Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Sentenza della Cassazione su munizioni da guerra

Quando leggo le sentenze della Cassazione in materia di armi mi viene sempre in mente quella battuta che a proposito di certe categorie di persone dice “mi sembrano quei cani a cui insegnano a  camminare su due zampe; fanno tanto pena, ma è già tanto che ci riescano!”
Ne è esempio il caso in esame in cui in relazione ad una pistola era stato sollevato il problema se il 9 para sia ancora da guerra, dopo le modifiche legislative successive al D. L.vo 26 ottobre 2010.
Il caso era partito molto male già a Messina perché qualche giudice aveva avuto la bella pensata di chiedere al RIS se una certa pistola Tanfoglio fosse o meno da guerra. Quesito mentecatto perché il giudice al perito non può chiedere di esprimersi su questioni giuridiche, ma solo accertamenti di fatto: se l’arma è catalogata, se le cartucce sono in vendita. Il diritto poi lo deve applicare il giudice e non un maresciallo perché la nozione  italiana di arma da guerra è puramente formale e richiede di interpretare norme che neppure i giuristi hanno bene capito. Come può averle capite il RIS?
Il RIS (per quanto si capisce dalla sentenza) avrebbe anche preso una grossa cantonate (o voleva accontentare il PM).
La pistola era una Tanfoglio T90 con canna in calibro 9x21 e il detentore l’aveva usata con cartucce cal. 9x19 (cioè nove para). Sentire cosa scrive il RIS : che l’arma era da guerra a seguito di apprezzamento della sua spiccata potenzialità offensiva, all'esito di "un'attenta disamina delle connotazioni oggettive dell'arma” e che  l’arma aveva la “capacità di esplodere cartucce costituenti munizionamento da guerra, calibro 9 x 19 mm. e anche 9 x 21 mm., poiché la canna originaria della pistola in calibro 9 x 19 mm. era stata sostituita con una canna in calibro 9 x 21”. Ora è vero che la Tanfoglio T90 (o TZ 75) è nata in calibro 9 para, ma è noto che proprio per l’anomalia della legge italiana, la stessa identica arma  viene prodotta in calibro  9 para per l’esportazione e in calibro 9 x21 per il mercato interno e che perciò l’unica differenza sta nella canna. Perché il RIS non ha controllato se per caso  tra i 29 modelli della Tanfoglio in cal. 9x21 non ve ne era uno identico al modello T90? E che minchia di ragionamento è mai che il reo avrebbe cambiato la canna originale 9x19 con una 9x21 al fine di spararvi cartucce  … 9x19. Ma come può il RIS nascondere ai giudici che l’Italia è piena di pistole da guerra in cal. 9x19 a cui del tutto legittimamente è stata sostituita la canna?

La difesa eccepisce poi al giudice che le munizioni 9x19 sono in libero commercio e sapete come il giudice se la cava? Citando tutte le vecchie sentenze della Cassazione in cui  si dice che sono  da guerra! Ma la realtà non è nelle sentenze della Cassazione, è nella legge e il giudice deve conoscere la legge, non la Cassazione! Se sulla Gazzetta Ufficiale  c’è scritto che sono armi comuni i revolver in calibro 9x19, ciò significa che le munizioni in tale calibro possono essere acquistate e se il  giudice avesse chiesto ad un armaiolo invece che al RIS,  avrebbe saputo anche lui che poteva comperarle sotto casa!

La difesa ha cercato di spiegare alla Cassazione che la legge è cambiata e che tutte le precedenti decisioni e catalogazioni sono diventata carta straccia, ma la Cassazione, che non vuole demordere, che rifugge dal cambiare quelle che considera idee, dice apoditticamente che se le pistole 9 para sono vietate perché destinate alla polizia vuol dire  che sono da guerra!  Un po’ poco per superare la legge la quale richiede che le armi da guerra siano destinabili al moderno armamento di eserciti, per superare il dato di fatto che nessun paese considera queste armi da guerra, per superare il dato di fatto e normativo per cui in Italia vi sono revolver e carabine il cal. 9x19 classificati come armi comuni e che quindi le relative munizioni sono munizioni comuni.
Come ho già spiegato da tempo  qui!

 

Ecco un estratto della motivazione della sentenza Cass. 20 marzo 2012, per la parte che ci riguarda.

"" Nella sentenza impugnata, quindi, la classificazione della pistola Tanfoglio come arma da guerra o tipo guerra è giustificata non solo dalla valutazione del R.I.S. che il ricorrente assume apodittica, ma altresì dall'idoneità della medesima pistola ad utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra.
A quest'ultimo riguardo il ricorrente si limita ad affermare lapidariamente che le cartucce calibro 9 x 19 mm. sono in "libero commercio" e, quindi, "non possono considerarsi assolutamente munizioni per armi da guerra" (v. pag. 4 del ricorso a firma dell'avvocato Autru Ryolo); al contrario, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto come munizioni da guerra quelle recanti il calibro 9 x 19 mm. o calibro 9 lungo, dove la prima cifra indica la misura del diametro massimo della circonferenza del proiettile e la seconda la lunghezza del bossolo che corrisponde alta lunghezza della camera di cartuccia dell'arma (Sez. 1: n. 35106 del 31/05/2011, dep. 28/09/2011, Fanale, Rv. 250789; n. 19413 del 22/04/2008, dep. 15/05/2008, Tofani, Rv. 240284; n. 21611 del 07/04/2004, dep. 06/05/2004, Tuccimei, Rv. 228210; n. 2360 del 28/11/1985, dep. 22/03/1986, Venezia, Rv. 172213; n. 2443 del 17/02/1984, dep. 17/03/1984, Cerone, Rv. 163182).
Nè siffatta qualificazione delle cartucce calibro 9 x 19 come munizioni da guerra è smentita, secondo l'errata tesi in diritto del ricorrente, dal novellato testo della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, comma 2, come integrato con l'ultimo periodo introdotto dal D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, art. 5, comma 1, lett. a), recante attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, in vigore dal 1 luglio 2011.
E, invero, la predetta modifica legislativa, vietando "la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9 x 19 parabellum", salvo che le medesime armi "siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione", conferma inequivocabilmente la qualificazione come munizioni da guerra delle cartucce calibro 9 x 19 parabellum per la loro legittima destinazione esclusivamente alle Forze armate o ai Corpi armati (come la Polizia) dello Stato, e, con essa, la natura di armi tipo guerra delle pistole ancorchè semiautomatiche, come quella contestata nel presente processo, che possono utilizzare le medesime munizioni calibro 9 lungo (9 x 19 e 9 x 21), ai sensi della L. n. 110 del 1975, cit, art. 1, comma 2,.
Alla luce delle considerazioni che precedono è, infine, del tutto ininfluente la sopravvenuta abolizione, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, già previsto dalla L. n. 110 del 1975, art. 7, in forza della L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 14, comma 7, considerata la funzione meramente ricognitiva e formale dell'iscrizione delle armi nel suddetto catalogo, certamente non costitutiva della qualità di arma comune da sparo di quella in esso inserita nè, specularmente, idonea ad escludere la medesima qualità per le armi in esso non contemplate facendole rientrare, secondo l'erronea tesi del ricorrente, nella categoria delle armi da guerra (c.f.r., per tutte, sulla funzione del catalogo, Sez. 1, n. 23861 del 26/05/2010, dep. 22/06/2010, Gannilivigni, Rv. 247944). ""


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