Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare 557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77)BIS del 10/05/2019. LIMITAZIONE VENDITA ARTIFICI

Oggetto: Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante: "Attuazione della direttiva 2013/29/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”.
Limitazioni alla vendita - Direttive.
Seguito:
-     a) circolare n. 557/PAS/V/012274/XV.H.MASS(77)BIS in data 19/08/2015;
-                   b) circolare n. 557/PAS/007575/XV. C. (68) in data 29/5/2018.
1.   Premessa.
Come è noto, la disciplina degli articoli pirotecnici è stata oggetto di una completa rivisitazione ad opera della Direttiva 2013/29/UE del 12 giugno 2013, nell’intento di realizzare un sistema di libera circolazione di questi prodotti all’interno del mercato europeo, capace di garantire elevati
livelli di salvaguardia dell’incolumità, della sicurezza e della salute pubblica, tenendo in debita considerazione i diversi aspetti connessi alla protezione dell’ambiente.
Il recepimento della Direttiva nel nostro ordinamento è avvenuto grazie al decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 che - in conformità al diritto unionale - ha, tra l’altro, operato una nuova classificazione degli artifici.
In sostanza, sono state individuate tre macro aree (fuochi d’artificio, articoli pirotecnici teatrali, e altri articoli pirotecnici), ciascuna delle quali è sotto articolata in più categorie.
In particolare, la macro area dei “Fuochi di artificio” si compone di quattro categorie contraddistinte con la sigla FI, F2, F3 e F4; la macro aera degli “Articoli pirotecnici teatrali” si articola nelle categorie contraddistinte con le sigle TI e T2; infine, la macro area degli “Altri articoli pirotecnici” si suddivide nelle categorie PI e P2.
La descrizione dei prodotti che ricadono in ciascuna delle predette categorie è riportata nella scheda riassuntiva in Allegato “A” alla cui lettura si fa rinvio.
Le novità connesse all’introduzione di questo nuovo sistema - che ha sostituito quello precedentemente delineato dal decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e dal discendente decreto ministeriale 9 agosto 2011 - sono state descritte nella circolare del 19 agosto 2015, indicata a seguito sub-a), le cui indicazioni conservano la loro attualità di vigenza.
2.   La nuova regolamentazione dei requisiti per l'acquisto degli articoli pirotecnici.
In questa sede preme evidenziare come uno dei punti salienti della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 123/2015 riguardi la definizione dei requisiti richiesti per l’acquisto dei manufatti in argomento.
La norma di riferimento è 1*art. 5 del predetto decreto legislativo, in base al quale l’immissione sul mercato dei prodotti in argomento può avvenire, per quanto riguarda i fuochi d’artificio, solo nei confronti di soggetti che abbiano superato determinati limiti di età (maggiore di quattordici anni per i prodotti della categoria FI e diciotto anni per i prodotti della categoria F2).
Per i prodotti della categoria F3, oltre alla maggiore età, è richiesta la licenza di porto d’armi o il nulla osta del Questore ex art. 55, terzo comma, del T.U.L.P.S.; per gli articoli della categoria F4 è invece necessaria l’abilitazione di cui all’art. 101 del regolamento di esecuzione T.U.L.P.S. e l’autorizzazione ex art. 47 T.U.L.P.S. o il citato nulla osta del Questore.
Il sistema delineato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 123/2015 è riportato nella tabella in Allegato “B” che riassume, tra l’altro, i requisiti richiesti per l’acquisto degli articoli pirotecnici.
Il citato articolo 5, commi dal 5 all’8, prevede, inoltre, che la vendita dei petardi e dei razzi rientranti nelle categorie F2 e F3, sia soggetta a ulteriori restrizioni, compendiate nella scheda di sintesi in Allegato “C”, alla quale pure si fa rinvio.
Si specifica che, essendo terminato il periodo di applicazione del regime transitorio che aveva consentito, fino al 4 luglio 2017, la coesistenza di articoli pirotecnici marcati CE con articoli pirotecnici riconosciuti e classificati con provvedimento amministrativo, a far data dal 5 luglio 2017 possono essere immessi sul mercato esclusivamente fuochi d’artificio marcati CE, appartenenti alle categorie FI, F2, F3 ed F4.
3.   Le sanzioni per le violazioni degli obblighi connessi alla vendita e all’acquisto degli articoli
pirici.
Ciò posto, occorre rammentare che il rispetto delle previsioni recate daH’art. 5 del D.Lgs. n. 123/2015 in tema di requisiti da verificare in occasione della compravendita degli articoli pirotecnici, è assistito da un sistema di nome penali.
Più in dettaglio, l’art. 33, comma 1, prevede una specifica ipotesi di reato contravvenzionale, destinata a punire la vendita di fuochi artificiali ed altri prodotti pirici ai minori di quattordici anni.
La disposizione è meritevole di una particolare attenzione.
Essa, infatti, sancisce un divieto assoluto di vendita e cessione dei prodotti in questione al minore infraquattordicenne.
Per un altro verso la disposizione - come evidenzia il suo incipit - ha il tenore di una clausola di chiusura.
La norma, infatti, è destinata a trovare applicazione in tutti quei casi in cui la vendita o la cessione al minore di quattordici anni non costituisca altro più grave reato.
Il comma 2 del citato art. 33 prevede un’ipotesi di reato più specifica volta a punire, sempre a titolo di contravvenzione ma con una pena detentiva più alta, la vendita o la consegna ai minori di anni diciotto dei fuochi artificiali della categoria F2 e artifici pirotecnici delle categorie TI e PI.
La stessa fattispecie incriminatrice si applica anche al caso in cui la vendita o la cessione dei fuochi di artificio della categoria F3 avvenga a favore di soggetti che, ancorché maggiorenni, non siano in possesso delle prescritte autorizzazioni di polizia illustrate nel dettaglio nella citata scheda in Allegato “B”.
Sono invece punite a titolo di delitto, (reclusione da sei mesi a tre anni) la vendita o la consegna, a qualunque titolo, di fuochi d’artificio della categoria F4 e articoli pirotecnici delle categorie T2 e P2 a persone prive delle prescritte abilitazioni di polizia e degli altri requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 123/2015, riportati anch’essi nell’ Allegato “B”.
4.   La disciplina degli obblighi di registrazione e di identificazione.
Analogamente a quanto accade per altre attività soggette a licenze di polizia, anche per gli articoli pirotecnici sono previsti calibrati obblighi di registrazione delle operazioni di vendita o cessione.
Va subito ricordato che non sono oggetto di registrazione le attività di vendita o cessione a qualunque titolo che abbiano ad oggetto i fuochi artificiali delle categorie FI e F2, nonché i prodotti pirotecnici delle categorie PI e Tl.
Devono, invece, essere annotate sul registro di cui all’art. 55, primo comma, del T.U.L.P.S. le operazioni che si riferiscono alle categorie dei fuochi artificiali F3 e F4, nonché degli articoli pirotecnici teatrali T2 e degli altri articoli pirotecnici P2, salvo i casi in cui, applicando le comparazioni previste nella tabella di cui all’Allegato 1 al decreto ministeriale 9 agosto 2011 e ss.mm., i citati prodotti T2 o P2 ricadano nelle esenzioni previste dall’alt. 55, comma 7, del T.U.L.P.S. (materie esplodenti rientranti ai fini della sicurezza dei depositi nella V categoria, gruppo D e gruppo E).
5.   Le sanzioni per le violazioni degli obblighi di identificazione e registrazione.
Anche gli obblighi di identificazione e registrazione degli acquirenti e cessionari degli articoli pirici, di cui si è detto al precedente paragrafo, sono assistiti da un presidio di sanzioni penali.
La norma di riferimento resta sempre l’art. 33 del D.Lgs. 123/2015, il quale punisce:
>    al comma 2, l’omessa registrazione delle operazioni di vendita o cessione dei fuochi d’artificio della categoria F3 (fattispecie punita a titolo di contravvenzione);
>    al comma 3, l’omessa registrazione delle operazioni di vendita o cessione dei fuochi artificiali della categoria F4, nonché dei prodotti pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 (fattispecie punita a titolo di delitto).
In questo contesto, pare utile svolgere un’ulteriore precisazione relativamente alla vendita o cessione dei fuochi d’artificio appartenenti alle categorie FI e F2.
Come si è detto, la vendita o la cessione di tali prodotti non è soggetta a registrazione. Resta, comunque, fermo l’obbligo per l’operatore economico di identificare l’acquirente o il cessionario al fine di evitare di rendere disponibili articoli pirici al minore infraquattordicenne, ovvero i prodotti di maggiore pericolosità indicati al precedente paragrafo 4 a soggetti che, pur avendo compiuto il quattordicesimo anno di età, siano ancora minorenni.
6.   La disciplina della compravendita per corrispondenza degli articoli pirotecnici.
Delineata la disciplina generale degli obblighi e delle condizioni relative alla vendita e alla cessione degli articoli pirotecnici, si ravvisa l’opportunità di richiamare particolarmente l’attenzione delle SS.LL sul regime della compravendita a distanza.
Al riguardo, si ricorda che la direttiva 2013/29/UE, al considerando 9, indica che “La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza”.
Tale linea di indirizzo è stata recepita nel nostro ordinamento con l’alt. 5, comma 8, del D.Lgs. n. 123/2015 il quale vieta la compravendita per corrispondenza degli articoli pirotecnici, marcati CE, di seguito elencati:
a)   articoli pirotecnici di categoria F4;
b)   articoli pirotecnici di categoria P2;
c)   articoli pirotecnici di categoria T2;
d)   prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori al seguente contenuto esplosivo netto (NEC) di materiale scoppiante attivo: grammi sei di polvere nera, o grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo;
e)   articoli pirotecnici del tipo «razzo» con un contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo superiore a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di oltre 10 grammi di polvere nera o di oltre 4 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o di oltre 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo.
L’art. 5, comma 8, del D.Lgs n. 123/2015 appare meritevole di alcune precisazioni, al fine di definire esattamente il suo ambito di applicazione oggettivo.
Come si è detto, la disposizione fa riferimento ad una specifica tipologia di rapporto negoziale - il contratto di compravendita - concluso con uno specifico mezzo, e cioè per corrispondenza.
Premesso che non sorgono dubbi di sorta circa l’individuazione del rapporto di compravendita, vanno svolte alcune considerazioni sul significato del termine “corrispondenza” utilizzato in questo contesto.
E’ evidente, infatti, che con tale scelta lessicale il Legislatore si sia voluto riferire alle compravendite concluse con tecniche di comunicazione a distanza.
Va detto, però, che, nel compiere questo sforzo, il D.Lgs. n. 123/2015 non ha fatto ricorso alla terminologia rinvenibile nella legislazione civilistica, nell’ambito della quale viene utilizzata la categoria del contratto a distanza, di cui all’art. 45, comma 1, lett. g.) del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del consumo”).
Piuttosto, il Legislatore, richiamando il termine “corrispondenza” ha inteso ancorarsi a una nozione che trova un’espressa e chiara definizione da parte della legge penale segnatamente all’art. 616, quarto comma, c.p..
La norma, pur essendo collocata nell’alveo delle disposizioni riguardanti l’inviolabilità di segreti, chiarisce che per “corrispondenza” si intende non solo quella epistolare o telegrafica, ma anche quella telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.
Si ritiene, dunque, che tale definizione di “corrispondenza” possa essere applicata anche al divieto sancito dall’art. 5, comma 8, del D.Lgs. n. 123/2015, atteso il fatto che esso reca il precetto di una norma penale.
Del resto, questa opzione ermeneutica appare coerente con le finalità perseguite dalla norma.
Esso, infatti, costituisce un ulteriore presidio volto ad evitare che i prodotti pirotecnici di maggiore pericolosità siano messi in vendita da parte degli operatori economici senza che questi abbiano potuto verificare il possesso dei requisiti prescritti da parte dell’acquirente.
Sempre al fine di perimetrare l’ambito di applicazione oggettivo dell’art. 5, comma 8, del D.lgs n. 123/2015, va evidenziato che è invece consentita la vendita per corrispondenza (anche attraverso forme di comunicazione on line) per gli articoli pirotecnici delle categorie FI, F2, F3, TI e PI.
Ciò non toglie che l’operatore economico è tenuto, anche in questi casi, ad osservare integralmente le condizioni cui è soggetta la vendita di prodotti in parola.
Conseguentemente, l’acquisto per corrispondenza, anche on line, degli artifici pirotecnici potrà essere effettuata presso gli operatori economici autorizzati alla minuta vendita a mente dell’art. 47 TULPS e potrà riguardare solo i prodotti che lo stesso operatore è autorizzato a detenere, nei limiti quantitativi per cui la stessa detenzione è stata assentita.
Si precisa che la vendita per corrispondenza non è consentita ai titolari degli impianti definiti "depositi di vendita" (capitolo IV dell'Allegato B al Regolamento d’esecuzione del T.U.L.P.S.).
Per quanto concerne l’acquisto di articoli pirotecnici provenienti da altri Paesi, occorre evidenziare che, a mente dell’art. 14 del decreto legislativo n. 123/2015, l’introduzione nel territorio nazionale di articoli pirotecnici marcati CE è consentita solo agli operatori economici muniti della licenza, ex art. 47 T.U.L.P.S., di fabbricazione o deposito di articoli pirotecnici e previa comunicazione al Prefetto della provincia di destinazione.
La disposizione vieta dunque ai privati, sprovvisti della predetta autorizzazione di polizia, di introdurre articoli pirotecnici nello Stato (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 123/2015).
Da tale precetto discende che gli stessi privati possono acquistare i prodotti in discorso esclusivamente da operatori economici stabiliti sul territorio nazionale, sia direttamente presso i relativi esercizi di minuta vendita, sia per corrispondenza presso i medesimi venditori, per le tipologie consentite.
Naturalmente, restano fermi in capo al venditore gli obblighi di identificazione della clientela e di verifica degli specifici titoli abilitativi all’acquisto.
L’attività di compravendita per corrispondenza, per come delineata, appare ancora più circoscritta allorché si consideri che le spedizioni non possono essere effettuate per via postale, ma solo con l'impiego di corrieri adeguatamente strutturati per il trasporto di esplosivi, come ampiamente illustrato con la circolare del 29 maggio 2018, recante “Licenze di trasporto di prodotti esplodenti. Compendio normativo ed indirizzi applicativi. Direttive." (indicata a seguito sub-b)).
Ovviamente, ove l’acquirente provveda al ritiro del prodotto (già ordinato per uso proprio a mezzo di corrispondenza o altro strumento a distanza), nei confronti del medesimo non troveranno applicazione le disposizioni concernenti il trasporto delle merci pericolose (v. Cap. 1.1.3.1. dell’A.D.R. ” Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada”).
Da ultimo, si richiamano, in via generale, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico" ed in particolare l’art. 7 {Informazioni generali obbligatorie), che fa riferimento alle informazioni che il “prestatore” del servizio deve rendere facilmente accessibili sia al destinatario del servizio che alle Autorità competenti.
7.   Le sanzioni per la violazione del divieto di cui all'art. 5, comma 8, D.Lgs. n. 123/2015.
Non diversamente da quanto è stabilito per l’inosservanza degli obblighi in materia di vendita e cessione di artifici pirotecnici, anche la violazione del divieto di vendita per corrispondenza stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.lgs. n. 123/2015 è punita con la contravvenzione prevista dall’art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
8.   Necessità dell’avvio di un piano dì azione per la verifica del rispetto del divieto di vendita per corrispondenza.
Delineata in tali termini la disciplina giuridica, cui sono sottoposti gli articoli pirotecnici, preme evidenziare la necessità di avviare una mirata azione di controllo volta a verificare che gli operatori economici osservino scrupolosamente i divieti di vendita per corrispondenza - nell’accezione sopra descritta, comprensiva anche delle vendite on line - imposti dal ripetuto art. 5, comma 8, del D.lgs. n. 123/2015.
Difatti, le violazioni di tali divieti, oltre ad integrare gli estremi di reato, sono suscettibili di produrre ricadute negative sulla salvaguardia di interessi pubblici primari.
L’attuazione delle vendite illecite per corrispondenza favorisce, infatti, condotte volte ad eludere gli obblighi di identificazione e registrazione del cessionario, elevando la possibilità che i prodotti pirici più pericolosi possano essere acquistati da soggetti che, in relazione alle singole categorie, siano privi dei requisiti di età, dei previsti titoli di polizia, delle necessarie abilitazioni professionali.
Sono evidenti i rischi che ciò comporta in termini innanzitutto di tutela della pubblica incolumità e dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Ne’ vanno sottovalutati gli effetti distorsivi del mercato che eventuali pratiche illecite della specie potrebbero determinare in danno degli operatori economici virtuosi.
Sulla base di queste considerazioni appare innanzitutto opportuno avviare una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle imprese e degli altri soggetti professionali che agiscono in questo campo.
A tal fine i Sigg.ri Prefetti vorranno, nelle forme ritenute opportune, portare all’attenzione le indicazioni contenute nella presente direttiva alle locali Camere di Commercio, affinché ne rendano edotte le diverse categorie interessate.
Insieme a tali iniziative andranno sviluppate organiche attività di controllo.
In questo senso, appare utile che tali attività di verifica siano condotte sull’intero territorio nazionale, secondo il modello “ad alto impatto”, positivamente sperimentato per lo sviluppo dei controlli su altre attività sottoposte alla legislazione di pubblica sicurezza.
A tal fine, con separato atto di indirizzo si provvederà a formulare le indicazioni circa la metodica dei controlli e la loro programmazione su aree omogenee del territorio nazionale.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni su tale aspetto, confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL. per l’attuazione del presente atto di indirizzo, segnalando che l’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale di questo Dipartimento resta a disposizione per ogni ulteriore utile chiarimento.
II Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Gabrielli

Allegato A
Allegato B
Allegato C


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