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Allego in formato PDF il nuovo elenco dei materiali di armamento di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2012 IN FORMATO PDF
e quello 2 novembre 2016 e quello 13 luglio 2017 e quello 2 marzo 2018 e quello 1° luglio 2019
Il DM è basato sulla Direttiva 2012/10/UE del 22 marzo 2012 scaricabile in formato PDF.
Allego anche il comunicato del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE con la:
Nuova versione della Tabella 1 dell’annesso sulle sostanze chimiche della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993 - la cui ratifica è stata autorizzata con legge 18 novembre 1995, n. 496, modificata con legge 4 aprile 1997, n. 93, in vista della sua entrata in vigore il 7 giuno 2020 (G.U. 40/2020).
NOTA IMPORTANTE
Il decreto 11 aprile 2012 e quelli successivi richiedono un commento perché i Ministeri si sono sbagliati!
Il DECRETO 13 giugno 2003 -
Approvazione del nuovo elenco dei materiali d’armamento da comprendere
nelle categorie previste dall’articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio
1990, n. 185. (Gazzetta Ufficiale Suppl. Ord. n. 171 del 25
luglio 2003) stabiliva alla Categoria 1 la linea di confine fra armi da
guerra e armi non da guerra con riferimento alle armi leggere lunghe e
corte. Il testo era molto chiaro e coerente, a dimostrazione del fatto
che di armi dovrebbero occuparsi i militari e non gli scaldaseggiole
del ministero dell’interno.
Esso era previsto dalla legge 185/1990
proprio per definite le armi da guerra e il materiale assimilato ad
esse nel regime giuridico. Il testo era il seguente:
Categoria 1
Armi ed "armi automatiche" di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm.
(calibro 0.50 pollici) ed accessori, come segue, e loro componenti
appositamente progettati:
a. fucili automatici, carabine automatiche, pistole automatiche, pistole mitragliatrici e mitragliatrici;
b. armi lunghe da sparo semiautomatiche appositamente progettate per impiego militare;
c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;
d. affusti speciali, serbatoi, spegnifiamma e congegni di mira per le
armi sottoposte ad autorizzazione dai precedenti paragrafi a., b. o c.
della presente Categoria;
e. silenziatori per armi da fuoco.
Nota Tecnica
Le
armi ad anima liscia semiautomatiche appositamente progettate per
impiego militare comprese nel precedente paragrafo b. sono quelle che
soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:
a. hanno superato un collaudo di prova a pressioni superiori a 1.300 bar;
b. funzionano normalmente ed in sicurezza a pressioni superiori a 1.000 bar;
c. sono in grado di accettare munizioni di lunghezza nominale superiore
a 76,2 mm. (ad esempio cartucce commerciali di calibro 12 magnum);
d. sono idonee ad impiegare il munizionamento precluso alle armi comuni
da sparo ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 110/75, oppure le
munizioni espressamente destinate ad impieghi di polizia e di tutela
dell’ordine pubblico, attraverso apposita conformazione della camera di
cartuccia.
I parametri di questa Nota Tecnica devono essere misurati conformemente
agli standard della Commissione Internazionale PermanenteNota
1 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi ad
anima liscia utilizzate per scopi sportivi e/o venatori. Queste armi
non devono essere appositamente progettate per impiego militare né
essere completamente automatiche.
Nota 2 La presente Categoria non
sottopone ad autorizzazione le armi da fuoco appositamente progettate
per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di
munizione sottoposta ad autorizzazione.
Nota- 3 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi
che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non
completamente automatiche.
Nota 4 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi
comuni da sparo di cui all’Art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e
successive modificazioni, nonché le armi corte da sparo purché non
automatiche (legge 185/1990, Art. 1 comma 11).
In pratica le norme stabilivano delle chiare regole sulla linea di sepaarzione fra armi da guerra e armi comuni:
. le armi comuni non devono avere calibro maggiore di 12,7 mm (.50)
- le armi automatiche sono sempre materiale di armamento (m. di a.)
- le armi con munizioni senza bossolo sono m. di a.
- sono m. di a. le armi lunghe semiautomatiche appositamente progettate
per impiego militare; però se sono a canna liscia devono avere anche
specifici requisiti di robustezza e potenza e devono essere idonee
all’impiego di particolari cartucce; se a percussione anulare non sono
mai m. di a.
- i componenti sono m. di a. solo se appositamente progettati.
Nel 2012 è stato pubblicato il provvedimento sopra riportato MINISTERO
DELLA DIFESA - DECRETO 11 aprile 2012, (seguito poi da altri
aggiornamenti) - Approvazione del nuovo elenco dei materiali
d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2,
comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185. (Supplemento
ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 98 del 27 aprile 2012 - Serie
generale) il quale riporta parti pari l’elenco di materiali
contenuto nella Direttiva 2012/10/UE del 22 marzo 2012
la quale, a sua volta, adotta lo Elenco
comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (deciso dal
Consiglio il 19 marzo 2007 ) (attrezzature contemplate dal codice di
condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi) Gazzetta ufficiale n. L 088 del 29/03/2007 pag. 0058 – 0089 .
L’elenco è emanato in attuazione della DIRETTIVA 2009/43/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 maggio 2009 che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa
MA ECCO L’ERRORE la direttiva del 2009 non è diretta a classificare come materiale di armamento il 99% delle armi, come potrebbe apparire a prima vista, ma solo a stabilire misure diverse di controllo fra prodotti un po’ micidiali e prodotti di cui ormai è accertato che per combattere servono a ben poco. Perciò il recepimento dell’elenco è stato fatto in modo errato. L’elenco in esame, anche se formalmente ricalca quello 13 giugno 2003 non è l’elenco previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185, ma solo l’elenco voluto dalla direttiva 2009/43/CE e da tener presente nei trasferimenti comunitari; elenco creato non per adottare misure più severe, ma misure più larghe. Esso quindi non può essere fatto passare come attuazione della legge 185/1990. Tra l'altro le regole sui trasferimenti contenute nella direttiva sono molto più larghe di quelle della legge 185 che, se fosse applicabile il nuovo elenco, sarebbe praticamente abrogata dalla direttiva dele 2009!!
Basta leggerlo per comprendere come esso sia stato fatto in una prospettiva del tutto diversa
Il nuovo testo della Categoria 1 è il seguente:
Categoria 1
Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi ed "armi
automatiche" di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm. (calibro 0.50
pollici) ed accessori, come segue, e loro componenti appositamente
progettati:
a. fucili, carabine, revolver, pistole, pistole mitragliatrici e mitragliatrici;
Nota II punto 1.a. non si applica ai seguenti:
a. moschetti, fucili e carabine fabbricati prima del 1938;
b. riproduzione di moschetti fucili e carabine i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
c. revolvers, pistole e mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni.
b. armi ad anima liscia, come segue:
1. armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;
2. altre armi ad anima liscia, come segue:
a. completamente automatiche;
b. semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;
c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;
d. silenziatori, affusti speciali, serbatoi, congegni
di mira e spegni fiamma per le armi di cui ai punti 1.a., l.b. o 1.c.
Nota 1 La presente Categoria non si applica alle armi ad anima liscia
utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere
appositamente progettate per impiego militare e non devono essere
completamente automatiche.
Nota 2 La presente Categoria non si applica alle armi da fuoco
appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di
sparare un qualsiasi tipo di munizione di cui alla Categoria 3.
Nota 3 La presente Categoria non si applica alle armi che utilizzano
cartucce non a percussione centrale e che non sono completamente
automatiche.
Nota 4 II punto 1.d. non si applica ai congegni di mira ottici senza
elaborazione elettronica dell'immagine con un ingrandimento pari o
inferiore a 4 volte, purché non appositamente progettati o modificati
per uso militare.
Cerchiamo di capire che cosa hanno scritto:
- Vengono regolate nella cat. 1 le armi a canna liscia di calibro
inferiore ai 20 mm e le armi a canna rigata di calibro fino al 12,7
(.50). In linea generale rientrano tutte nelle attrezzature
militari, e loro accessori, nonché i loro componenti appositamente
progettati (intende dire “progettati per esse”, non “progettati per uso
militare”). Rientrano nelle attrezzature militari le armi che impiegano
munizioni senza bossolo e questi specifici accessori: silenziatori,
affusti speciali, serbatoi, congegni di mira e spegni fiamma per le
armi che precedono.
- Posta la regola generale si dice che non rientrano però nelle attrezzature militari:
- moschetti, fucili e carabine fabbricati prima del 1938
- repliche di armi antiche
- armi corte e mitragliatrici antiche e loro repliche
-
armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali
armi non
devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono
essere completamente automatiche.
- le
armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve di tipo
comune
- fra
i congegni di mira non rientrano nelle attrezzature militari. solo i
congegni ottici senza elaborazione elettronica delle immagini, che non
siano stati progettati appositamente per uso militare e che non abbiano
ingrandimento superiore a quattro volte.
Appare
fin troppo evidente che o si ritiene che l’Europa sia impazzita ed
abbia fatto diventare da guerra quasi tutti i cannocchiali da caccia,
tutte le pistole, tutti i revolver, ecc. oppure si deve ritenere che il
nuovo elenco con il materiale di armamento ex art.2 L. 185/1990 proprio
non ci azzecca!
In realtà mentre il primo elenco, basato sulle
regole di Wassenaar, conteneva esclusivamente materiali di armamento e,
in particolare, armi sicuramente da guerra, i successivi elenchi,
seguono tutt’altra strada e fra i materiali di armamento elencati si
ritrovano fucili a canna liscia a pompa, carabine fabbricate dopo il
1938, riproduzioni di armi antiche e persino revolver (sic!). Vale a
dire armi indiscutibilmente comuni e considerate non idonee ad armare
nessuno esercito e nessuna polizia da almeno quarant’anni (i revolver
fin dal 1940, data del Regolamento al TULPS).
Questa discrepanza può essere compresa solo tenendo conto che la
recente normativa europea si è discostata dalle regole di Wassenaar e
ha voluto regolare in modo severo l’esportazione di armi verso paesi
ove le armi potrebbero servire ad armare conflitti interni, includendo
anche armi usabili per insurrezioni o guerre civili. Ormai questi
elenchi hanno integrato quelli sul materiale di armamento vero e
proprio con armi sicuramente comuni di cui si vuole controllare
l’esportazione per ragioni politico-umanitarie.
In conclusione gli attuali elenchi sono irrilevanti ai fine della
distinzione che la legislazione italiana ha tra armi da guerra e armi
comuni.
1-7-2012 - Agg. 10-11-2016
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