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D.P.R. 23 luglio 1999. Modifiche agli allegati A e B del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1999 ). TESTO PROVVISORIO; sono possibili piccole correzioni.

VISTO l'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635;
VISTO il capitolo VI, numeri 1, 2 e 3 dell'allegato B al regolamento sopra citato;
RITENUTA la necessità di apportare modifiche alle norme sopra indicate;
VISTO l'art- 97 del regolamento sopra citato;
VISTO l'art. 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n.773;
VISTI i capitoli I, Il, III e IV dell'allegato B al regolamento sopra citato;
LETTO l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato;
SENTITA la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili,

DECRETA
PARTE PRIMA
Modifiche all'allegato A al regolamento
Art. 1
(Modifiche alla I categoria, gruppo C dell'allegato A al regolamento TULPS)
La I categoria, gruppo C dell'allegato A al regolamento TULPS, è così modificata:
1 - cartocci a proietto per artiglieria, muniti di proietto carico, provvisti di spoletta, ma senza cannello, chiuso con tappo a vite, oppure con cannello protetto con paracapsule ad imballaggio esterno;
2 - cartocci con bossolo metallico per artiglieria, sia da tiro che da salve, senza proietto ma carichi, purché chiusi con feltri o dischi solidi di cartone o materiali equivalenti;
3 - cartocci per armi subacquee da guerra, cariche di fulmicotone al 18% almeno di acqua;
4 - proietti carichi, purché chiusi perfettamente sia mediante, la loro spoletta senza innesco e con tappo falso innesco, sia privi di spoletta e con tappo falso innesco;
5 - bombe a mano cariche;
6 - bombe da aeroplano, teste di siluri, torpedini, cariche ma senza innesco;
7 - proietti a caricamento speciale.

Art. 2
(Modifiche alla II categoria, gruppo A dell'allegato A al regolamento TULPS)
La categoria II dell'allegato A al regolamento TULPS è cosi modificata:
(omissis)
13 - micce a combustione rapida;
14 - micce detonanti;
(omissis)
Art. 3
(Modifiche alla V categoria, gruppo A dell'allegato A al regolamento TULPS)
La categoria V, gruppo A, dell'allegato A al regolamento TULPS è cosi modificata:
1 - bossoli innescati per artiglieria;
2 - spolette a percussione, con innesco amovibile o interno;
3 - spolette a doppio effetto per artiglieria;
4 - cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5 - cartucce per armi comuni e da guerra.

Art. 4
Quanto non espressamente modificato nell'allegato A con il presente decreto rimane invariato.

PARTE SECONDA
Modifiche al capitolo VI dell'allegato B al reg. TULPS (esercizi di minuta vendita)

Art. 1
(Generalità)
1 - Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere:
    - polveri della I categoria;
    - cartucce per armi comuni della V categoria gruppo A;
    - manufatti della IV categoria e V categoria gruppo C.
Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite è posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli, inneschi e bossoli innescati.
Nessun limite altresì è posto alla detenzione e vendita dei manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del D.M. 4 aprile 1973.

2. La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi, originali di fabbrica, dal contenuto massimo di 1 kg netto. È vietato tenere nell'esercizio e vendere recipienti di polvere aperti.
I manufatti della IV categoria e della V categoria gruppo C devono essere approvvigionati nei loro imballaggi di fabbrica sigillati. Possono essere commercializzati solo se racchiusi nelle proprie confezioni originali sigillate, singole o multiple in ragione delle dimensioni del manufatto.

3. Le indicazioni sulla massa (come definita nel D.P.R. 12 agosto 1982 n. 802, "Attuazione della Direttiva CEE 80/181 relativa alle unità di misura") fornite al successivo art. 3 si riferiscono alla massa netta dei prodotti attivi (sono prodotti attivi quelli esplosivi, incendivi, coloranti, fumogeni ed illuminanti); la massa netta di prodotti attivi deve essere indicata sul singolo manufatto di IV categoria e di V categoria gruppo C e/o sulla confezione, in conformità a quanto riportato nel relativo decreto di riconoscimento e classificazione.
La massa degli involucri e di quant'altro formi la struttura dei manufatti, ancorché costituita da materiale combustibile, quale carta, legno, polimeri, ecc., è esclusa dal computo della massa dei prodotti attivi.

4. Negli esercizi di minuta vendita si possono tenere e vendere fino a complessivi kg 200 netti di prodotti esplodenti. Oltre tale limite trova applicazione il cap. IV del presente allegato.

5. Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi di minuta vendita il prefetto acquisirà il parere della commissione tecnica provinciale.

Art. 2
(Prescrizioni sui locali)
1. I locali degli esercizi di minuta vendita non devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o infiammabili; non devono inoltre avere comunicazione diretta con abitazioni e con ambienti che non abbiano attinenza con l'attività dell'esercizio stesso, fatta eccezione per i locali di servizio.
Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche asili, scuole, case di cura, comunità religiose, alberghi, grandi magazzini, luoghi di culto, di pubblico spettacolo e simili.
Negli esercizi di minuta vendita non devono essere tenute ne poste in vendita materie infiammabili, come tali individuate dalla circolare M.I. n. 2452/4179 del 3 maggio 1979.
Deroghe a tali divieti possono essere consentite previo parere favorevole, della commissione tecnica provinciale, che potrà prescrivere le cautele, ritenute opportune nei singoli casi per la tutela dell'incolumità pubblica.
Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico potranno essere tenuti, come mostra.. manufatti della IV categoria e della V categoria gruppo C inertizzati (privi di prodotti attivi) e/o simulacri; le operazioni di inertizzazione dei manufatti devono essere compiute da soggetto legittimato alla fabbricazione dei manufatti stessi.
Si possono altresì esporre i manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del D.M. 4 aprile 1973.

2. Il carico complessivo di prodotti esplodenti sarà fissato in accordo con gli artt. 1 e 3 e in funzione dei limiti derivanti dalle dimensioni del locale (o dei locali), come di seguito specificato.
Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplodenti deve avere un'altezza non inferiore a m 2,40, una superficie non inferiore a mq 6 e una cubatura non inferiore a mc 18; inoltre la cubatura non deve essere inferiore a mc 1 per ogni chilogrammo netto di polveri - di I categoria, a mc 1 per ogni chilogrammo netto di manufatti di IV categoria e di V categoria gruppo C e a mc 1 per ogni 3,5 kg netti di polvere sotto forma di cartucce, in accordo alle equivalenze indicate all'art. 3, lett. b).
Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto, anche se contiguo a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV categoria e di V categoria gruppo C. Questi ultimi possono essere conservati insieme; nel medesimo locale (o locali) possono altresì tenersi manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del D.M. 4 aprile 1973. È vietato l'accesso al pubblico nel locale (o nei locali) ove vengono custoditi i manufatti di IV categoria e di V categoria gruppo C.
I prodotti esplodenti devono essere collocati su scaffali metallici o di legno ignifugato, di adeguata resistenza meccanica, alti non oltre m 2,10, chiusi eventualmente solo ai lati, ed ancorati in modo da garantirne la stabilità; gli scaffali metallici devono essere collegati a dispersori di terra.
I prodotti esplodenti possono altresì essere, conservati su pallets; tra pallets e scaffali deve restare una luce libera non inferiore a m 1,20. In relazione alle dimensioni dei locale (o dei locali) è ammessa la presenza di un massimo di 5 pallets; oltre tale limite i pallets devono essere realizzati con materiale ignifugo o reso tale.
Le munizioni per armi corte devono essere custodite in armadi metallici con sportelli dotati di serratura di sicurezza.
Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati polveri di I categoria, cartucce di V categoria gruppo A per anni lunghe, manufatti di IV e V categoria gruppo C inertizzati e/o loro simulacri, manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi dei D.M. 4 aprile 1973.
Negli esercizi isolati si può concedere licenza per tenere e vendere prodotti esplodenti della I, IV e V categoria gruppo A e gruppo C in quantitativi elevabili fino al triplo di quanto stabilito nell'art. 3, fermi restando i limiti di cubatura anzi indicati.
Qualora per cause sopravvenute, l'esercizio non si trovi più in condizioni tali da poter essere considerato isolato, dovranno in esso limitarsi la detenzione dei prodotti esplodenti ed il caricamento delle cartucce secondo le norme che regolano gli esercizi di minuta vendita nell'abitato.

3. I muri perimetrali degli ambienti dell'esercizio in cui sono tenuti prodotti esplodenti devono essere di mattoni pieni da almeno due teste o in altra struttura muraria di resistenza equivalente (REI 120), con pareti interne intonacate. Sono ammesse, anche strutture non murarie di resistenza equivalente.
I solai di copertura e di calpestio devono essere in cemento armato con soletta di spessore non inferiore a cm 7 o realizzati con altra strutturi di resistenza equivalente, con caratteristiche REI 120; tale prescrizione non si applica nel caso in cui la soletta di calpestio sia posta a diretto contatto col terreno sottostante il fabbricato.
I serramenti possono essere di metallo o di legno; in quest'ultimo caso devono essere
trattati con prodotti vernicianti omologati di classe "1" di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel DM 6 marzo 1992. In ogni caso devono avere caratteristiche REI 120. Qualora muniti di vetri, questi devono essere infrangibili o retinati o altrimenti protetti per evitare l'eventuale proiezione di schegge verso l'esterno in caso di esplosione all'interno.
Il locale (o i locali) in cui sono posti i manufatti di IV categoria e V categoria gruppo C deve (o devono) essere separato dagli altri mediante porta con apertura verso l'esterno, con caratteristiche REI 120.
L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 1° marzo 1968 n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui alla legge 5 marzo 1990 n. 46 e relativo regolamento di attuazione (DPR n. 447 del 6 dicembre 1991).
L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato con generatori di calore collocati in ambiente isolato dai locali dell'esercizio, eseguiti a regola d'arte in conformità alle vigenti disposizioni (UNI-CIG 7129 ovvero dal DM 12 aprile 1996 qualora gli apparecchi abbiano potenza superiore a 34,8 kW); non sono ammessi caminetti, stufe ed apparecchi a focolare diretto in genere.
La dotazione di mezzi antincendio dell'esercizio deve risultare dal certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco a mente del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998. In ogni caso all'ingresso del locale ( o dei locali) in cui sono custoditi manufatti della IV e V categoria gruppo C dovranno essere installati non meno di due estintori portatili di tipo approvato ai sensi del DM 20 dicembre 1982, con capacità estinguente non inferiore a 21A 89BC.

Art. 3
(Contenuto della licenza)
Può essere concessa licenza per tenere nell'esercizio e vendere i prodotti esplodenti elencati da a) a d) come di seguito specificato:
a) fino a complessivi 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina appartenenti alla I categoria. Ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria può essere sostituito con 2 (due) chilogrammi netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, secondo le equivalenze indicate al successivo punto b).
In caso di rinuncia totale:
--- alle soli polveri da mina, si potranno tenere e vendere fino a 50 kg netti di polveri da lancio, cosi suddivisi:
    -25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed i divieti di cui punto 2.;
    -25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo punto b);
--- ai 25 kg di polveri da lancio c/o da mina si potranno tenere e vendere:
    -75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al successivo punto b);
    -in alternativa si potranno tenere e vendere manufatti della IV categoria e della V categoria gruppo C, incrementandone il quantitativo previsto ai successivi punti c) e d) di 10 kg netti per la IV categoria e di 20 kg netti per la V categoria gruppo C. Si potrà raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati);

b) fino a 50 kg netti di polveri da lancio della 1 categoria, sotto forma di cartucce cariche per anni comuni. Ai fini del computo delle cartucce 1 chilogrammo netto di polvere di lancio di I categoria è considerato pari a:
    - n. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera, oppure
    - n. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo, oppure
    - n. 4.000 cartucce per arma corta, oppure
    - n. 12.000 cartucce, a percussione anulare per arma corta o lunga, oppure
    - n. 25.000 cartucce per armi Flobert, oppure
    - n. 12.000 cartucce da salve;

c) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della IV categoria, Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della IV categoria può essere sostituito con 4 (quattro) chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al precedente punto b); in alternativa ogni chilogrammo della IV categoria può essere sostituito con 2 (due) chilogrammi netti della V categoria gruppo C.
In caso di rinuncia totale ai manufatti della IV categoria, questi possono essere sostituiti con 120 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b); in alternativa si possono sostituire i 20 kg netti della IV categoria con 50 kg netti della V categoria gruppo C. Si potrà raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati);

d) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V categoria gruppo C. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della V categoria gruppo C può essere sostituito con 2 (due) chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b).
In caso di rinuncia totale ai manufatti della V categoria gruppo C, questi possono essere sostituiti con 160 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b).
Non è in alcun caso consentita la sostituzione di manufatti della V categoria gruppo C con manufatti della IV categoria.

I 20 kg netti di prodotti attivi contenuti nei manufatti della V categoria gruppo C potranno essere raddoppiati nel caso in cui si tratti di giocattoli pirici in confezione "blister", purché i "blister" medesimi siano realizzati con materiale polimerico autoestinguente.

In relazione a particolari situazioni ambientali o a specifiche ragioni di pubblica sicurezza può essere prescritta la riduzione del quantitativo massimo consentito di cartucce e di polveri di I categoria.
Nel corso di validità della licenza il titolare, previa comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza, può effettuare sostituzioni per categoria e quantità dei prodotti esplodenti autorizzati in sede di rilascio o rinnovo, applicando le equivalenze indicate nel presente articolo e fermo restando il quantitativo massimo autorizzato per massa o numero.
Tali variazioni devono essere annotate nel registro di cui all'art. 55 del TULPS.

Art. 4
(Caricamento cartucce.)
1. Il caricamento. di cartucce negli esercizi di minuta vendita può essere consentito limitatamente alle cartucce caricate con polveri senza fumo. Il locale destinato al caricamento non può essere adibito ad altri usi.
Il materiale necessario per il confezionamento del quantitativo giornaliero di cartucce autorizzato deve essere portato nel locale mediante prelievo dai locali di deposito prima dell'inizio delle operazioni di caricamento, eccezion fatta per le polveri, che devono essere introdotte nel locale nella qualità (rectius quantità) consentita per ogni operazione soltanto prima dell'inizio di ciascuna di esse; alla fine di ogni operazione le cartucce prodotte devono essere allontanate dal locale e poste tra quelle destinate alla vendita nel locali a ciò riservati.
Le polveri destinate al caricamento e le cartucce prodotte devono essere computate nei quantitativi autorizzati ai sensi dell'art. 3; delle operazioni relative al caricamento deve essere fatta annotazione sul registro delle operazioni giornaliere.
Il caricamento deve essere effettuato a mano o con macchinario mosso elettricamente, per operazioni successive ciascuna interessante non più di un chilogrammo di polvere per volta; la tramoggia dei macchinario automatico non deve contenere più di un chilogrammo netto di polvere.
La commissione tecnica provinciale indica il quantitativo massimo di cartucce caricabile giornalmente in rapporto al contesto topografico, alla situazione ambientale o a specifiche ragioni di sicurezza.
2. Il locale (o i locali) destinati al caricamento cartucce, deve avere una superficie non inferiore a mq 12, un'altezza non inferiore a m 2,40 ed una cubatura non inferiore a mc 36. Almeno una parete deve essere esterna e su di essa devono essere praticate una o più aperture di illuminazione naturale e di ventilazione, ciascuna di superficie non inferiore a mq 0,8, poste a non meno di m 2 di altezza dal pavimento e da piano di campagna esterno; ogni apertura deve essere protetta esternamente da un'inferriata.
La comunicazione del locale caricamento con gli ambienti accessibili al pubblico non deve essere diretta; tra essi deve essere interposto un locale di disimpegno, di larghezza non inferiore a m 1,5. Le porte di comunicazione devono essere sfalsate e con apertura verso l'esterno. Il locale di disimpegno deve risultare sempre libero da qualsiasi ingombro.
Deroghe ai criteri enunciati potranno essere eccezionalmente, previo parere della commissione tecnica provinciale, purché vengano proposte misure alternative che conferiscano all'esercizio un equivalente livello di sicurezza.
L'impianto elettrico dei locale caricamento cartucce e quello delle attrezzature meccaniche devono rispondere alle norme CEI 64-2, fascicolo di novembre 1990, n. 1431.
Le prescrizioni riportate all'art. 2, punto 3, sui muri perimetrali, sui solai, sui serramenti, sull'impianto di riscaldamento e sulla dotazione di mezzi antincendio trovano applicazione anche per il locale di caricamento cartucce.

Art. 5
(Norme speciali per i depositi di clorati entro l'abitato)
È consentito alle fabbriche di fiammiferi di tenere in deposito, entro il recinto della fabbrica, il quantitativo di clorato di potassio occorrente, alla lavorazione, purché siano scrupolosamente osservate tutte le misure atte a prevenire e ad estinguere gli incendi e che depositi stessi siano costituiti da locali isolati, all'uopo esclusivamente destinati, costruiti in muratura, senza impiego di legname o di materiale comunque combustibile.
La commissione tecnica provinciale stabilisce le condizioni di sicurezza cui debbono soddisfare questi depositi e il quantitativo massimo di clorato di potassio che si può autorizzare a contenere. È consentito pure ai commercianti grossisti di prodotti chimici e farmaceutici di tenere in deposito, entro l'abitato, clorato di. potassio, di sodio e di bario, fino ad un massimo complessivo di kg 100 in polvere e kg 50 in discoidi purché:
a) i clorati siano tenuti in locale separato e chiusi perfettamente in recipienti metallici o di legno, escludendo l'uso di imballaggi di tela, e sia comunque evitato il contatto con sostanze organiche e con acidi inorganici;
b) siano rigorosamente osservate tutte le precauzioni e le disposizioni contro l'incendio nel locali adibiti a deposito e nelle loro vicinanze.
I fabbricanti di fiammiferi ed i commercianti grossisti di prodotti chimici e farmaceutici hanno l'obbligo di munirsi delle licenze di cui all'art. 47 dei TULPS, per il deposito e la vendita di clorati.
Tale obbligo non è esteso ai farmacisti, purché non detengano clorato di potassio di potassio in quantità eccedenti i kg 15 in polvere e i kg 10 in discoidi.

Art. 6
(Norme transitorie e finali)
Per non oltre tre anni dall'emanazione del presente decreto è ammesso che siano veduti sfusi i manufatti già riconosciuti e classificati.
Per non oltre tre anni dall'emanazione del presente decreto la determinazione della massa netta dei prodotti attivi per i manufatti di IV categoria e di V categoria gruppo C già riconosciuti e classificati, ma privi di tale indicazione, si determinerà moltiplicando per 0,5 la massa lorda (imballaggio escluso) dei manufatti di IV categoria, e per 0,3 la massa lorda (imballaggio escluso) dei manufatti della V Categoria gruppo C.

Commento

Modifiche all'allegato A, parte prima, gruppo C

Dal gruppo C della I categoria dell'allegato A vengono eliminati i punti 1, 5, 6.
Il punto 1 (Cordone Bickford) viene eliminato in quanto prodotto ottocentesco ormai inesistente e comunque concettualmente ricompreso tra le micce detonanti e quindi nella categoria II, gruppo A;
Il punto 5 (cartucce cariche per fucili da caccia in numero superiore a 1500 cartucce) viene eliminato perché tutte le munizioni cariche (cioè attive, ovverosia munite di un proiettile) e il punto ( (cartucce per armi da guerra e per mitragliatrici), in qualsiasi quantitativo, siano esse per armi comuni o per armi da guerra, vengono tutte ricomprese nella categoria V, gruppo A.
Negli allegati il termine "cartuccia carica" è usato in diverse accezioni. Nella parte prima del decreto in esame indica la munizione completa, munita di carica di lancio e di proiettile (normale o speciale o da esercitazione) e si contrappone quindi al concetto di cartuccia a salve (munizione contenente solo una carica di lancio). Le cartucce a gas lacrimogeno, la cui vendita non è comunque consentita, sono munizioni a salve che proiettano una polvere lacrimogena: esse, concettualmente, vanno perciò assimilate alle cartucce a salve. Non rientrano invece nel concetto di cartuccia, i bossoli, anche se innescati. Invece nella parte seconda, ove si regolano gli esercizi di minuta vendita, il termine "cartuccia carica" indica più semplicemente ogni cartuccia confezionata e si contrappone semplicemente alla polvere da sparo non ancora caricata.
La modifica è del tutto opportuna perché il fatto che un prodotto esplodente sia in una categoria piuttosto che in un'altra, incide non sul suo regime giuridico ai fini della detenzione, ma sul suo trattamento ai fini di evitare infortuni; ora la pericolosità delle cartucce cariche non varia in relazione al loro numero e qualità e non vi è ragione di non considerarle tutte, e in qualsiasi quantitativo, munizioni di sicurezza della cat. V, gruppo A.

Modifiche all'allegato A, cat. II, gruppo A
L'articolo semplifica la classificazione delle micce, stabilendo che sono classificate nella categoria II, gruppo A tutte le micce a combustione rapida e detonanti; invece le micce a lenta combustione rimangono nella cat. V gruppo B.
Le micce a combustione rapida (hanno velocità di combustione dell'ordine dei 30-150 metri al secondo, sono usate solo dai militari per addestramento) sono ormai in disuso e quelle detonanti trasmettono non una combustione, ma un urto esplosivo della velocità di alcune migliaia di metri al secondo. Le micce a lenta combustione trasmettono invece un'accensione alle velocità di circa un centimetro al secondo.

Modifiche all'allegato A, cat. V, gruppo A
Il decreto elimina dalla cat. V gruppo A:
  1. I bossoli innescati, per armi comuni o da guerra, di qualsiasi materiale (metallo, cartone, plastica), salvo i bossoli innescati per artiglieria.

  2. Gli inneschi per armi leggere di qualsiasi tipo.

  3. Le cartucce a salve non destinate ad essere impiegate in armi comuni da sparo o in armi da guerra.

Rimangono invece nella categoria V gruppo A:
  1. Tutte le cartucce cariche (cioè attive, con proiettile) per armi comuni e da guerra.

  2. Tutte le cartucce a salve destinate ad armi comuni o da guerra.


La conseguenza di queste modifiche è che i prodotti eliminati dall'Allegato non sono più considerati come materie esplodenti, a tutti gli effetti: possono essere acquistati e detenuti liberamente, non devono essere denunziati, non vanno inseriti nel registro delle operazioni giornaliere, ecc. Ovviamente essi rimangono assoggettati alla normativa, non contenuta nelle leggi di PS, concernente i prodotti infiammabili o soggetti a pericolo di esplosione.
Ciò è particolarmente importante per le munizioni a salve per uso artigianale o industriale, che potranno essere vendute senza difficoltà burocratiche anche da soggetti privi di licenza per la vendita di armi od esplosivi ed essere acquistate da persone prive di nulla osta all'acquisto.
Vengono escluse dal novero delle materie esplodenti, con le conseguenze appena viste, anche le cartucce cariche destinate ad essere sparate da strumenti industriali, quali le cartucce per cementeria o per pozzi petroliferi.
Le munizioni a salve per pistola (o per fucile, ma sono più rare) rimangono tra le materie esplodenti solo se destinate ad essere impiegate in armi comuni da sparo o da guerra e quindi con bossolo in uno dei calibri regolati dal CIP per le armi da fuoco. Invece le munizioni a salve destinate ad essere usate nelle armi a salve (da segnalazione acustica), di solito nei calibri 9 mm, 8 mm. 6 mm., vengono escluse dal novero delle materie esplodenti.
Si consideri al riguardo che in Italia, per un'anomalia legislativa, vi sono delle armi a salve catalogate come lanciarazzi e che usano munizioni tipiche per armi a salve. È ovvio che la circostanza che una cartuccia in un tipico calibro per armi dal salve, possa essere usata in un'arma comune da sparo, non fa venir meno la sua qualifica di munizione destinata, per uso internazionale, alle armi a salve e non ne fa mutare la qualificazione giuridica.
Quindi, si ripete, rimangono tra le materie esplodenti solo le munizioni a salve nei calibri per armi da fuoco (9x21, 7,65, 38, 357, 22, ecc.). Qualche problema potrà sorgere per apparecchi da mattazione e sparachiodi che impiegano cartucce in calibro 22 lungo o corto e che, a quanto comprendo, rimangono ricomprese tra le materie esplodenti.

Nella parte seconda del decreto si precisa, ad abundantiam, che non rientrano tra i prodotti soggetti a controllo i proiettili, i pallini, gli inneschi, i bossoli, i bossoli innescati.

Modifiche per gli esercizi di minuta vendita
La parte seconda del decreto riformula completamente, rendendola più agile, la normativa per la detenzione di materie esplodenti e per la ricarica di cartucce da parte degli esercizi di minuta vendita. Viene regolata inoltre la vendita contemporanea di giocattoli pirici non classificati tra le materie esplodenti, ma solo tra gli infiammabili e delle munizioni a salve per uso industriale.

In primo luogo vengono poste le seguenti regole generali per gli e.d.m.v.:
A) In essi si possono vendere:
  1. Polveri della I categoria.

  2. Cartucce per armi comuni da sparo

  3. Artifici e giocattoli pirici della IV categoria e della V cat., gruppo C


B) Viene introdotto il concetto che il quantitativo di esplosivo detenuto va calcolato al peso netto dei prodotti attivi contenuti nel manufatto (ivi compresi, oltre alle materie esplodenti, i componenti incendivi, coloranti, fumogeni ed illuminanti). Questa norma incide sul contenuto dell'art. 97 Reg. TULPS in quanto precisa che cosa si deve intendere per "peso lordo al netto dell'imballaggio".

C) Per le cartucce si stabilisce comunque un parametro di conversione fisso in base al quale un chilogrammo di povere da sparo si considera corrispondere a:
  1. n. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera (= 3,33 gr per cartuccia)

  2. n. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo (= gr 1,785 per cartuccia)

  3. n. 4.000 cartucce per arma corta (0,25 gr per cartuccia)

  4. n. 12.000 cartucce, a percussione anulare per arma corta o lunga

  5. n. 25.000 cartucce per armi Flobert

  6. n. 12.000 cartucce da salve per arma comune da sparo;


D) Non si possono tenere e vendere più di kg 200 di prodotti esplodenti netti (salvo ovviamente che vengano concesse le licenze di deposito di cui al capo IV all. B). Non si considerano nel quantitativo i prodotti declassificati (giocattoli pirici di libera vendita, inneschi, cartucce a salve per uso artigianale o per strumenti da segnalazione, cartucce per uso industriale).

Ciò posto l'e.d.m.v. può detenere i prodotti esplodenti nei seguenti quantitativi, triplicabili per gli esercizi isolati (nozione questa da valutare in base alla situazione ambientale e che ricorre quando si può ragionevolmente escludere un pericolo per edifici vicini o per persone o veicoli transitanti su strada pubblica):

I) Fino a kg. 25 netti di polveri da lancio e/o da mina
  1. Se detiene polvere da lancio e/o da mina, ne può detenere fino a kg. 25. Esso può sostituire ogni chilogrammo di polvere in barattolo con 2 chilogrammi di polvere già caricata in cartucce per armi comuni, secondo il parametro di cui sopra.

  2. Se detiene solo polvere da lancio (rinunzia espressamente a detenere polvere da mina) può detenere kg 25 di detta polvere e altri kg 25 di polvere già caricata in cartucce per armi comuni.

  3. Se rinunzia a detenere polvere da lancio in barattoli, può detenere kg 75 di polvere già caricata in cartucce per armi comuni. Può sostituire parte delle cartucce con kg. 10 di artifici della IV cat. e con kg. 20 di giocattoli della V cat., in aggiunta al quantitativo già previsto al successivo punto III.


II) Fino a kg 50 netti di polvere da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, secondo i parametri di conversione sopra visti.

III) Fino a kg 20 netti di prodotti attivi di manufatti della IV cat.
  1. Può sostituire ogni chilogrammo di manufatti di IV cat. con kg. 2 di prodotto attivo della V cat. gruppo C oppure, in alternativa, con kg 4 di polvere in cartucce cariche.

  2. Se rinunzia ai prodotti della IV cat. può sostituirli con kg 120 di polvere in cartucce cariche oppure, in alternativa con kg 50 netti di prodotto attivo della V cat. (kg 100 se trattasi di giocattoli pirici blisterati).


IV) Fino a kg 20 netti di prodotto attivo in manufatti della V cat., gruppo C (kg 40 se trattasi di giocattoli pirici blisterati).
  1. Può sostituire ogni chilogrammo di prodotto attivo con kg 2 di polvere già caricata in cartucce

  2. Se rinunzia ai manufatti di cat. V, gruppo C, può sostituire i kg 20 di essi con kg. 160 di polvere da lancio in cartucce cariche.

  3. Non è mai consentito sostituire prodotti della V categoria con prodotti della IV cat.


In sostanza il titolare dello e.d.m.v. può gestire il quantitativo base concessogli per ogni categoria di prodotti, detenendolo in tutto oppure sostituendolo in parte con altri prodotti di categoria inferiore, sempre nel rispetto del quantitativo massimo di 200 kg o di quello minore autorizzato.
Egli non deve richiedere ogni volta una modifica della licenza, ma è sufficiente che, quando ha bisogno, all'interno dei quantitativi concessi, di effettuare le sostituzioni consentite, le comunichi (atto in carta libera!) all'autorità di PS e le annoti sul registro delle operazioni giornaliere.

Per quanto concerne la vendita di prodotti infiammabili, è vietato tenere e vendere tali prodotti negli e.d.m.v., salvo deroga espressa su parere della commissione tecnica provinciale. È però consentito detenere e vendere i prodotti declassificati, che devono però essere conservati in un locale distinto da quello in cui si trovano polveri e cartucce, assieme però a i manufatti della IV e V categoria. Nei locali aperti al pubblico i manufatti di IV e V cat. devono essere esposti solo sotto forma di campioni inertizzati o di simulacri; possono essere esposti liberamente i prodotti declassificati.

Un punto non ben chiarito è il regime delle munizioni a salve per uso industriale o per strumenti da segnalazione, ora non più ricomprese tra le materie esplodenti. È certo che esse possono essere detenute e vendute liberamente, anche al di fuori degli e.d.m.v., ma come devono essere sistemate all'interno di questi? La soluzione più logica, tenuto conto che esse, ai fini del pericolo di esplosione, in nulla differiscono dalle cartucce a salve per arma comune, sarebbe di assimilarle a queste e di ritenere che il decreto, la dove, nella parte seconda, parla di "cartucce a salve per armi comuni", abbia inteso riferirsi ad ogni tipo di cartuccia a salve.

Caricamento di cartucce negli e.d.m.v.
Negli e.d.m.v possono caricarsi solo cartucce con polvere senza fumo; per effetto della legge 509/1993 possono caricarsi solo cartucce da caccia a percussione centrale, a pallini. Devono osservarsi le seguenti prescrizioni
  1. Il caricamento deve avvenire in un apposito locale.

  2. Il materiale necessario per le operazioni giornaliere deve essere portato tutto nei locali prima dell'inizio di esse.

  3. La polvere deve essere portata, nel quantitativo strettamente occorrente per lo specifico ciclo di caricamento, solo al momento del caricamento della polvere e nel quantitativo massimo di un chilo.

  4. Polvere prelevata e cartucce caricate vanno computate nei quantitativi autorizzati per la detenzione.


Ricarica domestica
Il DM non si occupa della ricarica domestica, ma ha riflessi indiretti anche su di essa. Per coloro che ricaricano cartucce in casa, occorre tener conto dei nuovi parametri di conversione polvere-cartuccia.
Ogni cartuccia per arma lunga corrisponde ora a gr 3,33 di polvere mentre ogni cartuccia per arma corta corrisponde a gr 1,785.
Chi ha caricato 200 cartucce per arma corta, si trova a detenere circa 350 grammi di polvere e quindi può detenere altri gr. 4.650 di polvere.
Chi ha caricato 1000 cartucce a pallini si trova a detenere (teoricamente, sia chiaro) gr. 3.330 di polvere e quindi potrebbe detenerne solo altri gr 1660; se detiene anche 200 cartucce per pistola il quantitativo si riduce a gr. 1300.
Questo ovviamente, in quanto si ritenga che i parametri per le armerie debbano applicarsi anche ai privati, il che è tutto da dimostrare.
 

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