I lettori
diversamente giovani ricorderanno la reclamizzazione di un farmaco con la quale si sintetizzavano i pregi con la formula
fa effetto e costa poco.
Tale formula potrebbe essere usata per reclamizzare la necessità ed efficacia del D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 (convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2026, n. 54), finalizzato anche ad impedire che i giovani possano facilmente entrare in possesso e portare strumenti atti ad offendere.
Abbiamo usato volutamente il condizionale, siccome convinti che gli effetti previsti dal legislatore, non saranno in grado di soddisfare le aspettative, considerati gli omicidi commessi, anche da minori, con l’uso del coltello, che si sono già verificati in questi pochi mesi di vigenza del D.L. 23.
Infatti, scrivere una legge è cosa facile; diventa difficile scrivere una legge che riesca ad evitare le complicazioni che si possono verificare in sede di applicazione pratica.
Il pensare di risolvere, con divieti e inasprimento delle pene, i problemi che si sviluppano all’interno di una società, sempre più velocemente in trasformazione, è, come afferma il Beccaria,
una falsa idea di utilità, siccome non si può
togliere il fuoco perché incendia, così come non si possono togliere i coltelli perché tagliano.
Inoltre, il pensare di fare prevenzione solo con l’aggravamento delle pene, è anche questa una
falsa idea di utilità, siccome
uno dei grandi freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma la infallibilità di esse.
Peraltro, l’aggravamento delle nuove pene in materia di strumenti atti ad offendere, trasformandole da
contravvenzioni in
delitti, indipendentemente dall’effetto che può avere nell’immaginario collettivo, comporta automaticamente una maggiore difficoltà nell’applicazione delle stesse, siccome nei
delitti deve essere l’accusa a dimostrare il dolo, cioè che lo strumento viene portato con esplicita volontà di usarlo per offendere le persone e non per altri scopi legittimi.
Diversamente, le sanzioni previste nel testo originale dell’art. 4/110, sono di più facile applicazione, essendo prevista la semplice colpa.
Praticamente, se qualcuno viene trovato con un coltello svizzero
milleusi, sarà punito con pene più severe, ma solo se il P.M. riuscirà a dimostrare che non c’era giustificato motivo per il porto e che serviva per recare offesa alle persone. Invece, prima del decreto n.23, quello stesso soggetto, per il solito comportamento, sarebbe stato punito, anche se con pena meno severa, ma più facilmente, per il solo fatto di essersi dimenticato dello strumento, avendolo usato legittimamente il giorno prima per fare una escursione in campagna.
Altro errore, che incide significativamente sulla certezza del diritto, è nell’aver inserito tutte le novità nell’art. 4 della L. n. 110. Illustri giuristi, a cominciare da Montesquieu, hanno versato fiumi di inchiostro per richiamare l’attenzione dei legislatori sulla necessità di non modificare e/o integrare le leggi vigenti.
Si tenga presente che, dal 1975, l’art. 4 è stato modificato per trentuno volte.
Inoltre, è da evidenziare che, nonostante gli anni trascorsi dalla sua iniziale stesura, non si può certo dire che, ancor oggi, l’art. 4 abbia raggiunto, una soddisfacente certezza del diritto, a cominciare dalla generica formula del
giustificato motivo, purtroppo riutilizzata anche nel D.L. n.23, formula che ha sempre creato non poche problematiche all’uomo della strada, costretto ad aspettare anni di processi per conoscere se il porto del suo strumento fosse giustificato o meno.
Dunque, questa poteva essere l’occasione per la riscrittura dell’intero art. 4, anche perché non bisogna dimenticare che, nonostante la modifica/integrazione, tutti gli altri strumenti non espressamente elencati nel nuovo decreto, continuano a rientrare nei divieti di porto previsti nelle parti dell’art. 4 non modificate.
Quindi, anche un coltello con lama inferiore ai cm. 8, deve essere sempre portato, come in precedenza, con giustificato motivo (art. 4, c.2).
Una rivisitazione dell’intera materia, oltre ad una più facile comprensione e applicazione, avrebbe permesso di non scaricare le difficoltà dell’applicazione pratica del decreto solo ed esclusivamente sulle Forze di polizia che operano sul territorio, che ora dovranno essere fornite, tra i tanti strumenti, anche di un metro per misurare la lunghezza delle lame!....
Lasciando ad altri, più esperti di noi, di entrare nel merito del decreto, non si possono non rilevare altre criticità.
Per esempio, nell’art. 4
bis, che elenca gli strumenti di cui è vietato il porto in modo assoluto, cioè quelli con lama
a due tagli e punta acuta, quelli del tipo a
farfalla, o
camuffabili o
occultabili in altri oggetti, non è stata specificata alcuna misura, forse ritenendo che per il sistema di funzionamento o per la possibilità di occultamento, tali strumenti siano di per se stessi destinati solo a scopi illeciti, indipendentemente dalla misura della lama, con la conseguenza, come osserva giustamente Mori, che anche un semplice, comune strumento come quello per tagliare il parmigiano è vietato.
Infatti, la locuzione usata
nonché strumenti…., individuata come specie a parte rispetto agli
strumenti muniti di meccanismo di scatto, non autorizza l’interprete a considerare la misura di cm. 5 anche per quelli a
lama fissa a due tagli e punta acuta, a farfalla, camuffabili o occultabili.
Altra problematica si può verificare nell’applicazione pratica del decreto, relativamente all’obbligo di registrazione delle vendite di tali strumenti da parte dei commercianti, di cui all’art. 4
quater.
Premesso che la mancanza di contrassegni, tipo la matricola, sulle armi da taglio, non facilita il loro controllo, la previsione della possibilità per il venditore di essere esonerato da tale obbligo quando la vendita sia fatta a persona
in cui la maggiore eta’ dell’acquirente sia manifesta, non è certo un favore che viene concesso ai commercianti. Infatti, per esempio, se viene venduto legittimamente un coltello senza registrazione, perché l’acquirente è un signore di una certa età, sarà difficile per il commerciante dimostrare la legittimità del suo comportamento, ove lo stesso coltello sia trovato in possesso di un minore. Sarebbe stato, quindi, più utile non stabilire eccezioni all’obbligo di registrazione.
Pertanto, si consiglia sempre di provvedere alla identificazione dell’acquirente per dormire sonni tranquilli!.....
Atro errore è stato quello di aver perseverato nell’uso del termine
strumento, anzichè usare quello di coltello.
Infatti, l’uso di tale termine, ampliando la specie degli oggetti sottoposti a divieto di porto senza giustificato motivo, penalizza ulteriormente coloro che usano tali strumenti per lavoro, siccome, ove non si sia in grado di giustificarne il porto, si viene puniti con pena più severa rispetto a prima.
Anche in questo caso si è persa l’occasione per trovare una formula che, semplificando la dimostrazione del
giustificato motivo, fosse venuta incontro alle esigenze di coloro che usano tali strumenti per lavoro, uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale, come già previsto dall’art. 45 del Regolamento di attuazione del TULPS.
In conclusione, con questo decreto l’effetto pratico è quello di essere riusciti ad aggravare una già precaria
certezza del diritto nell’applicazione pratica dell’art. 4.
Che bisogno c’era di complicare ulteriormente il già complicato?....
Forse perché
le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Fa più effetto e costa poco sfornare nuove norme, anziché affrontare globalmente la problematica della educazione dei nostri giovani al rispetto degli altri e della loro stessa vita.
E il Ministero dell’Interno?... Il suo silenzio fa presupporre che sia convinto della chiarezza dele norme, per cui non ritiene necessario di pubblicare una circolare esplicativa diretta all’uomo della strada, quello per cui sono fatte le leggi, quello che deve osservarle, quello che paga tutte le conseguenze quando le leggi sono fatte, interpretate ed applicate male.
FIRENZE 27 GIUGNO 2026
ANGELO VICARI
Per approfondimenti sull’art. 4 della L. n. 110/1975, prima della riforma, su questo stesso sito VICARI oggetti e strumenti atti offendere.