Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare 557/PAS/U/006444/10900(27)9 di data 06/05/2019 - Armi di cat. A8

Oggetto: Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la Direttiva 91/477/CE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi” - Criteri di classificazione delle armi ricomprese nella categoria A8 di cui all’Allegato I della Direttiva CEE 18 giugno 1991, n. 477.
Seguito :
f. n. 557/PAS/U/012670/10900 (27)9 del 12.09.18 Riferimento:
f n. 197/EP-vf del 24.09.19 (solo per BNP).
1.   Premessa.
Uno dei tratti più significativi della disciplina recata dalla Direttiva CEE 18 giugno 1991, n. 477, consiste nell’introduzione, con l’Allegato I, di un sistema di classificazione europea delle armi da fuoco.
Tale sistema costituisce uno degli strumenti sui quali l’Unione Europea fa leva per riavvicinare le discipline nazionali in materia.
Scopo di questo sforzo di armonizzazione è la realizzazione di un mercato interno, capace dì garantire un certo grado di libertà di circolazione all’interno dell’Unione per alcune tipologie di armi e le loro parti essenziali, salvaguardando, nel contempo, la necessità di circondare questa libertà con apposite, proporzionate garanzie di sicurezza volte ad evitare il loro uso improprio o per finalità criminali o terroristiche.
In sintesi, la classificazione europea distingue le armi da fuoco in categorie, a loro volta articolate in diverse tipologie, indicando per ciascuna categoria il relativo regime amministrativo che deve essere garantito dalle legislazioni nazionali.
Il regime amministrativo stabilito dalla Direttiva costituisce, comunque, una misura minima, nel senso che è sempre consentito agli Stati Membri prevedere misure più rigorose (art. 3 della ripetuta Direttiva CEE n. 477/1991).

Errore: la legge 12 novembre 2011 numero 183, art. 15, modificando l'articolo 14 della legge 28 novembre 2005 numero 246 ha stabilito che:
24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:  a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;  b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;  c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.  
24-quater. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo.
La norma stabilisce il principio generale importantissimo che quando una direttiva europea regola una certa materia, il parlamento e i ministeri non possono introdurre norme più restrittive di quelle contenute nella direttiva; come si dice “basta e avanza”. Ne consegue:
 - che norme dubbie del Decreto di recepimento devono essere interpretate in modo conforme alle nuove regole;
- che il Ministero nell’emanare i regolamenti delegatigli dal Decreto di recepimento non può in alcun modo rendere le norme più pesanti per il cittadino e per la libera concorrenza, di quanto esse già non siano;
- questa norna prevale su quella della direttiva sulle armi che consente ai paesi europei di adottare norme più restrittive. L'Italia non vuole essere più restrittiva! Ha espressamente deciso di non volerlo.

Va ancora sottolineato che la citata Direttiva non richiede di sostituire i sistemi di classificazione nazionali, con quello europeo, bensì impone ai Paesi Membri di ricalibrarli in termini che siano conformi e rispettosi dei parametri dettati dalle norme unionali.

Errore: Ciò non risulta da nessuna norma della Direttiva la quale deve essere recepita, almeno sul punto, nella sua interezza perché è del tutto ovvio che solo usando una uniformità di classificazione e regole si può avere una circolazione delle armi senza ostacoli concettuali.  Non c' è assolutamente nulla da ricalibrare.

È  su questa base che il nostro ordinamento ha conservato il sistema di classificazione nazionale - che distingue le armi da fuoco in due grandi “insiemi”: le armi da guerra e “tipo-guerra” e le armi comuni - inserendo in esso gli opportuni richiami alla classificazione europea, attraverso anche rinvìi recettizi alle definizioni delle diverse tipologie individuate dalla normativa unionale.

Discutibile: Ai fini europei le armi da guerra e tipo guerra che non siano ricomprese nelle leggi sul materiale di armamento, sono in cat. A, punto e basta. Non vi è più spazio per parlare di armi da guerra. Sarà poi l'interprete a dover capire quali sono le sanzioni da applicare; certamente le armi automatiche sono fa guerra, ma una penna pistola è solo un'arma proibita; la guerra non c'entra proprio nulla. Ed infatti poi il ragionamento prosegue con argomentazioni corrette che contraddicono a questa affermazione iniziale.

E, difatti, l’art. 23, comma sexiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2015, n. 135, attribuisce al Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (di seguito indicato anche con la sigla “BNP”) la competenza esclusiva a stabilire non solo se un’arma destinata ad essere immessa sul mercato nazionale possieda o meno la
qualità di arma comune, ma anche la corrispondenza alle categorie previste dalla normativa europea.
Come è noto, la Direttiva (UE) n. 853/2017 del 17 maggio 2017, nel novellare la Direttiva n. 477 del 1991, ha, tra l’altro, modificato la composizione del sistema di classificazione europeo che, rispetto alle quattro del passato, viene oggi ad articolarsi in tre categorie:
a)    la “Categoria A ” che comprende le armi proibite (Si precisa che, in virtù della novella recata dalla Direttiva 853 del 2017, la Categoria A ricomprende oggi alcune tipologie di armi - quelle contraddistinte dalle sigle A-6 e A-7 - la cui detenzione e porto può essere autorizzata in favore dei tiratori sportivi);
b)   la “Categoria B” che comprende le armi per le quali gli Stati Membri devono prevedere un sistema di controllo imperniato almeno su un regime di natura autorizzatoria;
c)   la “Categoria C" che comprende le armi per le quali gli Stati Membri devono prevedere un sistema di controllo imperniato almeno sull’obbligo di dichiarazione da parte dell’interessato. Nel contempo, la Direttiva n. 853 del 2017 ha rivisto anche le tipologie di armi di cui si
compone ciascuna “Categoria ", introducendo una serie di novità puntualmente illustrate nell’atto di indirizzo del 12 settembre 2018, riguardanti particolarmente la “Categoria A” che viene ad oggi a ricomprendere, oltre alle cinque preesistenti, quattro nuove tipologie di armi individuate con le sigle A-6, A-7, A-8 e A-9, nelle quali sono diventate suscettibili di ricadere talune tipologie di armi assegnate in precedenza alla “Categoria B”,
Le novità introdotte dalla Direttiva n. 853 del 2017 e i conseguenti effetti giuridici che ne sono derivati, sono stati puntualmente illustrati nell’atto di indirizzo indicato a seguito, le cui indicazioni si devono intendere qui integralmente confermate.
In questa prospettiva, il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 104, di recepimento della ricordata Direttiva dei 2017, ha apprestato un apposito regime transitorio volto a disciplinare le modalità ed i termini di porto e detenzione delle armi anche della predetta categoria acquistate legittimamente:
a)   prima della data di entrata in vigore della ripetuta Direttiva n. 853 (17 maggio 2017);
b)   durante l’intervallo temporale che intercorre tra il 17 maggio 2017 e il 14 settembre 2018, data di entrata in vigore dello stesso D. Lgs. n. 104/2018.
2.   Le problematiche interpretative insorte in sede dì applicazione della definizione delle armi della tipologia A-8.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2018, il BNP ha rappresentato la necessità di disporre un chiarimento interpretativo della definizione della categoria A-8.
Secondo quanto oggi stabilito nel novellato Allegato I della Direttiva, la categoria A-8 viene a ricomprendere “le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate ad essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore ai 60 cm. senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi”.
In sostanza, il BNP ha ritenuto opportuno investire questo Dipartimento della questione se sia coerente con il sopravvenuto dettato del diritto unionale il criterio seguito in sede di classificazione, secondo cui la lunghezza dell’arma va “rilevata a calcio ribaltato e/o arretrato”.
  Lo stesso Banco ha evidenziato che, continuando ad applicare il cennato criterio, “tutte le armi
dotate delle caratteristiche tipiche della categoria A-8 ..........  vengono considerate corte”, con la
duplice conseguenza che esse:
a)   non potrebbero essere incluse nella medesima categoria A-8, atteso che quest’ultima comprende solo le armi lunghe;
b)   sarebbero suscettibili di essere annoverate nelle categorie B-5 o B~9, e quindi tra quelle di cui la detenzione e il porto non è proibito, ma è assoggettato a regime autorizzatorio.
Al fine di consentire alle SS.LL. di poter disporre di un’idea ancora più precisa della rilevanza della questione sollevata dal BNP, sì riporta, nella seguente Figura 1, un’immagine di una possibile arma A-8, fornita dallo stesso Banco.


Figura 1
calcio

3.   L’interpretazione della Commissione europea.
Pur trattandosi di una questione che evoca aspetti di competenza primaria del BNP, questo Dipartimento ha ritenuto di non potersi esimere, in una logica di leale collaborazione tra Istituzioni, di attivarsi per fornire un contributo utile ad orientare al meglio le valutazioni del medesimo Banco.
In questo senso, è stata valutata l’opportunità di interpellare il Directorate-General for internai Market, Industry, Entrepreneurship and SMES della Commissione europea (nel prosieguo solo DG Market), la quale segue l’attuazione da parte degli Stati Membri della nuova normativa recata dalla ripetuta Direttiva n. 853 del 2017. Ciò al fine di acquisire un punto di vista autorevole, capace di garantire un’applicazione delle disposizioni in termini che risultino pienamente rispondenti al diritto unionale, garantendo, al contempo, agli operatori economici e agli altri soggetti interessati la “certezza delle regole”.
Il predetto DG-Market ha espresso il proprio parere, con la lettera qui acclusa in Annesso I (manca nella copia pubblicata sul sito della PS), pervenuta a questo Dipartimento il 15 marzo scorso.
In estrema sintesi, l’organismo europeo osserva che, ai sensi del novellato Allegato I, punto IV, lettere a) e b), della Direttiva n. 477 del 1991, si considerano armi lunghe quelle dotate di una canna superiore ai 30 cm. e la cui lunghezza complessiva supera i 60 cm,.
Su questa premessa, è stato sottolineato che, al fine di stabilire se un’arma rientri o meno nella categoria A-8, occorre fare applicazione congiuntamente dei seguenti criteri:
a)   lunghezza dell’arma superiore complessivamente ai 60 cm. (con il calcio in posizione o comunque non ripiegato), con una canna di lunghezza superiore ai 30 cm.;
b)   possibilità di ridurre la lunghezza dell’arma a meno di 60 cm., senza che l’arma stessa perda di funzionalità in virtù del fatto che il calcio viene rimosso o ripiegato.
In termini ancora più espliciti, il “Comitato” ha precisato che logicamente un’arma può essere annoverata nella categoria A-8, quando riunisce le seguenti caratteristiche:
a)   ha una canna lunga più di 30 cm.;
b)   ha una lunghezza totale superiore a 60 cm., quando il calcio è montato o aperto;
c)   è funzionante sia quando il calcio è montato o aperto, sia quando il calcio è rimosso o piegato (cioè quando la lunghezza totale può essere inferiore ai 60 cm).
Conclusivamente l’organo europeo ha sintetizzato il proprio parere, osservando che un’arma da fuoco semiautomatica lunga se è ancora funzionante quando il calcio è piegato o rimosso, deve essere chiaramente classificata nella categoria A-8, anche se la sua lunghezza totale è inferiore a 60 cm. nella condizione in cui resta funzionante. Ciò vale naturalmente quando l’arma, con il calcio montato o aperto, abbia una lunghezza complessiva superiore ai 60 cm. e la canna sia di una lunghezza superiore ai 30 cm.
Di contro, l’arma da fuoco semiautomatica lunga, se non è più funzionante una volta che sono stati rimossi il calcio o la parte posteriore di esso destinata a poggiare sulla spalla del tiratore (butt), deve essere classificata nella categoria B corrispondente alle relative caratteristiche. A tale riguardo, il DG-Market ha precisato che resta, comunque, salva la possibilità di classificare tali armi nella categoria A-7, laddove ne ricorrano i presupposti.
Vediamo di capire meglio visto la spiegazione è molto più oscura della norma (la norna è sbagliata, ma chiarissima!):
- Arma da fuoco corta è un’arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore a 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm; quindi anche se la canna è 35 cm e il calcio 35 cm (definizione della Direttiva)
 - In cat.  A8 vanno solo le armi semiautomatiche lunghe le quali, se si ribalta o toglie il calcio diventano corte (lunghezza totale inferiore a 60 cm), ma solo se ciò facendo sono ancora in grado di sparare;
- Se non sono in grado di sparare rimangono normali armi semiautomatiche lunghe di cat. B.
- Una pistola semiautomatica munita di un calciolo mobile o amovibile  rimane comunque arma corta perché non è "destinata originariamente ad essere imbracciata" come richiesto dalla direttiva.
Non era il caso di scomodare il DG-Market dove si intendono di diritto e linguaggio unionale, ma meno di armi.
Mi si dirà che le conclusioni sono un po' sconclusionate; è vero, ma ad essere sconclusionata è la norma unionale che si è messa a fare distinzioni di lana caprina; se avesse detto che nel misurare la lunghezza di un'arma non si tiene conto del calciolo mobile o amovibile, tutto sarebbe stato più chiaro e semplice.

  4,   Indicazioni applicative.
Premesso che il chiarimento interpretativo del DG-Market è stato già portato a conoscenza del BNP il quale ne ha già assicurato la corretta applicazione con la nota indicata in riferimento, appare opportuno, in questa sede, fornire alcune indicazioni dì carattere operativo.
Occorre, in primo luogo, rilevare che il provvedimento attraverso il quale il BNP stabilisce la qualità di arma comune e, conseguentemente, determina l’“assegnazione” dell’arma esaminata alla corrispondente categoria prevista dal sistema di classificazione europea produce un effetto ampliativo della sfera giuridica dell’interessato (fabbricante o importatore).
Esso, infatti, determinando la possibilità di immettere sul mercato nazionale quel dato tipo di arma, secondo lo specifico regime giuridico previsto per la corrispondente categoria, rientra nella tipologia delle abilitazioni di natura tecnica.
Inoltre, il provvedimento di riconoscimento della qualifica di arma comune e di attribuzione ad una determinata categoria della classificazione europea ingenera affidamenti sia negli operatori economici professionali, sia in coloro che, sulla base del medesimo provvedimento, hanno legittimamente acquistato le armi, per detenerle o portarle.
Alla luce di ciò, si deve ritenere che i provvedimenti di classificazione adottati dal BNP, essendo assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, ancorché adottati sotto la precedente disciplina, continuino a dispiegare i propri effetti, salvo che essi non siano disapplicati dal Giudice ovvero siano rivisti dallo stesso Banco,
Tali considerazioni di ordine generale andranno, quindi, tenute presenti anche per le ipotesi in cui un’arma originariamente classificata in una delle categorie B venga in seguito classificata come rientrante nella categoria A-8.
A tale proposito, si segnala che, secondo le intese intercorse per le vie brevi, il Banco Nazionale di Prova trasmetterà tempestivamente all’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale (UPAS) i provvedimenti con i quali, all’esito delle necessarie verifiche, dovesse assegnare alla categoria A-8, armi in precedenza classificate in altre categorie.
L’UPAS, a sua volta, provvederà a comunicare tali provvedimenti alla “rete” delle Autorità provinciali di p.s., che potranno disporre le opportune iniziative al fine di informare gli organi di polizia, impegnati nei controlli sia di polizia amministrativa, sia di quelli rientranti nell’azione di prevenzione generale dei reati.
Sulla base di tali segnalazioni, le Questure provvederanno a verificare se tra i soggetti detentori di armi della Provincia ve ne siano alcuni che possiedono Tarma riclassificata nella categoria A-8.
In caso positivo, informeranno gli interessati della riclassificazione disposta dal Banco, invitandoli a richiedere, entro un congruo termine, il rilascio della particolare licenza di collezione di cui all’art. 12, comma 7, del D. Lgs. n. 104/2018.
Tale disposizione prevede, infatti, che le armi della categoria A-8 possono essere acquistate e detenute solo previo conseguimento di un’apposita licenza di collezione, suscettibile di essere rilasciata “in singoli casi eccezionali e debitamente motivati”.
A tale riguardo, si ritiene che l'effetto-affidamento ingenerato negli interessati che avevano acquistato l’arma in costanza della pregressa classificazione possa integrare quei motivi eccezionali richiesti dalla norma sopra menzionata.
Si evidenzia, peraltro, che le indicazioni formulate nel presente atto di indirizzo rivestono profili di interesse anche per gli operatori economici del settore, non ultimi quelli degli esercenti l’attività di vendita delle armi.
Alla luce di ciò, si pregano i Sig.ri Prefetti di voler partecipare, nelle forme ritenute più appropriate, le indicazioni racchiuse nella presente circolare alle locali Camere di Commercio, affinché ne rendano edotte le associazioni di categoria direttamente interessate.
Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione per la piena attuazione delle indicazioni sopra espresse, si conferma che PUPAS resta a disposizione per ogni contributo o chiarimento ritenuto utile.

Una paginata di parole per dire una cosa che più ovvia e banale non poteva essere: il Banco di prova dovrà provvedere ad indicare le variazioni di classificazione per le armi che a seguito della direttiva cambiano di categoria. A ben vedere l'ufficio complicazioni delle cose semplici poteva cavarsela con una paginetta di circolare schematica. Mi fa sorridere il pensiero che al Ministero credano che chi non riesce a capire la legge, possa invece capire le loro circolari, ben più complicate.

(9 maggio 2019)

 


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