![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento |
back |
DECRETO-LEGGE 30 giugno 2025, n. 96.Misure urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport
Il Decreto contiene l'art. 12 che riguarda i detenri di armi
Art. 12. Modifiche all’articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 1 . All’articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l’uso dei bossoli già esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all’articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635». (In corsivo la parte aggiunta).
Il terzo comma recitava:
Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione.
La disposizione sulle cartucce 9x19 era stata introdotta dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238
Vediamo il significato della modifica
"Bossolo esploso" è termine del gergo dei frequentatori del bar dei poligoni. È termine equivoco e non può essere accettato in una legge. Per la lingua italiana un bossolo esploso è un bossolo deformato e spezzato per effetto di una azione esplosiva; quindi è un rottame, è un pezzetto di ottone. Il giurista potrebbe capire che la norma vuol regolare ciò che resta di un bossolo dopo che è esploso per un difetto della carica.
Chi ha scritto la norma intendeva riferirsi ai "bossoli risultanti dallo sparo di munizioni per arma da guerra". Evidentemente ignorava che la Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-02-2020) 02-04-2020, n. 11197 aveva già stabilito che I bossoli risultanti dallo sparo di munizioni per arma da guerra portatile individuale non possono essere considerati parti di munizioni per armi da guerra, mancando il requisito della destinazione, espressamente previsto dalla norma, giacché una cartuccia allestita, ricaricando un bossolo di provenienza militare, non è destinabile al caricamento di armi da guerra.
Giustamente la Cassazione si era limitata a parlare dei bossoli per armi portatili. La nuovo regola invece tutti i bossoli per munizioni militare, anche quelli da cannone.
Oltre ai bossoli "esplosi" regola anche le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra, dicitura misteriosa perché dopo che si è sparata una cartuccia rimane solo il bossolo; l'altra parte di una cartuccia è il proiettile che va a finire dove è stato indirizzato. Credo di capire che il nostro giurista del bar dei tiratori avesse in mente il piombo che finisce del raccoglipalle dietro al bersaglio. Sono deformati, servono solo per essere fusi e gli unici interessati al loro destino sono i responsabili del poligono che li vendono e ci fanno un po' di soldi. Nessuno ha mai pensato che potessero essere riutilizzati per essere sparati!
Perciò possiamo non complicare le cose semplici e leggere che bossoli usati e proiettili già sparati non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo.
Che bossoli e palle separate non costituiscono una cartuccia è una scemenza lapalissiana; aggiungere che esse non sono parti di munizione da guerra è corretto, ma era cosa ovvia salvo che per l'appuntato Cacace e qualche suo figlio finito in Cassazione.
Però chi ha scritto la norma, con un colpo di genio che non può riuscire a chi non è diversamente abile, non ha voluto dire che i bossoli e i rottami di proiettili erano ovviamente liberi, ma ha posto una limitazione: sono liberi ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo.
"Che vor di"? Che è mai questo processo di smaltimento? Voleva che sono liberi solo se sono raccolti per essere smaltiti? Ci vuole un funzionario di PS o un colonnello dell'esercito per controllare questo smaltimento? E se uno si limita a venderli a quegli zingari specializzati in cavi di rame è smaltimento o no? Vendere una cosa come "ferro vecchio" non è uno smaltimento, ma lo scrivano del bar voleva parlar difficile.
Poi ha aggiunto un'alternativa: ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo.
Ovviamente, un esperto capisce che voleva dire che i bossoli possono essere ricaricati; ma perché mai scrive come se anche i proiettili potessero essere usati per ricaricare cartucce? Non lo sa che non sono riutilizzabili? E che vuol dire il "munizionamento civile consentito" diverso da quello "ad uso sportivo". Con questa frase viene a contraddire tutta la logica del sistema perché ammette che si potrebbero ricaricare munizioni da guerra!!
Dicono i professori che ormai la maggior parete degli studenti ha problemi a capire una frase di più di due righe; figurarsi a scriverla! Questo è un puro farfugliamento di parole al vento; vuol sfondare una porta aperta e crea barricate.
E non è finita. Ovviamente chi ha scritto l'articolo ha lavorato su un vecchio testo della legge 110 e non sapeva che al terzo comma era stata aggiunta la frase Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione. Norma scritta solo per evitare che gli agenti di PS si fregassero le cartucce in dotazione per usarle è per sparare privatamente al poligono. Norma che quindi ha una sua logica per evitare che gli agenti si ritrovino imputati di peculato.
Però il nuovo articolo ha sostituito tutto i terzo comma e quindi questa frase è stata cancellata e quindi viene tolto l'obbligo di indicare che certe cartucce sono state acquistate dalle forze di polizia o dalle forze armate e quindi accadrà che in un conflitto a fuoco fra delinquenti e agenti o sparo in una manifestazione pubblica, non si saprà a chi attribuire gli spari!
Non potevano andarsi a leggere la mia proposta di legge del 2018 in cui scrivevo:
8. Le munizioni per pistole e rivoltelle sono sempre considerate comuni; le munizioni per armi comuni da fuoco lunghe che sono dello stesso calibro di munizioni impiegate in armi da guerra, si considerano comuni purché munite di proiettile di tipo consentito a norma del comma precedente. I componenti di queste munizioni (bossolo, anche se recante diciture eguali a quelle che compaiono sulle munizioni militari, proiettile di tipo consentito ed innesco) si considerano comunque appartenenti a munizioni comuni.
Purtroppo erano frasi di più di tre righe!
Ho già raccontato una barzelletta, ma ve la ripeto perché emblematica.
Questo modo di massacrare le leggi mi fa sentire come quel polpo di una nota barzelletta: in una trattoria vi è una vasca con dentro un polpo vivo, al cliente viene offerto di cucinarlo fresco fresco al momento, il polpo viene tolto dalla vasca battuto con il batticarne davanti al cliente per mostrare come viene ammorbidito; poi il cuoco torna in cucina, butta il polipo in un secchio e cucina il solito polpo scongelato. Il polpo si agita stordito per un po' nel secchio e poi dice: "ma si può campare in questo modo? ".
Se il primo che capita, che non ha mai scritto una legge in vita sua, può convincere un deputato ad inserire con la sua manina queste bischerate in un legge, abusando anche della regola di continenza che regola i decreti legge, abbiamo toccato il fondo; ma sembra che in Italia un fondo non ci sia!
1 luglio 2025
![]() |
|
![]() |
Sitemap: in Italiano | auf Deutsch | in English | |
http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 | ![]() ![]() |