Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Guardie Giurate - non possono essere assunte "a progetto"

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE Ufficio per gli Affari della Polizia Amm.va e Sociale NR.557/PAS.9963.10089.D(10) Roma, 18 novembre 2005
OGGETTO: rapporto di lavoro definito “collaborazione coordinata e continuativa a progetto e/o a programma” di cui alla legge Biagi. Applicabilità allo specifico settore della vigilanza privata.
Sono da più parti giunte segnalazioni relative al tentativo effettuato da alcuni istituti di vigilanza di utilizzare guardie particolari giurate per i servizi di competenza instaurando un rapporto di lavoro “atipico”, mediante i cosiddetti contratti di “lavoro a progetto” definiti dalla legge - delega 14.2.2003, n.30 e disciplinati nel Titolo VII, Capo I del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, attuativo della stessa.
Al riguardo si rappresenta che l'art.4, 1°comma, lettera c), punto 1 della legge di delega citata, in riferimento a siffatta tipologia di lavoro, ha previsto che dai relativi contratti “risultino la durata, determinata o determinabile della collaborazione, la riconducibilità di questa a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, resi con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione.…”.
Il decreto legislativo di attuazione ha poi esplicitato dette caratteristiche stabilendo in modo dettagliato la forma che deve assumere tale tipo di rapporto lavorativo (art.62). Si osserva, in proposito, che il lavoro a progetto presuppone fasi e momenti distinti ed articolati che non paiono rinvenirsi nella vigilanza, la quale deve considerarsi piuttosto una singola prestazione che, a seconda del tipo di tutela, deve essere assoggettata a specifiche regole tecniche e prefissati standards di sicurezza e tecnologici. Ma soprattutto preme sottolineare che le guardie particolari giurate, contrariamente a quanto prevede il tipo di rapporto di lavoro in argomento, non hanno alcuna autonomia, né possono assumere alcuna iniziativa in ordine all'espletamento del servizio a cui sono destinate.
Si richiama in merito la normativa recata dal RDL 26/9/1935, n.1952 (L.19/3/1936, n.508), artt.1,2,6, ove è delineato il potere di controllo del Questore sull'attività delle guardie giurate ed il servizio da esse svolto. Inoltre, l'impianto normativo del TULPS evidenzia una posizione di subordinazione sia funzionale che economica delle guardie giurate verso il titolare della licenza. In particolare ci si riferisce all'art.257 del relativo regolamento di esecuzione, ove è stabilito che, colui che richiede la licenza per gestire un istituto di vigilanza privata, deve allegare alla domanda “il documento comprovante l'assicurazione delle guardie, tanto per gli infortuni sul lavoro che per l'invalidità e la vecchiaia”. In tal senso si pone anche il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza della sezione 1^ del 25 febbraio 2004, n.76/04, laddove sottolinea che in relazione alla richiesta di nomina delle guardie particolari giurate non può esservi dissociazione tra titolare della licenza ex 134 TULPS e datore di lavoro delle stesse. Altresì appare opportuno richiamare il parere prot. n.15 del 10 marzo 2005, con il quale il Ministero del Lavoro, esprimendosi su un quesito in materia analoga, ha precisato che la nozione di coordinamento riferita alla collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, “può essere utile a giustificare la responsabilità del committente (nel caso in specie trattasi del titolare dell'istituto di vigilanza privata) per l'attività svolta dal collaboratore (guardia particolare giurata) nell'ambito del rapporto contrattuale di riferimento”.
Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene pertanto di dover precisare che il rapporto di lavoro definito a progetto non può considerarsi compatibile con la specificità del settore della vigilanza privata e quindi essere applicato ai contratti per l'assunzione e/o l'impiego delle guardie giurate.


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