Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Munizioni del TSN - Altra bufala del ministero

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale - 557/PAS.15555-10089(3) -  Roma 5 febbraio 2009
Oggetto: Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Avellino.
Riferimento nota n. 888/13B/P.A., del 3.09.2007

            In relazione al quesito posto con la nota in riferimento, si rappresenta quanto segue.
            La possibilità, per le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, di detenere cartucce per armi da fuoco era stata originariamente prevista dal R.D. 21 novembre 1932, n. 2051, che, all’art. 72, consentiva l’acquisto, presso le direzioni d'artiglieria o i distetti militari di zona, delle munizioni necessarie ad un mese di attività e, comunque, mai in quantità superiore alle diecimila.
Tale disposizione, quindi, si inquadrava in un sistema di autorizzazioni e controlli (da cui discendevano le correlate responsabilità), di cui era pienamente garante, anche in relazione alle dichiarate finalità addestrative affidate alle Sezioni del T.S.N., il Ministero della Guerra.
Il quadro normativo e regolamentare, oggi, è profondamente cambiato.
Il prelievo delle munizioni necessarie alle attività istituzionali e sportive delle Sezioni del T.S.N. non avviene più presso strutture militari, ma tramite normali canali commerciali e, dunque, si deve necessariamente ritenere non applicabile a tale ipotesi, il predetto sistema di “approvvigionamento controllato”.
Pertanto, fermo in ogni caso quanto disposto dagli artt. 25 e 31 della legge 18 aprile 1975, nr. 110 sulla tenuta dei registri di carico e scarico delle munizioni e degli esplosivi detenuti e quanto stabilito dalla circolare di questo Ministero n. 559/C.4932.10089(3), del 19 luglio 2000, relativamente alle modalità di utilizzo delle munizioni all’interno dei poligoni, si deve ritenere che, attualmente, il deposito di munizioni o esplosivi (questi ultimi da intendersi unicamente come “polvere nera”) - destinati al caricamento delle sole armi comuni da sparo e delle repliche di armi ad avancarica per l’uso immediato delle stesse presso le strutture del T.S.N. - per quantitativi eccedenti quelli normalmente previsti dall’art. 97 del Regolamento del T.U.L.P.S., debba, essere autorizzato dal Prefetto ai sensi dell’art. 47 del citato T.U..
E ciò anche al fine di garantire al meglio le esigenza di P.S. connesse alla custodia delle munizioni e quelle di pubblica incolumità derivanti dal deposito di materie esplodenti, con l’osservanza, quindi, dei limiti indicati dalla Commissione Tecnica Provinciale, e comunque entro il limite di carico massimo da fissarsi in 10000 munizioni (da calcolarsi anche tenuto conto dei rapporti di conversione di cui al D.M. 23.09.1999) in relazione alle effettive necessità mensili della Sezione e dell’idoneità tecnica dei locali destinati allo stoccaggio dei prodotti.
IL DIRETTORE l’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
(CRUDO)

NOTA
L’opinione (che purtroppo poi diventerà una circolare occulta) è, come non poteva essere altrimenti, sbagliata.
Al Ministero dell’Interno dovrebbero capire che il diritto non è una cosa per loro e che dovrebbero starne lontano come dai fili elettrici. Ma forse sono masochisti ed è perciò che insistono.
Già la prima affermazione “Il quadro normativo e regolamentare, oggi, è profondamente cambiato” è una sciocchezza e un falso culturale: non è cambiato assolutamente nulla, salvo il fatto che il ministero della Guerra si chiama ora Ministero della Difesa! Non è neppure vero che le Forze Armate non possano cedere munizioni al TSN come un tempo; se al Ministero Interni fossero informati, saprebbero proprio che è allo studio di cedere ai TSN le munizioni scartate per anzianità.
Esattamente come un tempo, i poligoni di tiro del TSN sono beni demaniali nella disponibilità del Ministero della Difesa e la loro conduzione e gestione avviene sotto la sorveglianza di esso.
Ciò significa che il Ministero dell’Interno, le Questure, i Prefetti, non hanno alcuna competenza ad occuparsi di essi,
Si sa che al Ministero sono stati colti dalla frenesia di controllare tutto e che hanno persino cercato di controllare i depositi di armi e di esplosivi delle Forze  Armate, ma è solo un sintomo dei disturbi comportamentali di cui soffrono.
La regola generale della Pubblica Amministrazione è che tutte sono autonome l’una dall’altra e che una P.A. non ne controlla un’altra se non negli stretti limiti di precise previsioni normative.
Basta leggersi le leggi sulle armi per vedere che:
- Sono esenti dalla denunzia di armi e munizioni “i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate” (art. 38 Reg. TULPS);
- L’art. 10 L. 110/1975 stabilisce che le forze Armate e i Corpo armati possono detenere e raccogliere armi da guerra, anche non in loro dotazione, senza alcun  vincolo o limite;
- L’art. 10 DPCM 23 febbraio 1991 n. 94 stabilisce che ogni Amministrazione pubblica importa materiale di armamento direttamente senza bisogno delle autorizzazioni del ministero dell’Interno;
- L’art. 31 L. 110/1975 prevede che l’autorità di PS sia competente al controllo delle Sezioni del TSN solo per i registri di cui è obbligatoria la tenuta;
- L’art. 32 L. 110/1975 stabilisce che i Musei di Stato devono solo redigere l’inventario delle armi comuni o da guerra detenute; per il resto non è certo il Ministero dell’Interno a poter stabilire le modalità di custodia o quali armi collezionare , ma il ministero da cui i Musei dipendono.
- Lo stesso Min. Int.  con circolare del 19 luglio 2000 ha riconosciuto che i Presidenti del TSN non hanno bisogno di autorizzazione per acquistare le munizioni del poligono. Correttamente la circolare espone: “Al riguardo, preliminarmente si osserva che, ai sensi del R.D.L. 16 dicembre 1935 n. 2430, il Tiro a Segno Nazionale (T.S.N.) è Ente pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero della Difesa. Le attività "istituzionali di allenamento al tiro e di certificazione (si pensi al rilascio della carta di riconoscimento ex art. 76 Reg. T.U.L.P.S., la c.d. carta verde, e del certificato al maneggio delle armi di cui all'art. 8 legge 110/75) si svolgono., di regola, in poligoni demaniali e, comunque, dichiarati agibili dall'autorità militare; tali attività sono soggette, a norma della legge n. 110/75, alla vigilanza degli organi dipendenti dal Ministero dell'Interno. Le Sezioni sono fornite di personalità giuridica di diritto pubblico a mente dell'art. 8 del R.D. 21 novembre 1932”.
E qui mi fermo perché mi pare che basti! Ma non so se anche voi non trovate un po’ sconvolgente che  un funzionario del ministero si permetta di mettere per iscritto affermazioni importanti e che possono cagionare danni ad altri, senza nulla sapere di ciò che la legge e il suo stesso Ministero hanno già stabilito.
Ma cosa crede questo funzionario, che i militari del Genio, i quali controllano i poligoni, siano dei cretini che non sanno neppure come si fa un deposito di munizioni?  Fino a prova contraria gli esperti sono proprio loro e ne sanno cento volte di più dei funzionari di Ps e dei vigili del fuoco, che molto spesso hanno fatto servizio civile, abituati a sparare ben altro che fucili e pistole.
Lo dimostra lo scritto del Ministero in cui, circa il numero di cartucce detenibili, si spara a casaccio la cifra 10.000, senza rendersi conto che per molti poligoni può essere il fabbisogno di un giorno! Questa sì che è competenza!
In conclusione: il solito pezzo di carta malefico, totalmente fuori luogo, buono solo per fare danni e confusione e che non sarebbe stato scritto se i funzioanari del ministero, invece di affidarsi esclusivamente alla loro ignoranza, si leggessero qualceh libro! Avrebbero scoperto nella loro stessa biblioteca, che il problema era già stato affrontato a risolto fin dal 1889. Scrive infatti il Manuale Pratico del Tiro a Segno Nazionale:
Permessi pei depositi di cartucce. — Prelevando un notevole numero di cartucce, maggiore di quello occorrente per le esercitazioni d'un mese, si viene necessariamente a tenere un deposito di polveri superiore a cinque chilogrammi; eppertanto, a sensi dell'art. 21 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, le società ne dovrebbero ottenere licenza dall'autorità di pubblica sicurezza. Il Ministero dell'Interno però ha ritenuto che di tale licenza non vi sia d'uopo, con la seguente circolare 9 settembre 1892, n. 10186:
« E sorto il dubbio se sia applicabile alle società del tiro a segno nazionale la disposizione dell'art. 21 del testo unico della legge sulla pubblica sicurezza, approvato con il decreto 30 giugno 18S9, n. 6144, per la quale non possono tenersi in casa né trasportarsi polveri da sparo in  quantità  superiore  a  cinque  chilogrammi.
« Sul proposito questo Ministero ha considerato che le società del tiro a segno nazionale, per quanto conservino una certa autonomia, dipendono direttamente per l'esercizio delle loro funzioni dal Ministero della Guerra . e sono poi sottoposte alla continua vigilanza delle Direzioni provinciali del tiro a segno e dei signori- Prefetti.
« Le cartucce, che loro occorrono per le esercitazioni dei soci sono prelevate dalle autorità militari, e la somministrazione e la custodia delle munizioni sono poi regolate da norme fisse ed uniformi per tutte le società ed offrono dal lato della pubblica sicurezza ed incolumità tutte le maggiori garanzie.
« Perciò questo Ministero, che sulla questione ha già sentito l'avviso di quello della Guerra e delle Finanze, ritiene non applicabile ai depositi e trasporti di polveri da sparo, che si fanno dalle predette società del tiro a segno nazionale, la disposizione in esame e prega però i signori Prefetti di dare sul proposito opportune istruzioni ai dipendenti uffici di P. S., onde non venga richiesta alle società stesse la licenza di cui al menzionato art. 21 del testo unico della legge».

Diceva Cicerone al cospiratore Catilina “usque tandem?” , fino a quando dovremo sopportare questa situazione scandalosa?

(5 marzo 2009)

Si veda ora la decisione del tribunale del riesame di Avellino che ha demolito le pretese del Ministero.

(22 ottobre 2009)


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