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DIPARTIMENTO  DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
    UFFICIO  PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
    Ufficio  per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
    557/PAS/l  0900(27)9
    Roma,
    OGGETTO:  Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante "Attuazione della  Direttiva 2008/5 I/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al  controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi".
Come  è  noto, il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, d'ora in avanti indicato  come "decreto legislativo", recante "Attuazione della Direttiva  2008/5 I/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo  dell'acquisizione e della detenzione di anni", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale - Serie generale — n. 288 del 10.12.2010, entrerà in vigore il 1°  luglio 2011 (art. 8). 
  Il  decreto in esame - che consta di 8 articoli - prevede la modifica e  l'integrazione di diverse disposizioni di legge regolanti la materia, molte  delle quali, tuttavia, non produrranno i propri effetti nella data anzidetta,  poiché  necessitano dell'adozione dei relativi provvedimenti di attuazione. 
  Con  la presente circolare esplicativa, pertanto, per esigenze di uniformità e per la  corretta interpretazione delle disposizioni novellate - anche riguardo alla  relativa attuazionee - si forniscono i primi opportuni chiarimenti e le linee  di indirizzo applicativo dei singoli articoli del decreto legislativo in  questione. 
    L'articolo  1 del decreto legislativo definisce il campo di applicazione della Direttiva.
    L'articolo  2 modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, con il quale era  stata recepita la direttiva 91/477/CEE.
    In  particolare, introduce l'art. 1 bis, con il quale vengono fornite le  definizioni di "arma da fuoco", di "parte" e "parte  essenziale", di "munizione", di "tracciabilità", di  "intermediario" e di "armaiolo". 
    Sostituisce,  poi, l'art. 2 del richiamato D. Lgs., introducendo delle novità per quanto  concerne le modalità di richiesta della Carta europea d'arma da fuoco. E  difatti, a partire dal 1° luglio 2011 tale documento potrà essere richiesto  non più solo dai residenti ma - alla stregua della licenza di porto d'armi -  anche dai cittadini dell'Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato.  I richiedenti, tuttavia, oltre ad essere in possesso di una o più anni  detenute, dovranno anche essere già titolari di licenza di porto d'anni. 
    L'articolo 3 del  decreto legislativo modifica gli articoli 28, 31, 35, 38, 42, 55 e 57 del R.D.  18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ed  inoltre introduce l'articolo 31-bis. 
    Le  modifiche di cui all'alt. 28 del T.U.L.P.S. entrano tutte in vigore dal 1° luglio  2011. 
    Esse  prevedono, da tale data, la necessità della licenza anche per  1'"assemblaggio delle anni da guerra, tipo guerra o parti di esse ivi  menzionate. Inoltre, nell'ottica della semplificazione amministrativa, è estesa  a due anni la validità della licenza stessa. Infine, viene adeguata la pena  pecuniaria, armonizzandola con la recente normativa di recepimento di altre  direttive comunitarie, quali quelle in materia di esplosivi o di prodotti  pirotecnici. 
    Per  quanto concerne le modifiche all'art. 31 del T.U.L.P.S., - che pure entrano  in vigore il 1° luglio 2011 - le stesse riguardano, anche in  questo caso, la previsione della licenza per l"'assemblaggio" delle  altre armi e parti di esse. Inoltre, viene estesa a tre anni la validità della  licenza, fatta salva la validità (permanente) della licenza di collezione di  armi comuni. 
    Di  particolare interesse è il nuovo art. 3 I-bis del T.U.L.P.S., che introduce una  specifica licenza triennale del Prefetto per lo svolgimento dell'attività di  intermediario nel settore delle anni, sulla base della definizione fornita  all'art. I-bis, comma 1, lett. f) del D. lgs n. 527/1992. Si rappresenta,  tuttavia, che tale nuova nonna non troverà attuazione alla data del 1°  luglio 2011, poiché necessita - come peraltro avviene per altre  disposizioni del T.U.L.P.S. novellate, di cui si dirà più avanti - di norme  regolamentari da inserire nel R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Reg. Esec.  T.U.L.P.S., mediante l'emanazione del D.P.R. di cui all'art. 6, comma 1, del  decreto legislativo. 
    Pertanto,  nelle more dell'emanazione delle relative nonne attuative, nulla viene innovato  rispetto a quanto applicato sino ad oggi in materia.
    L'art.  35 del T.U.L.P.S. è stato interamente sostituito. Tuttavia, quanto alla sua  attuazione, è necessario chiarire quanto segue. 
    Le  novità  principali riguardano, oltre al richiamo alla figura dello "armaiolo"  di cui all'art. I-bis, comma 1, lett. g), del D. lgs n. 527/1992, e all'adeguamento  delle sanzioni penali per il contravventore, l'obbligo della tenuta dei registri  delle 
    operazioni  giornaliere anche in formato elettronico e la durata della loro conservazione,  il rilascio del nulla osta subordinatamente alla presentazione di un certificato  medico più  completo rispetto a quello oggi previsto, la comunicazione ai familiari del  provvedimento di rilascio del nulla osta. 
    Tra  queste, le disposizioni che non entreranno in vigore dal 1° luglio  2011 - poiché anch'esse necessitano delle nonne regolamentari - riguardano: 
    1. la  tenuta dei registri in formato elettronico (comma 1). Fino all'emanazione  delle nuove nonne del Regolamento del T.U.L.P.S., con le quali sai-anno  definite le relative modalità di tenuta, i registri potranno essere tenuti anche solo  nel fonnato cartaceo, femia restando la loro conservazione, da parte  dell'Autorità di P.S., per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività. 
    2. la  certificazione sanitaria per il rilascio del nulla osta (comma 7). Con  decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Interno,  dovranno essere definite le nuove modalità di accertamento dei requisiti  psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, detenzione e per il conseguimento  di qualunque licenza di porto d'anni, nonché del nulla osta per l'acquisto di  armi. Lo stesso decreto dovrà, altresì, definire le modalità dello scambio  protetto dei dati informatizzati, concernenti tali autorizzazioni, tra il  Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine. Pertanto,  sino a quando non sarà emanato tale provvedimento, ai firn del rilascio del  nulla osta a corredo delle relative istanze (come pure delle istanze di porto  d'armi) dovrà continuare ad essere presentata la certificazione sanitaria  sinora prevista. 
    3- la  comunicazione ai familiari del rilascio del nulla osta (comma 10).  L'introduzione di tale comunicazione necessita anch'essa della norma di  attuazione nel Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., sia per  l'individuazione dei soggetti (conviventi maggiorenni, anche diversi dai  familiari) cui dover comunicare il rilascio del titolo, sia per le modalità di  indicazione dei medesimi. 
    Anche  l'art. 38 del T.U.L.P.S., concernente la denuncia di detenzione delle armi, ha 
    subito  importanti modifiche, delle quali è opportuno fornire i chiarimenti che 
    seguono.
    Le  disposizioni di cui al nuovo primo comma dell'art. 38 entreranno in vigore  dal 1°  
    luglio  2011, ad eccezione della possibilità di  effettuare la denuncia di detenzione "per 
    via telematica",  per la quale sarà necessaria la specifica norma da introdurre al Regolamento del T.U.L.P.S..  Dunque, a decorrere da tale data la denuncia di detenzione dovrà riguardare  le armi (anche le armi bianche proprie), nonché le singole parti di anni da  fuoco, come definite all'art. I-bis., comma 1, lett b) del D. Lgs. n. 527/1992,  nonché le munizioni finite o materie esplodenti di qualunque genere. Inoltre,  al concetto di "immediatezza" della denuncia - che sovente, anche in  linea con la giurisprudenza consolidata, veniva presentata ed accettata dagli  uffici di p.s. nelle 48 ore successive alla effettiva detenzione delle anni -  il nuovo primo comma prevede espressamente che la denuncia in questione debba  essere fatta entro "le 72 ore successive alla acquisizione della loro  materiale disponibilità. " 
    All'art.  38, poi, sono stati aggiunti ulteriori tre nuovi commi. Tra questi,  particolarmente innovativa e di rilevante impatto nell'ottica delle esigenze di  sicurezza pubblica è la disposizione di cui al quarto comma, che prevede la  verifica periodica, ogni sei anni, della permanenza dei requisiti psico-fisici  in capo ai detentori (se questi non siano in possesso di una licenza di porto  d'anni), mediante la certificazione medica di cui all'art. 35, comma 7, del  T.U.L.P.S.. Si precisa, al riguardo, che poiché - come sopra evidenziato - tale  certificazione sarà introdotta con il suindicato decreto del Ministro della  Salute, di concerto con il Ministro dello Interno, la presentazione della  stessa dovrà ritenersi obbligatoria solo allorquando sarà emanato tale decreto. 
    All'art.  42 del T.U.L.P.S. è stato aggiunto un ulteriore (quarto) comma, concernente  -in analogia con le nuove disposizioni relative al rilascio del nulla osta per  l'acquisto di armi ex art. 35 T.U., di cui si è detto in precedenza - l'obbligo  di comunicazione ai soggetti conviventi circa il rilascio della licenza di  porto d'anni. Al riguardo, valgono le osservazioni sopra rappresentante circa  l'attuazione dell'art. 35 T.U.L.P.S.. 
    Quanto,  poi, alle modifiche introdotte all'ai!. 55 del T.U.L.P.S., concernenti la  tenuta del registro delle operazioni giornaliere "in formato  elettronico", valgono, anche in questo caso, le considerazioni espresse  riguardo al registro previsto all'art. 35 dello stesso T.U., comprese quelle  relative all'entrata in vigore.
    Altra  importante innovazione introdotta dal decreto legislativo riguarda le modifiche  all'alt. 57 del T.U.L.P.S., concernenti la necessità della  licenza dell'Autorità di pubblica  sicurezza anche per l'apertura e la gestione di campi di tiro o poligoni  privati.
    Tuttavia,  tale nuova disposizione non entrerà in vigore il 1° luglio 2011, richiedendosi,  per la sua attuazione e per la relativa disciplina transitoria, specifiche  disposizioni nel Regolamento al T.U.L.P.S.. Ne deriva che, finché tale  disposizione non sarà compiutamente disciplinata nel Regolamento, potranno,  comunque, continuare a rilasciarsi e/o rinnovarsi le autorizzazioni, da parte  delle competenti Autorità locali di P.S., sino ad oggi individuate per  consentire l'espletamento delle ceniate attività. 
    Si  precisa, in ogni caso, che il campo di applicazione del nuovo art. 57 non  riguarda l'Unione Italiana Tiro a Segno e le Sezioni del T.S.N. - per le quali,  comunque, resta ferma l'attività di vigilanza sulle attività di tiro prevista all'art. 31  della legge 18 aprile 1975, n. 110. Per tali enti, infatti, si applica la  specifica disciplina di cui agli artt. 250 e 251 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n.  66, recante "Codice dell'ordinamento militare" ed agli artt.  dal 59 al 64 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico  delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma  dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246". 
    L'articolo  4 del decreto legislativo modifica alcuni articoli della legge 2 ottobre 1967,  n. 895, segnatamente gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5. Al riguardo, non si hanno  particolari osservazioni da formulare, poiché le modifiche concernono un  adeguamento della disciplina sanzionatoria per i reati in materia di anni  individuati dalla legge in questione, sempre nell'ottica dell'armonizzazione  delle pene pecuniarie con le altre recenti nonnative di recepimento di altre  direttive comunitarie, in materia di prodotti esplodenti ed articoli  pirotecnici. 
    L'articolo  5 del decreto legislativo modifica gli articoli 2, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 19, 20,  22 e 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ed introduce alla medesima legge  gli articoli 1 I-bis e 13-bis.
    Gran  parte delle nuove disposizioni di modifica alla legge n. 110/75, entrano in  vigore il 1° luglio 2011, alcune, invece, necessitano di una  disciplina attuativa come più avanti rappresentato. 
    All'articolo  2, secondo comma, della legge n. 110/75, nell'ottica della semplificazione  amministrativa - nei casi consentiti - viene ricondotta nell'alveo della potestà  autorizzatoria del Questore - anziché del Prefetto - l'esercizio delle attività  di fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato, esportazione e  vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono  camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. 
    Pertanto, a far data dal 1° luglio 2011, tali attività potranno essere  autorizzate mediante rilascio della licenza ex.art. 31 del T.U.L.P.S. in luogo  della licenza prefettizia ex art. 28 sinora prevista per tale tipo di armi. 
    Quanto  al regime transitorio di tale nuova disposizione, si precisa che continueranno  ad essere valide - fino alla scadenza annuale precedentemente prevista - tutte  le autorizzazioni all'esportazione rilasciate dai Sigg. Prefetti prima del 1° luglio 2011,  comprese quelle per le quali è stato rilasciato il preventivo nulla osta  ministeriale (esportazioni verso Paesi ed. "sensibili"). 
    Si  precisa, altresì, che, ove le armi in argomento siano destinate ad Paese  comunitario, trova applicazione il disposto di cui all'art. 8 del D. Lgs. 30  dicembre 1992,11. 527. 
    Importanti  innovazioni, ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, riguardano le  modifiche all'articolo 4 della legge n. 110/75 che entrano tutte in vigore  il 1°  luglio 2011. 
    Esse  concernono, oltre che l'adeguamento delle sanzioni previste nelle diverse  ipotesi contravvenzionali richiamate dal medesimo articolo, anche  l'introduzione di un divieto di porto, assoluto (primo comma), degli storditoli  elettrici ed altri apparecchi analoghi in grado di erogare un passaggio di  corrente elettrica nel corpo umano (elettrocuzione), e di un divieto di porto,  senza giustificato motivo (secondo comma), degli strumenti di cui all'art. 5,  quarto comma, della stessa legge, e dei puntatori laser o di oggetti che abbiano  tale funzione, appartenenti a determinate "classi" ritenute  pericolose in base alla specifica normativa CEI EN sui sistemi di puntamento  laser. Pertanto, dalla suddetta data, il contravventore rientrerà  nell'ipotesi prevista e punita dal medesimo art. 4 (comma 3), con la sanzione  dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 1000 euro a 10.000 euro. 
    Le  modifiche all'articolo 5 della legge in questione riguardano la sostituzione  della parola "giocattoli" con il termine "strumenti". La  novella consente di "attualizzare" l'articolo medesimo, anche allo  scopo di recepire le indicazioni delle normative comunitarie in materia di  sicurezza dei giocattoli e dell'impossibilità, per questi ultimi, di riprodurre  armi. 
    Di  particolare rilievo sono, poi, le modifiche introdotte al quarto comma del  medesimo articolo, nel quale si prevede una particolare disciplina per gli  strumenti riproducenti arni, per quelli da "segnalazione acustica, nonché per gli  strumenti denominati soft-air, anche al fine di evitare che tali  manufatti possano essere trasformati in anni vere e proprie. 
    Si  evidenzia, al riguardo, che nell'articolo stesso viene disposto che "Col decreto del Ministro dell'interno  sono definite le modalità di attuazione del presente comma'''. Pertanto,  tutte le disposizioni individuate dalla nuova disciplina su tali strumenti,  all'art. 5, comma quarto, non entrano in vigore il 1° luglio 2011, dovendosi attendere l'entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo, per  cui - ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo - sino a tale data  continueranno ad essere applicate le prescrizioni sino ad oggi previste per  tali strumenti, compresa quella relativa all'occlusione degli stessi mediante  tappo rosso. 
    Si  richiama, poi, particolare attenzione alla modifica introdotta all'art. 8,  sesto comma, della legge n. 110/75, per quel che riguarda l'accertamento della  capacità  tecnica al maneggio delle anni. 
    Tale  nuova disposizione, che entra in vigore il 1° luglio  2011,  stabilisce una "presunzione di idoneità" tecnica al maneggio delle  armi solo nei confronti di coloro che "nei dieci anni antecedenti alla  presentazione della prima istanza" hanno svolto o svolgono il servizio  nelle Forze annate o in uno dei Corpi armati dello Stato e non più, quindi,  anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato tale servizio in epoca  antecedente. 
    In  tali ultimi casi, quindi, a corredo delle prime istanze di rilascio delle  autorizzazioni richiamate al medesimo articolo 8, dovrà essere  presentato anche il certificato di idoneità tecnica al maneggio delle armi, da  conseguire presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale. 
    All'art.  10 della legge n. 110/75 vengono aggiornate le sanzioni pecuniarie per le  ipotesi contravvenzionali ivi previste, nell'ottica delle richiamate esigenze  di armonizzazione normativa.
    Anche  le modifiche all'art. 11 della legge in argomento presentano novità particolarmente significative.
    Difatti,  il predetto articolo, concernente la "immatricolazione delle armi  comuni da sparò", viene  modificato, al primo comma, per le necessarie integrazioni circa i segni  
    identificativi  che l’arma deve possedere, ai fini di una completa e corretta "marcatura",  come richiesto dalla Direttiva 2008/5 I/CE, nonché per le esigenze di coordinamento con il D. lgs. n. 527/92, in relazione  all'indicazione della "parte essenziale dell'arma" prevista  dall'articolo medesimo quale area ove la marcatura stessa può essere  apposta. 
    Dalla  lettura dell'art. 11, primo comma, come novellato, si evidenzia che le modifiche  più  salienti riguardano: 
    a) l'indicazione  delle parti di arma ove può essere individuata l'area destinata alla marcatura; 
    b) l'obbligo  di apposizione della marcatura stessa anche in capo al meri  "assemblatore";
    e)  l'obbligo dì  indicazione dell'anno e del Paese o luogo di fabbricazione; 
    d) l'obbligo  di indicazione del calibro (almeno sulla canna);
    e) i  limiti e le modalità di sostituzione delle parti d'arma. 
    Il  secondo comma dell'art. 11 viene poi integrato con l'obbligo di comunicazione  a! Ministero dell'Interno, anche in forma telematica, da parte del Banco  Nazionale di Prova, dei dati contenuti nel registro delle operazioni tenuto da  tale ente. Per il Banco Nazionale di Prova in indirizzo, si precisa, in  particolare, che i dati medesimi dovranno essere inoltrati a questo Dipartimento  della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale - Ufficio per  gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale.
    Infine,  le modifiche di cui al terzo comma dell'art. 11 consentiranno all'autorità di P.S. di  disporre che l'arma introdotta nel territorio dello Stato sia inviata, dal  detentore, al B.N.P. quando si abbia motivo di ritenere che la stessa non corrisponda  esattamente (ad es. per la lunghezza della canna) al corrispondente prototipo o  esemplare iscritto al Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo. 
    L'art.  1 I-bis della legge n. 110/75 - come introdotto dall'ai!. 5 del decreto  legislativo - relativo alla "Tracciabilità delle armi  e delle munizioni", prevede, a tal fine, la registrazione e la conservazione,  per non meno di cinquant’anni, delle informazioni concernenti tali materiali e delle persone che li  acquistano e detengono, all'interno dell'archivio di cui all'art. 3 del D. Lgs 25 gennaio  2010, n. 8. Si tratta, come è noto, del sistema informatico di  raccolta dei dati del Ministero dell'Interno, denominato G.E.A., che dovrà essere  utilizzato anche per l'identificazione  univoca e la tracciabilità degli esplosivi per uso civile. 
 Il  sistema G.E.A., tuttavia, non può essere ancora utilizzato, poiché,  come previsto all'art. 5 del carnato D. Lgs. n. 8/2010, lo stesso  necessita di disposizioni attuative da adottarsi mediante decreto del Ministro dell'interno,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello  sviluppo economico, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/88, con le  quali, tra l'altro, dovranno stabilirsi le modalità per verificarne  l'efficacia, la qualità, nonché la protezione dal danneggiamento dei dati  contenuti e la loro sicura conservazione. 
    Pertanto,  le disposizioni di cui all'art, li-bis della 1. n. 110/75 non entrano in  vigore il 1° luglio 2011. L'art. 13-bis  della 1. n. 110/75, come introdotto dal decreto legislativo, prevede nuove disposizioni  per l'immissione sul mercato di armi provenienti da scorte governative che non  fanno più  parte della dotazione delle Forze armate e di polizia, mediante la loro  demilitarizzazione. Inoltre, definisce la disattivazione delle armi stesse,  ovvero la irreversibile trasformazione delle armi stesse in meri simulacri. Si  rappresenta, tuttavia, che le indicazioni di cui all'articolo in questione, non  entrano in vigore il 1° luglio 2011, poiché, come previsto all'articolo  medesimo, le modalità procedurali di demilitarizzazione e di disattivazione  delle anni dovranno essere definite con decreto del Ministro dell'interno.  Pertanto, sino all'emanazione di tale decreto, continueranno ad essere  osservate le indicazioni fomite con circolare n.557/B.50106.D.2002 del  20/09/2002 (G.U. n. 234 del 5 ottobre 2002), ad oggetto: "Nuove  disposizioni in materia di "demilitarizzazione " e  "disattivazione " delle armi da sparo. Princìpi generali. Legge 18  aprile 1975, n. 110". 
 L'articolo  15, primo comma, della legge in questione viene modificato introducendo la  possibilità  di importare temporaneamente anni comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia,  senza la licenza del Questore ex art. 31 del T.U.L.P.S., anche "per  finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni,  mostre". 
 Tuttavia,  questa nuova disposizione non entra in vigore il 1° luglio  2011,  poiché necessita di un'integrazione al Decreto del Ministro dell'interno 5  giugno 1978 recante "Modalità per l’introduzione, la detenzione, il  porto e il n'asporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate  e determinazione del numero massimo di armi di cui è ammessa l'importazione  temporanea ", adottato ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della  stessa legge. 
 Infine, al medesimo articolo vengono  aggiornate le sanzioni pecuniarie. 
 La  novella introdotta all'art. 19 della legge n. 110/75 esclude, a far data dal  1° luglio 2011, i caricatori dal concetto di parte d'arma. Ciò anche in  linea con la definì- ione di "parti essenziali d'arma" e di  "parti d'arma" fornite dalla stessa Direttiva 2008/5I/CE, così come  recepite nel D. Lgs n. 527/1992 sulle cui  modifiche si è detto in  precedenza. 
 Pertanto,  a partire dalla suddetta data, qualunque attività concernente i caricatori, compresa la  mera detenzione dei medesimi, non sarà più subordinata alle autorizzazioni  di polizia sinora rilasciate ai sensi della normativa vigente. 
 Con  particolare riguardo alle esportazioni di tali prodotti, ove i caricatori siano ancora  considerati parti d'arma nello Stato di destinazione e dunque, l'autorità di quello Stato  richieda, ai fini dell'importazione, un'autorizzazione da parte dello Stato  d'origine, i Sigg. Questori potramio rilasciare un'attestazione, che si fornisce in allegato (Allegato 1) alla presente circolare. Analoga attestazione potrà essere  rilasciata - ove necessario per gli Stati esportatori - anche in caso di importazioni di  caricatori. 
 Anche  all'art. 19 in questione vengono, poi, aggiornate le sanzioni pecuniarie nelle ipotesi  contravvenzionali previste. 
 Inoltre,  il medesimo articolo viene integrato con l'esclusione dall'obbligo del preventivo  avviso di trasporto, ai sensi degli artt. 28 e 34 T.U.L.P.S., per i "semilavorati",  anche fornendone una chiara definizione. Dunque, a partire dal 1° luglio  p.v.,  i fabbricanti che avranno necessità di movimentare i "semilavorati",  non saranno più soggetti a tale obbligo. 
 L'art.  20 della legge n. 110/75 è integrato con un comma che prevede l'emanazione di "uno  o più decreti del Ministro dell'interno . . ." al fine di determinare  le modalità ed i termini della custodia delle armi, anche tenendo conto del numero delle armi detenute, nonché per  assicurarne la tracciabilità, anche con modalità telematiche. 
 E'  evidente che, sino a quando non saranno emanati detti provvedimenti  ministeriali, dovranno continuare ad applicarsi le disposizioni vigenti in  materia, anche con riguardo alla "diligenza" nella custodia delle  armi. 
 All'art.  22, primo comma, viene aggiunto un periodo con il quale vengono espressamente  definite le "armi da fuoco per uso scenico", solo richiamate dalla  disciplina previgente. Anche in questo articolo, poi, sono aggiornate le  sanzioni pecuniarie. 
 Infine,  all'art. 23 vengono pure adeguate le multe per le ipotesi delittuose previste  per le attività illecite riguardanti le armi clandestine. 
   L'articolo  6 del decreto legislativo riguarda la  disciplina transitoria per l'adozione di alcune disposizioni del decreto  medesimo, nonché le disposizioni finali. Il comma 1 prevede l'emanazione di  un regolamento, mediante decreto del Presidente della Repubblica ai sensi  dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400/88, per modificare il Regolamento del  T.U.L.P.S. - R.D. 6 maggio 1940, n. 635, allo scopo di dare attuazione alle  nuove disposizioni del T.U. medesimo introdotte dall'ai!. 3 del decreto  legislativo, di cui si è detto in precedenza nella presente circolare, nonché  per individuare le modalità di effettuazione dell'avviso di trasporto delle  armi e parti di esse, di cui all'art. 34 del T.U. medesimo, anche con mezzi  informatici o telematici. Il comma 2 prevede il rinvio ad un decreto del  Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Interno - come  illustrato in relazione ai singoli articoli del T.U.L.P.S. che richiamano gli  accertamenti dei requisiti psico-fisici per i titolali delle licenze di porto  d'armi e per i meri detentori - per cui sino alla sua emanazione continua ad  applicarsi la disciplina di accertamento dei requisiti finora individuata dalla  legislazione vigente. 
 Il comma  3 concerne l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno per disciplinare  le modalità  di funzionamento ed utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati  relativi alle anni e munizioni, di cui si è detto prima in relazione alle  osservazioni fomite sull'art, li-bis della 1. n. 110/75, come introdotto  dall'art. 5, comma 1, lett. g) del decreto legislativo. Il comma 4  stabilisce, come sopra accennato, che sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti  di attuazione delle nuove disposizioni, continuano ad applicarsi le disposizioni  vigenti in materia. 
 Il comma  5 stabilisce che per le categorie (A, B, C e D) delle armi individuate all'Allegato I  della direttiva 91/477/CEE, come modificato dalla Direttiva 2008/5I/CE e  richiamate dal D. Lgs n. 527/92, continuano ad applicarsi, anche in riferimento ai  profili autorizzatori, le disposizioni vigenti previste per le categorie di anni già  individuate dalla nonnativa nazionale. 
 Il comma  6 definisce i fucili ad anima rigata di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
 Da  ultimo, al comma 7, viene posto - a partire dal 1° luglio  2011 - nei confronti dei detentori di fucili da caccia che utilizzano munizioni  di armi corte, il limite detentivo previsto per queste ultime (200 e non 1500) all'art.  97 Reg. Esec. T.U.L.P.S.. 
 L'articolo  7 del decreto legislativo indica le relative disposizioni finanziarie. L'articolo 8  del decreto legislativo prevede, infine, il 1° luglio 2011 come data di  entrata in vigore con le eccezioni di cui si è detto nella presente  circolare. 
 Si fa  riserva di fornire, ove occorra, ulteriori indicazioni in merito all'attuazione  del decreto legislativo, in relazione ad eventuali nuove iniziative in materia,  tenuto anche conto della delega prevista per apportare "correttivi"  al medesimo decreto. 
 Sarà gradito un  cortese cenno di assicurazione. 
   Facsimile Il Questore  della Provincia di........ Vista l'istanza di esportazione  verso................................... di n.......caricatori per anni da fuoco portatili  semiautomatiche, prodotta dal Sig.............................nato  a.................. prov.. . il............residente a..............., in  via/piazza............... per conto della ditta............ .., con sede legale  in.................. via/piazza...................e stabilimenti  in....................... ATTESTA che. ai sensi dell'art. 19 della legge 18  aprile 1975, n. 110 e dell'art. I-bis, lettere b) e e) del decreto legislativo  30 dicembre 1992, n. 527, come introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo  26 ottobre 2010, n. 204, dal 1° luglio 2011, i suddetti caricatori non sono soggetti ad  autorizzazioni di polizia. Luogo e data Il Questore
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