Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Ministero dell'Interno - parere 6 settembre 2012 su limitazione all'acquisto di munizioni

MINISTERO DELL'INTERNO - PARERE del 6 settembre 2012 n. 557/PAS//E/021549/10100.A.50  Rif. Cat. 6 F Div. P.A.S. del 10.11.11
OGGETTO: Acquisto munizioni  - Richiesta chiarimenti.

ALLA QUESTURA  DI  ……
Si fa riferimento alla nota a margine indicata, concernente la richiesta di chiarimenti di cui all'oggetto.
Al riguardo, si conferma che l'indicazione del numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo è stata introdotta, come è noto, dal comma 1 dell'art. 12 della legge 8 giugno 1992, n. 306.
Il secondo comma della citata nonna, per quanto attiene alle modalità di applicazione della sopraccitata disposizione, fa espresso rinvio ad un apposito decreto ministeriale, il quale però risulta non ancora essere stato emanato.
A parere di questo Ufficio, pertanto, non può trovare applicazione la limitazione in questione, in quanto essa si fonda su un decreto, allo stato, inesistente.
Ciò non toglie che, in presenza di effettive turbative all'ordine ed alla sicurezza pubblica determinate dall'eccessiva circolazione di munizioni nella provincia, codesta Autorità di P.S. potrà sempre intervenire, agendo ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., apponendo alle licenze di polizia rilasciate - nella modalità più opportuna - le prescrizioni che riterrà più idonee, dandone motivazione nel provvedimento.
Il Direttore dell'Area Arni ed Esplosivi (Paravati).

NOTA: Complimenti al dr. Paravati perché ha espresso un parere molto corretto in cui si dice chiaramente che il questore o il prefetto non possono limitare l'acquisto di munizioni perché  la legge 8 giugno 1992, n. 306 è priva dell'indispensabile regolamento. Come dire (aggiungo io) che l'Italia è piena di funzionari imbecilli laureati in legge, ma che non sanno leggere neppure le norme più chiare.
Conferma poi che talvolta si può ricorrere all'art. 9 TULPS, ma con adeguata motivazione che dimostri come nella provincia vi è una eccessiva circolazione di munizioni in modo da turbare l'ordine pubblico. Cosa che nessun prefetto o questore potrà mai motivare perché, come minimo, mancano i dati comparativi da provincia a provincia e perché sarebbe necessario accertare dove le munizioni vengono consumate; se vi sono dei poligoni è chiaro che il numero di colpi sparati si impenna, ma ciò non vuol dire che vi sia un pericolo per la sicurezza pubblica. Ancor più difficile dimostrare che è qualche scatola di cartucce in più che fa auementare gli omicidi della camorra o della mafia!
Motivare una decsione non significa sparare qualche frase reboante ad effetto come nelle conferenze stampa! Il che dimostra che nei vari TAR che hanno confermato i provvedimenti immotivati dei questori e prefetti vi sono più ignoranti che nelle questure e prefetture .. anche se guadagnano il triplo !

(15-03-2013)

 


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