Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Angelo Vicari - Esposizione sintetica delle disposizioni del D. L.vo 26-10-2010 n. 204 (vers. 20 sett. 2011)

DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 2010 N. 204
“ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI”.
(GAZZETTA UFF. 10 DICEMBRE 2010 N. 288)
SINTESI
di ANGELO VICARI

aggiornata con la CIRCOLARE esplicativa del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/10900(27)9 del 24 giugno 2011.
^^^^^^^^^^^^^^^
Il Decreto Legislativo 204/2010 è composto da n. 8 articoli ed è entrato in vigore il 1 luglio 2011 (art. 8).
Alcune previsioni normative troveranno applicazione successivamente a tale data, siccome la loro attuazione è subordinata all’emanazione di DECRETI ministeriali (art. 6, comma 4); nell’attesa “continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia” (art. 6, comma 4).
Con Decreto del Presidente della Repubblica dovrà essere emanato, entro 12 MESI dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, anche, il nuovo Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., in considerazione delle modifiche apportate al testo vigente del 1940, n.635 (art. 6, comma 1).
Si continua, anche dopo il 1 luglio 2011, ad applicare la normativa vigente sulle armi, ove non modificata dal presente Decreto Legislativo (art. 6, comma 5).
PRECEDENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO
Il 18 giugno 1991 venne pubblicata la DIRETTIVA del Consiglio delle Comunità Europee 91/477/CEE relativa al “Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi” (Gazz. Uff. dell’Unione europea, 11 novembre 1991, n. 87).
Tale Direttiva si rese necessaria per poter sottoporre a maggior controllo la movimentazione di armi all’interno della Comunità Europea, rendendo, nel contempo, più omogenea la legislazione delle armi dei singoli Paesi, in previsione della libera circolazione delle persone e delle merci (31 dicembre 1992).
La direttiva 91/477/CEE è importante perché ha introdotto:
a)         la definizione e classificazione delle armi, loro parti e delle munizioni;
b)         i requisiti generali, anche psicofisici per l’acquisto e la detenzione di armi;
c)         l’accordo preventivo con il paese di destinazione per l’esportazione di armi;
d)        la Carta europea d’arma da fuoco per facilitare la circolazione di armi per l’attività venatoria e quella sportiva.
La direttiva 91/477/CEE fu recepita nel nostro ordinamento con la LEGGE 19 dicembre 1992, n. 489, relativa alle “Disposizioni in materia di direttive comunitarie del mercato interno” (Gazz. Uff. 21 dicembre 1992, n. 299), con la quale, all’art. 9, si delegò il Governo ad emanare un decreto legislativo per l’attuazione, nel rispetto di principi e criteri direttivi.
Il 30 dicembre 1992 fu emanato il DECRETO LEGISLATIVO n. 527, “Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi” ( Gazz. Uff. 11 gennaio 1993, n. 7), con il quale furono apportate modifiche alla Legge 110/75 (acquisto, detenzione, importazione, esportazione di armi da parte di cittadini comunitari) e resa operativa la Carta europea di arma da fuoco con apposito Regolamento di esecuzione, emanato con Decreto del Ministro dell’Interno del 30 ottobre 1996, n.635 (Gazz. Uff. 19 dicembre 1996, n. 297).
In data 21 maggio 2008, la Comunità europea ha ritenuto opportuno emanare una nuova DIRETTIVA, 2008/51/CE (Gazz. Uff. Unione europea, 8 luglio 2008, n. 179), che “Modifica la direttiva 91/477/CEE”, in considerazione:
a)         della firma del Protocollo (16 gennaio 2002) contro la fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e munizioni, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata;
b)         della conseguente necessità di disporre e regolamentare migliori metodologie per rendere sempre più efficiente la “Tracciabilità” delle armi, loro parti, munizioni ed esplosivi;
c)         della opportunità di definire e classificare, più puntualmente, le armi da fuoco, le loro parti e munizioni, nonché le relative attività commerciali;
d)        della necessità di un maggior controllo sull’affidabilità dei soggetti che acquistano e detengono armi.
La Direttiva 2008/51/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con la LEGGE 7 luglio 2009, n. 88, relativa alle “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee- legge comunitaria 2008” (Gazz. Uff. 14 luglio 2009, n. 161, Suppl. Ord. n. 110), con la quale, all’art. 36, si delega il Governo ad emanare un Decreto Legislativo per l’attuazione di tale direttiva, con l’indicazione di principi e criteri direttivi.
La Legge n. 88/2009 prevede, inoltre :
- all’art. 29, la delega per l’attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa alla “Immissione sul mercato di articoli pirotecnici”, attuata con Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 (Gazz. Uff. 22 aprile 2010, n. 93), normativa non rilevante ai fini del Decreto Legislativo 204/2010;
- all’art. 30, la delega per l’attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa alla “Istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile”, attuata con Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, normativa rilevante ai fini del Decreto Legislativo 204/2010 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2010, n. 33).
In data 26 ottobre 2010, il Governo ha emanato il DECRETO LEGISLATIVO n. 204 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288), per l’attuazione della Direttiva 2008/51/CE, con il quale si apportano MODIFICHE e INTEGRAZIONI:
- al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 527;
- al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e relativo Regolamento di esecuzione;
- alla Legge 2 ottobre 1967, n. 895 sulle “Disposizioni per il controllo delle armi”, così come modificata dalla Legge 14 ottobre 1974, n. 497 relativa alle “Nuove norme sulla criminalità”;
- alla Legge 18 aprile 1975, n. 110.
DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 2010, N. 204
“Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e detenzione di armi” (Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288)
ART. 1
(Oggetto e campo di applicazione)
Non rilevante ai fini della presente sintesi.
ART. 2
(MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO
30 DICEMBRE 1992 N. 527 )
Con il comma 1, lettera b), viene INSERITO l’art. 1- bis, dopo l’art. 1 del D.L.vo 527/1992 (attuazione prima Direttiva 91/477/CEE), per meglio definire i concetti di:
a)         “ARMA DA FUOCO”. “Qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata ad espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente”.
Sono ESCLUSI gli “OGGETTI”, elencati nell’Allegato I, punto III, della Direttiva 91/477/CEE, che, seppure conformi alla definizione:
- sono stati disattivati, rendendoli “definitivamente inservibili”;
- sono concepiti per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all’arpione, oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, “purchè siano utilizzati unicamente per tali scopi specifici”.
Viene considerato “OGGETTO IDONEO AD ESSERE TRASFORMATO” in arma da fuoco:
-“se ha l’aspetto di un’arma da fuoco”;
- ha particolari caratteristiche di fabbricazione;
- è stato costruito con materiale adatto.

b)         “PARTE”. “Qualsiasi componente o elemento di ricambio” di un’arma “da fuoco”, quando sia:
-“specificatamente progettato per un’arma da fuoco”;
-           “indispensabile al suo funzionamento”.
Vengono elencate,“in particolare”:
-           la canna;
-           il fusto;
-           la carcassa;
-           il carrello;
-           il tamburo;
-           l’otturatore;
-           il blocco di culatta.
Non si esclude che, anche altre “parti”, aventi ambedue le caratteristiche di cui sopra, possano essere considerate tali.
Nonostante sia mancante del requisito della indispensabilità al funzionamento, viene, per la prima volta, considerato PARTE anche “ogni DISPOSITIVO progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco”, cioè il SILENZIATORE, prima considerato accessorio, come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 1996, n. 559/C.22425/10179(7), il cui impiego è, comunque, espressamente vietato nell’attività venatoria (art. 21, Legge quadro sulla caccia, 11 febbraio 1992, n. 157).
In precedenza le “parti” di arma erano elencate nell’art. 19 della Legge 110/75, relativo al loro trasporto, ove NON erano ricompresi:
-           l’otturatore;
-           il blocco di culatta;
-           il silenziatore.
Il CARICATORE, già inserito nell’art. 19 della Legge 110/75, non essendo stato riportato nell’elenco delle “parti”, ed a seguito di espressa cancellazione di tale parola, con la modifica dell’art. 19, apportata dal presente D.L.vo (art. 5, comma 1, lettera L), NON è più considerabile “parte” di arma, ma declassato ad ACCESSORIO, come il cannocchiale, i variatori di strozzatura, il freno di bocca, i contrappesi, i visori notturni, oggetti non sottoposti ad alcuna limitazione della normativa sulle armi, come esplicitato nella Circolare del 24 giugno 2011( pag. 11).
Devono essere considerati, ancora, “parti” i caricatori delle armi da guerra, per le motivazioni che, di seguito, andremo ad illustrare, relativamente alla modifica dell’art. 19 della Legge 110/75.
NON è PARTE, per espressa disposizione del presente D.L.vo, il “SEMILAVORATO”, cioè “quella parte di arma che, per poter essere assemblata sull’arma e garantirne il funzionamento, necessita di ulteriori lavorazioni meccaniche”(art. 5, comma 1, lettera L).
c)         “PARTE ESSENZIALE”, è quella parte di un’arma “da fuoco” che rientra “nella categoria in cui è stata classificata l’arma da fuoco” di cui fa parte o è destinata a farne parte, cioè:
- il meccanismo di chiusura;
- la camera;
- la canna.
Questa definizione era già presente nell’Allegato I, punto II, lettera B, della Direttiva 91/477/CEE.
d) “MUNIZIONE”. “L’insieme della cartuccia o (e) dei componenti” compresi:
- i bossoli;
- gli inneschi;
- la polvere da sparo;
- le pallottole;
- i proiettili.
Nel presente D.L.vo non viene prevista alcuna modifica a quanto già stabilito in materia di detenzione di munizioni e polvere dall’art. 97 del Regolamento del T.U.L.P.S; pertanto, nonostante la suddetta definizione, che sembrerebbe far rientrare tra le munizioni anche i “bossoli”e le “pallottole”, sottoponendoli, così, all’obbligo di denuncia, si continuano ad applicare gli artt. 38 del T.U.L.P.S. (denuncia di detenzione), 58 e 97 del relativo Regolamento (modalità della denuncia e quantitativi detenibili).
Ogni dubbio in merito viene fugato dall’art. 3, comma 1, lettera e) del presente D.L.vo., il quale, relativamente alla modifica dell’art. 38 del T.U.L.P.S., dispone l’obbligo della denuncia di detenzione solo per le “MUNIZIONI FINITE”, come chiarito, anche, dalla Circolare del 24 giugno 2011 (pag. 5).
e)         “TRACCIABILITA’”. Possibilità di “controllo sistematico del percorso” delle armi “da fuoco”, loro parti e munizioni, dal fabbricante all’acquirente, per prevenire la fabbricazione e traffico illeciti.

f)         “INTERMEDIARIO”. Persona fisica o giuridica che:
- NON è armaiolo;
-esercita professionalmente l’attività di VENDITA, ACQUISTO, TRASFERIMENTO di “armi” (da fuoco, da sparo, bianche), loro parti, munizioni;
- NON ne ha la materiale DISPONIBILITA’.
I “meri VETTORI” (trasportatori) NON sono considerati espressamente intermediari.

g)         “ARMAIOLO”. Persona fisica o giuridica che:
-esercita professionalmente le attività di FABBRICAZIONE, COMMERCIO, SCAMBIO, ASSEMBLAGGIO, RIPARAZIONE, DISATTIVAZIONE (omessa per dimenticanza la DEMILITARIZZAZIONE), LOCAZIONE di “armi” (da fuoco, da sparo, bianche), loro parti e munizioni.
Lo stesso art. 2, comma 1, lettera c), del presente D.L.vo, MODIFICA l’art 2 del D.L.vo 527/92, relativo al rilascio della CARTA europea d’arma da fuoco, inserendo la possibilità di richiedere tale documento, da parte dei cittadini dell’Unione europea, al “questore della provincia di DOMICILIO”, anziché di sola residenza.
Tale previsione colma la lacuna lasciata dal D.P.R. 28 maggio 2001, n.311 (“Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per attività disciplinate dal T.U.L.P.S”), che, con l’art. 3, ha modificato l’art. 61 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., nella parte in cui vincolava la richiesta di licenze di porto d’armi alla residenza, inserendo anche il domicilio.

ART. 3
(MODIFICHE AL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931  N.773)
Vengono MODIFICATI gli artt. 28, 31, 35, 38, 42, 55, 57 del T.U.L.P.S..
Viene INSERITO l’art. 31 bis.
Il comma 1, lettera a), MODIFICA l’art. 28 del T.U.L.P.S. relativo alle licenze per le attività commerciali per armi da guerra:
-estendendo tale obbligo anche per “ASSEMBLAGGIO” delle stesse;
-la VALIDITA’ delle relative licenze viene portata da 1 a 2 ANNI.
Questo aumento riguarda solo le licenze commerciali, con implicita esclusione della licenza di collezione di armi da guerra (si veda, di seguito, la modifica dell’art. 31 del T.U.L.P.S., al nuovo comma 3, dove è confermata la validità della licenza di collezione per armi antiche) ;
-la sanzione prevista dall’art. 28 viene aumentata esclusivamente per la “MULTA”( da 3.000 a 30.000 Euro).

Il comma 1, lettera b), (art. 3), MODIFICA l’art. 31 del T.U.L.P.S., relativo alle licenze commerciali per le armi comuni:
-estendendo tale obbligo anche per “ASSEMBLAGGIO” delle stesse;
-la VALIDITA’ delle relative licenze viene portata da 1 a 3 ANNI.
Da tale aumento viene esclusa espressamente la licenza di COLLEZIONE di armi antiche (permanente, art. 32 T.U.L.P.S.).
In merito alla estensione della validità delle suddette licenze, è da rilevare che non è stata presa in considerazione quella di “riparazione” (art. 8, Legge 110/75). Trattandosi, comunque, di licenza di minore importanza per la salvaguardia della sicurezza pubblica, rispetto a quelle di fabbricazione e vendita, considerato il principio di semplificazione dell’attività amministrativa, si ritiene che si debba considerare estesa da 1 a 3 anni anche la validità di questa autorizzazione.
Il comma 1, lettera c), (art. 3), INSERISCE l’art. 31 bis per disciplinare la nuova attività professionale di “INTERMEDIARIO” “nel settore delle armi”.
Sebbene si faccia esplicito riferimento alla nuova figura di “intermediario”, la cui attività viene definita all’art. 2, comma 1, del presente D.L.vo, con riferimento alle “armi”, “parti” e “munizioni”, tuttavia, nel nuovo art. 31 bis, tale attività viene limitata al “settore delle armi”, come confermato dalla Circolare del 24 giugno 2011 (pag. 3).
Per tale attività è necessario:
-richiedere apposita licenza al Prefetto;
-la licenza ha una validità di 3 ANNI;
-OGNI ANNO, l’intermediario deve comunicare al Prefetto, anche con sistema informatizzato, un “resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate”.
L’omissione di tale comunicazione può comportare la sospensione e, in caso di recidiva, anche la revoca, della licenza.
Non è prevista nessuna sanzione per lo svolgimento di tale attività senza licenza; si ritiene che possa ricadere nelle sanzioni previste dalla Legge 895/1967, così come modificata dalla legge 497/74.
Questa nuova norma (31 bis) sarà APPLICABILE solo dopo la pubblicazione (1 luglio 2012) del D.P.R. che modificherà il Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., con il quale saranno stabilite le modalità di attuazione (art. 6, comma 1, presente Decreto)

Il comma 1, lettera d), (art. 3), SOSTITUISCE l’art. 35 del T.U.L.P.S., relativo alle attività commerciali per armi comuni, modalità per l’acquisto e la cessione delle stesse.
Art. 35 T.U.L.P.S. MODIFICATO
Comma 1. L’armaiolo DEVE tenere un “REGISTRO delle operazioni giornaliere in formato ELETTRONICO”, “secondo le modalità definite nel regolamento”, in sostituzione di quello cartaceo.
La tenuta del registro in formato elettronico non era obbligatoria, ma solo facoltativa, come disposto dall’art. 2 del D.P.R. 28 maggio 2011, n.311.
L’applicazione di tale disposizione è RINVIATA alla emanazione del nuovo Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S, che ne dovrà stabilire le modalità di attuazione.
La Circolare del 24 giugno 2011 (pag. 4) precisa che “ fino all’emanazione delle nuove norme del Regolamento del T.U.L.P.S., con le quali saranno definite le relative modalità di tenuta, i registri potranno essere tenuti anche solo nel formato cartaceo”, esplicitando quanto previsto dall’art. 6, comma 4, del presente D.L.vo.
Comma 2. I REGISTRI in formato elettronico e cartaceo devono essere conservati per un periodo di 50 ANNI (in precedenza 10 anni).
Comma 3. Quando l’armaiolo cessa l’attività deve CONSEGNARE i registri all’Autorità di P.S. che ha rilasciato la licenza per la relativa conservazione.
Le informazioni registrate nel sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell’Interno, denominato G.E.A., previsto dall’art. 3 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 8 ( sistema di tracciabilità degli esplosivi per uso civile), sono conservate per 50 anni successivi alla cessazione dell’attività.
Comma 4. Viene confermato l’obbligo per l’armaiolo di comunicare MENSILMENTE, anche per via telematica, “all’ ufficio di polizia competente per territorio”, i dati relativi alla movimentazione delle armi detenute.
Comma 5. Si conferma il divieto di “vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi” a persone che non siano in possesso di licenze di porto d’armi o di Nulla Osta all’acquisto rilasciato dal Questore.
Comma 6. Il NULLA OSTA non può essere rilasciato ai minori degli anni 18; viene confermata la validità di 1 MESE, come in precedenza; ritorna ad essere esente da ogni tributo, con domanda redatta in carta libera, come già originariamente stabilito dal T.U.L.P.S (la previsione della marca da bollo, sia per la domanda che per il N.O., era stata inserita con la Circolare del Ministero dell’Interno del 5 maggio 2003).
Comma 7. Per il rilascio del N.O. il Questore DEVE richiedere (attualmente è rimesso alla sua discrezionalità) apposito CERTIFICATO medico rilasciato, come già previsto, da medici della A.S.L, militari, della Polizia di Stato o Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Con il suddetto certificato medico, come per il passato, si deve certificare che “il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere”.
Oltre a ciò, il medico DEVE inserire la nuova dichiarazione, non prevista in precedenza, con la quale si certifica anche che il richiedente “non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero abusare di alcool”.
Il Questore, infine, DEVE subordinare il rilascio del N.O. “alla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti”, obbligo non contemplato dalla precedente normativa.
Queste ultime disposizioni, in particolare la dichiarazione/certificazione innovativa del medico, devono essere considerate già in vigore, siccome l’art. 6, comma 2, del presente D.L.vo, prevede un Decreto di attuazione del Ministro della Salute solo per disciplinare le nuove modalità di accertamento dei requisiti psicofisici per la detenzione e acquisizione di armi.
Di contrario avviso sembra essere il Ministero dell’Interno che, con la Circolare del 24 giugno 2011 (pag. 4), dispone, genericamente, che “sino a quando non sarà emanato tale provvedimento, ai fini del rilascio del nulla osta a corredo delle relative istanze (come pure delle istanze di porto d’armi) dovrà continuare ad essere presentata la certificazione sanitaria sinora prevista”.
Comma 8. Vengono AGGRAVATE le sanzioni per l’armaiolo:
arresto da 6 MESI a 2 ANNI e ammenda da 4.000 a 20.000 Euro.
Comma 9. Vengono AGGRAVATE le sanzioni per i privati, acquirenti o cessionari di armi, NON legittimati all’acquisto o cessione:
arresto fino ad 1 ANNO e ammenda da 2.000 a 10.000 Euro.
Comma 10. Il rilascio del Nulla Osta DEVE essere COMUNICATO, a cura dell’interessato, “ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio”, indicati nella richiesta di N.O..
In caso di inottemperanza è prevista la sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 Euro. Può essere disposta anche la revoca del N.O..
Questa disposizione troverà ATTUAZIONE solo a seguito della emanazione del nuovo Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. che dovrà “individuare” le persone alle quali deve essere data la comunicazione e le relative modalità.

Il comma 1, lettera e), (art. 3), MODIFICA l’art. 38 del T.U.L.P.S. relativo alla denuncia di detenzione di armi e munizioni.
Viene SOSTITUITO il comma 1:
-           l’obbligo della denuncia di detenzione, come in precedenza, ricomprende le “ARMI” (da fuoco, da sparo, bianche), le “MUNIZIONI FINITE” e le “MATERIE ESLODENTI di qualsiasi genere”;
-viene INSERITO l’obbligo di denuncia anche delle PARTI di armi “DA FUOCO”, indicate nella definizione introdotta dall’art. 2, comma 1, lettera b), del presente Decreto L.vo.
Tale previsione è stata opportuna tenuto conto che, con la precedente normativa, veniva sanzionata la detenzione illegale di parti di armi dall’art. 2 della Legge 895/67, pur in mancanza di un espresso precetto/divieto, siccome l’art. 38 del T.U.L.P.S. sottoponeva all’obbligo di denuncia solo le ”armi” (invece, relativamente alle armi da guerra, si fa riferimento anche alle loro parti nell’art. 28 del T.U.L.P.S.).
L’esplicito riferimento alla definizione di “parte” di cui al presente decreto, con riferimento alle sole armi “da fuoco”, fa ritenere che l’obbligo della denuncia sia escluso per le parti di armi “da sparo”(aria o gas compressi) e “bianche”;
-           viene anche precisato che l’obbligo della denuncia di detenzione delle MUNIZIONI si limita a quelle “FINITE”, fugando, così, ogni dubbio per quanto riguarda i componenti, equiparati alle munizioni nella definizione di cui all’art. 2, comma 1, del presente Decreto L.vo. Tale previsione trova conferma nella Circolare del 24 giugno 2011 (pag. 5);
-           è stabilito un preciso termine temporale per la presentazione della denuncia di detenzione, cioè “ENTRO LE 72 ORE SUCCESSIVE all’acquisizione della MATERIALE DISPONIBILITA’”.
Lo stesso termine è vincolante anche per la denuncia di “qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità” delle armi, parti, munizioni e materie esplodenti (art. 58 Regolamento esecuzione T.U.L.P.S.)
Tale nuova previsione viene a colmare una lacuna normativa che era stata sanata solo dalla giurisprudenza della Cassazione, che aveva interpretato il concetto di denuncia “immediata” con quello di “tempo apprezzabile”.
Trattandosi di ORE e non di giorni, è opportuno che, nell’atto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, venga inserita, oltre che la data, anche l’ora.
E’ importante anche il riferimento alla “MATERIALE DISPONIBILITA’”, momento dal quale devono essere calcolate le 72 ore; si può, infatti, verificare che un soggetto acquisti un’arma, ma che decida di ritirarla materialmente dopo un mese. L’obbligo di denuncia scatta dal momento in cui l’arma sarà portata a casa;
-           nel nuovo comma 1 dell’art. 38, viene indicato, più correttamente, a quale Ufficio deve essere PRESENTATA la denuncia e cioè, come in precedenza, “all’ufficio locale di pubblica sicurezza” (Questura, Commissariato) e “quando questo manchi, al LOCALE comando dell’Arma dei Carabinieri”.
Rispetto alla precedente formulazione è stata inserita la parola “locale” Comando dell’Arma dei Carabinieri, per meglio definire la possibilità di presentare la denuncia anche alla Stazione dei Carabinieri, in mancanza di Questura o Commissariato.
Altra novità interessante, sempre relativa alla presentazione della denuncia, riguarda la possibilità, alternativa (“ovvero”) all’inoltro agli Uffici e Comandi di cui sopra, di trasmetterla direttamente “per via telematica al sistema informatico” G.E.A. del Ministero dell’Interno, previsto dall’art 3 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n 8, relativo alla tracciabilità degli esplosivi civili.
Quest’ultima modalità troverà ATTUAZIONE pratica solo dopo l’emanazione del nuovo Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. che ne dovrà stabilire le modalità (Circolare 24 giugno 2011, pag.4).
Il comma 1, lettera e), (art.3), sempre relativamente alla modifica dell’art. 38 del T.U.L.P.S., AGGIUNGE allo stesso altri due commi e cioè il 4 e il 5.
Con il comma 4 si INSERISCE la nuova previsione riferita a coloro che DETENGONO “armi”(da fuoco, da sparo, bianche), ma NON sono titolari di licenze di porto. Questi ultimi, ogni 6 ANNI, devono presentare il CERTIFICATO medico previsto per il rilascio del N. O..
In caso di mancata presentazione, il Prefetto è autorizzato a vietare la detenzione delle armi, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S..
La presentazione di tale certificazione dovrà ritenersi obbligatoria solo dopo l’emanazione del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con quello dell’Interno, di cui all’art. 6, comma 2, del presente D.L.vo, che dovrà stabilire “una specifica disciplina”, come confermato dalla Circolare del 24 giugno 2011 (pag. 5).
Con il comma 5, si viene ad INSERIRE quanto già stabilito dall’art. 58 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e cioè che deve essere RIPRESENTATA denuncia quando “L’ARMA” viene “TRASFERITA IN UN LUOGO DIVERSO da quello indicato nella precedente denuncia”.
L’art 58, comma 3, da considerarsi implicitamente abrogato dalla nuova disposizione, riportava la formula più generica “da una località all’altra dello Stato”.
Quindi, con la nuova previsione, contrariamente ad alcune interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, la denuncia deve essere ripetuta anche se deve essere ripresentata agli stessi Ufficio di P.S. o Comando Carabinieri, che avevano ricevuto la precedente denuncia.
Il riferimento alla sola “arma”, e non anche alle parti di essa e munizioni, si ritiene che non debba essere interpretato come obbligo di ridenuncia per la sola arma, ma anche di parti di armi da fuoco e munizioni (correttamente l’art. 58 faceva riferimento al trasferimento di “detto materiale” e cioè armi, munizioni, materie esplodenti).
In mancanza di espressa previsione, si ritiene che, siccome l’obbligo di ridenuncia è stato inserito nell’art. 38 del T.U.L.P.S., la sanzione, che, per giurisprudenza costante (Cass. Sez. U. 30 giugno 1984, n. 6176) era quella di cui all’art. 221, comma 2, del T.U.L.P.S., debba essere quella prevista dall’art. 17, comma 1, dello stesso T.U..
Con l’ultimo periodo dello stesso Comma 5 si inserisce la previsione dell’obbligo di CUSTODIA delle “armi”(anche in questo caso manca esplicito riferimento alle parti , munizioni ed esplosivi), stabilendo che “il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza”.
In merito, il vigente art. 20 della legge 110/75 già stabilisce che la custodia delle armi e degli esplosivi “deve essere assicurata con ogni diligenza”.
Anche se non previsto esplicitamente, si ritiene che questa disposizione troverà ATTUAZIONE pratica solo dopo dell’emanazione del Regolamento del Ministro Dell’Interno relativo alle modalità di custodia di cui all’art. 5, comma 1, lettera m) del presente D.L.vo.

Il comma 1, lettera f), (art. 3), MODIFICA l’art 42 del T.U.L.P.S., relativo alle licenze di porto d’arma, INSERENDO:
-il comma 4. Come per il Nulla Osta, cui si rimanda, anche quando venga rilasciata una licenza di porto d’armi, l’interessato DEVE COMUNICARE il rilascio ai propri familiari.

Il comma 1, lettera g), (art. 3), MODIFICA l’art. 55 del T.U.L.P.S., relativo alle attività commerciali per le materie esplodenti, INSERENDO:
-l’obbligo di tenuta del registro “in formato elettronico”, in sostituzione di quello in formato cartaceo, “secondo le modalità definite nel regolamento”.
-la conservazione per 50 anni (attualmente 5 anni);
-l’obbligo di consegna dei registri all’Autorità che ha rilasciato la licenza, quando sia cessata l’attività.
Come esplicitato dalla Circolare del 24 giugno 20110 (pag. 4) “Fino all’emanazione delle nuove norme del Regolamento del T.U.L.P.S., con le quali saranno definite le modalità di tenuta, i registri potranno essere tenuti anche solo nel formato cartaceo”, in previsione di quanto disposto dall’art. 6, comma 4, del presente D.L.vo.

Il comma 1, lettera h), (art.3), MODIFICA, integrandolo, l’art. 57 del T.U.L.P.S. relativo alla licenza dell’Autorità locale di pubblica sicurezza (anche il Sindaco ove non vi sia un Commissariato di P.S.) per gli spari di armi da fuoco o fuochi d’artificio, ecc., “in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa”.
Vengono INSERITI i nuovi commi 3, 4 e 5.
Con il comma 3 si stabilisce che la LICENZA di cui sopra deve essere richiesta “per l’apertura o la gestione di CAMPI DI TIRO (tiro a volo) O POLIGONI PRIVATI”.
Questa previsione era stata anticipata dalla circolare del Ministero dell’Interno 19 aprile 2006, n. 557/PAS.5899-10089(13) relativa alla “Apertura di un poligono privato”.
Con il comma 4 si prevede che, prima del rilascio della licenza, deve essere sentito il Sindaco del luogo ove sorgerà il poligono, limitatamente agli “aspetti di competenza locale” ( es. inquinamento da piombo, rumore ecc.)
Con il comma 5 si precisa che la norma troverà ATTUAZIONE con le modalità che verranno stabilite nel nuovo Regolamento di esecuzione del T.U.
In merito, la Circolare del 24 giugno 2011(pag 6) chiarisce che “finchè tale disposizione non sarà compiutamente disciplinata nel Regolamento, potranno, comunque, continuare a rilasciarsi e/o rinnovarsi le autorizzazioni, da parte delle competenti Autorità locali di P.S., sino ad oggi individuate per consentire l’espletamento delle cennate attività”( pur mancando un esplicito richiamo, si ritiene che il Ministero abbia voluto fare riferimento alla Circolare del 19 aprile 2006, sopra indicata).
Con la stessa Circolare del 24 giugno c.a., “si precisa, in ogni caso, che il campo di applicazione del nuovo art. 57 non riguarda l’Unione Italiana Tiro a Segno e le Sezioni del T.S.N. Per tali enti, infatti, si applica la specifica disciplina di cui agli artt. 250 e 251 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 90, recante Codice dell’ordinamento militare ed agli artt. Dal 59 al 64 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90” del relativo Regolamento.
ART. 4
(MODIFICHE ALLA LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 895)
Sono apportate MODIFICHE agli artt. 1 (importazione, vendita , cessione, raccolta di armi, parti, munizioni, esplosivi, aggressivi chimici senza licenze), 2 (detenzione illegale), 3 ( omessa consegna a seguito di provvedimento di divieto dell’ autorità), 4 (porto illegale), della legge 895/67, relativa alle “Disposizioni sul controllo delle armi”, così come modificata dalla Legge 14 ottobre 1974, n. 497, relativa alle “Norme contro la criminalità”.
Le suddette modifiche si limitano all’AUMENTO consistente delle “MULTE”, rimanendo invariati i tempi della reclusione.
Viene apportata la MODIFICA anche all’art 5 della suddetta legge, relativo alle ipotesi di diminuzione delle pene in relazione della qualità e quantità del materiale in argomento, con l’inserimento delle “parti” di armi.
ART. 5
(MODIFICHE ALLA LEGGE 18 APRILE 1975, N.110)
Vengono MODIFICATI gli artt. 2, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23 della Legge 110/75
Sono INSERITI gli artt. 11-bis e 13.bis.

Il Comma 1, lettera a), MODIFICA l’art. 2, comma 2, della legge 110/75:
-con l’inserimento del DIVIETO di fabbricazione, importazione e vendita di “armi da fuoco corte semiautomatiche” e “a ripetizione“, “camerate per il munizionamento nel CALIBRO 9X19 PARABELLUM”;
-viene consentita la fabbricazione delle armi in tale calibro solo ai fini di esportazione e di fornitura alle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato, con la licenza di cui all’art. 31 del T.U.L.P.S..
Tale divieto era già, implicitamente, applicato attraverso il rifiuto di iscrizione di armi in tale calibro nel Catalogo Nazionale, siccome in dotazione alle Forze di polizia, con l’eccezione di alcuni revolver, catalogati armi comuni (es. n. Cat. N. 7499), con la limitazione dell’impiego di munizioni con palla in piombo nudo.
Se con il sibillino concetto di “arma da fuoco corta a ripetizione” si ritiene di definire la pistola a rotazione, deve essere proibita anche la fabbricazione/commercializzazione di questa specie di arma corta in cal. 9X19 P., con l’eccezione dei modelli già catalogati. In merito, la Circolare del 24 giugno 2011 (pag. 7) non ha fornito chiarimenti, riportando pedissequamente quanto previsto nel presente D.L.vo.
Il Comma 1, lettera b), (art. 5), MODIFICA l’art. 4 della Legge 110/75 (Porto di armi ed oggetti atti ad offendere):
-al comma 1(art. 4 L. 110), tra gli oggetti che NON possono essere portati fuori della propria abitazione o delle appartenenze sono inseriti gli “STORDITORI ELETTRICI e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione”, cioè un passaggio di corrente elettrica nel corpo .
Tali apparecchi sono acquistabili con licenze di porto d’armi o N.O. e detenibili con relativa denuncia, siccome definiti “armi” dall’art. 585 c.p. (“Circostanze aggravanti”), che considera tali “tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto”, come stabilito, anche, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha definito “arma” “un apparecchio in grado di produrre scosse elettriche, ad alto o basso voltaggio” (Sez. I, 9 giugno 2004, n. 25912).
Tali oggetti, in precedenza, erano presi in considerazione solo dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 10 dicembre 1997 che ne stabiliva il divieto di porto;
-al comma 2(art 4 L. 110), tra gli oggetti che possono essere portati fuori della propria abitazione solo “con giustificato motivo”, vengono INSERITI:
a) gli strumenti riproducenti armi, di cui all’art. 5 della legge 110, comma 4 (così come modificato dal presente D.L.vo.) e cioè gli “strumenti riproducenti armi in metallo”, quelli da “segnalazione acustica” ( che impiegano cartucce a salve), quelli denominati “softair”;
b) i “PUNTATORI LASER o oggetti con funzione di puntatori laser di classe pari o superiore a 3b”(potenza superiore a 5mW) già regolamentati da Ordinanza del Ministero Sanità del 16 luglio 1998 (Gazz. Uff. del 20 luglio 1998, n. 167);
-al comma 3 (art. 4 L. 110) sono AUMENTATE le sanzioni per chi porta fuori della propria abitazione gli oggetti proibiti o quelli portabili ma senza giustificato motivo:
arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 1.000 a 10.000 Euro;

-al comma 4 (art 4 L. 110) vengono AUMENTATE le sanzioni:
a) per chi porta armi nelle riunioni pubbliche, anche se munito di licenza (arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 3.000 a 20.000 Euro);
b) per chi porta armi in riunioni pubbliche non munito di licenza(arresto da 3 a 6 anni e ammenda da 5.000 a 20.000 Euro);
-al comma 5 (art. 4 L.110) sono AUMENTATE le sanzioni per chi porta in una riunione pubblica gli oggetti che non possono essere portati fuori della propria abitazione e anche quelli portabili, ma senza giustificato motivo (arresto da 6 a 18 mesi e ammenda da 2.000 a 20.000 Euro).

Il comma 1 lettera c), (art. 5), MODIFICA l’art. 5 della L. 110 (Divieto di giocattoli trasformabili in armi):
-la parola giocattoli riproducenti armi viene SOSTITUITA con “STRUMENTI” riproducenti armi;
- al comma 4 (art. 5 L. 110), viene SOSTITUITO il secondo periodo; viene ampliato il già previsto divieto di fabbricare strumenti riproducenti armi con l’impiego di tecniche e materiali che ne consentano la trasformazione in armi, stabilendo, anche, che:
a) gli strumenti riproducenti armi realizzati “in METALLO” devono avere la CANNA “completamente ostruita non in grado di camerare cartucce” e “occlusa da un tappo rosso inamovibile”;
b) gli strumenti da “SEGNALAZIONE ACUSTICA”, “destinati a produrre un rumore tramite l’accensione di una cartuccia a SALVE”, devono avere la CANNA “occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all’estremità della canna” (mancava una regolamentazione normativa di questi strumenti, se non la legge 509/93 sul Banco di Prova, che li sottopone a controllo);
c) gli strumenti denominati “ SOFTAIR ” possono essere venduti solo ai “MAGGIORI DI 16 anni” e possono sparare “PALLINI IN PLASTICA DI COLORE VIVO”, usando aria o gas compressi.
L’energia del pallino, “misurata ad un metro dalla volata”, deve essere inferiore o pari ad 1 JOULE (“non deve superare”).
La CANNA deve essere “COLORATA DI ROSSO PER ALMENO 3 centimetri”.
In caso di canna “non sporgente” la coloratura deve interessare la parte anteriore sempre per 3 centimetri (questa tipologia di strumenti, sebbene abbia trovato larga diffusione nei “giochi di guerra”, non ha mai avuto una regolamentazione normativa);
d) i suddetti strumenti devono essere sottoposti a “VERIFICA DI CONFORMITA’”, “accertata” da Banco di Prova e “riconosciuta” con provvedimento del Ministero dell’Interno.
Le disposizioni di cui sopra troveranno APPLICAZIONE solo dopo l’emanazione di apposito DECRETO del Ministro dell’Interno, con il quale saranno definite le modalità di attuazione. Pertanto, come precisato dalla Circolare del 24 giugno 2011 (pag. 8), “continueranno ad essere applicate le prescrizioni sino ad oggi previste per tali strumenti, compresa quella relativa all’occlusione degli stessi mediante tappo rosso”.
-il comma 6 (art. 5 L. 110) viene SOSTITUITO con la previsione dell’aumento delle sanzioni per “chiunque produce o pone in commercio” i suddetti strumenti non conformi: reclusione da 1 a 3 anni e multa da 1.500 a 15.000 euro.

Il comma 1, lettera d),(art. 5), MODIFICA l’art 8 della legge 110/75 (Accertamento per il rilascio di autorizzazioni di polizia in materia di armi):
-           al comma 6 , relativo a coloro che sono esentati dal dimostrare la CAPACITA’ TECNICA attraverso apposito esame, dopo le parole iniziali “coloro che”, viene INSERITA la frase sibillina “nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza”.
L’inserimento di tale inciso non è di facile comprensione. Si ritiene che si sia voluto stabilire che coloro che richiedono le licenze di porto d’armi non siano tenuti a dimostrare la “capacità tecnica”,con l’apposito esame, sempreché “nei 10 anni antecedenti alla presentazione della prima istanza”:
a)         abbiano effettuato il servizio militare:
b)         siano appartenuti ai Corpi armati dello Stato;
c)         abbiano ottenuto il certificato di idoneità al maneggio delle armi del Tiro a Segno Nazionale.
Questa nuova disposizione si applica solo alle richieste di rilascio delle licenze di porto e non anche a quelle di rinnovo, siccome si fa esplicito riferimento alla “presentazione della prima istanza”.
Tale interpretazione è conforme a quanto riportato in merito dalla Circolare 24 giugno 2011 (pag. 8) con la quale si chiarisce che, con tale previsione, si “stabilisce una presunzione di idoneità tecnica al maneggio delle armi solo nei confronti di coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno svolto o svolgono il servizio nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato e non più, quindi, anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato tale servizio in epoca antecedente.
In tali ultimi casi, quindi, a corredo delle prime istanze di rilascio delle autorizzazioni richiamate al medesimo art. 8, dovrà essere presentato anche il certificato di idoneità tecnica al maneggio delle armi, da conseguire presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale”.
Si ritiene che l’opportunità di inserire tale disposizione sia dovuta alla considerazione del fatto che sono stati sollevati “dubbi da vari uffici sulla effettiva capacità nell’uso e maneggio in sicurezza delle armi da fuoco nei confronti di coloro i quali presentano un congedo illimitato relativo al servizio di leva prestato in epoca antecedente di molti anni rispetto alla richiesta di licenza” (Ministero dell’Interno. Parere n. 557/PAS. 10100A(1) del 21 maggio 2004, “Rilascio porto di pistola per difesa personale ex art. 42 T.U.L.P.S.”).
Il limite temporale dei 10 anni può essere preso in considerazione anche quando non si provveda al rinnovo delle licenze di porto d’armi nei termini di legge, ma a distanza di qualche anno dalla prima istanza. Così, anche, per quanto riguarda per l’abilitazione all’esercizio venatorio per la licenza di porto di fucile per uso caccia, non rinnovata nei termini.

Il comma 1, lettera e), (art. 5), MODIFICA l’art 10 della L.110/75 (Collezioni di armi da guerra e comuni):
-           si prevede l’AUMENTO della sanzione della MULTA, rimanendo invariati i tempi della reclusione :
a)         al comma 3, relativo alla sanzione per il trasferimento illegittimo di armi da guerra (diverso dalla successione a causa di morte, versamento Direzione artiglieria, cessione musei, fabbricanti armi e munizioni da guerra); multa da 2.000 a 20.000 Euro;

b)         al comma 4, relativo alla sanzione per chi entra in possesso di armi da guerra senza dare avviso al Ministero dell’Interno e senza richiedere la relativa licenza di collezione; multa fino a 1.000 Euro;
c)         al comma 10, relativo alla sanzione per detenzione di armi comuni in sovrannumero senza licenza di collezione e detenzione di munizionamento per armi inserite nelle collezioni di armi da guerra e comuni; multa da 1.500 a 10.000 Euro.

Il comma 1, lettera f),(art. 5), MODIFICA l’art 11 della L. 110/75 (Immatricolazione di armi comuni da sparo):
-           viene SOSTITUITO il comma 1, ove sono elencati i numeri, contrassegni e sigle che devono essere riportati sulle armi.
“Sulle armi prodotte, assemblate e introdotte nello Stato”:
a)         “in un’area delimitata del fusto, carcassa o castello” o di una parte “essenziale” dell’arma (es. canna); (tale area non può riportare altri “segni” identificativi. “Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile e facilmente ispezionabile senza attrezzi”);
b)         devono essere impressi, in “modo indelebile”, “a cura del fabbricante o dell’assemblatore”:
-           il nome (non previsto prima), la sigla od il marchio del fabbricante o assemblatore;
-           l’anno di fabbricazione (non previsto in precedenza);
-           il Paese o il luogo di fabbricazione;
-           il numero di iscrizione nel Catalogo Nazionale (ove previsto). Questo “segno identificativo”, a decorrere dal 1 gennaio 2012, non sarà più impresso, per l’abrogazione dell’art. 7 della Legge 110/75, che istituiva e regolamentava il Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo, abrogazione stabilita dall’art. 14, comma 7, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, relativa alle “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)” (Gazz. Uff. 14 novembre 2011, n. 265, Suppl. Ord. n. 234);
-           il numero di matricola;
-           il calibro deve essere riportato almeno sulla canna (non previsto in precedenza);
c)         rimane l’obbligo di imprimere un numero progressivo (di matricola) sulle canne “intercambiabili”;
d) il Banco di Prova dovrà apporre anche:
-la sigla della Repubblica Italiana;
-l’indicazione dell’anno in cui è avvenuta l’introduzione (non previsto in precedenza);
e) è consentita la SOSTITUZIONE della parte dell’arma sulla quale è stata apposta la marcatura, quando diventi inservibile per “rottura” o “usura”, previo versamento di quest’ultima alla Direzione di Artiglieria.
Nessuna disposizione viene data per quanto riguarda la marcatura della nuova parte; si ritiene che si debba provvedere presso il Banco Nazionale di Prova;

-           al comma 2 (art. 11 L. 110), relativo al controllo della presenza dei suddetti contrassegni da parte del Banco Nazionale di Prova, con l’apposizione di uno speciale contrassegno della Repubblica Italiana e la sigla di identificazione del Banco, viene stabilito che il Banco, oltre alla già prevista trascrizione dell’operazione su registro cartaceo, deve provvedere anche alla comunicazione dei dati al Ministero dell’Interno in forma telematica;
-           al comma 3 (art. 11 L. 110), relativo al non obbligo di presentare al Banco di Prova le armi importate con punzoni di prova di Banchi riconosciuti, viene aggiunto il periodo nel quale si prevede che l’Autorità di pubblica sicurezza, quando, nell’ambito dell’attività di controllo, abbia motivo di ritenere che le armi introdotte nel territorio dello Stato non siano corrispondenti al prototipo iscritto nel Catalogo nazionale, può disporre perché il detentore inoltri l’arma al Banco di Prova per la verifica di conformità; il Banco procederà secondo quanto già stabilito dall’art. 14 della L. 110/75.

Il comma 1, lettera g), (art.5) INSERISCE l’art. 11-bis nella L. 110/75 relativo alla “Tracciabilità delle armi e munizioni”:
-           comma 1. L’archivio/sistema informatizzato G.E.A., previsto dall’art. 3 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 8, relativo alla tracciabilità degli esplosivi per uso civile, gestito dal Ministero dell’Interno, deve registrare e conservare, per almeno 50 anni, il tipo, la marca , il modello, il calibro, il numero di serie, il numero di catalogo, i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell’acquirente o del detentore di ciascuna “arma da fuoco” in circolazione;
-           comma 2. Nel medesimo archivio, anche per quanto riguarda le munizioni, oltre ai dati previsti dall’art. 3 del D.L.vo 6 dicembre 1993, n. 509 (G.Uff. 10 dicembre 1993, n.289), relativo alle norme di controllo per le munizioni civili (es. nome o marchio di fabbrica), devono essere registrati i nomi e gli indirizzi del fornitore, dell’acquirente e detentore.
Le disposizioni di cui sopra troveranno APPLICAZIONE pratica solo dopo la pubblicazione del Decreto del Ministro dell’Interno, entro un anno dalla entrata in vigore del presente Decreto, che dovrà stabilire le modalità di funzionamento e utilizzazione del sistema informatico G.E.A.. come previsto dall’art. 6, comma 3, del D.L.vo in argomento ed esplicitato dalla Circolare del 24 giugno 2011 (pag. 10).

Il comma 1, lettera h), (art. 5), INSERISCE l’art 13-bis nella L 110/75, relativo alla (Immissione sul mercato delle armi provenienti da scorte governative):
- comma 1. Viene prevista e disciplinata la possibilità di commercializzare le armi delle Forze armate e di polizia sempreché:
a) dichiarate “fuori uso”, perché “non più in dotazione”;
b)         “demilitarizzate”, cioè TRASFORMATE da GUERRA o tipo guerra in armi COMUNI da sparo.
E’ la prima volta che viene definita con norma la “DEMILITARIZZAZIONE”, in precedenza regolamentata solo con circolare ministeriale (Circolare del Ministero dell’Interno 20 settembre 2002, n. 557/B.50106.D.2002, “Nuove disposizioni in materia di demilitarizzazione e disattivazione delle armi da sparo. Principi generali. Legge 18 aprile 1975, n. 110”, pubblicata sulla G.Uff. 5 ottobre 2002, n.234);
- comma 2. Le suddette armi possono essere cedute solo a soggetti muniti delle autorizzazioni all’acquisto;

-comma 3. Viene definita la “DISATTIVAZIONE” ( anche questa regolamentata nella circolare del 20 settembre 2002), considerata come quella attività mediante la quale un’arma da guerra o comune viene resa INERTE, e ridotta a mero “SIMULACRO”, anche nelle parti essenziali, in modo PERMANENTE e IRREVERSIBILE.
Le armi disattivate, trattandosi di simulacri, possono essere cedute senza alcuna autorizzazione;
-comma 4. Le attività di “demilitarizzazione” e “disattivazione” devono essere effettuate:
a) da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra;
b) da stabilimenti militari;
c) da soggetti pubblici di cui all’art. 10 ,comma 5 della L.110/75, se muniti delle necessarie attrezzature tecniche ( fabbriche di armi o munizioni da guerra, enti pubblici in relazione ad attività di carattere storico culturale).
La “disattivazione” può essere effettuata, oltre che dai soggetti autorizzati alla demilitarizzazione, anche da soggetti muniti di ambedue le licenze di FABBRICAZIONE e RIPARAZIONE per armi comuni.
Tali disposizioni ricalcano quelle già riportate nella citata circolare del Ministero dell’Interno del 20 settembre 2002.
Le previsioni di cui sopra, sia per la “demilitarizzazione” che per la “disattivazione”, troveranno applicazione solo dopo il previsto Decreto del Ministro dell’Interno (omessa data di emanazione) che dovrà prevederne le modalità. Pertanto,la Circolare del 24 giugno 2011 (pag. 10) precisa che “sino all’emanazione di tale decreto, continueranno ad essere osservate le indicazioni fornite con circolare n. 557/B.50106.D.2002 del 20/09/2002 (G.U. n. 234 del 5 ottobre 2002), ad oggetto “Nuove disposizioni in materia di demilitarizzazione e disattivazione delle armi da sparo. Principi generali. Legge 18 aprile 1975, n. 110”;
-comma 5. Prima dell’inizio delle procedure di cessione le Amministrazioni interessate devono darne COMUNICAZIONE al Ministero dell’Interno e alla Questura della provincia dove sono ubicati gli “ARSENALI”per il loro deposito.

Il comma 1, lettera i), (art. 5), MODIFICA l’art. 15 della L. 110/75 relativo alla (Importazione temporanea delle armi da sparo):
-al comma 1 viene inserita la possibilità di importare temporaneamente armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia, senza licenza di importazione di cui all’art. 31 del T.U.L.P.S., anche “per finalità commerciali a soli FINI ESPOSITIVI per fiere, esposizioni, mostre”.
Come previsto dalla Circolare del 24 giugno 2011 (pag. 11), “questa nuova disposizione non entra in vigore il 1 luglio 2011, poiché necessita di un’integrazione al Decreto del Ministro dell’Interno 5 giugno 1978 recante modalità per l’introduzione, la detenzione, il porto e trasporto all’interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del numero massimo di armi di cui è ammessa l’importazione temporanea, adottato ai sensi del secondo comma dell’art 15 della stessa legge”( Gazz. Uff. 18 gennaio 1979, n. 18);
-al comma 4 è inserito l’AUMENTO della sanzione della MULTA, da 4.000 a 30.000 Euro, per la mancata osservanza delle modalità e dei termini della importazione temporanea, di cui al D.M. 5 giugno 1978 (G.Uff. 18 gennaio 1979 n. 18).

Il comma 1, lettera l, (art. 5), MODIFICA l’art. 19 della L. 110/75 relativo al (Trasporto di parti di armi):
-al comma 1, relativo all’obbligo dell’avviso di trasporto anche per le parti di armi, viene depennata la parola CARICATORI, in sintonia con la nuova definizione di “parti” di armi, nella quale non sono stati inseriti; quindi, tali oggetti possono essere venduti, acquistati, detenuti, portati senza alcuna autorizzazione. Pertanto, come previsto anche dalla Circolare del 24 giugno 2011 (pag. 11), a partire dal 1 luglio 2011, “ qualunque attività concernente i caricatori, compresa la mera detenzione dei medesimi, non sarà più subordinata alle autorizzazioni di polizia sinora rilasciate ai sensi della normativa vigente”.
Come in precedenza evidenziato, trattando della definizione delle “parti” di armi, debbono essere considerati, ancora, tali i caricatori per armi da guerra, sia perché nell’art 19 si faceva espresso riferimento “ai caricatori per armi comuni”, sia perché sono rimasti vigenti gli artt. 1 e 2 della Legge 2 ottobre 1967, n. 895 (“Disposizioni per il controllo delle armi”), che puniscono la vendita e la detenzione di “parti” di “armi da guerra” “atte all’impiego”. La stessa Circolare, regolamentando anche le procedure per l’esportazione di caricatori negli Stati ove, ancora, sono considerati parti di armi, prevede il rilascio, da parte dei Questori, di una attestazione, il cui fac-simile (All. 1 alla Circolare) fa espresso riferimento alla esportazione dei soli caricatori “per armi da fuoco portatili semiautomatiche”.
Quando vi siano caricatori per armi comuni, compatibili con quelli di armi militari (es. M16, AK47), per non essere considerati “parti”, è necessario che la loro capacità sia quella riportata nel Catalogo Nazionale;
-al comma 2, viene aumentata l’AMMENDA per:
-trasporto senza avviso di parti di armi da guerra (da 250 a 1.000 Euro);
- trasporto senza avviso di parti di armi comuni (fino a 500 Euro);
-dopo il comma 2 è AGGIUNTO il comma 3, con il quale si precisa che NON sono da considerare “parti di arma” “quelle ancora in uno stato di SEMILAVORATO”.
“SEMILAVORATO” è “quella parte che, per poter essere assemblata sull’arma e garantirne il funzionamento, necessita di ulteriori lavorazioni meccaniche”. Pertanto, come previsto anche dalla Circolare del 24 giugno 2011 (pag. 11), per le parti semilavorate vi è “ l’esclusione dell’obbligo del preventivo avviso di trasporto, ai sensi degli artt. 28 e 34 T.U.L.P.S..A partire dal 1 luglio, i fabbricanti che avranno necessità di movimentare i semilavorati, non saranno più soggetti a tale obbligo”.
Nello stesso comma si stabilisce che NON sono da considerare “LAVORAZIONI MECCANICHE” i “TRATTAMENTI superficiali dei metalli” (es. brunitura), per cui si possono effettuare senza alcuna autorizzazione.

Il comma 1, lettera m), (art.5), MODIFICA l’art. 20 della L. 110/75 relativo alla (Custodia delle armi ed esplosivi):
-viene AGGIUNTO il comma 8, con il quale si prevede che, entro 6 MESI dalla data di entrata in vigore del presente D.L.vo, Il Ministro dell’Interno adotterà uno o più DECRETI per determinare:
a)         “modalità e termini” di CUSTODIA delle “armi”( da fuoco, da sparo e bianche) e delle “parti” detenute, “in relazione al numero di armi o parti”;
b)         “sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva”;

c)         modalità e termini per assicurare, anche con modalità telematiche, la tracciabilità di tutte le armi, loro parti e munizioni, con l’introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.
L’applicazione del nuovo comma dell’art. 20, quasi sicuramente, comporterà che il Questore potrà impartire prescrizioni per la custodia anche a coloro che detengono armi senza licenza di collezione. Per la vigente normativa il detentore di armi senza collezione, a termini dell’art. 20 della L.110, deve solo assicurare una generica custodia “con ogni diligenza”. In merito, la Circolare del 24 giugno 2011 (pagg. 11,12) precisa che “sino a quando non saranno emanati detti provvedimenti ministeriali, dovranno continuare ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla diligenza nella custodia delle armi” ( artt. 20 e 20 bis della Legge 110/75).

Il comma 1, lettera n), (art. 5), MODIFICA l’art. 22 della L. 110/75 relativo alla (Locazione e comodato di armi):
-al comma 1, relativo alla liceità del comodato delle armi per uso scenico, di caccia o sportivo, è AGGIUNTO il periodo con il quale si definiscono, le armi “PER USO SCENICO” (prima prese in considerazione solo dalle circolari del Ministero dell’Interno 11 luglio 1994 e 21 luglio 1995), regolamentandone il loro impiego.
Armi per “USO SCENICO” sono quelle che:
a)         hanno la canna “occlusa parzialmente”, in modo che non possa espellere un proiettile (con semplici accorgimenti tecnici);
b)         l’impiego deve avvenire “costantemente sotto il controllo dell’armaiolo che le ha in carico”.
Con Circolare del Ministero dell’Interno, n. 50.302/10.C.N.C.77, del 7 luglio 2011, relativa alla “Disciplina delle armi per uso scenico di cui all’art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110”, sono state regolamentate le procedure burocratiche e tecniche per la trasformazione, la detenzione e l’impiego delle suddetta specie di armi;
-al comma 2, relativo alla sanzione per colui che cede armi in comodato non consentite, viene aumentata la sanzione della MULTA, da 2.000 a 20.000 Euro.

Il comma 1, lettera o), (art.5), MODIFICA l’art. 23 della L. 110/75, relativo alle (Armi clandestine):
- al comma 2, relativo alla sanzione per il commercio di armi clandestine, viene aumentata la sanzione della MULTA, da 2.000 a 20.000 Euro;
- al comma 3, relativo alla detenzione di armi e canne clandestine, viene aumentata la sanzione della MULTA, da 1.000 a 15.000 Euro;
-al comma 4, relativo al porto di armi clandestine e alla cancellazione, contraffazione, alterazione dei segni distintivi, viene aumentata la sanzione della MULTA, da 2.000 a 20.000 Euro.

Art. 6
(DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)
Comma 1. Viene previsto il DECRETO del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con i Ministri della Giustizia, Economia, Difesa, Sviluppo economico, Lavoro e politiche sociali, da emanarsi entro 12 MESI dalla entrata in vigore del presente Decreto, con il quale sarà emanato un nuovo REGOLAMENTO per la MODIFICA dell’attuale Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (n. 635/40).
Tale Regolamento attuerà quanto previsto dal presente D.L.vo, nel rispetto dei principi di SEMPLIFICAZIONE e RIDUZIONE dei termini per i procedimenti amministrativi.
La riduzione dei termini è già vigente, a seguito di quanto disposto dalla Legge 241/90, così come modificata, per ultimo, dalla Legge 69/2009.
Dovrà, anche, essere prevista la possibilità di comunicare l’avviso di trasporto di armi e parti, di cui all’art. 34 del T.U.L.P.S., anche attraverso mezzi informatici o telematici.
Comma 2 (art. 6). Entro 180 GIORNI dalla entrata in vigore del presente Decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del’Interno, deve emanare un DECRETO con il quale:
a)         saranno DISCIPLINATE le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l’idoneità all’ACQUISTO, DETENZIONE, PORTO D’ARMI e NULLA OSTA. Attualmente sono vigenti le disposizioni emanate dal D. del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998 limitate alle sole licenze di porto d’armi (G.Uff. 22 giugno 1998, n. 143, con rettifica D.M. 9 ottobre 1998, in G.Uff 3 dicembre 1998, n. 283). La Circolare del 24 giugno 2011(pag.12) precisa che sino all’emanazione del predetto Decreto “continua ad applicarsi la disciplina di accertamento dei requisiti finora individuata dalla legislazione vigente”;
b)         sarà prevista una “SPECIFICA disciplina transitoria” per coloro che, “alla data di entrata in vigore del presente decreto, già DETENGONO armi”;
c)         saranno regolamentate le modalità per lo SCAMBIO dei dati informatici tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell’ordine relativamente ai procedimenti per l’acquisto, detenzione e porto di armi. Se correttamente gestita, questa previsione potrebbe essere un valido ausilio per le Forze di polizia nella prevenzione di fatti violenti commessi con armi.
Comma 3 (art. 6). Il Ministro dell’Interno, entro 12 MESI dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovrà emanare un DECRETO per disciplinare le modalità di FUNZIONAMENTO e di UTILIZZAZIONE del sistema informatico di raccolta dei dati G.E.A. (sistema informatico previsto dall’art. del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 8 relativo alla tracciabilità degli esplosivi per uso civile) per la tracciabilità delle armi e munizioni ( i dati da inserire sono quelli elencati nel nuovo art. 11-bis della L. 110/75, inserito dall’art.5, comma 1, lettera g) del presente D.L.vo).
Comma 4 (art. 6). Si tratta di una disposizione TRANSITORIA con la quale viene chiarito e disposto che, fino a quando non saranno emanati i DECRETI previsti per l’attuazione di diverse disposizioni del presente D.L.vo, “continuano ad applicarsi le DISPOSIZIONI VIGENTI in materia”.
Comma 5 (art. 6). Viene fatta salva la normativa vigente non modificata dal presente D.L.vo.
Comma 6 (art. 6). Si tratta di una norma INTERPRETATIVA con la quale si vuole chiarire quali devono essere considerati calibri ammessi per la caccia, relativamente ai fucili e carabine ad anima rigata ( art. 13 L. quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, in G.Uff. 25 febbraio 1992, n. 46):
a)         sono da caccia i fucili e carabine ad anima rigata che camerano cartucce che devono corrispondere a tutti e DUE i seguenti requisiti (requisiti MINIMI) e cioè:
1) calibro PARI a mm. 5,6;
2)         bossolo a vuoto PARI a mm. 40;
b)         sono da caccia anche dette armi che camerano cartucce con il solo REQUISITO del calibro e cioè:
di calibro SUPERIORE amm.5,6.
Quando la cartuccia sia di calibro SUPERIORE a mm. 5,6 NON è previsto anche il requisito del bossolo, come da disposizione conforme esplicitata nella circolare del Ministero dell’Interno 6 maggio 1997 (che ha recepito l’interpretazione del Ministero dell’agricoltura del 1979), pubblicata sulla Gazz.Uff. 28 maggio 1997, n. 122.
In pratica rimangono ESCLUSI per la caccia, con armi ad anima rigata, il calibro 221( perché ha il bossolo inferiore a 40 mm., anche se di caibro 5,6 mm.) e tutte le specie del calibro 22 (compresi i 22 Long Rifle, Hornet, Vierling).
Sono, invece, da caccia i calibri 222 e 223, in quanto di calibro 5,6 mm. e con i bossoli che superano i 40 mm..
Comma 7 (art. 6). Norma INTERPRETATIVA con la quale si chiarisce e stabilisce che, per i “fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella”(es. 44M), il limite massimo di detenzione delle relative munizioni è di 200 CARTUCCE.
Siccome nel D.L.vo si fa esplicito riferimento all’art. 97 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., tale quantitativo è ricompreso in quello già previsto per il munizionamento per “pistola o rivoltella”. In merito, anche la stessa Circolare del 24 giugno 2011(pag. 13) ha chiarito che “ al comma 7 viene posto, a partire dal 1 luglio 2011, nei confronti di detentori di fucili da caccia che utilizzano munizioni di armi corte, il limite detentivo previsto per queste ultime (200 e non 1500) all’art. 97 Reg. Esec. T.U.L.P.S. “.

Art. 7
(DISPOSIZIONI FINANZIARIE)
Non rilevante ai fini della presente sintesi.

Art. 8
(ENTRATA IN VIGORE)
Le disposizioni del presente D.L.vo sono entrate in vigore il 1 LUGLIO 2011, con esclusione di quelle per le quali sono previsti appositi DECRETI di esecuzione (art. 6, comma 4).
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Per approfondimenti: Mori, “Codice delle armi e degli esplosivi”, Ottava edizione 2011, La Tribuna, con le nuove disposizioni del presente D.L.vo.
Per aggiornamenti consultare il sito del dott. Edoardo Mori www.earmi.it

Ultimo aggiornamento
Firenze 30 novembre 2011

 


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