Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Legge di liberalizzazione aria compressa e avancarica

Legge 21 dicembre 1999 n. 526; Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee; Legge comunitaria 1999 -Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2000, Suppl. Ord.
(omissis)
Art. 11. (Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva). 1. All'articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "modelli anteriori al 1890" sono aggiunte le seguenti:,, fatta eccezione per quelle a colpo singolo". (Nota 1)
2. All'articolo. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole "le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte" sono sostituite dalle seguenti: "le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule". (Nota 2)
3. Al fine di pervenire ad un più adeguato livello dì armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 911477/CF-E dei Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule. (Nota 3)
3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule.
L'art. 3 bis è stato aggiunto dall'art. 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2001 - Supplemento Ordinario n. 14)(Nota 14)
4. Le sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule (Nota 4).
5. Il regolamento dì cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri:
a) la verifica di conformità è effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule (Nota 5). I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo (Nota 6). Per identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite consentito; (Nota 7).
b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo è consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia registrata da parte dell'armiere; (Nota 8).
c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere a) e b) sono consentiti fra soggetti maggiorenni. È fatto divieto di affidamento a minori con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale (Nota 9). L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni è consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza (Nota 10).
d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza (Nota 11). L'utilizzo dello strumento è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico; (Nota 12).
e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. (Nota 13).
6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo.

NOTE di E. Mori
(1) L'art. 2, primo comma lettera h) della legge 110/1975 viene quindi così riformulato:
"Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:
(omissis..... )
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo. "
Ciò significa che originariamente la norma considerava queste armi, armi comuni; ora invece le repliche monocolpo ad avancarica di armi antiche (quelle di modello anteriore al 1890) non sono più considerate armi comuni da sparo. Ciò non significa che esse vengano liberalizzate e siano di libera vendita e detenzione. Siccome le armi antiche originali (di dubbia funzionalità) rimangono ricomprese nella categoria delle armi proprie non comuni, non si può certo ritenere che siano liberalizzate quelle moderne, sicuramente funzionanti e controllate persino dal Banco di Prova. Perciò le armi monocolpo ad avancarica in questione finiscono ora per rientrare in una aberrante, inutile e mai vista categoria di armi proprie da sparo che non sono né armi comuni, né armi antiche. Esse quindi sono giuridicamente assimilabili ad un pugnale e perciò: possono essere acquistate solo con nulla osta o porto d'armi, vanno denunziate, non possono essere portate per nessun motivo, neppure da chi ha il porto d'armi.
So benissimo che questa non era la volontà di chi ha proposto la legge (ma se non ne capisce, perché non si dedica ad altri mestieri? ), ma così ha scritto nella legge, a chiare lettere. Arrampicandosi sugli specchi, con l'aiuto di qualche circolare del Ministero, si potrà arrivare a sostenere, al massimo, che il legislatore voleva dire che non sono armi comuni, ma che sono armi antiche, come già in parte si poteva dedurre dal settimo comma dell'art. 10 legge 110/1975: unico vantaggio giuridico sarà che come armi antiche esse potranno essere portate da chi ha licenza di porto. Altrimenti la norma peggiora solo la situazione invece di migliorarla!
Chi l'ha scritta avrebbe dovuto dire, semmai: "le armi ad avancarica monocolpo non sono considerate armi, ma strumenti sportivi atti ad offendere".
Queste armi monocolpo dovranno essere immatricolate e recare il punzone del Banco di Prova, non fanno numero ai fini della collezione di armi moderne e la Cassazione deciderà sicuramente (anche se la soluzione sarà discutibile) che non possono essere alterate o rese clandestine; vale a dire che rimangono armi a tutti gli effetti. Del resto non vi è dubbio che l'idea di liberalizzare improvvisamente delle armi da fuoco letali, mentre non si riesce a liberalizzare un pugnale, o una debole carabina ad aria compressa, o una debole arma da bersaglio da sala, era e rimane stravagante.
Le pene per il porto o la detenzione abusiva saranno quelle previste dal Codice Penale, art. 697 e 699.
(2) Il terzo comma dell'art. 2 della legge 110/1975 viene così riformulato:
" Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. "
Diciamo che chi ha fatto la modifica non ha mai letto la frase complessiva che ne veniva fuori e che ora risulta ben poco comprensibile. In primo luogo, avendo introdotto la dizione "ad aria compressa o a gas compressi", andava eliminata la dicitura "ad emissione di gas" che si riferisce proprio alle armi a gas compressi.
In secondo luogo, stabilito per legge che le armi ad aria compressa di potenzialità inferiore a 7,5 joule non sono offensive, andava escluso il richiamo alla valutazione della Commissione, che rimane solamente per le armi da bersaglio da sala e lanciarazzi. Ad ogni modo il risultato della norma sul piamo giuridico è chiaro: le armi ad aria compressa con meno di 7,5 joule non rientrano più tra le armi, ma tra gli strumenti atti ad offendere. Negli articoli successivi vengono però emanate disposizioni particolari che portato a sottoporre gli strumenti ad aria compressa ad un regime tutto particolare.
Chi ha scritto la norma, se avesse saputo ciò che faceva, avrebbe dovuto scrivere: "le armi ad aria compressa eroganti un'energia non superiore a 7,5 joules si considerano non atte a recare offesa alla persona".
(3) Norma troppo generica perché demanda al Ministero di dettare regole, senza dare linee guida. Tante sono le cose da regolare, ma ogni decisione finisce per influire su sanzioni penali e dovrebbe essere il legislatore a dettare norme e sanzioni. Qui si tratta di creare un regime apposito per degli strumenti a metà strada tra l'arma propria e l'arma impropria e la legge non dice neppure chi li può vendere ed importare! Anche la previsione che sia il Ministero a stabilire le sanzioni amministrative di cui al comma sesto è molto dubbio dal punto di vista costituzionale.
Ad ogni modo, fino a che il regolamento non è emanato, le disposizioni sugli strumenti ad aria compressa non possono trovare applicazione. Si potrebbe però agevolmente sostenere, proprio perché alcune disposizioni sono già sufficientemente complete, che trascorsi i 120 giorni senza l'emanazione del regolamento, la legge diventi applicabile in quelle parti che non richiedono integrazioni.
(4) Il richiamo all'art. 34 della legge 110 è una pura scemenza; l'articolo triplicava, nel 1975, le pene per le contravvenzioni concernenti gli esplosivi. Che cosa c'entrino con le armi ad aria compressa è un mistero gaudioso. Forse l'estensore voleva escludere l'applicazione dell'aumento delle pene per le contravvenzioni contenute nel codice penale alle norme concernenti le armi contenuto nell'art. 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497: ma se ora le armi ad aria compressa di modesta capacità offensiva non sono più armi, ma strumenti, perché mai dovrebbero applicarsi le norme sulle armi? È lo stesso legislatore che nel comma 6 dice che si applicheranno sanzioni amministrative!
(5) È insensato affidare la competenza alla Commissione che non è un organo tecnico e non può certo accertare le caratteristiche dello strumento solo guardandolo. Il controllo andava affidato al Banco di Prova. Inoltre: se non è più un'arma, che cosa c'entra la Commissione per le Armi? È inoltre del tutto ovvio che questi strumenti non sono soggetti a catalogazione.
(6) La previsione della immatricolazione, stante le premesse, è del tutto insensata; se lo strumento può essere ceduto liberamente e non deve essere denunziato è sicuro che, comunque, dalla matricola non si potrà risalire, salvo rari casi, al proprietario dell'arma.
(7) Il punzone non serve per "identificare" l'arma; a ciò serve, bene o male, la matricola! Il punzone serve per garantire al possessore e al controllore che si tratta di uno strumento e non di un'arma comune da sparo.
(8) A questa disposizione manca la premessa essenziale e cioè che la vendita di questi strumenti sia riservata agli armieri; senza una specifica disposizione non vi è ragione di vietarne la vendita anche ai negozi di oggetti sportivi, ad esempio. In via interpretativa si può arrivare ad affermare che il legislatore volle affermare il contrario e quindi, in sostanza, la norma, dato per implicito che questi strumenti potranno essere venduti solo da armieri, stabilisce che possono essere acquistati da qualsiasi persona maggiorenne esibendo un qualsiasi documenti di identità. L'armiere dovrà registrare la vendita sul registro giornaliero. Poiché non si tratta di armi, non sarà però tenuto a caricare gli acquisti sul proprio registro giornaliero. Resta avvolto nel totale mistero quali adempimenti debbano osservare i produttori o importatori: siccome non si tratta di armi, la produzione e l'importazione diventano sicuramente libere (ma come si fa a stabilire se lo strumento prodotto avrà più o meno di 7,5 joule?) e, in mancanza di una norma specifica, il produttore non pare possa essere obbligato a tenere il registro delle armi vendute o esportate all'ingrosso.
La norma non si è posto il problema dell'importazione da parte di privati che acquistino lo strumento all'estero; è certamente illegittimo che l'importazione del privato venga limitata ed è proprio il colmo che in una legge fatta per adeguarci all'Europa, vengano inserite disposizioni che di fatto limitano la libera circolazione di una merce.
(9) Gli strumenti ad aria compressa possono essere ceduti, prestati, scambiati, fra maggiorenni, senza problemi e formalità. Sarà punito con una sanzione amministrativa il fatto di cedere o affidare questi strumenti a minorenni, salvo che nei casi consentiti. Il richiamo alle lettere a) e b) è sbagliato.
(10) Non esistono norme di pubblica sicurezza che regolino questa situazione! La frase poi è barocca e sembra voler dire che i minori, quando ci sono adulti in giro, devono stare attenti a quello che fanno oppure che, se i maggiorenni non ci sono, possono fare quello che vogliono! Povera lingua italiana.
In effetti chi ha scritto pensava di dire che i minorenni possono usare gli strumenti solo in presenza degli adulti.
(11) Il porto degli strumenti ad aria compressa è libero, cioè non soggetto ad autorizzazione. Resta fermo che trattasi di strumenti atti ad offendere di cui il porto è consentito solo per giustificato motivo, così come avviene per un arco, una balestra o un coltello). In teoria quindi è consentito prendere lo strumento ed andare in qualsiasi prato o bosco per sparare ad un bersaglio o ad una lattina della birra. Ma senza una chiara norma, quanti anni ci vorranno per far comprendere a polizia e giudici che ciò è lecito?
(12) Qui il legislatore ripete e precisa, ma in modo oscuro, ciò che aveva già detto: che i minori di 18 anni possono usare gli strumenti ad aria in poligoni privati o in luoghi privati non aperti al pubblico, con la presenza di un maggiorenne. Sono fatte salve le norme sui poligoni del TSN. Norma del tutto superflua perché in queste situazioni, in presenza di persona maggiorenne, essi possono usare anche armi comuni da sparo! Dalla norma però si potrebbe comprendere che viene creata la figura dell'incauto affidamento di strumento: chi affida l'arma a un minorenne, anche in casa, se viene scoperto (ad esempio in caso di incidente), risponderà di una sanzione amministrativa.
(13) Disposizione che è una pura scemenza: poiché si tratta di strumenti atti ad offendere e non di armi non esiste alcuna disposizione di legge che ne regoli il trasporto! E davvero riesce difficile capire come uno strumento possa mettere in pericolo la sicurezza pubblica.

In conclusione: pur nella marasma logico con cui la legge è stata formulata, si può concludere che il legislatore ha stabilito che le pistole e carabine ad aria o gas compressi di modesta capacità offensiva, come tali certificate, non sono più armi, ma strumenti atti ad offendere. Esse però costituiscono una particolare categoria di questi strumenti perché soggiacciono ad alcune limitazioni:
- obbligo di immatricolazione;
- vendita solo da parte di armieri,
- acquisto, cessione e detenzione liberi, senza formalità alcuna;
- porto consentito se ci si preoccupa di poter dimostrare un giustificato motivo;
- divieto di affidarli a minorenni, salvo casi particolari.
Non essendo più armi, rimane punito con sanzioni penali solo il loro porto senza giustificato motivo; tutte e altre condotte verranno punite con sanzioni amministrative da stabilirsi.
Chi aumenta la potenzialità di uno strumento ad aria compressa oltre i 7,5 joule, risponderà di illegale fabbricazione di arma (non di alterazione di arma, perché originariamente non è arma).
Il produttore o importatore che certifichi la qualità di strumento mentre invece ci si trova di fronte ad un'arma, risponderà di illegale fabbricazione, importazione, commercio di armi.
La mancanza della matricola comporterà solo sanzioni amministrative.
Il legislatore (chi aveva dubbi al riguardo?), si è dimenticato di dettare norme per le armi ad aria compressa sotto i 7,5 joule, già detenute. In proposito dovrà necessaria-mente provvedere il regolamento del Ministero. È probabile che nel giro di qualche anno e dopo qualche migliaio di condanne, si riuscirà a convincere la Cassazione che chi detiene una vecchia carabina sfiatata ha diritto di farlo, senza formalità come chi l'ha comperata nuova dall'armiere.
Personalmente propongo che chi ha una di queste carabine, denunzi alla Questura che si tratta di arma di modesta capacità offensiva, allegando certificazione di un armiere o autocertificazione. Ricordo che per il calibro 4,5 la velocità iniziale non deve superare i 173 ms e per il calibro 5,6 i 122 ms (valori ottenuti con proiettile sferico da 0,5 o, rispettivamente, 1 grammo, secondo la formula per cui la velocità richiesta è data dalla radice quadrata di 15000 diviso per il peso della palla in grammi).
La legge è così lacunosa e malfatta che probabilmente finirà anche davanti alla Corte Costituzionale per le troppe disparità di trattamento che comporta.
La normativa concernente le armi giocattolo ad aria compressa e gli strumenti soft-air rimane (per fortuna), invariata: trattasi di giocattoli per bambini o per adulti, sottratti ad ogni controllo di pubblica sicurezza.

Si pone ovviamente il problema se gli strumenti ad aria compressa con potenzialità superiore a quella di un giocattolo, ma inferiore a 7,5 joule, debbano o meno essere assoggettati alla normativa per le armi giocattolo di cui all'art. 5 L. 110/1975. Ciò comporterebbe l'applicazione del tappo rosso e il divieto di costruirle con tecniche o materiali che ne consentano la modifica in armi comuni da sparo!
E' di tutta evidenza, dal punto di vista del buon senso, che questa nuova categoria di strumenti non può essere assoggettata al regime delle armi giocattolo: in tutti i paesi europei ove vi è una normativa analoga, questi strumenti sono normali armi ad aria compressa in cui la potenza viene ridotta agendo sulla molla di compressione o sulle valvole di erogazione del gas.
Ma questa soluzione logica, può essere ricavata dalla sciagurata norma in esame?
Si, ma a patto di accogliere la mia interpretazione secondo cui questi strumenti ricadono ora nella categoria degli strumenti atti ad offendere. Perciò il fabbricante o commerciante non è tenuto ad osservare particolari regole nella produzione di questi strumenti e a lui non si applicano le sanzioni di cui al citato art. 5.
Se invece dovesse introdursi l'interpretazione che trattasi di armi giocattolo, ci si avvolgerebbe in un intrico di contraddizioni ed assurdità indistricabile e sicuramente incostituzionale.
(14) Nota all'art. 3 bis introdotto dalla legge 29 dicembre 2000, n. 422
Come si era scritto sopra, l'errata formulazione dell'articolo 1 portava alla conseguenza di peggiorare il regime giuridico delle repliche monocolpo ad avancarica. Ora il legislatore ha cercato di rimediare con questo articolo 3 bis in cui si dice che le repliche in questione sono assimilate, per quanto possibile alle armi ad aria compressa di ridotta potenzialità. Vediamo cosa ciò significhi in pratica.
Repliche di armi antiche ad avancarica, lunghe o corte, sono (secondo la migliore interpretazione) quelle prodotte dopo il 1975 (anno in cui è stata creata la categoria delle repliche) mentre che le armi ad avancarica prodotte tra il 1890 e il 1975,
poco importa se copia di modelli anteriori o di nuova concezione sono assimilate alle armi antiche. Nel campo che ora ci riguarda delle armi ad avancarica monocolpo abbiamo tre diverse categorie: quelle antiche vere e proprie, quelle assimilate alle armi antiche, le repliche.
L'art. 1 e l'art. 3 bis sembrano voler regolare solo le repliche vere e proprie, ma è una totale assurdità; una interpretazione letterale porterebbe ad una sicura dichiarazione di incostituzionalità della norma perché porterebbe a punire lievemente o addirittura a non punire chi ha che fare con armi di produzione moderna, e quindi sicure, ben lavorate, provate al Banco di prova, ed a condannare invece chi tenesse un identico comportamento con armi antiche o assimilate.
Si deve quindi ritenere che vale il principio generale secondo cui "nel più sta il meno" e ritenere che con la nuova norma tutte le armi ad avancarica a colpo singolo siano liberalizzate, comprese quelle antiche.
Detto questo vediamo quale sarà il loro regime, nel limite in cui è consentito fare affermazioni senza il regolamento ministeriale che dovrà regolare la materia dell'aria compressa e, ora, anche quella delle repliche.
È veramente difficile dire qualche cosa di certo, salvo che esse sono liberamente acquistabili mediante presentazione di un documento di identità; l'armiere dovrà registrare la vendita. Queste armi non "faranno numero" ai fini della licenza di collezione.
Ogni altro punto rimane per ora incerto.
Non si sa se essa andranno o meno denunziate; è facile accorgersi però che se esse dovessero essere esentate da denunzia, salterebbe tutto il sistema attuale perché sarebbe assurdo ed incostituzionale dover denunziare un pugnale e non dover denunziare una pistola che, sia pure ad avancarica e monocolpo, può ammazzare come ogni altra arma da fuoco (si tratta delle armi usate in ogni guerra fino a metà ottocento!).
La legge dice che esse possono essere portate senza licenza di porto d'armi; rimane fermo che esse sono, come minimo armi improprie e che perciò possono essere portate solo per giustificato motivo; unico motivo giustificato può essere quello di fare del tiro a segno. Questo però può anche essere fatto in aperta campagna ed è prevedibile quale contenzioso giudiziario si innescherà. Anche sotto il profilo venatorio, nulla vieta ora di andare in un bosco con un moschetto ad avancarica e di attendere tranquillamente il passaggio di un capriolo, almeno fino a ché un guardacaccia può dimostrare che volevamo sparare al cervo e non ad un bersaglio che avevamo sistemato nei pressi.
Stando alla disposizioni letterali, le repliche dovrebbero essere importabili liberamente; ovvio però che allora cade tutto il sistema del controllo attraverso le registrazioni degli armieri ed è probabile che, in fin dei conti, usciranno norme regolamentari restrittive.
Una cosa si può già consigliare: denunziare comunque le repliche, anche se la legge non lo prevederà e denunziare come repliche tutte le armi ad avancarica monocolpo che si possiedono, anche se ora denunziate come antiche: il concetto di antichità è molto opinabile ed è veramente difficile distinguere una replica del 1930 da un originale del 1830 e sarebbe sciocco non approfittare della liberazione, in attesa che tutte le armi ad avancarica vengano assoggettate allo stesso regime.

Vedi anche decreto GIP di Bolzano su armi già detenute
Vedi scritto su avancarica libera da subito


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