Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Non occorre il maneggio armi se non si detengono munizioni - Circolare

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della pubblica sicurezza Direzione centrale affari generali servizio polizia amm.va e sociale div. Armi ed Esplosivi
559/C.12224/10100(2) 1 Roma, 21 luglio 1993 

OGGETTO: rinvenimento di armi comuni da sparo
ALLA QUESTURA DI TRENTO

Si fa riferimento alla nota sopraindicata con la quale si chiede di conoscere se un'arma comune, rinvenuta da privati cittadini in occasione di lavori di restauro o ristrutturazione di immobili di loro proprietà, possa essere regolarmente detenuta, qualora la stessa non risulti essere stata utilizzata per commettere reati, risulti munita di tutti i dati identificativi e non vengano accertate cause ostative soggettive.
Al riguardo, si è dell'avviso che il deposito delle armi, ai sensi dell'art.20 della L. 18 aprile 1975 n°110, presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza, da parte del soggetto che le ha rinvenute, comporti un controllo, sia sull'arma, sia sulla persona che dovrà detenerla. Qualora dai suddetti accertamenti si evincesse che non esistono cause ostative soggettive, l'autorità competente, nel momento del ricevimento della denuncia, potrà autorizzare la detenzione dell'arma, ricorrendo, se ne ravvisa l'opportunità, all'esercizio della potestà prescrittiva prevista dall'art.9 del Tulps. Ad esempio, nel caso di soggetti che non posseggano l'idoneità al maneggio delle armi, c.d. capacità tecnica, di cui all'art. 8 della legge 110/75, potrà prescrivere che l'arma stessa possa essere detenuta senza il relativo munizionamento. 
Firmato
Il capo della polizia 


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