Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Direttiva Europea approvata il 21 maggio 2008

Direttiva CEE 18 giugno 1991 n. 477 relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (1) (Gazzetta Ufficiale CEE n. 256 del 13 settembre 1991) del 13 settembre 1991, modificata dalla  Direttiva  CEE 21 maggio 2008  n. 2008/51/CE  (Gazzetta ufficiale n. L 179 del 08/07/2008 ).
Vedi anche il D.l. 30 dicembre 1992 n. 527 (Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993 n. 7), “Attuazione della direttiva 9/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
Vedi D.to L.vo di recepimento 26 ottobree 2010 n. 204


In corsivo le parti modificate. La direttiva di modifica dovrà essere recepita dai singoli stati entro due anni (salvo modifiche dell’ultimo momento). Fino ad allora non avrà efficacia diretta interna.

Capitolo I
Campo di applicazione
Articolo 1
1. Ai fini della presente direttiva, si intende per «arma da fuoco» qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I. Le armi da fuoco sono classificate al punto II dell'allegato I.
Ai fini della presente direttiva, un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se:
— ha l'aspetto di un'arma da fuoco e,
— come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformata.

1 bis. Ai fini della presente direttiva, si intende per «parte» qualsiasi elemento o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco .
1ter. Ai fini della presente direttiva, si intendono per «parte essenziale» il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a fare parte.
1 quater. Ai fini della presente direttiva, si intende per «munizione» l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato .
1 quinquies. Ai fini della presente direttiva, si intende per «tracciabilità» il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorità degli Stati membri a individuare, indagare e analizzare la fabbricazione e il traffico illeciti
1 sexies. Ai fini della presente direttiva, si intende per “intermediario” qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nell'acquisto, nella vendita o nell'organizzazione del trasferimento delle armi.

2. Ai fini della presente direttiva, si intende per "armaiolo" qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco, parti e munizioni .
2 bis. Ai fini della presente direttiva si intende per "fabbricazione illecita" la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco, di loro parti o munizioni:
i) a partire da componenti essenziali di tali armi da fuoco oggetto di traffico illecito;
ii) senza autorizzazione rilasciata in conformità dell'art. 4 da un'autorità competente dello Stato membro in cui viene effettuata la fabbricazione o l'assemblaggio; o
iii) senza marcatura, al momento della fabbricazione, delle armi da fuoco assemblate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1).
2 ter. Ai fini della presente direttiva si intende per "traffico illecito" l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro parti e munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro o attraverso quest'ultimo verso il territorio di un altro Stato membro se uno degli Stati membri coinvolti non lo autorizza in conformità delle disposizioni della presente direttiva o se le armi da fuoco assemblate non sono provviste di marcatura conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 .
3. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, le persone sono considerate residenti del paese indicato nell’indirizzo che figura su un documento attestante la residenza, in particolare il passaporto o una carta d’identità, che viene esibito alle autorità di uno Stato membro oppure ad un armaiolo all’atto di un controllo della detenzione o al momento dell’ acquisizione.

4. La “carta europea d'arma da fuoco” è un documento rilasciato dalle autorità di uno Stato membro, su richiesta, a un soggetto che è legittimo detentore e utilizzatore di un'arma da fuoco. È valida per un periodo massimo di cinque anni, che può essere prorogato, e contiene le indicazioni previste nell'allegato II. La carta europea d'arma da fuoco è personale e vi figurano l'arma o le armi da fuoco detenute e utilizzate dal titolare della carta. Chi utilizza l'arma deve esserne sempre in possesso ed eventuali cambiamenti di detenzione o delle caratteristiche dell'arma da fuoco, così come lo smarrimento o il furto dell'arma stessa, sono annotati sulla carta.
- Commento al comma 1:   La direttiva si applica solo alle armi da fuoco; utile la precisazione, già contenuta nel Protocollo Onu, che  lo sparo si ha solo attraverso una canna, cosa che molti sciocchi tendevano ad ignorare. Arma da fuoco è solo quella che usa la polvere da sparo o materia esplodente simile. In base allo allegato I sono assimilate ad esse le “ armi non da fuoco “ secondo la definizione data dalle legislazioni nazionali”.
Si precisa inoltre che un’arma deve avere l’aspetto di arma da fuoco (altrimenti è arma camuffata e come tale vietata). Vengono equiparate alle armi gli oggetti aventi forma ed aspetto di arma e che possono essere trasformati in armi. 
Sono precetti già contenuti nella normativa italiana la quale considera armi a tuti gli effetti anche quelle ad aria o gas compressi. Ad esse non si applicherà la direttiva la quale, è opportuno ricordarlo, stabilisce le misure minime che gli stati debbono adottare, ma non impedisce l'adozione di regole più restrittive. Attenzione: l'espressione "espelle un colpo" è solo una stupida invenzione dello stupido traduttore italiano della direttiva; in tutte le altre lingue c’è scritto “che espelle dei pallini”. In inglese shot, in tedesco Schrot, in francese plombs, in spagnolo  perdigòn, è così via per tutte le altre lingue. Sembra proprio che i traduttori più ignoranti li abbia sempre l’Italia.
Si vedano gli errori nel Protocollo ONU del 2006 in cui i pallini venivano chiamati piombini!
- Commento al comma 1 bis : Viene precisata la definizione di parte essenziale a quale deve essere una parte dell’arma indispensabile al suo funzionamento e appositamente progettata per essa; quindi non sono parti di armi tutti i pezzi che possono comparire anche in un’arma a salve o in strumenti da sparo.
Vengono assimilati alle parti i silenziatori; il che conferma 1) che non sono proibiti e non sono da guerra; 2) che ogni altro accessorio non è parte. 
Non è parte il caricatore. 
In sostanza è la definizione che ho proposto almeno venti anni fa! Comparando i vari testi vediamo di capire che cosa intende la direttiva, tenendo presente che il testo originale è stato studiato dal relatore tedesco per cui le indicazioni nella altre lingue sono solo traduzioni. Il fatto che venga usata la congiunzione “o” non vuol dire che i due termini siano equivalenti, ma che, a seconda del tipo dell’arma, vi può essere l’una o l’altre delle parti indicate. 
Circa la canna, carrello ed otturatore non vi sono problemi. Il fusto corrisponde al telaio, alla parte che contiene i meccanismi, detto anche, con brutto francesismo, carcassa;  il blocco di culatta è in sostanza la bascul
a.
 - Commento al comma 1 ter: In materia di munizioni la direttiva lascia liberi gli  stati di scegliere il regime dei suoi componenti.
- Commento al comma 2: la definizione di intermediario non ricomprende il commercio di parti di munizioni.
- Commento al comma 2 bis: Si distingue la fabbricazione partendo dalla materia greggia  oppure l’assemblaggio partendo da parti essenziali prodotte da altri in  modo illegale.
Articolo 2
1. La presente direttiva non pregiudica l’applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d’armi o relative alla regolamentazione della caccia e del tiro sportivo. 
2. La presente direttiva non si applica all’acquisizione e alla detenzione, conformemente alla legislazione nazionale, di armi e di munizioni da parte delle forze armate, della polizia o dei servizi pubblici, dei collezionisti e degli organismi a carattere culturale e storico in materia di armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel quale sono stabiliti. Essa non si applica neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra. 
Articolo 3 
Gli stati membri possono adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva, fatti salvi i diritti conferiti ai residenti degli stati membri dall’articolo 12, paragrafo 2.

Capitolo 2
Armonizzazione delle legislazioni relative alle armi da fuoco
Articolo 4
1. Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o le loro parti immesse sul mercato siano state provviste di marcatura e registrate in conformità della presente direttiva ovvero siano state disattivate.
2. Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata, gli Stati membri, al momento della fabbricazione delle armi da fuoco:
a) esigono una marcatura unica che comprenda il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione (qualora non costituisca parte del numero di serie). Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore. A tal fine, gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della Convenzione del 1° luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili; oppure
b) mantengono qualsiasi altro tipo di marcatura unico e facile da applicare, con un codice numerico o alfanumerico, tale da consentire a tutti gli Stati membri di identificare agevolmente il paese di fabbricazione.
La marcatura è apposta su una parte essenziale dell'arma da fuoco la cui distruzione renderebbe l'arma inutilizzabile.
Gli Stati membri provvedono affinché su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo che risultino il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione. A tal fine, gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della Convenzione del 1° luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili. Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché nei trasferimenti di armi da fuoco dalle scorte governative verso usi permanentemente civili le armi in questione siano provviste dell'opportuna marcatura unica, che consente agli Stati di identificare facilmente il paese di trasferimento.
3. Gli Stati membri prescrivono che l'esercizio dell'attività di armaiolo sul proprio territorio sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione, che si basa almeno sulla verifica dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo. Se si tratta di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona che dirige l'impresa.
4. Entro il 31 dicembre 2014 gli Stati membri garantiscono l'istituzione e la tenuta di un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato, che garantisca alle autorità autorizzate l'accesso all'archivio in cui è registrata ogni arma da fuoco oggetto della presente direttiva. Tale archivio registra e conserva per non meno di venti anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco.
Durante il loro periodo di attività, gli armaioli sono tenuti a conservare un registro nel quale vengono iscritte tutte le armi da fuoco oggetto della presente direttiva, in entrata o in uscita, con i dati che ne consentono l'identificazione e la tracciabilità, in particolare il tipo, la marca, il modello, il calibro ed il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente. Al momento della cessazione dell'attività, gli armaioli consegnano il registro all'autorità nazionale competente per l'archivio di cui al comma 1.

5. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le armi da fuoco possano essere collegate ai loro proprietari in qualsiasi momento. Tuttavia, per quanto riguarda le armi da fuoco della categoria D, gli Stati membri istituiscono, a partire dal 28 luglio 2010, adeguate misure di tracciabilità, comprese, a partire dal 31 dicembre 2014, misure che permettano in qualsiasi momento il collegamento ai proprietari delle armi da fuoco immesse sul mercato
dopo il 28 luglio 2010. 

Commento al comma 1: Vi sono errori di traduzione; il testo non dice “conservano” ma “stabiliscono”. Inoltre l’ultimo periodo del primo comma recita: “La marchiatura deve essere apposta su di una parte essenziale o su una parte strutturale la cui distruzione renderebbe inutilizzabile l’arma”.  Quindi la marchiatura può essere fatta anche sul telaio.

Articolo 4 bis
Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri consentono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco solo alle persone in possesso della licenza o, per quanto riguarda le categorie C o D, del permesso corrispondente ai sensi della legislazione nazionale.

Articolo 4 ter
Gli Stati membri esaminano la possibilità di istituire un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari.
Tale sistema potrebbe comprendere una o più misure quali:
a) l'obbligo di registrazione per gli intermediari che operano sul loro territorio;
b) l'obbligo di detenere una licenza o un'autorizzazione per l'attività di intermediazione

Articolo 5
Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che: 
a) abbiano raggiunto l'età di 18 anni, salvo deroga (ad eccezione dell'acquisto) per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché le persone di età inferiore ai 18 anni siano in possesso dell'autorizzazione parentale o siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità o facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato;
b) non possano con ogni probabilità costituire un pericolo per sé stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. La condanna per un reato volontario grave è considerata indicativa di un tale pericolo.
Gli Stati membri possono ritirare il permesso di detenere le armi se non è più soddisfatta una delle condizioni che ha legittimato il rilascio.
Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma acquisita in un altro Stato membro soltanto se vietano l'acquisizione della stessa arma nel proprio territorio.
Alla lettera b) si deve dire reato “doloso”  e non reato volontario. L’espressione “con ogni probabilità” è sparita dal testo francese. Nel testo inglese vi è il termine “likely”. Quindi la traduzione più corretta potrebbe esse “verosimilmente”.

Articolo 6
Gli stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l’acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni della categoria a). Le autorità competenti possono, in casi particolari, concedere autorizzazioni per le armi da fuoco e le munizioni di cui sopra quando non lo impediscano la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico.
Gli Stati membri garantiscono che, salvo per gli armaioli, l'acquisizione di armi da fuoco, di loro parti e munizioni tramite mezzi di comunicazione a distanza, quali definiti all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, sia soggetta, se autorizzata, ad un rigoroso controllo.
Articolo 7 
1. Un’arma da fuoco della categoria b può essere acquisita nel territorio di uno Stato membro soltanto su autorizzazione di quest’ultimo all’acquirente. 
Tale autorizzazione non può essere concessa a un residente di un altro Stato membro senza preventivo accordo di quest’ultimo. 
2. Un’arma da fuoco della categoria b può essere detenuta nel territorio di uno Stato membro soltanto su autorizzazione rilasciata dallo stesso al detentore. Se il detentore e residente di un altro Stato membro, quest’ultimo ne è informato. 
3. Le autorizzazioni di acquisire e detenere un’arma da fuoco della categoria b possono risultare da un’unica decisione amministrativa.
3 bis.  Gli Stati membri possono prevedere di concedere alle persone per le quali si è stabilito che soddisfano le condizioni per la concessione di autorizzazioni per armi da fuoco, una licenza pluriennale per l'acquisizione e la detenzione di tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione, fermi restando l'obbligo di notificare alle autorità competenti eventuali trasferimenti, la verifica periodica che esse continuano a soddisfare le condizioni prescritte e i limiti massimi per la detenzione stabiliti nella legislazione nazionale
3 ter.  Gli Stati membri adottano norme per assicurare che coloro che sono in possesso di autorizzazione ai sensi della legislazione nazionale alla detenzione di armi da fuoco della categoria B, al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva non abbiano bisogno di richiedere una licenza o un permesso per le armi da fuoco delle categorie C o D da essi detenute, a motivo dell'entrata in vigore della presente direttiva. Tuttavia, qualsiasi successivo trasferimento di armi delle categorie C o D è soggetto all'ottenimento o al possesso di una licenza da parte del cessionario o ad una specifica autorizzazione per la loro detenzione in conformità del diritto nazionale."
4. Gli Stati membri possono prevedere di concedere alle persone che possiedono i requisiti per la concessione di un'autorizzazione per un'arma da fuoco una licenza pluriennale per l'acquisizione e la detenzione di tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione, fermi restando:
a) l'obbligo di comunicare alle autorità competenti eventuali trasferimenti;
b) la verifica periodica che tali persone continuino a possedere i requisiti prescritti; e c) i limiti massimi di detenzione previsti dalla legislazione nazionale.
5. Gli Stati membri adottano norme per assicurare che coloro che sono in possesso di autorizzazione per la detenzione di armi da fuoco della categoria B ai sensi della legislazione nazionale al 28 luglio 2008 non debbano richiedere una licenza o un permesso per le armi da fuoco delle categorie C o D da essi detenute, a causa dell'entrata in vigore della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008.Tuttavia, qualsiasi successivo trasferimento di armi da fuoco delle categorie C o D è soggetto all'ottenimento o al possesso di una licenza da parte del cessionario o ad una specifica autorizzazione per la loro detenzione in conformità della legislazione nazionale.

Articolo 8
1. Un’arma da fuoco della categoria c può essere detenuta soltanto se il detentore abbia rilasciato una dichiarazione in tal senso alle autorità dello Stato in cui e detenuta l’arma.
Gli stati membri prevedono la dichiarazione obbligatoria di tutte le armi da fuoco della categoria c attualmente detenute nel loro territorio entro il termine di un anno a decorrere dall’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
2. I venditori, gli armaioli o i privati informano le autorità dello Stato membro in cui hanno avuto luogo, in merito a tutte le cessioni o consegne di armi da fuoco della categoria c, precisando gli elementi di identificazione dell’acquirente e dell’arma da fuoco. Se l’acquirente risiede in un altro Stato membro, quest’ultimo viene informato dell’acquisi zione dallo Stato membro dove e stata effettuata l’operazione e dall’acquirente stesso.
3. Se uno Stato membro vieta o sottopone ad autorizzazione nel suo territorio l’acquisizione e la detenzione di un’arma da fuoco della categoria b, c oppure d, ne informa gli altri stati membri, che ne fanno espressa menzione in caso di eventuale rilascio di una carta europea d’arma per l’arma in questione, in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 9
1. La cessione di un’arma da fuoco delle categorie a, b e c una persona non residente nello Stato membro in questione e autorizzata, a condizione che siano rispettati gli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8:
 - ad un acquirente che abbia ottenuto l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 11 di effettuare egli stesso il trasferimento verso il suo paese di residenza;
- ad un acquirente che presenti una dichiarazione scritta attestante e motivante la sua intenzione di detenere l’arma nello Stato membro di acquisizione, purché soddisfi alle condizioni legali relative alla detenzione.
2. Gli stati membri possono autorizzare la cessione temporanea delle armi da fuoco in base a modalità da essi stabilite.

Articolo 10
Il regime di acquisizione e di detenzione delle munizioni è identico al regime di detenzione delle armi da fuoco alle quali sono destinate.
Capitolo 3
Formalità relative alla circolazione delle armi nella comunità
Articolo 11
1. Fatto salvo l’articolo 12, le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi che seguono. Tali disposizioni si applicano anche al trasferimento di un’arma da fuoco in seguito a vendita per corrispondenza. 
2. Per quanto riguarda i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro, prima di ogni spedizione l’interessato comunica allo Stato membro nel quale si trovano le armi: 
- il nome e l’indirizzo del venditore o cedente e dell’acquirente o cessionario oppure, e eventualmente, del proprietario, 
- l’indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi, 
- il numero di armi che fanno parte della spedizione o del trasporto, 
- i dati che consentono l’identificazione di ciascuna arma ed inoltre l’indicazione che l’arma da fuoco ha formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1° luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, 
- il mezzo di trasferimento, 
- la data di partenza e la data prevista per l’arrivo. 
Le informazioni di cui ai due ultimi trattini non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli. 
Lo Stato membro esamina le condizioni in cui avrà luogo il trasferimento, soprattutto sotto il profilo della sicurezza. 
Se autorizza tale trasferimento, lo Stato membro rilascia una licenza contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma. La licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione; essa deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità degli stati membri. 
3. Per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco diverse dalle armi da guerra, escluse dal campo di applicazione della presente direttiva conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di armi da fuoco dal suo territorio verso un armaiolo stabilito in un altro Stato membro senza l’autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia una licenza con validità massima di tre anni, che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un documento facente riferimento a detta licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione ed essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli stati membri. 
Prima della data del trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tali autorità effettuano ispezioni, se necessario sul posto, al fine di verificare la corrispondenza fra le informazioni comunicate dagli armaioli e le caratteristiche effettive del trasferimento. Le informazioni sono comunicate dagli armaioli entro un termine che conceda tempo sufficiente.
4. Ogni Stato membro comunica agli altri stati membri un elenco di armi da fuoco il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo. 
Tali elenchi di armi da fuoco saranno comunicati agli armaioli in possesso di licenza per il trasferimento di armi da fuoco senza autorizzazione preventiva nel quadro della procedura prevista al paragrafo 3.

Articolo 12
1. Salvo il caso in cui venga seguita la procedura prevista all’articolo 11, la detenzione di un’arma da fuoco durante un viaggio attraverso due o più Stati membri e permessa soltanto se l’interessato ha ottenuto l’autorizzazione di detti stati membri. 
Gli stati membri possono concedere tale autorizzazione per uno o più viaggi, per il periodo massimo di un anno, rinnovabile. Dette autorizzazioni saranno menzionate sulla carta europea d’arma che il viaggiatore deve esibire ad ogni richiesta delle autorità degli stati membri. 
2. In deroga al paragrafo 1, i cacciatori, per le categorie C e D, e i tiratori sportivi, per le categorie B, C e D, possono detenere senza autorizzazione preventiva una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché siano in possesso della carta europea d'arma da fuoco su cui figura l'indicazione di detta o dette armi e purché siano in grado di motivare il loro viaggio, segnatamente presentando un invito o un'altra prova delle loro attività di caccia o di tiro sportivo nello Stato membro di destinazione. 
Gli Stati membri non possono subordinare l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti. 
Tuttavia tale deroga non si applica ai viaggi verso un Stato membro che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, vieti l’acquisizione e la detenzione dell’arma in questione o che ne prescriva l’ autorizzazione; in tal caso, la Carta europea d’arma da fuoco dovrà contenere un’espressa indicazione. 
Nell’ambito della relazione di cui all’articolo 17, la commissione esaminerà, in consultazione con gli stati membri, anche i risultati dell’applicazione del secondo comma, in particolare per quanto riguarda le sue ripercussioni sull’ordine e la sicurezza pubblici. 
3. Mediante accordi di riconoscimento reciproco di documenti nazionali, due o più stati membri possono istituire un regime più flessibile di quello previsto al presente articolo ai fini della circolazione nel loro territorio con un’arma da fuoco. 

Articolo 13 
1. Ogni Stato membro trasmette tutte le informazioni utili di cui dispone, in materia di trasferimenti definitivi di armi da fuoco, allo Stato membro verso il cui territorio viene effettuato il trasferimento. 
2. Tutte le informazioni che gli Stati membri ricevono in forza delle procedure previste all'articolo 11 sui trasferimenti di armi da fuoco, nonché all'articolo 7, paragrafo 2 e all'articolo 8, paragrafo 2, sull'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco da parte di non residenti, sono comunicate, al più tardi al momento del trasferimento, allo Stato membro di destinazione e, se necessario, al più tardi al momento del trasferimento, agli Stati membri di transito.
3. Ai fini di un'efficace applicazione della presente direttiva, gli Stati membri si scambiano regolarmente informazioni. A tal fine, la Commissione istituisce, al più tardi entro il 28 luglio 2009, un gruppo di contatto per lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente articolo. Gli Stati membri indicano agli altri
Stati membri e alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere e ricevere informazioni nonché di assolvere gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

Articolo 13 bis
1.  La Commissione è assistita da un comitato. 
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. 
Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 
Articolo 14 
Gli stati membri adottano tutte le disposizioni per vietare l’ingresso nel loro territorio: 
- di un’arma da fuoco, salvo nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 e purché vengano rispettate le condizioni ivi stabilite; 
-di un’arma diversa da quelle da fuoco, a condizione che le disposizioni nazionali dello Stato membro in questione lo permettano.

Capitolo 4
Disposizioni finali
Articolo 15
1. Gli stati membri intensificano i controlli sulla detenzione di armi alle frontiere esterne della Comunità. In particolare, essi vigilano affinché i viaggiatori provenienti da paesi terzi con l’intenzione di recarsi in un secondo Stato membro rispettino l’articolo 12. 
2. La presente direttiva non osta ai controlli effettuati dagli stati membri oppure dal trasportatore all’atto dell’imbarco su un mezzo di trasporto. 
3. Gli stati membri informano la commissione in merito alle modalità in base alle quali vengono effettuati i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione raccoglie tali informazioni e le mette a disposizione di tutti gli stati membri. 
4. Gli stati membri comunicano alla commissione le loro disposizioni nazionali, comprese le modifiche, in materia di acquisto e detenzione di armi, qualora la legislazione nazionale sia più rigorosa della disposizione minima da adottare. La commissione trasmette tali informazioni agli altri stati membri.

Articolo 16
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di infrazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva ed adottano ogni misura necessaria per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 17
Entro il 28 luglio 2015, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla situazione risultante dall'applicazione della presente direttiva, presentando eventualmente delle proposte.
Entro il 28 luglio 2012, la Commissione effettua uno studio e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui possibili vantaggi e svantaggi di una riduzione a due categorie di armi da fuoco (proibite o autorizzate) in vista di un miglioramento del funzionamento del mercato per i prodotti in questione, attraverso
un'eventuale semplificazione.
Entro il 28 luglio 2010, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio con le conclusioni di uno studio sulla questione della commercializzazione delle armi copiate per determinare se l'inserimento di tali prodotti nell'ambito di applicazione della presente direttiva sia possibile e auspicabile.

Articolo 18 
Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva in tempo utile perché le misure da essa previste si applichino al più tardi il 1° gennaio 1993. Essi comunicano immediatamente le misure adottate alla commissione e agli altri stati membri. 
Quando gli stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli stati membri.
Allegato I
I - Ai sensi della presente direttiva, si intendono per “ armi “: 
qualsiasi arma da fuoco secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva
- le “ armi non da fuoco “ secondo la definizione data dalle legislazioni nazionali. 

II - Ai sensi della presente direttiva, si intendono per “ armi da fuoco “: 
a. Gli oggetti che rientrano in una delle categorie seguenti, ad esclusione degli oggetti corrispondenti alla definizione ma esclusi per le ragioni citate al punto III:
Categoria a - armi da fuoco proibite
1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo 
2. Le armi da fuoco automatiche 
3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto 
4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni 
5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o da tiro sportivo per le persone abilitate ad usare tali armi. 

Categoria b - armi da fuoco soggette ad autorizzazione
1. Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione 
2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale 
3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione nucleare (ovviamente si voleva dire "anulare"!!), di lunghezza totale inferiore a 28 cm 
4. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce 
5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato e per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce 
6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm 
7. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica. 

Categoria c - armi da fuoco soggette a dichiarazione
1. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6 
2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata 
3. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria b, punti 4-7 
4. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm

Categoria d - altre armi da fuoco
a. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia. 
b. Le parti essenziali delle suddette armi da fuoco; il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l’arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte.
III - Ai sensi del presente allegato, non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco gli oggetti che, seppure conformi alla definizione, 
a) sono stati resi definitivamente inservibili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inutilizzabili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di una eventuale riattivazione
b) sono concepiti per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all’arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici; 
c) sono armi antiche o loro riproduzioni, a condizione che non siano comprese nelle categorie precedenti e che siano soggette alle legislazioni nazionali. 
Fino al coordinamento a livello comunitario, gli stati membri possono applicare le loro legislazioni nazionali per quanto riguarda le armi da fuoco di cui al presente punto. 
Gli Stati membri adottano disposizioni in base alle quali un'autorità competente verifica le misure di disattivazione di cui al punto a) al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Gli Stati membri, nel quadro della suddetta verifica, prevedono di rilasciare un certificato o un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco, o l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile. La Commissione pubblica orientamenti comuni, seguendo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2, sulle norme e le tecniche di disattivazione, al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano irreversibilmente inutilizzabili.

IV - Ai sensi del presente allegato, si intende per: 
a) “ arma da fuoco corta “ un’arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm; 
b) “ arma da fuoco lunga “ qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte; 
c) “ arma automatica “ un’arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica da sola e che può sparare più colpi a raffica azionando una sola volta il grilletto; 
d) “ arma semiautomatica “ un’arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare un solo colpo azionando una sola volta il grilletto; 
e) “ arma a ripetizione “ un’arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo nella canna una cartuccia, prelevata dal serbatoio e trasportata tramite un meccanismo; 
f) “ arma a colpo singolo “ un’arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell’incavo all’uopo previsto all’entrata della canna; 
g) “ munizione a pallottole perforanti “: munizione per uso militare con pallottola blindata a nucleo duro perforante; 
h) “ munizione a pallottole esplosive “: munizione per uso militare con pallottola contenente una carica che esplode al momento dell’impatto; 
i) “ munizione a pallottole incendiarie “: munizione per uso militare con pallottole contenente una miscela chimica che si infiamma al contatto con l’aria o al momento dell’impatto.

Allegato II
Carta europea d’arma da fuoco 
La carta dovrà prevedere le rubriche seguenti: 
a) identificazione del detentore; 
b) identificazione dell’arma o delle armi da fuoco, comprendente la menzione della categoria ai sensi della presente direttiva; 
c) periodo di validità della carta; 
d) parte riservata alle annotazioni dello Stato membro che ha rilasciato la carta (natura e riferimenti delle autorizzazioni, ecc.); 
e) parte riservata alle annotazioni degli altri stati membri (autorizzazione di ingresso, ecc.); 
f) le seguenti menzioni: 
“ il diritto ad effettuare un viaggio verso un altro Stato membro con un’arma o armi delle categorie b, c e d menzionate sulla presente carta è subordinato ad un’autorizzazione o ad autorizzazioni corrispondenti preventive delle autorità dello Stato membro visitato. Tale o tali autorizzazioni possono essere indicate sulla carta.
La formalità di autorizzazione preventiva di cui sopra non e, in principio, necessaria per effettuare un viaggio con un’arma di categoria c o d per l’esercizio della caccia o con un’arma di categoria b, c o d per l’esercizio del tiro sportivo, a condizione di essere in possesso della carta d’arma e di poter fornire il motivo del viaggio. “ 
Qualora uno Stato membro abbia informato gli altri stati membri, conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, che la detenzione di talune armi da fuoco delle categorie c o d e vietata nel suo territorio viene aggiunta una delle seguenti menzioni:
“ un viaggio in . . . . . [stato(i) interessato(i)] con l’arma . . . . .
[identificazione] è vietato. “
“ un viaggio in . . . . . [stato(i) interessato(i)] con l’arma . . . . .
[identificazione] è soggetto ad autorizzazione. “
Fine del testo della direttiva del 1991 con le modifiche contenute  nell’art. 1 della direttiva del 2007
Restanti articoli della direttiva 2008:

Articolo 2
1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro  [ventiquattro mesi dall'entrata in vigore ]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
- Commento: Le novità non sono molte per noi italiani che già avevamo una normativa molto precisa. Le novità con cui dovremo confrontarci sono:
-La più precisa nozione di parte d’arma che  rettifica le interpretazioni fantasiose della Cassazione.
- Dovranno essere emanate norme europee uniformi per le armi disattivate ed esse dovranno recare un marchio attestante la corretta disattivazione (ovviamente potrà applicarsi solo alle armi disattivate dopo l’entrata in vigore delle norme).
- La detenzione delle armi potrà essere subordinato all’esistenza di un motivo valido. La norma è già contenuta nella nostra legge, ma bisogna vigilare affinché il ministero non prenda lo spunto per norme di inconsulta discrezionalità. E’ chiaro che i motivi non possono essere che quelli tradizionali di caccia, difesa sport, studio, collezionismo.
- La direttiva precisa i limiti del divieto delle munizioni espansive e il legislatore italiano dovrà rettificare l’errore commesso con il recepimento della direttiva del 1991.

 


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