Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
    torna indietro
 

Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento

back

Decreto Min. Int. n. 272/02 - Elenco degli esplosivi secondo la classificazione europea e italiana

MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 19 settembre 2002, n. 272 Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile. (G. Uff. n. 291 del 12 dicembre 2002, Suppl. Ordinario)

Nota: si riportano qui solo gli articoli di interesse per i privati egli armieri; il testo integrale del DPR può essere scaricato in formato PDF. In esso ho inserito l'elenco degli esplosivi in ordine alfabetico e secondo la loro classificazione

Capo III
ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI
REGOLAMENTARI VIGENTI

Art. 11.
Modifica dell'articolo 81
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. All'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto il seguente comma:
"Sono altresì soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge i prodotti esplodenti indicati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83".

Art. 12.
Modifica dell'articolo 82
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. All'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto il seguente comma:
"La categoria 5) "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici" di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:
Gruppo A.
1) bossoli innescati per artiglieria;
2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra; 5) cartucce per armi comuni e da guerra;
Gruppo B.
1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
3) accenditori elettrici;
4) accenditori di sicurezza;
Gruppo C.
1) giocattoli pirici;
Gruppo D.
1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;
4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;
Gruppo E.
1) munizioni giocattolo;
2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita".

Art. 13.
Modifica dell'articolo 83
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. All'articolo 83 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il primo comma è sostituito dal seguente:
"I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 della legge, nonché i prodotti esplodenti muniti dell'attestato di esame "CE del tipo" e della valutazione di conformità di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli "Organismi notificati" sono indicati nell'allegato A al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato A al presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attività di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'allegato B al presente regolamento.".
b) Il terzo comma è sostituito dal seguente:
"L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalità per il rilascio delle relative licenze.".

Art. 14.
Modifica dell'articolo 97
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. Al primo comma dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata.".

Art. 15.
Modifica dell'articolo 98
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
I. L'articolo 98 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:
"Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, è richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3, dell'allegato C al presente regolamento.
Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, si applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli Il e IV dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.
Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria, gruppo E, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al capitolo Il dell'allegato B al presente regolamento. Per la fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si applicano le prescrizioni del capitolo III dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.
Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purché contenuti nelle loro confezioni originali.".

Art. 16.
Modifiche all'allegato B
al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
Al Capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere:
a) polveri della I categoria;
b) cartucce per armi comuni della V categoria, gruppo A;
c) manufatti della IV e V categoria.
Negli esercizi di minuta vendita è altresì consentito, in aggiunta a quanto indicato al comma 4 del presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei locali dove è consentito l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 50 netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D e, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, manufatti classificati nella V categoria, gruppo E, in quantitativo illimitato.
Tali disposizioni non si applicano ai depositi di fabbrica o di consumo permanente.
Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite è posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti.";
b) l'articolo 2, comma 1, ultimo capoverso, è soppresso;
c) l'articolo 2, comma 2, terzo capoverso, è sostituito dal seguente:
"Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto, anche se contiguo a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV e di V categoria. E vietato l'accesso al pubblico nel locale (o nei locali) ove vengono custoditi i manufatti di IV e di V categoria.";
d) l'articolo 2, comma 2, settimo capoverso, è sostituito dal seguente:
"Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati: polveri di I categoria, cartucce di V categoria, gruppo A per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria inertizzati e/o loro simulacri, nonché manufatti della V categoria, gruppo D e gruppo E.".

Art. 17.
Modifiche all'allegato C
al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. Il capitolo Il dell'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:
"Capitolo Il (Norme generali da osservarsi per il trasporto di esplosivi). - Per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su strada "A.D.R.", per ferrovia "R.I.D.", per via aerea "I.C.A.O.", per mare "I.M.O" e nelle acque interne "ADNR".".

Art. 18.
Adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
I. L'allegato Il al presente regolamento costituisce adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, in conformità delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.

Art. 19.
Sostituzione dell'allegato A
al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. L'allegato A al presente regolamento contiene l'indicazione delle materie e degli oggetti esplodenti di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 7, integrato con l'indicazione, per ciascun prodotto, della categoria di classificazione di cui all'articolo 82 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. L'allegato A al presente regolamento sostituisce l'allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. L'adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo n. 7 determina l'automatico adeguamento dell'allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; per l'attribuzione delle categorie di classificazione si provvede ai sensi dell'articolo 83, comma 5, del citato regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti i prodotti esplodenti devono essere iscritti nell'allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:
a) d'ufficio, successivamente alla comunicazione dell'Organismo notificato, dell'importatore o del fabbricante, per i prodotti esplodenti muniti dell'attestato "CE del tipo";
b) su domanda dell'interessato per i prodotti esplodenti esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 7, a conclusione del procedimento di riconoscimento e classificazione, di cui all'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 20.
Sostituzione del decreto
del Ministro dell'interno 4 aprile 1973
1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede d'ufficio alla classificazione provvisoria nella categoria 5), gruppo D e gruppo E, dei manufatti pirotecnici già riconosciuti ai sensi del medesimo articolo 53, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 si provvede altresì:
a) a determinare le procedure e le modalità per la classificazione definitiva dei manufatti pirotecnici di cui al comma 1, nonché ad individuare le caratteristiche tecnico-costrittive, ai fini della sicurezza nell'impiego, da accertarsi anche mediante l'esecuzione di prove tecniche a cura del fabbricante o dell'importatore, che i manufatti pirotecnici devono possedere per la loro classificazione nella categoria 5), gruppo D e gruppo E;
b) a disporre che lo smaltimento delle giacenze dei manufatti pirotecnici già riconosciuti ai sensi del citato articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973 avvenga non oltre il 31 dicembre 2003, continuando ad applicare le disposizioni relative ai locali di minuta vendita di esplosivi, vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. Le scorte non smaltite entro tale data, per essere reimmesse sul mercato, devono recare l'etichettatura relativa alla classificazione attribuita, apposta dal fabbricante o dall'importatore.
3. Il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Uf f iciale della Repubblica - serie generale - n. 120 del 10 maggio 1973, cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.

Art. 21.
Disposizioni transitorie
1. I decreti di riconoscimento e classificazione adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad avere effetto, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 2.
2. A decorrere dalla data del 1 ° gennaio 2003 non è consentita la produzione, la detenzione, l'utilizzazione, la vendita o cessione a qualsiasi titolo, il trasporto, l'importazione o l'esportazione degli esplosivi per uso civile rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 7, anche se riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che non sono muniti della marcatura "CE del tipo" e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all'allegato V del medesimo decreto legislativo n. 7.
3. Relativamente agli esplosivi prodotti ed importati nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, riconosciuti e classificati sulla base delle norme anteriormente vigenti, è consentito lo smaltimento delle giacenze entro il 31 dicembre 2005, limitatamente al mercato interno ed a quello estero escluso dall'applicazione della direttiva 93/ 15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, "relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato ed al controllo degli esplosivi per uso civile". Le giacenze non smaltite entro la data del 31 dicembre 2005 debbono essere distrutte. Fermo restando l'obbligo delle relative autorizzazioni, sono consentite le attività di detenzione, utilizzazione, vendita o cessione a qualsiasi titolo, trasporto ed esportazione dei predetti esplosivi per uso civile, per le finalità e nel termine indicato nel presente comma.
I1 presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 settembre 2002

Commento: il decreto adegua il Regolamento del TULPS alla normativa comunitaria in materia di classificazione degli esplosivi. Le modifiche che interessano i privati sono limitate.

Art. 11: Si conferma che rientrano tra i prodotti esplosivi quelle elencati nella normativa europea come recepita con L. 7/1997.
Art. 12: Le munizioni di sicurezza e i giocattoli pirici vengono suddivisi in 5 gruppi invece dei tre attuali. Il Gruppo A resta invariato. Il Gruppo B viene semplificato nella formulazione ma non nella sostanza. Il Gruppo C comprende solo "I giocattoli pirici" e viene eliminata l'antiquata elencazione di tipologie di artifici. Il Gruppo D, di nuova creazione, comprende gli artifici da segnalazione per soccorso e "manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso". Come e perché essi si distinguano da quelli del gruppo C rimane del tutto misterioso. Sarà opportuno un chiarimento ufficiale.
Il Gruppo E infine comprende le "munizioni giocattolo", termine anche questo oscuro e di nuova creazione che comprende, tra l'altro:
1) dischetti e cappette per pistole da bambini (ma perché nel decreto non lo hanno detto più chiaramente?).
3) bossoli innescati per munizioni di piccoli calibro. Anche questa è una stupida invenzione del ministero che non sa usare termini tecnici; che cosa si intende per piccolo calibro? Secondo la balistica si deve parlare di "munizioni per armi leggere" e quindi di tutte le munizioni per armi da caccia o da difesa; sono escluse quindi le munizioni per mitragliatrice pesante. Però il decreto Il DM ha comunque recepito, senza sapere ciò che faceva, la definizione internazionale secondo cui sono cartucce per armi di piccolo calibro quelle aventi un calibro non superiore a 19,1 mm (D.M. Trasporti 2 settembre 2003).
4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali. Il ministero usa nuovamente questa inesistente nozione di piccolo calibro e si dimentica delle capsule per armi ad avancarica.
5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (sparachiodi, mattazione, cementeria)
6) Cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita. Anche in questo caso si vede che chi scrive è uno sprovveduto. Le armi da fuoco di libera vendita sono solo le repliche monocolpo ad avancarica che non usano cartucce. Le altre, se sono di libera vendita, sono giocattoli ed non armi! Inoltre quale mai è la cartuccia che spara e non ha un effetto sonoro? Chi ha scritto voleva solo dire che la cartuccia deve avere SOLO effetto sonoro e non essere, ad esempio, lacrimogena o tracciante (ma perché non li curano da piccoli?).
Art. 14: Modifica l'art. 97 del Regolamento TULPS dicendo che sono liberi ad ogni effetto (acquisto, denunzia, detenzione, trasporto, uso), ma con il massimo di 5 kg netti, i manufatti della quinta categoria gruppo D (come detto sopra non si sa però che cosa siano quelli al punto 4!) e , in quantità illimitata, quelli del gruppo E (bossolo innescati, cartucce a salve, inneschi). Come si vede il ministero è riuscito a rendere confusa una delle poche cose che erano chiare!
Art. 15: Si stabilisce, fra l'altro che i prodotti della categoria V gruppi D ed E possono essere venduti anche da negozi senza licenza di minuta vendita (cioè anche da non armerie), ma con il limite di 25 kg netti per il gruppo D e di 10 kg netti per il gruppo E.
La norma dice che i prodotti devono essere contenuto nella confezione originale; affermazione incomprensibile poiché è ovvio che questi prodotti sono destinati ad essere venduti al minuto, sciolti, e non a scatole di chili!
Art. 16: Riguarda gli esercizi di minuta vendita.

Non è chiaro il rapporto tra i nuovi articoli 97 e 98 del Reg. al TULPS. Con un po' di sforzo si capisce che occorre
- Munizioni per armi comuni: autorizzazione all’acquisto, denunzia salvo 1000 a munizione spezzata; occorre licenza di deposito oltre 1500 per arma lunga e 200 per arma corta.
- Polvere da sparo: autorizzazione all’acquisto, denunzia e licenza di deposito oltre 5 kg
Miccia lenta: autorizzazione all’acquisto, denunzia, non occorre licenza di deposito.
- Artifici cat. C (giocattoli pirici): non è ben chiaro ma pare che occorra sempre denunzia e licenza di deposito.
- Artifici cat. D: possono essere acquistati liberamente, non vanno denunziati e non occorre licenza di deposito fino a 5 kg.
- Artifici cat. E: possono essere acquistati liberamente, non vanno denunziati e non occorre licenza di deposito. Solo per la vendita occorre licenza oltre 10 kg.
- Pare che il Ministero si sia dimenticato dei fuochi d’artificio della IV cat. e si dovrebbe concludere che per essi è rimasto in vigore l’art. 97 che consente di tenerne fino a 25 kg senza licenza di deposito; con buona pace della coerenza e della logica visto che per la cat. V/D vi è il limite di 5 kg!

 


torna su
email email - Edoardo Mori top
  http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 www.earmi.it