Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Bollo per le collezioni n. 2- Circolare

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONEGENERALE 557/PAS.755-10171(3) Roma, 13 febbraio 2006
OGGETTO: licenza di collezione armi. Applicazione marche da bollo. Le Questure in indirizzo hanno rivolto a quest'Ufficio quesiti inerenti la licenza di collezione di armi comuni da sparo.
Al riguardo si sottolinea che tali provvedimenti, previsti dall'art. 10, 8° comma, della legge 18 aprile 1975, nr. 110, in relazione all'art. 47 del Regolamento del T.U.L.P.S., a seguito della modifica introdotta dal D.P.R. 311/2001, hanno carattere permanente.
Ne consegue che le licenze in parola non sono più soggette a rinnovo annuale.
A differenza delle licenze per collezione disciplinate dal D.M. 14 aprile 1982 (armi antiche, artistiche e rare di importanza storica), il cui carattere permanente era già stato previsto dall'art. 11 del citato decreto, per le quali l'obbligo di comunicazione delle variazioni sussiste solo quando si tratti di variazioni sostanziali (fermo restando, ben inteso, l'obbligo di denuncia di ciascuna arma detenuta, come prescrive l'art. 7, comma 5, del suddetto Decreto), per le collezioni di armi comuni da sparo ogni variazione deve formare oggetto di preventiva comunicazione al Questore, il quale potrà apportare, alla licenza stessa, oltre alle variazioni approvate, le eventuali prescrizioni del caso, a norma dell'art. 9 T.U.L.P.S.
Si precisa in proposito che l'intenzione di aggiungere un nuovo pezzo alla propria collezione di armi comuni da sparo, come detto, deve essere preventivamente comunicata al Questore, affinché possa verificare l'ammissibilità dell'iscrizione (che si tratti, cioè, di armi comuni da sparo, che non siano già presenti nella raccolta esemplari aventi lo stesso numero di iscrizione al Catalogo Nazionale, salvo documentate differenze rilevanti ai fini collezionistici, secondo le indicazioni già impartite al riguardo) ed affinché possa valutare, alla luce delle successive variazioni, l'idoneità delle prescrizioni impartite per la custodia.
Entrambe le verifiche e valutazioni paiono comportare un concreto esercizio della potestà provvedimentale delle SS.LL.; conseguentemente il regime fiscale non può che essere quello previsto dal D.M. 20.8.1992, recante “Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo”, in forza del quale sono soggetti al pagamento di tale imposta (nella misura attuale di Euro 14,62) sia l'istanza indirizzata alla Pubblica Amministrazione che il successivo atto adottato dall'Autorità di P.S. sia in occasione del primo rilascio del titolo, che delle successive variazioni.
Poiché nel caso di variazione “in detrazione”, ossia per la cancellazione delle armi dalla raccolta, il momento valutativo appare attenuato, soprattutto con riferimento alle fattispecie sopra ricordate, questo Dipartimento ha interessato la competente Agenzia delle Entrate per verificare se l'imposta sia dovuta anche in tale circostanza, per cui si fa riserva di successive istruzioni. Resta inteso che, nelle more, le SS.LL. continueranno ad esigere l'imposta di bollo anche per le variazioni in detrazione.


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