Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Il decreto antiterrorismo e le norme di attuazione; circolare 13 - 2 - 06 sui fochini

Legge 31 luglio 2005, n. 155 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale,( Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2005) - Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione (estratto).
 (omissis)
Art. 8. - Integrazione della disciplina amministrativa e delle attività concernenti l'uso di esplosivi.
1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell'interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, può disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria.
2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1, possono essere disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese internazionali cui l'Italia abbia aderito.
3. All'articolo 163, comma 2, lettera e) , del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi».
4. La revoca del nulla osta disposta ai sensi dell'articolo 163, comma 2, lettera e) , del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal comma 3 del presente articolo , è comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.
5. Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è inserito il seguente:
«Art. 2- bis . - 1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni».

***

COMMENTO
Il decreto antiterrorismo convertito in legge il 31 luglio 2005 (G.U. nr. 177) non contiene particolari novità di interesse per i detentori di armi o esplodenti.
- Il Ministro, in casi particolari, può regolamentare con decreto, imponendo particolari limiti e condizioni, i detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e gli esplosivi di 2° e 3° categoria. Nulla quindi che riguardi le munizioni e la polvere da sparo o da mina. Le formalità contenute nel decreto sono assoluatamente esagerate quanto inutili.
Vengono vietati i detonatori a bassa e media intensità, il che vuol dire che le imprese potranno usare solo detonatori ad alta intensità oppure circuito NONEL (miccia detonante che si accende per combustione). Ovviamente possono elettrificarsi normali detonatori a miccia usando testine di accensione elettriche da inserire nel detonatore. Il problema serio è che nessuno degli esploditori in normale commercio riesce a funzionare con i detonatori elettrici ad alta intensità, neppure con un solo detonatore. Quindi le ditte dovranno attrezzarsi con esploditori speciali di importazione. Nel frattempo devo operare con detonatori a fuoco, con notevole aumento del rischio per i lavoratori.
Quindi norme particolarmente sciocche poiché qualunque terrorista analfabeta è capace di prendere un normale detonatore e utilizzarlo con un dispositivo di accensione elettrico. Le formalità su deposito e custodia serviranno solo a far lievitare i costi delle imprese e i tempi di lavorazione. Ma è difficile far capire ai burocrati che il terrorismo non si ferma con le carte bollate. Che al Ministero non capissero nulla di armi ed esplosivi era noto, ma un tempo cercavano almeno di non fare troppi danni!
- Il fuochino dovrà richiedere, prima della licenza del sindaco, anche un nulla osta al questore il quale accerta che abbia i requisiti soggettivi previsti per chi chiede autorizzazioni in materia di armi (stando alla lettera dell'art. 8 comma 3, non pare sia richiesto il certificato di idoneità psichica). Chi commette reati ostativi perde la licenza da fochino.
- Diviene reato addestrare altri o fornire loro istruzioni su preparazione e uso di esplosivi, arma da guerra, aggressivi chimici, congegni micidiali. E' reato anche fornire istruzioni per via telematica.
La norma non è formulata molto bene, ma è chiaro che non viene posto il divieto di fornire informazioni scientifiche, reperibili in ogni buon libro, ma solo di fornire addestramento, spiegazioni e istruzioni concrete su come realizzare illegalmente esplosivi e su come impiegarli in usi illeciti. E' chiaro che non è vietato scrivere libri sulla esplosivistica civile, libri per l'istruzione dei fochini, ecc.
Lo scopo della norma può essere solo quello di non istigare menti deboli o criminali all'uso di ordigni e non quello di limitare lo studio di essi, del resto indispensabile per tecnici, per forze di polizia, per periti.
Anche la norma sulla diffusione telematica è formulata male perché probabilmente il legislatore voleva riferirsi principalmente alla diffusione via internet.
Il legislatore però non ha tenuto conto di che cosa è internet e dell'inutilità di ogni controllo. Chiunque sappia qualche parola di inglese può trovare in poche ore chili di pagine in cui si pretende di insegnare a farsi esplosivi e bombe nella cucina di casa propria; è materiale a cui certo non ricorrono i terroristi e che invece di essere vietato andrebbe diffuso, perché è di tal bassa lega da portare rapidamente alla scomparsa fisica di chi volesse metterlo in pratica.
Un po' ridicola anche la norma che pretende di rendere punibile chi pubblica i manualetti di istruzione per l'impiego di armi da guerra .. di solito ufficialmente diffusi dall'esercito americano. E c'è il caso che qualche giudice sequestri il manualetto della Beretta in cal. 9 parabellum perché insegna ad usare ...un'arma da guerra! Il legislatore probabilmentre voleva vietare i campi di addestramento militare, ma non ha saputo dirlo.

Ed ecco il decreto attuativo

MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 15 agosto 2005 - Speciali limiti all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all'impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Gazzetta Ufficiale N. 190 del 17 Agosto 2005

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e particolarmente l'art. 8, comma 1, che demanda al Ministro dell'interno di disporre, con proprio decreto, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva n. 93/15/CEE del 1993 relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile;
Letto l'art. 11 della predetta direttiva n. 93/15/CEE, che consente, nel caso di minacce gravi o di pregiudizi alla sicurezza pubblica l'adozione, nel rispetto del principio di proporzionalità, di misure necessarie per la limitazione della circolazione di esplosivi o di munizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito degli stessi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa e delle attività produttive, in data 19 settembre 2002, n. 272, recante il regolamento di esecuzione del citato decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, ed in particolare l'art. 17, che, modificando l'allegato C al regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha previsto che per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su strada «A.D.R.», per ferrovia «R.I.D.», per via aerea «I.C.A.O.», per mare «I.M.O» e nelle acque interne «ADNR»;
Visto il capitolo 8.4 «Prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli» del decreto 2 settembre 2003 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, con il quale, per i trasporti interni, é stato recepito l'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose (ADR);
Viste le disposizioni applicative del predetto regolamento n. 272 del 2002, adottate anche in applicazione della direttiva n. 2004/57/CEE del 23 aprile 2004 e della decisione della Commissione delle Comunità europee del 15 aprile 2004, diramate con circolare n. 557/P.A.S.12664- V.H.MASS(53) del 5 maggio 2005;
Visto l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione, per l'impiego minerario, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 aprile 1979 recante le «Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128» e dei relativi decreti attuativi;
Ritenuto di dover circoscrivere, fino al 31 dicembre 2007, l'impiego dei detonatori ad accensione elettrica, attivabili mediante apparecchiature elettriche comuni a basso amperaggio, e l'impiego di esplosivi bi-componenti in confezioni portatili, in quanto suscettibili di agevolare il compimento di atti terroristici o altre attività delittuose;
Ritenuto di dover aggiornare e integrare le disposizioni applicative concernenti il trasporto delle sostanze esplosive; Ritenuta altresi', la necessità di aggiornare le disposizioni vigenti sul controllo degli accessi nei luoghi in cui si confezionano, si detengono o si impiegano esplosivi e sulle prescrizioni di sicurezza per la prevenzione dei rischi di sottrazione di prodotti esplodenti durante le attività di trasporto;
Udito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, espresso nella seduta straordinaria del 5 agosto 2005 e ritenuto di accoglierne i suggerimenti;
Considerato che ulteriori provvedimenti, anche normativi, potranno essere adottati a seguito del monitoraggio disposto al fine di accertare l'efficienza e l'efficacia delle misure di sicurezza dei luoghi di fabbricazione e deposito di prodotti esplosivi;
Decreta:
Art. 1.
1. Fermo quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la commercializzazione, la cessione a qualsiasi titolo, il trasporto e l'impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità, e dei prodotti bi-componenti realizzati in confezioni portatili specificamente destinate alla realizzazione di esplosivi sono consentiti esclusivamente per le esigenze operative e di studio delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, secondo le norme che ne disciplinano l'utilizzazione.
2. Sui detonatori elettrici a bassa e media intensità, importati prodotti e commercializzati per le finalità consentite a norma del comma 1, devono essere apposti elementi di marcatura sicuri, preventivamente approvati dal Ministero dell'interno, atti a migliorarne la tracciabilità.
3. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano legittimamente detenuti in forza di autorizzazioni di polizia rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, essi potranno essere utilizzati, con le modalità di cui all'art. 2, per le sole attività di cava, estrattive o di ingegneria civile, fino al 31 ottobre 2005.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, i materiali non utilizzati e, comunque, quelli non suscettibili di utilizzazione in attività di cava, estrattive o di ingegneria civile devono essere distrutti, senza diritto a rimborso o indennizzo, o consegnati, entro i successivi quindici giorni, ad un deposito delle Forze armate o di polizia, ovvero ad un deposito specificamente autorizzato dal prefetto, con oneri di custodia a carico degli interessati, salvo i quantitativi destinati, sulla base dei contratti in corso, agli approvvigionamenti finalizzati alle attività consentite a norma del comma 1.
5. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto fino al 31 dicembre 2007.

Art. 2.
1. Le attività di posizionamento e di sparo dei prodotti esplosivi di 2ª e 3ª categoria per uso civile deve svolgersi alla presenza della Forza pubblica, osservate le disposizioni vigenti per i servizi a pagamento richiesti da privati, o, in mancanza, adottando le misure di sicurezza e di controllo prescritte dal questore, che puo' disporre la vigilanza, con spese a carico dell'impresa interessata, di guardie particolari giurate, munite di specifici ordini di servizio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 delle operazioni di posizionamento e sparo deve essere dato preventivo avviso, almeno cinque giorni prima, al questore, che, nei tre giorni successivi comunica la disponibilità della forza pubblica o prescrive le misure di sicurezza e di controllo occorrenti.

Art. 3.
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, l'autorizzazione al trasporto su strada degli esplosivi destinati ad impieghi civili, é subordinata alla verifica delle condizioni tecniche, logistiche e organizzative volte ad assicurare la costante sorveglianza dei veicoli. A tal fine il trasporto degli esplosivi é sempre effettuato con mezzi idonei, chiusi, non telonati, muniti di idonei apparati di telecomunicazioni, nonché di idoneo sistema di teleallarme o telesorveglianza collegato con un istituto di vigilanza privata in grado di assicurare il costante monitoraggio degli spostamenti del mezzo, la costante ricezione di eventuali allarmi, nonché, anche mediante accordi con altri Istituti di vigilanza privata autorizzati ad operare nel territorio da attraversare, l'immediato intervento in caso di necessità.
2. Quando é prescritta la scorta ed il prefetto non dispone, in relazione alla tipologia del trasporto, che la stessa sia effettuata a mezzo della Forza pubblica, il servizio deve essere svolto da guardie particolari giurate specificamente addestrate, adeguatamente equipaggiate ed armate e munite di protezione individuale antiproiettile. L'applicazione della disposizione contenuta all'art. 106, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza é limitata, fino alla data del 31 dicembre 2007, ai casi assolutamente eccezionali individuati dal Dipartimento della pubblica sicurezza, per i quantitativi minimi dallo stesso indicati.
3. In caso di brevi soste, per comprovate necessità, il veicolo deve essere collocato in un'area di parcheggio o di sosta nella quale non corra il rischio di essere danneggiato da altri veicoli, e deve essere costantemente vigilato dal personale di bordo o, se prescritta, da quello di scorta.
4. Per le soste prolungate che non prevedono la presenza del personale di bordo o di scorta, i veicoli debbono essere custoditi all'interno di aree o stabilimenti che, sentito il parere della Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, offrano tutte le garanzie per la sicurezza e l'incolumità pubblica previste dalle norme vigenti ed a condizione che:
a) il luogo sia chiuso o recintato, dotato di idonei sistemi di protezione passiva, di tecnologie di telesorveglianza, prevenzione delle intrusioni ed allarme e di adeguata vigilanza a mezzo guardie particolari giurate;
b) il veicolo sia perfettamente chiuso, con il motore spento, e con il sistema di teleallarme o telesorveglianza costantemente in funzione;
c) i sistemi di allarme del luogo di sosta e del veicolo siano collegati con il personale di vigilanza o con un istituto di vigilanza, in grado di intervenire immediatamente in caso di necessità;
d) dopo ogni sosta il veicolo e il carico siano attentamente controllati.
5. I dati relativi al trasporto degli esplosivi, compresi quelli dei commi 1, 2 e 3, devono essere conservati per almeno tre anni e sono comunicati, a richiesta, all'autorità di pubblica sicurezza.
6. É vietato trasportare a bordo del veicolo altre persone oltre i componenti dell'equipaggio (guidatore e personale di scorta), i cui nominativi debbono essere comunicati alla competente autorità di pubblica sicurezza.
7. L'equipaggio non puo' aprire i colli, dei quali ha l'obbligo di verificare preventivamente l'integrità, ma deve consegnarli chiusi al destinatario finale indicato nell'autorizzazione al trasporto, previa identificazione del medesimo.

Art. 4.
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, le disposizioni dell'art. 3 si applicano anche, in quanto compatibili, alle autorizzazioni di pubblica sicurezza per il trasporto di esplosivi destinati ad impieghi civili via aerea, via mare, attraverso acque interne o a mezzo ferrovia.

Art. 5.
1. Tutte le licenze e le autorizzazioni di polizia finalizzate all'acquisto ed alla movimentazione degli esplosivi debbono riportare, oltre agli estremi dei riconoscimenti, delle certificazioni e delle prese d'atto previste dalle norme vigenti rilasciate per gli esplosivi stessi, le generalità complete ed il numero di codice fiscale dei titolari e delle persone che, comprese i fochini, sono incaricate della loro effettiva manipolazione ed uso. Alle annotazioni puo' provvedersi anche mediante estensioni debitamente vidimate dalla competente autorità di pubblica sicurezza.
2. I produttori, i titolari di depositi e gli utilizzatori degli esplosivi sono tenuti ad impedire l'accesso e la permanenza di estranei nelle aree in cui insistono le fabbriche o i depositi di esplosivi ovvero in quelle in cui gli esplosivi devono essere utilizzati e ad annotare nel registro di cui all'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, o in apposito registro debitamente vidimato, le generalità complete dei loro dipendenti e di tutte le altre persone che, in ragione dell'incarico affidato o per altre giustificate ragioni sono autorizzate ad accedere nei predetti luoghi, nonché delle persone comunque incaricate della movimentazione degli esplosivi, comunicando al questore, senza ritardo, ogni variazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 15 agosto 2005

Riporto anche una circolare sui compiti dei fochini

Circolare 557/PAS.12982.D(22) del 13 febbraio 2006
OGGETTO: Attività di posizionamento e sparo di esplosivi di 2^ e 3^ categoria. Quesito.
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 144/05, coordinato con la Legge di conversione n. 155/05 recante “misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, e del D.M. del 15.08.2005, sono qui pervenuti numerosi quesiti da parte di alcuni Uffici Territoriali di questo Dipartimento della P.S. e di associazioni operanti nel settore estrattivo minerario, relativamente alle attività in oggetto indicate e, particolarmente, al personale incaricato del posizionamento e dello sparo dei prodotti esplosivi di 2^ e 3^ categoria in miniere e cave. Come noto, per le attività estrattive in cava, il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, all'art.27 prescriveva che le operazioni di disgelamento dinamiti, confezionamento ed innesco cariche, brillamento mine ed eliminazione delle cariche esplosive, fossero affidate “esclusivamente” a personale munito della licenza di fochino; mentre in ambito minerario tempi e modi di impiego degli esplosivi sono stati disciplinati dall'art. 317 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, che affidava a “personale qualificato” l'esecuzione di tale attività. Con il D. Lgs. N. 624 del 25 novembre 1996, attuativo della direttiva 92/91/CEE, relativa alla “sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”, è stata approvata una modifica al cennato articolo, poiché è stato espressamente previsto che per le operazioni di prospezione mediante l'uso di esplosivo l'incaricato delle operazioni sia in possesso di patente di fochino (vd. art. 73, comma 3 del D. Lgs. n. 624/96). Nello stesso solco si pone il D.M. 15.08.2005, laddove per l'esecuzione delle attività estrattive che utilizzano esplosivi di 2^ e 3^ categoria, impone la presenza di personale munito di licenza di polizia ai sensi del combinato di cui all'art. 57 T.U.L.P.S. e art. 110 del relativo Regolamento. di esecuzione, previo accertamento della capacità tecnica degli interessati da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, nonché di nullaosta del questore per l'esercizio di tale attività.

 


 

 


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