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Arriva la trasparenza - Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e Circolare 19 luglio 2013
Entra in vigore il decreto legislativo sopra citato che introduce norme severe ed efficaci per la trasparenza nella pubblica amministrazione ai fini della prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione.
Tutti  i dati dovranno essere pubblicati su siti web liberamente accessibili da tutti  senza iscrizioni o password; i dati devono essere indicizzabili dai motori di  ricerca (artt. 3 e 4)
  Se è omessa la pubblicazione dei  dati, chiunque può richiederli gratuitamente.
  Nella home page dei siti  istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione  trasparente», al cui  interno sono  contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della  normativa vigente  (art.9).
  Devono essere messi in  rete  le direttive, le circolari, i  programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone  in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti  ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le  riguardano o si dettano disposizioni per 
  l'applicazione di esse, ivi  compresi i codici di condotta  (art. 12).
  Deve essere in rete l’'elenco  dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e  delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa  rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali  (art.13)
Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici e i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente (art. 32).
 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati  relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia  di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: 
    a) una breve descrizione del  procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; 
    b) l'unita organizzativa  responsabile dell'istruttoria; 
    c) il nome del responsabile del  procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta  elettronica 
    istituzionale, nonché, ove  diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con  l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi  recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 
    d) per i procedimenti ad  istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la  modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche  se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge,  regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai  quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione  degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica  istituzionale, a cui presentare le istanze; 
    e) le modalità con le quali gli  interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso  che li riguardino; 
    f) il termine fissato in sede  di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di  un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; 
    g) i procedimenti per i quali  il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una  dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il  silenzio assenso dell'amministrazione; 
    h) gli strumenti di tutela,  amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore  dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento  finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine  predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; 
    i) il link di accesso al  servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la  sua attivazione; 
    l) le modalità per  l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di  cui all'articolo 36; 
    m) il nome del soggetto a cui è  attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per  attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle  di posta elettronica istituzionale; 
    n) i risultati delle indagini  di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso  diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento. 
    2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e  formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i  relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti  moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il  mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o  documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un  termine congruo. 
    3. Le pubbliche amministrazioni  pubblicano nel sito istituzionale: 
    a) i recapiti telefonici e la  casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività  volte a 
    gestire, garantire e verificare  la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle  amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (art. 35).
I funzionari che violano le regole sopra indicate sono puniti con sanzioni disciplinari e con una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 Euro, a meno che non provi che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (art. 45).
In data 19 luglio 2013 la Presidenza del Consiglio ha emanato una circolare di chiarimenti ed istruzioni.
Il Decreto legislativo e la circolare possono essere scaricati in PDF
Sarà interessante vedere come se la caverà il Ministero dell’Interno che in 50 anni non è riuscito neppure a fare un database delle armi denunziate ed a capire bene il diritto delle armi!
13-09-2013
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       - Edoardo Mori | 
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