n. 950.
La  L. 31 dicembre 1934, n. 2150 (Istruzione paramilitare) espressamente indicava l’UITS (assieme all’UNUCI) fra gli “enti statati o parastatali” chiamati a collaborare. Le posizioni di UNUCI ed UITS sono state spesso parallele; Il RD 2352/1926 stabilisce che l’UNUCI ha personalità giuridica e che è sottoposto al diretto controllo della P.A. Nel 1979 il Governo aveva dovuto emanare un decreto per stabilire che all’UNUCI non si applicava l’art. 113 del DPR 616/1977 in base al quale per gli enti di  quel tipo si doveva aprire una procedura per accertare se erano pubblici privati. Vale a dire che anche per l’UNUCI il dubbio era già forte fin d’allora.
La normativa definitiva era contenuta nel R.D.L. 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, che così stabilisce:
Art. 2. - l'Unione Italiana di Tiro a Segno, previe intese con l'ispettorato generale per la preparazione premilitare e post militare della Nazione, provvede:
- alla organizzazione e disciplinamento delle gare;
- alla organizzazione, alla preparazione e all'intervento delle rappresentanze italiane nelle competizioni internazionali di tiro;
- all'allenamento e perfezionamento dei giovani in possesso di particolari attitudini al tiro, segnalati dagli organi incaricati di svolgere le iscrizioni premilitari.
L'Unione ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa; con decreto reale, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ne sarà approvato lo statuto.
Il presidente dell'unione è nominato dal presidente del CONI, di concerto con l'ispettore capo della preparazione premilitare e post militare della Nazione e col Capo di S.M. della M.V.S.N. Fanno parte, di diritto, della presidenza dell'Unione un rappresentante dell'ispettore capo predetto e il capo dell'ispettorato premilitare e sportivo presso il comando generale della M.V.S.N.

Si può concludere quindi che nel 1934 la legge riconosceva la qualità di ente pubblico parastatale alla UITS. Non è chiaro se la legge del 1935, parlando di sola “personalità giuridica” avesse inteso fare un passo indietro. Il punto è sempre stato un po’ controverso in dottrina, ma ora la norma della Finanziaria 2008, che stabilisce il venir meno della qualità di ente pubblico, conferma ufficialmente, a torto o a ragione, che tale qualità sussisteva.
A norma dell'art. 7 un delegato dell’UITS fa parte del consiglio direttivo di ogni sezione del TSN. L’art. 8 stabilisce che le sezioni versino  un quarto delle tasse annuali di iscrizione incassate all’UITS la quale, per il resto, viene finanziata dalla Presidenza del Consiglio (art. 14).
Non è mai stata abrogata la legge del 1930, da ritenersi ancora vigente per le parti non implicitamente incompatibili.
Quindi l’UITS si inseriva nelle sezioni del TSN solo se e in quanto vi fosse da seguire un reparto sportivo consistente; il che vuol dire che la presenta dell’UITS in una Sezione era puramente eventuale.
Nel 1942 la legge nr. 426 sul CONI  (esistente fin dal 1914) ne cambiava il nome in FITS, con significativa equiparazione alle altre federazioni sportive.
Nel 1944, con il D.L.vo 8 luglio 1944 n. 286 il TSN veniva messo alle dipendenze dirette del Ministero della guerra (ora Ministero della difesa) e veniva nominato un Commissario per fare proposte al Ministero su come ricostituire gli organi delle Sezioni del  TSN e gli organi centrali dell’UITS (qualcuno ha fatto finta di dimenticarsi del cambiamento di nome). Nel 1947 veniva nominato un consiglio di amministrazione denominato “Consiglio direttivo dell’ UITS e delle Sezioni”.
Nessun altro provvedimento normativo avente valore di legge interveniva a cambiare il rapporto fra Sezioni del TSN e l’UITS, sebbene questa ed il CONI  abbiano tentato di aver titolo per deliberare sulla organizzazione interna di esse, anche al di fuori dell’ attività sportiva.
Tenuto conto di questo quadro normativo, inadeguato ma chiaro, è facile capire come la maggior parte dei provvedimenti amministrativi successivi al 1944 sia difficilmente legittimabile sul piano giuridico. Allo stato si deve ritenere che la maggior parte dei provvedimenti dell’UITS concernenti le sezioni del TSN siano illegittimi per mancanza di ogni potere normativo da parte dell’UITS, quanto meno per tutto ciò che non riguarda l’attività sportiva. Di certo non potevano scavalcare le leggi e la legge del 1944 chiaramente diceva che Sezioni del TSN ed UITS sono due entità separate, ciascuna con i proprio organi di amministrazione i quali, ovviamente, potevano decidere solo per sé e non per l’altro ente! Si consideri che le sezioni del TSN erano enti di diritto pubblico, mentre i reparti sportivi dell’UITS presso le Sezioni del TSN erano di diritto privato, senza alcuna personalità giuridica e quindi necessariamente subordinate. Di certo sono illegittimi i provvedimenti che hanno fissato tariffe e prezzi per attività di precisa competenza esclusiva del TSN (corsi per maneggio armi, corsi per guardie giurate, ecc.) che nulla hanno a che vedere con il tiro sportivo agonistico. Di certo sono illegittimi i provvedimenti con cui l'UITS ha preteso di interferire sulla elezione degli organi sociali del TSN.  Di certo l'UITS non poteva cancellare le sezioni del TSN organizzandone i soci come associazioni sportive. Sarebbe come se una associazione di medici o di malati decidesse di chiudere gli ospedali pubblici! Di certo l’UITS non poteva introdurre negli statuti delle Sezioni illegittimi controlli del Ministero dell’Interno il quale non può interferire sulle esclusive competenze del Ministero della Difesa.

Nel 1975 la legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) già prevedeva che all’UITS venisse tolta la qualifica di ente pubblico in quanto fra le associazioni sportive prevedeva la conservazione della pubblicità solo per il CONI.

Le norme che aboliscono l'UITS
La Legge Finanziaria 24 dicembre 2007 n. 244, (Finanziaria 2008) ha definitivamente abolito l’UITS quale ente inutile.
Recita il comma  636 dell’art. 2: Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui all'allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 634, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 634. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 634 e 635, è stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che devono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.

I richiamati commi 634 e 635 stabiliscono:
634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma l-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.
635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.

Attenzione: la frase del comma 636 “che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 634” non contiene una esclusione o limitazione, ma va letta come “i quali non sono oggetto ecc.”; infatti il comma 634 contiene delle norme generali per arrivare all’abolizione o al riordino di altri enti inutili da identificare in futuro; invece il comma 636 si riferisce ad 11 enti elencati nello allegato A, già dichiarati espressamente inutili e da abolire e cioè: Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (UNUCI), Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), Ente irriguo umbro-toscano, Unione accademica nazionale (UAN), Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani», Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), Ente opere laiche palatine pugliesi, Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III», Pio istituto elemosiniere, Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani.  Come si vede tutti enti per cui si capisce che non vi è proprio nulla da riordinare o salvare, ma che non hanno ragione alcuna di esistere a carico dello Stato con assunzione di impiegati pubblici. O qualcuno  ha il coraggio di sostenere che si può ancora discutere se questi enti, tipo UAN e ONFA o Pio istituto elemosiniere,  sono ancora in predicato per restare pubblici o per essere riordinati? Una norma non può essere mai interpretata in modo che non abbia senso alcuno e l’interpretazione proposta vorrebbe invece proprio affermare che il comma 636 dice le stesse cose del comma 634! Suvvia, siamo seri! 
L'UITS non può essere oggetto di un regolamento ex comma 634 perché questo non richiama in alcun modo l'UITS. Seguire l'interessata e avventata diversa interpretazione proposta da alcuni, vorrebbe dire che tutti gli 11 enti di cui allo allegato A possono essere salvati, perché tutti sono nella identica posizione dell'UITS. Come dire che quando il legislatore ha deciso di abolire 11 enti, e li ha elencati, faceva solo uno scherzo di carnevale. Ma comunque, anche a voler seguire, per assurdo, l'interpretazione di comodo, è evidente che troverebbe applicazione la norma di cui alla lett. b) per cui l'UITS deve comunque diventare ente privato senza alcun potere di dettare norme al TSN e di riceverne danaro. Il richiamo fatto al regolamento di cui al comma. 634 ha il solo fine di indicare il momento in cui diventa efficace l’abolizione perché il regolamento da emanare ex comma 636 è diverso da quello previsto dal comma 634, anche se le procedure sono poi le medesime.
Ma, si ripete, la norma è di una chiarezza assoluta e non si presta ad alcun dubbio interpretativo. Lo dice chiaramente anche il punto 134 della Relazione del Ministero dell’economia e delle Finanze:
134 - Si individuano 12 enti pubblici da sopprimere dopo una procedura di validazione (NB: In questo contesto la parola  validazione è del tutto priva di significato!) e si prosegue negli altri casi con un’azione di razionalizzazione, fissando tempi certi per la trasformazione o l’eventuale soppressione. Ciò non comporta licenziamenti del personale, ma un miglior utilizzo dello stesso.

Anche il CONI, con circolare 23-1-2008, ha indicato come cosa pacifica che l’UITS deve cessare di esistere come ente pubblico.

Anche la CAMERA, nel dossier informativo del 23-11-2007 AC n. 3256/XV, scrive:
" L’individuazione di una serie di enti, elencati nell’allegato A al provvedimento in esame, da considerare comunque soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al comma 1. Si prevede, inoltre, che le funzioni, nonché le risorse finanziarie, strumentali e di personale di tali enti soppressi ex lege, siano attribuite – con regolamenti di delegificazione adottati con le medesime procedure di cui al comma 1 - all’amministrazione avente competenza primaria in materia (comma 3). E’ disposto, inoltre, che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sia disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi del comma 1 e che, sui medesimi schemi di decreto sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari (commi 4 e 5)".

Come si vede un coro di unanime sull interpretazione da dare alle norme.
In sostanza il governo dovrà emanare entro 180 giorni a partire dal 1° gennaio 2008, (quindi entro il 29 giugno 2008), ma non necessariamente, dei regolamenti per stabilire a chi passare i compiti degli enti soppressi, per stabilire che cosa fare del personale e come pagare eventuali debiti. L'UITS non può più ricevere denaro dal Coni o dalle Sezioni del TSN poiché è abolito ogni finanziamento diretto o indiretto. Non potrà neppure continuare ad utilizzare gratuitamente i poligoni del TSN, salvo accordi fra Coni e Ministero della difesa, che però non potranno privilegiare l'UITS rispetto ad altre analoghe associazioni private. Sia chiaro: la Finanziaria non vuol vietare il finanziamento pubblico di attività sportive, ma vuole che i finanziamenti avvengano secondo i principi di trasparenza ed eguaglianza imposti dalla normativa europea, la quale non accetta più gli enti-carrozzoni.
Importante la lettera g) in cui si dice che il regolamento regolerà  il trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi. L'UITS era alla esclusiva dipendenza del CONI e quindi il ministero di riferimento è quello delle Attività sportive. Il Ministero della difesa ha competenze solo sul TSN.

Nella sostanza va detto che la privatizzazione dell’UITS era praticamente un atto dovuto in quanto, come visto, tutte le federazioni sportive affiliate al CONI sono enti di diritto privato e non vi è ragione al mondo per cui si debba  riconoscere il privilegio della qualità di ente pubblico alla UITS, con altrettanto assurdi privilegi per i dipendenti e con il mantenimento di un regime monopolistico e burocratico nello sport del tiro con armi rigate, che ha invece bisogno di ben altra apertura mentale ai nuovi interessi dei tiratori. E se la FITAV, ente privato, ha portato tante medaglie allo sport italiano, non si vede perché non possa fare la stessa cosa l’UITS ente privato.
Ciò che sorprende negativamente è l’atteggiamento dei vertici dell’UITS i quali, invece di prendere atto della situazione, assolutamente non tragica se non per coloro che nel posto pubblico avevano trovato una comoda nicchia, hanno immediatamente sposato la surreale tesi secondo cui l’UITS non è stata abolita, rimane ente pubblico e deve essere solo riorganizzata! Il che ricorda molto il Don Ferrante dei Promessi Sposi, studioso che, in mezzo ai mucchi di cadaveri, negava l’esistenza della peste e ne morì. 
E’ facile dimostrare che è una posizione sbagliata e dannosa perché:
- non è corretto ingenerare volutamente confusione fra TSN ed UITS, ad esempio sostenendo  che l’UITS ha compiti pubblicistici per l’accertamento della idoneità al maneggio delle armi e per i corsi  di aggiornamento a chi fa uso professionale delle armi: sono compiti che la legge espressamente ha attribuito alle Sezioni del TSN e il volersene appropriare per ragioni di “cassa” è pura malafede.
- l’UITS sta perdendo del tempo prezioso per riorganizzarsi come ente privato, cullandosi nella speranza di un miracolo di San Gennaro. Supponiamo per assurdo che con manovre politiche varie, mestando per i ministeri, essa riesca a far scrivere in qualche provvedimento che essa rimane ente pubblico; ebbene, basta un ricorso a qualsiasi TAR da parte di un qualsiasi cittadino od ente interessato, per far cadere tutto il palco, ed allora il mondo dei tiratori sportivi si ritroverà senza una UITS pubblica e senza una UITS privata; vale a dire allo sbando.
- La legge finanziaria nulla prevede sul fatto che l’UITS attuale continui ad esistere come ente privato; quindi se il 29 giugno 2008 l’UITS non si sarà ricostituita volontariamente come associazione sportiva di diritto privato, con un nuovo statuto in cui tutti gli iscritti votino in condizione di totale democraticità, il mondo dello sport del Tiro a Segno si ritroverà senza che nessuno la rappresenti, perché senza un nuovo statuto non vi può essere una nuova UITS.  

Che cosa accade in pratica
Dice la Finanziaria, per gli 11 enti aboliti, che  con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 634 e 635, è stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che devono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.
Il citato articolo 17  stabilisce che  con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Ciò significa che entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria l’UITS è abolita ex lege e che prima o dopo il Governo dovrà emanare un regolamento con cui:
I - abrogare la normativa vigente in materia di UITS (ciò la norma del 1934 e quella del 1944 poiché altre norme non vi sono);
II - stabilire se vi sono delle funzioni dell’ente soppresso da mantenere in capo “all’amministrazione che riveste primaria competenza in materia”. Al riguardo è facile affermare che
a) l’UITS non ha alcuna competenza pubblicistica da trasferire ad una pubblica amministrazione poiché le sue uniche competenze, superata da tempo l’istruzione paramilitare dei giovani, sono di tipo sportivo, attualmente interamente di competenza di associazioni private.
b) l’amministrazione che ha competenza sulla materia fino ad ora gestita dall’UITS è il CONI, e sopra di esso il Ministero per le Attività Sportive; di certo non c’entrano nulla il Ministero della Difesa e quello dell’Interno, come vanno blaterando alcuni funzionari dell’UITS che continuano a ragionare come se ad essere stato abolito fosse il TSN e non l'UITS.
III - stabilire che cosa fare dei beni dell’UITS (pare si tratti di circa 30 milioni di euro) e del suo personale. Questo, se regolarmente assunto con concorso pubblico, potrà passare ad altre amministrazioni; per il patrimonio sarebbe doveroso restituirlo alle Sezioni del TSN, che dal 1935 hanno mantenuto l’UITS versandole un quarto delle tasse di iscrizione riscosse; ma è probabile che venga incamerato dal CONI il quale dovrà assumersi i compiti dell’UITS. Il patrimonio non può passare ad una nuova UITS che nasca come ente privato, perché la Finanziaria vieta ogni finanziamento di tal genere (attualmente si finanziano specifiche attività ritenute utili, non enti). Inoltre la nuova UITS dovrà competere con altre associazioni che nascano con pari titoli e capacità e non potrà pretendere alcun trattamento privilegiato. 

Purtroppo è facile prevedere che a fine giugno il Governo, o perché ancora in alto mare o perché occupato in cose più importanti, non avrà emanato il previsto regolamento. Quali saranno le conseguenze giuridiche? Come appena detto, il regolamento non è collegato all’abolizione dell’UITS; ma comunque, anche se, per assurdo, lo fosse, il problema è stato già affrontato e risolto con la sentenza 06/05/2003 n. 2380 del Consiglio di Stato in cui si stabilisce il principio che l’omessa emanazione di un regolamento, anche nei casi in cui esso è obbligatorio, non impedisce di applicare quelle norme che sono già applicabili senza ulteriori chiarimenti o specificazioni. Si può quindi affermare, in base a quanto detto sopra, che il 29 giugno l’UITS cessa comunque da ogni suo compito e funzione perché  l’abolizione non è collegata all’emanazione di un regolamento; rimarrà in sospeso solo la destinazione dei beni e del personale.
Sia chiaro quindi che la data del 29 giugno 2008 non può essere ignorata o spostata se non in forza di una nuova norma di legge.
E’ prevedibili che i compiti sportivi in vista delle Olimpiadi, ora curati dall’UITS, vengano assunti interinalmente dal CONI in attesa che l’UITS si svegli e si riorganizzi come tutte le altre federazioni affiliate al CONI. 

Conseguenze per le Sezioni del TSN
Non pretendo di avere la soluzione per una situazione che si presenta estremamente complessa, e mi limiterò ad esporre  alcune mie ipotesi di lavoro.
I - Il problema principale è che le Sezioni non sono collegate fra di loro, non hanno una organizzazione che le rappresenti e che sviluppi un programma operativo comune.
II - Altro problema non da poco è che la Finanziaria non prevede alcun intervento normativo (in altre parole, non ha dato alcuna delega) per regolare il funzionamento delle Sezioni in futuro, così che rimangono solo due vie da percorrere:
a - provvedimenti amministrativi adottati nell’ambito dei suoi poteri dal Ministero della Difesa
b - iniziative parlamentari per una nuova legge sul TSN.
III - Ulteriore problema è che le nuove norme fiscali e sulla assunzione di dipendenti rendono impossibile la gestione commerciale di una Sezione con i metodi paternalistici di un tempo.

La corretta soluzione di questo problema era stata ben impostata dall’UITS suggerendo il ricorso alla figura giuridica della “associazione sportiva dilettantistica”, ma l’idea buona era stata poi sciupata dimenticandosi che le Sezioni avevano compiti pubblicistici che non potevano e dovevano essere sprecati e dispersi. Pare davvero un esempio di giustizia superiore il fatto che proprio l’UITS che voleva privatizzare le Sezioni e fagocitarle, sia stata invece privatizzata al loro posto!
La parte buona dell’idea buona può essere ancora recuperata.
Per il momento le Sezioni del TSN ritornano ad essere sotto il controllo del Ministero della Difesa con un consiglio direttivo  la cui composizione potrà essere aggiornata con provvedimento del Ministero: oltre ad un rappresentante del Comune o Comuni interessati, potranno farne parti delegati di associazioni di tiro, delegati di associazioni di soci obbligatori (che tali non sono e non devono essere!) e di gruppi di tiratori di forze di polizia, associazioni militari, ecc.
Se nel frattempo i soci delle Sezioni si organizzeranno nella forma di associazione sportiva (che gode di numerosi vantaggi fiscali e della possibilità di retribuire collaboratori), essi potranno stipulare accordi con il Ministero della Difesa per l’uso dei poligoni e per la loro gestione e potranno concordare le modalità di partecipazione dominante nel consiglio direttivo.
Al fine di garantire univocità di intenti e di avere un’unica figura di responsabile, sia per i compiti pubblicistici che per quelli privatistici, sarà opportuno che il Presidente della Sezione sia anche il Presidente della Associazione.
Ciò comporterebbe la possibilità di una gestione agile e commerciale, senza burocrazia, salvo che per la parte relativa al rilascio di certificazioni  ed alla tenuta dei corsi di tiro previsti per legge.

La situazione da ora fino al 29 giugno
L’UITS formalmente continua ad esistere fino al 29 giugno 2008. I sui rappresentanti nei consigli direttivi delle Sezioni del TSN rimangono in carica fino a tale data; poi decadono automaticamente perché non rappresentano più nessuno.
In teoria l’UITS potrebbe dare ancora delle disposizioni, ma è di tutta evidenza che esse possono essere emanate solo per esigenze sportive. Ogni altro provvedimento lascerebbe il tempo che trova perché basta un qualsiasi ricorso per arrivare a giugno e farlo automaticamente decadere.
Le quote sulle tessere associative da corrispondere all’UITS vanno versate con cautela perché dopo giugno non saranno più dovute. Meglio accantonarle in attesa che poi decida il liquidatore nominato dal governo. Se venissero versate indebitamente e non fosse possibile il loro recupero, la Sezione potrebbe essere chiamata a versarle nuovamente.

Prospettive future
Non vi è dubbio che sarà necessario che i tiratori italiani si impegnino per una riforma del TSN tenendo conto che:
- l’interesse dei militari per i poligoni del TSN è notevolmente diminuito; essi possono essere ancora interessati ad utilizzare certi poligoni, ma non hanno interesse ad esserne responsabili o coinvolti nella loro gestione;
- nulla impedisce che i poligoni demaniali vengano trasferiti agli enti locali i quali, in tutti quei casi in cui i poligoni si trovano in zone abitate, potrebbero trasferirli in zone più adatte, senza alcun costo perché i terreni dei poligoni hanno un notevole valore (questa operazione è il sogno nel cassetto di molti amministratori pubblici e palazzinari);
- la concorrenza di poligoni privati ha dimostrato che questi possono essere gestiti come aziende commerciali e che non vi è bisogno di interventi pubblici i quali, più che favorire lo sport del tiro, lo hanno spesso strangolato;
- lo sport del tiro deve essere attento alle nuove mode e tendenze ed occorre una organizzazione non di burocrati, ma di persone con capacità imprenditoriali;
- non è essenziale che le sezioni del TSN continuino ad essere enti pubblici; è importante che ad esse sia affidato il compito di rilasciare il certificato di abilità al maneggio di armi e l’attestato di superamento del corso annuale di tiro per chi porta l’arma professionalmente. Nulla vieta che tale compito rimanga in capo ad un ente privatizzato (si pensi, tanto per fare un paragone, alle Poste Italiane, società per azioni, che effettuano notifiche di atti con efficacia di certificazione pubblica);
- le Sezioni dovranno assumere la struttura di associazioni sportive dilettantistiche;
- è essenziale che venga creata una federazione delle Sezioni e delle Associazioni di tiro a palla (non necessariamente unica, anche se ciò sarebbe auspicabile) che mantenga i necessari collegamenti con il CONI;
- le sezioni devono essere attente a tutte le esigenze dei soci senza privilegiare determinate specialità, solo in base alle esigenze o fisime di pochi;
- deve cessare la dipendenza dalle autorità militari (che ovviamente continueranno ad essere gradite ospiti ed utenti a titolo gratuito), così da consentire progettazioni più agili e meno stereotipate;
- il controllo sull’armeria e sulle registrazioni già previste dalla legge è già affidato all’autorità locale di PS (si vedano gli artt. 31 e 32 L. 110/1975, perfettamente applicabili). Non è necessario alcun tipo di diverso controllo; le disposizioni potrebbero essere estese ai poligoni di privati o di altre associazioni, per opportuna uniformità di trattamento. 

 


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