Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Decreto ministeraile 19 novembre 2014 - Commissioni esplodenti

MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 19 novembre 2014
Composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti. (GU n.286 del 10-12-2014)

- Modificato dal DM 17 marzo 2015 (GU n 70 del 25-3-2015), modifiche in corsivo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, ed in particolare l'art. 9;
Visto il predetto art. 9, comma 1, che ha previsto l'istituzione di una commissione centrale operante presso il Ministero dell'interno per lo svolgimento delle funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti previste dalla legislazione vigente, nonché di Commissioni tecniche territoriali per l'espletamento delle medesime funzioni consultive e di quelle prescrittive nella stessa materia previste dalla legislazione vigente;
Visto il comma 2 del medesimo art. 9, secondo cui i componenti delle predette Commissioni sono competenti anche per l'accertamento della capacità tecnica di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), ed, in particolare, gli articoli 49 e 53;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, ed, in particolare, gli articoli 86, 88, 89, 91, 99, 101, 102 e 105, nonché i relativi Allegati;
Visto l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, recante «Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi», ed, in particolare, l'art. 8, quarto comma;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante «Attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici», ed, in particolare, l'art. 14;
Visto il regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765, del Parlamento europeo e del Consiglio, che reca norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, ed, in particolare, il relativo Capo III;
Vista la decisione 9 luglio 2008, n. 768, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Visto l'art. 97 della Costituzione;
Visto il comma 1, ultimo periodo, del richiamato art. 9 del decreto-legge n. 119 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 146 del 2014, secondo cui con decreto del Ministro dell'interno è stabilita la composizione della Commissione centrale consultiva e delle Commissioni tecniche territoriali in materia di sostanze esplodenti, sopra citate ;
Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119;
Decreta :
Art. 1
Composizione della Commissione consultiva centrale
in materia di sostanze esplodenti

 1) La Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti, di seguito indicata come «Commissione consultiva centrale», operante presso il Ministero dell'interno per lo svolgimento delle funzioni consultive di cui alle norme richiamate in premessa e di quelle comunque previste nella stesa materia dalla legislazione vigente, oltre al presidente, si compone di:
a) due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'altro della Polizia di Stato;
b) due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri;
c) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
d) cinque rappresentanti dei settori economici interessati, su indicazioni plurime delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative designate dal Ministero dello sviluppo economico;
e) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno dell'Agenzia delle Dogane e l'altro del Corpo della Guardia di Finanza;
f) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
h) quattro esperti indicati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti, su invito del presidente.
2) Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
3) Il presidente e i componenti della Commissione consultiva centrale sono nominati con decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, su designazione delle amministrazioni interessate. Ai fini della nomina dei componenti è richiesta un'esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze esplodenti, attestabile anche senza specifiche formalità e desumibile anche dall'analisi dei curricula dei candidati, con specifico riferimento alla qualità e quantità delle conoscenze pregresse in materia. La predetta Commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
4) In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i componenti supplenti.
5) La Commissione adotta un proprio regolamento interno per il suo funzionamento. Essa si riunisce su convocazione del competente ufficio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Art. 2
Composizione della Commissione tecnica territoriale
in materia di sostanze esplodenti

1) La Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, di seguito indicata come «Commissione tecnica territoriale», operante presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo per lo svolgimento delle funzioni consultive e prescrittive di cui alle norme richiamate in premessa e di quelle comunque previste dalla legislazione vigente in materia è presieduta dal Prefetto o da un dirigente dello stesso Ufficio Territoriale del Governo appartenente alla carriere prefettizia, dallo stesso designato. La predetta Commissione è composta:
a) da un ufficiale o da un appartenente al ruolo dei marescialli o corrispondenti dell’Esercito, o della Marina militare, o dell’Aeronautica militare, o dell'Arma dei Carabinieri;
b) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco;
c) da un ingegnere dell'agenzia del territorio, o del genio civile, o delle miniere, competente in materia di sostanze esplodenti;
d)da un funzionario della Polizia di Stato.
Limitatamente all'attività consultiva di materia di sorveglianza del mercato delle materie esplodenti, la Commissione può essere integrata, sul richiesta del Prefetto, da un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri o da un ufficiale della Guardia di Finanza designati dalle rispettive Amministrazioni.
2) Nei casi in cui le determinazioni della Commissione tecnica territoriale riguardano depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della commissione stessa deve esser quello delle miniere.
3) Per l'accertamento per la capacità tecnica di cui all'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, la Commissione tecnica territoriale è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa.
4) Per l'accertamento per i requisiti soggettivi di idoneità all'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, la Commissione tecnica territoriale è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina o, in alternativa a quest’ultimo, da un ispettore medico del Servizio sanitario nazionale operante presso l’Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
5) Ai fini del rilascio del certificato di idoneità alla fabbricazione o accensione di fuochi d'artificio, di cui all'art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 o alla fabbricazione di esplosivi di cui all'art. 102 dello stesso regio decreto, la commissione è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina o, in alternativa a quest’ultimo, da un ispettore medico del Servizio sanitario nazionale operante presso l’Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
6) Ai singoli lavori della Commissione tecnica territoriale possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti, su invito del presidente.
7) Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
8) 1 componenti della predetta Commissione sono nominati con decreto del Prefetto, su designazione delle amministrazioni interessate previa verifica degli stessi requisiti richiesti ai componenti della Commissione di cui all'art. 1, nonché quelli di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, del presente articolo, ferme restando le modalità di attestazione dell'esperienza di cui al medesimo art. 1, comma 3. La Commissione tecnica territoriale dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
9) In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo delegato dallo stesso presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i componenti supplenti.
10) Ogni commissione tecnica territoriale adotta un proprio regolamento per il suo funzionamento. Essa si riunisce su convocazione del Prefetto.
Art. 3
Clausola di invarianza della spesa

1. All'attuazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali, logistiche e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Roma, 19 novembre 2014

Nota:
Il D. LEGGE 22 agosto 2014. n. 119 - Convertito con L. 17 ottobre 2014, n. 146 ha ripristinato le Commissioni esplosivi ministeriali e provinciali disponendo che venisse emanato un decreto attuativo.
Ciò è avvenuto con il decreto 19 novembre 2014 e si è in attesa che le prefetture si organizzino. Il che potrebbe essere al di sopra delle loro capacità, come dimostra il fatto che non riescono neppure ad organizzare gli esami per fochini, artificieri ed armieri.
Non sarà facile trovare i componenti al di fuori dell’amministrazione del Ministero dell’Interno ove i componenti possono essere comandati,  mentre le altre amministrazioni dovranno trovare del quasi volontari. Un tempo i funzionari si facevano raccomandare per andare in queste commissioni, ma ora la partecipazione dovrà essere a titolo onorario.
Il decreto è manchevole là dove ha fatto finta di ignorare questo problema e non ha fornito alla prefetture alcuna indicazione su come reperire i fondi per il funzionamento di queste commissioni. Ad esempio poteva stabilire tariffe da porre a carico dei richiedenti; senza un tariffario vi è il pericolo che ogni prefettura vada per la sua strada, senza preoccuparsi di non tosare il cittadino a suo piacimento.
E' manchevole anche per non essersi preoccupato di riorganizzare le altre commissioni e di farle funzionare: non è concepible che dhi vuole inziare una attività non possa farlo solo per l'inerzia e il disinteresse di chi ha il compito di aiutarlo e di servirlo.
(EM)

 


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