Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare sul freno di bocca - 30 ottobre 2006

Circolare 557/PAS.50-235/E/04 del 30 ottobre 2006 - Procedura per l’iscrizione in nota a Catalogo di canne intercambiabili dotate di freno di bocca integrale.
Sono state presentate istanze all’Ufficio del Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da sparo con le quali veniva richiesta l’iscrizione in nota a Catalogo di canne intercambiabili per carabine che si differenziano da quelle originali per la sola presenza di un freno di bocca, realizzato mediante foratura della volata della canna.
La suddetta richiesta è stata portata all’esame della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, la quale, nella seduta del 5 ottobre 2006, ha espresso il parere, condiviso da questa Amministrazione, in base al quale si ritiene che la richiesta di iscrizione in nota a Catalogo possa essere accolta solo nei casi in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1 - la realizzazione delle canne intercambiabili o la modifica di quelle originali deve essere stata eseguita da soggetti titolari di licenza di fabbricazione armi;
2 - è possibile realizzare tali canne solo se destinate a carabine a ripetizione semplice ordinaria con chiusura ad otturatore girevole – scorrevole;
3 - le canne intercambiabili devono avere la stessa lunghezza e lo stesso calibro di quelle originali;
4 - il freno di bocca deve essere realizzato con la sola foratura della canna, senza possibilità, quindi, di applicarlo tramite filettatura o incastro,
5 - le operazioni eseguite sulla canna originale devono essere certificate da colui che le ha realizzate, che deve produrne apposita certificazione da consegnare al proprietario dell’arma;
6 - come previsto dalla normativa C.I.P., le canne che subiscono la modifica in parola devono essere presentate al Banco Nazionale di Prova (a cura del proprietario dell’arma o del fabbricante che ha realizzato la canna) che provvederà a sottoporle a nuova prova forzata ed alla conseguente punzonatura.
Per tutti i casi che non soddisfino le condizioni sopra indicate, non sarà possibile procedere all’inserimento della nota a catalogo, ma si renderà necessario attribuire un nuovo numero di iscrizione nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da sparo.
7 - L’eventuale realizzazione della modifica in parola non rispondente ai criteri sopra indicati e per la quale non sia stata richiesta ed ottenuta l’iscrizione della nota in Catalogo, pur non potendosi considerare come alterazione d’arma, ex art. 3 della legge 18 aprile 1975, nr. 110 (in tal caso, infatti, le dimensioni dell’arma rimangono invariate e non si ottiene alcun incremento della potenzialità di offesa se l’arma non è a funzionamento semiautomatico), andrebbe, comunque, a modificare il prototipo in origine catalogato, apportando delle variazioni meccaniche e balistiche che, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge citata, richiederebbero l’iscrizione in Catalogo del diverso modello di arma.
8 - Si rammenta, inoltre, che la canna modificata, pur prevista dalla nota a Catalogo, ma non provvista del punzone di “Riprova”, non sarebbe rispondente ai requisiti previsti dall’art. 11 della legge 18 aprile 1975, nr. 110.
IL DIRETTORE - CAZZELLA

Impressionante il numero di scioccheezze ed errori che la Commissione è riuscita a rifilare al Ministero. Certo che spesso il Ministero mi fa pena, pensando con quali consulenti deve lavorare.
Il problema all’esame era quello di come trattare la variante di un’arma munita di freno di bocca (o compensatore o rompifiamma), ricavato mediante fessurazioni in prossimità della volata, e se era possibile approvare la variante del modello catalogato senza freno di bocca attraverso una semplice nota.
Ecco le strabilianti istruzioni uscite dalla Commissione (seguo la stessa numerazione) che non applica le leggi, ma crede di essere autorizzata ad inventarsele; pericoloso disturbo psichico un tempo riservato solo ai politici!
1 - "Il freno di bocca deve essere realizzato solo da un fabbricante di armi". In base a quale norma? Se un riparatore ha l’attrezzatura necessaria perché non deve farla?Il Ministero non può limitare il diritto di lavorare rispettando le leggi.
2 -  La distinzione fra armi a ripetizione ordinaria manuale (che sono ben di più di quelle aventi l’otturatore girevole-scorrevole!) e armi semiautomatiche, come avrebbero dovuto scrivere, deriva dalla convinzione della Commissione che se la canna (o il freno) vengono montate su una carabina semiautomatica, se ne aumenta la potenzialità di offesa, cosa che non avverrebbe nelle altre armi. Da che cosa derivi questa affermazione tecnica non si sa: il freno di bocca riduce il rinculo e l’impennamento e la differenza sui due tipi armi è del tutti opinabile.
Il dire che per quelle a ripetizioni manuale basta la nota e per quella semiautomatiche ci vuole la catalogazione di un diverso modello, è una insulsa sofisticheria di chi parla molto, ma spara poco!
3 - Da dove deriva mai questa disposizione? Nel Catalogo vi sono molte armi con un certa lunghezza di canna e per le quali in nota viene indicata la lunghezza della canna con freno di bocca. Possibile che non sappiano neppure che cosa hanno catalogato? E se invece un soggetto chiede la catalogazione di un modello con una canna diversa da quella originale, perché mai ciò dovrebbe essere vietato? Applicano la legge o le fantasie del primo che arriva in ufficio al mattino?

Attenzione che l'affermazione sulle canne intercambiabili che esse devono essere eguali fra di loro nasconde uno di quei piani deliranti che stanno maturando al ministero; qualcuno sta pensando bene di cambiare trent'anni di storia indiscussa per affermare il principio che le canne intercambiabili devono essere eguali fra di loro! Affermazione che definire "stronzata" è farle un complimento! Le canne intercambiabili, per logica tecnica, sono diverse fra di loro, proprio perché hanno la funzione di diversificare le possibilità di impiego di un'arma (canna corta - canna lunga; canne in diverso calibro; canne con diversa strozzatura; canane con diversa rigatura; ecc.). Figuratevi che al Ministero hanno deciso già in passato, che per un'arma non possono essere previste più di 4 canne intercabiabili; decisione anche questa stravagante perché solo la legge può limitare il diritto di produrre e commerciare ciò che più si ritiene opportuno e nessuno può stabilire limitazioni solo sulla base delle proprie paranoie. Che a Roma ci fosse qualche mattoide era noto a tutti; la novità è che pare fosse contagioso!
4 - Stesso ragionamento; perché mai uno non deve poter costruire il freno di bocca come gli pare e piace? La Commissione deve solo controllare che un’arma non sia da guerra; tolto questo dubbio ogni produttore è libero di progettare e costruire l’arma come meglio crede. O alla Commissione vogliono danneggiare le esportazioni italiane?
5 - Dove sta scritta la necessità di questa certificazione? Non è prevista da nessuna norma e logica. Non basta che l’arma sia catalogata con quella data caratteristica? E che cosa se ne fa il cittadino del pezzo di carta?
6 - Nessuna norma del Regolamento del Banco di prova prevede che una canna modificata con freno di bocca debba essere ribancata. Ripeto: le norme di legge non se le può inventare né il Ministero né la Commissione.
E’ possibile che in qualche norma CIP ci sia questa prescrizione, ma, come ebbi a spiegare ad un precedente Direttore del Banco di Prova, forse con parole un po’ forti perché pretendeva di fare il giurista invece che l’ingegnere, le norme CIP noi dobbiamo applicarle solo se recepite da una norma italiana; e ciò non è mai avvenuto per la disposizione in questione. Inoltre non esiste alcuna sanzione per chi viola una disposizione del CIP.
Il problema non è se sia o meno opportuno ricollaudare la canna (e probabilmente è opportuno), ma se vi è un obbligo giuridico di fare ciò; e a mio parere questo obbligo non esiste.
7 - Giusta l’affermazione del dr. Cazzella che comunque il freno di bocca, specie su di un’arma a ripetizione manuale non costituisce alterazione di arma. Da precisare invece tutto il resto  del discorso:  è vero che il fabbricante se modifica caratteristiche  balistiche o meccaniche di un’arma la deve catalogare come nuovo modello; però il privato ha diritto di apportare tutte le modifiche che non costituiscono alterazione di arma perché non vi è sanzione. Perciò, seguendo il ragionamento fatto dalla circolare, il freno di bocca non può essere creato od applicato dal detentore dell’arma, solo se ciò aumenta la potenzialità dell’arma, cosa che la stessa circolare esclude per la maggior parte dei casi.
8 - Non ci vuole la “riprova” per i motivi sopra detti; ma anche se la riprova ci volesse, non vi sarebbe alcun reato a non farla perché il punzone del Banco non è un segno distintivo la cui mancanza rende l’arma clandestina; e, ripeto, i reati non li crea il ministero con le sue circolari!

 


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