Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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D.L.VO 121/2013. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO - Angelo Vicari

Anche se il termine per l’obbligo della presentazione del certificato medico (art. 6, comma 2), per chi detiene armi, è ancora lontano (18 mesi dal 5 novembre 2013), abbiamo registrato perplessità interpretative per l’individuazione dei soggetti esclusi da tale obbligo, cioè coloro che abbiano “già prodotto” tale documento “nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
In attesa di una circolare esplicativa, riteniamo che la via da percorrere, per cercare di fugare ogni dubbio, non possa che partire dal D.L.vo 204/2010.
L’art. 3 di questo decreto ha modificato l’art. 38 del T.U.L.P.S., introducendo il comma 4, con il quale, per la prima volta, è stato previsto che chiunque detiene armi “senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi”, deve presentare il certificato medico previsto dall’art. 35 dello stesso T.U. per il rilascio del N.O. acquisto.
Ma l’art. 6 dello stesso decreto ha sospeso l’attuazione di tale obbligo, subordinandolo  alla emanazione del decreto del Ministro della salute, di concerto con Quello dell’interno, entro 180 giorni dal 1 luglio 2011, sospensione confermata dalla circolare del 24 giugno 2011 (pag. 12).
E’ opportuno evidenziare che questa disposizione innovativa è da considerarsi tuttora in vigore, seppur ancora in attesa di attuazione, non essendo stato pubblicato il previsto decreto. Ne’ alcuna abrogazione, nemmeno implicita, ha introdotto il nuovo D.L.vo 121/2013. Anzi, quest’ultimo, ha espressamente confermato la vigenza di tale obbligo, stabilendo, all’art. 6, che “ entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti detentori di armi,nelle more dell’adozione del decreto del Ministro della salute (……) devono produrre il certificato medico(…..)”.
Pertanto, il Governo, preso atto del ritardo nell’applicazione pratica di quanto disposto dal precedente D.L.vo, ha ritenuto opportuno, nel frattempo, confermare tale previsione anche nel nuovo D.L.vo 121/2013, rendendola attuativa nel termine di 18 mesi dal 5 novembre 2013.
E’ importante evidenziare che l’obbligo inserito nel D.L.vo 121 deve essere inteso come speciale, rispetto a quello generale del D.L.vo 204/2010; inoltre, è da considerare con validità a termine, cioè applicabile una sola volta.
Infatti, nella relazione di presentazione del D.L.vo 121 al Parlamento, il Governo ha precisato che “l’intervento si è reso necessario per evitare che, in attesa della emanazione del richiamato decreto, non vengano sottoposti a verifica medica i soggetti che detengono un’arma”, chiarendo, nel contempo, che “ tuttavia la norma introduce un adempimento di carattere temporaneo, una tantum, in attesa che il competente Dicastero adotti il necessario decreto”.
Focalizzate le due diverse tipologie delle suddette prescrizioni, anche se con identica finalità, cerchiamo di individuare quali siano i soggetti “obbligati”.
Per il D.L.vo 204, la presentazione di detto certificato ogni 6 anni riguarda “chiunque detiene armi, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi”, chiaramente in corso di validità. Tale formula non sembra lasciare spazio a particolari difficoltà interpretative.
Nel D.L.vo 121, invece, è stata usata una formulazione diversa. Infatti, devono presentare il certificato medico, entro 18 mesi, “i soggetti detentori di armi (……) salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione (5 novembre 2013).
Al contrario della formulazione usata nel D.L.vo 204, quest’ultima lascia spazio a perplessità interpretative per il calcolo dei “ sei anni antecedenti”.
E’ da evidenziare che nel D.L.vo 121, per individuare i soggetti obbligati, o meno, non si fa più riferimento al possesso di “licenze di porto d’armi”, ma allo stesso “certificato medico”. E proprio questo esplicito riferimento a tale documento sembra avallare l’interpretazione per la quale il conteggio dei 6 anniantecedenti” debba essere fatto considerando NON la data di scadenza di una licenza di porto d’armi, ma, invece, la data di rilascio, siccome in tale data viene “prodotto” il certificato medico.
Per esempio, un soggetto che sia stato titolare di licenza di porto di fucile (valida sei anni) scaduta da 3 anni, sembrerebbe rientrare tra coloro che dovranno presentare il certificato medico, perché “già prodotto”, ma 9 anni prima, cioè alla data di presentazione dell’istanza di rilascio.
E’ di chiara evidenza, comunque, che questa lettura del D.L.vo 121 si basa esclusivamente sulla sola interpretazione letterale della disposizione, che potrebbe trovare una giustificazione ove non fosse ancora vigente  la norma generale prevista dal precedente D.L.vo 204.
Si ritiene, pertanto, che si debba andare oltre il significato del testo letterale, facendo uso anche del criterio logico/sistematico, per arrivare a dare una spiegazione più corretta al senso della formula usata nel D.L.vo 121.
A tal fine e’ opportuno rilevare come lo stesso Governo, quando ha voluto fare esplicito riferimento alla data di rilascio di una licenza di polizia, lo ha fatto chiaramente, come nell’art. 5 del D.L.vo 204, relativamente a coloro che sono esentati dalla dimostrazione della “capacità tecnica”, cioè, quando sia stata certificata “nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza”.
Oltre a ciò, non possiamo pensare che sia del tutto casuale il richiamo del D.L.vo 121 ai “sei anni antecedenti”, siccome quest’ultimo periodo di tempo combacia esattamente con quello di validità delle più comuni licenze di porto di armi, cioè quella per il porto di fucile per uso caccia e quella per il tiro a volo, in sintonia con la previsione generale stabilita nel D.L.vo 204.
La scelta, infine, di obbligare alla presentazione del certificato medico coloro che non siano in possesso di licenze di porto valide, con riferimento  al sesto anno e non al primo, trova anche la sua giustificazione nella norma generale che presuppone  il mantenimento dell’idoneità psico-fisica per tutto il periodo di validità delle licenze di porto d’armi, considerate tali anche quando non sia stato effettuato il versamento della tassa di concessione governativa, siccome ininfluente sul requisito della idoneità.
Dunque, riteniamo che, nonostante la formula usata nel D.L.vo 121, il calcolo per stabilire se un soggetto sia obbligato, o meno, a presentare il certificato medico, debba essere effettuato con riferimento all’ultimo anno di validità delle licenze di porto d’armi, uniformandosi, così, alla disposizione generale prevista dal D.L.vo 204. 
Comunque, sarebbe stato opportuno, “nelle more dell’adozione del decreto del Ministro della salute”, usare la stessa formula di cui al D.L.vo 204, così facilitando l’interpretazione dei diretti interessati e degli stessi uffici di polizia, contemperando le rispettive esigenze.

 

Firenze 18 febbraio 2014

 


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