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Circolare 04/02/2022 n. 557/PASyU/001522/10900(27)9
La legge a cui la circolare è relativa, si trova a questo link
Circolare 04/02/2022 n. 557/PASyU/001522/10900(27)9
Oggetto: Legge 28 dicembre 2021, n. 238, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all'Unione Europea- Legge europea 2019-2020.” - Art. 18 recante disposizioni in materia di armi comuni e in materia di strumenti da segnalazione acustica, strumenti lanciarazzi e di autodifesa.
1. Premessa
Lo scorso 1° febbraio è entrata in vigore la legge 28 dicembre 2021, n. 238, che ha introdotto un articolato “pacchetto” di modifiche al panorama legislativo vigente per garantire l’attuazione degli obblighi, relativi al biennio 2019-2020, derivanti dall’appartenenza del nostro Paese all’Unione Europea (cd. ‘"legge europea 2019 - 2020).
Per gli aspetti di interesse di quest’ufficio, merita di essere particolarmente segnalato l’art. 18 della citata legge n. 238/2021 che reca alcune significative modifiche al regime giuridico delle armi e munizioni.
La norma reca tre ordini di interventi.
Il primo riguarda la disciplina delle armi del calibro 9x19 e del relativo munizionamento; gli altri due concernono, invece, il recepimento nel diritto interno delle direttive di esecuzione 2019/68/UE/e 2019/69/UE del 16 gennaio 2019, le quali contengono previsioni di dettaglio volte a completare le enunciazioni di principio racchiuse nella Direttiva “generale” sulle armi e le munizioni n. 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991.
Al fine di agevolare l’uniforme applicazione delle disposizioni in argomento, si è ritenuto opportuno rassegnare, con la presente circolare, alcune indicazioni, con l’avvertenza che si tratta di primi orientamenti, suscettibili di essere in seguiti arricchiti alla luce delle eventuali tematiche che dovessero mano a mano emergere.
Prima di entrare nel merito, si segnala che gli indirizzi qui formulati tengono conto anche di una rilevante novità di natura formale intervenuta a livello unionale nel corso dei lavori parlamentari che hanno portato all’approvazione della legge n. 238/2021.
Ci si riferisce al fatto che la menzionata Direttiva 91/477/CEE è stasa trasfusa nella Direttiva (UE)2021/555/ del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021.
Quest’ultimo provvedimento ha, infatti, codificato le disposizioni, contenute in diversi atti unionali, in materia di controllo dell’acquisizione e della detenzione delle armi.
Nell’intento, dunque, di facilitare l’individuazione delle disposizioni vigenti, applicabili alle fattispecie in esame, si precisa che, nel prosieguo della presente circolare, i riferimenti alle norme originariamente racchiuse nella Direttiva 91/477/CEE saranno riportate indicando anche la norma della Direttiva (UE)2021/555/ in cui esse sono state trasfuse.
2. Regime giuridico delle armi e delle munizioni del calibro 9x19
Come si è anticipato, un primo ordine di interventi riguarda la disciplina delle armi e delle munizioni fabbricate in calibro 9x1 parabellum (nel prosieguo indicato anche solo come calibro 9x19”).
Prima degli interventi recati dalla legge n. 238/2021, tali materiali formavano oggetto di una disciplina specifica rinvenibile nell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 5, primo comma, lett. a), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204.
Per effetto di queste integrazioni, il cennato art. 2, secondo comma, della legge n. 110/1975 prevedeva, in estrema sintesi, che le munizioni dei calibro 9x19 potevano essere fabbricate ed esportate dagli operatori economici autorizzati a mente dell’art. 31 TULPS.
Per quanto concerne il mercato interno, la citata norma consentiva la commercializzazione delle sole armi lunghe del calibro 9x19, mentre vietava la fabbricazione, importazione e vendita delle armi corte semiautomatiche o a ripetizione dello stesso calibro, salvo che non fossero destinate alle Forze Armate o agli altri Corpi armati dello Stato.
Questo assetto aveva dato luogo a interpretazioni non sempre uniformi da parte del Giudice penale.
Si erano, infatti, registrati due contrapposti filoni interpretativi:
uno favorevole a ritenere che, anche dopo le modifiche recate dal D. Lgs. n. 204/2010, le armi corte semiautomatiche o a ripetizione in calibro 9x19 dovevano considerarsi arma da guerra in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva e della destinazione al moderno armamento delle Forze militari, con la conseguente applicazione del regime penale più rigoroso previsto per i reati riguardanti i materiali della specie (ex aliis: Corte Cass., Sez. I, 14 marzo 2013, n. 16630);
L'altro propenso a sostenere la tesi per cui, alla luce della “riforma del 2010”, le armi corte semiautomatiche e a ripetizione del predetto calibro e le relative munizioni dovevano considerarsi armi comuni da sparo, pur essendone proibite la fabbricazione, l'importazione e la vendita sul territorio nazionale. Tale orientamento - che implicava l'applicazione delle pene meno severe previste per i reati in materia di armi comuni - poggiava sulla considerazione che le munizioni del calibro in commento difettano del requisito della spiccata offensività. Veniva, infatti, evidenziato che sui “mercato civile” sono poste legittimamente in commercio munizioni di calibro maggiore e quindi dotate di una maggiore capacità lesiva (ex aliis: Corte Cass., Sez. I, 5 dicembre 2014, n. 6875) .
La giurisprudenza si è progressivamente uniformata a quest’ultimo indirizzo meno rigoroso, come evidenzia anche la recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione I, n. 18412 del 12 maggio 2021.
In questo contesto, l'art. 18, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 238/2021 è tornato a intervenire sulla materia, recando un definitivo chiarimento.
La norma, in primo luogo, integra l'art. 1, terzo comma, della legge n. 110/1975, stabilendo che le munizioni del calibro 9x19, destinate alle Forze Armate o ai Corpi armati dello Stato, devono recare un apposito segno distintivo.
Tale segno deve consistere - precisa la novella - nel “marchio NATO” o in un’altra marcatura analoga idonea ad individuarne la destinazione alle medesime Forze Armate o Corpi Armati.
Da tale novità legislativa consegue che:
a)
le munizioni contraddistinte dal cennato “marchio NATO” o da altra marcatura attestante la destinazione alle Forze Armate e ai Corpi armati dello Stato rimangono sottoposte alla normativa in materia di munizioni per armi da guerra;
b)
di contro, le munizioni che non recano i predetti segni distintivi devono intendersi prodotte per il mercato civile e sono sottoposte alla disciplina delle munizioni per armi comuni.
Inoltre, la modifica sopprime, all’art. 2, secondo comma, secondo periodo, della legge n. 110/1975 la previsione che vietava la fabbricazione, l’introduzione del territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum.
Per effetto di tale modifica i soggetti interessati, muniti delle prescritte autorizzazioni, possono oggi richiedere al Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia di sottoporre le cennate armi corte in calibro 9x19 alla verifica finalizzata all'attribuzione della qualità di arma comune da sparo e all'immissione nel mercato, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 23, comma \2~sexiesdecies^ del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3, Attuazione della Direttiva di esecuzione 2019/68/UE/
Con un altro intervento, l’art. 18, comma 1, lett. d), della legge n. 238/1975 provvede a recepire nell'ordinamento interno le previsioni recate dalla Direttiva di esecuzione 2019/68/XJE/.
Tale Direttiva detta le regole tecniche, secondo le quali deve essere apposta sulle armi da fuoco e sulle componenti essenziali la marcatura unica, prescritta dall'art. 4 della Direttiva 91/477/CEE (oggi trasposto nell'art. 4 Direttiva (UE)2021/555).
In particolare, all’art 11, primo comma, della Legge 110/1975 è stata aggiunta la previsione secondo la quale la marcatura da apporre su ogni arma prodotta assemblata o introdotta nello Stato deve essere eseguita in conformità alle specifiche tecniche di cui all’Allegato annesso alla richiamata Direttiva di esecuzione UE/2019/68.
Trattandosi di prescrizioni di ordine squisitamente tecnico, si rinvia, per Ì maggiori dettagli, alla lettura dell’Allegato alla predetta Direttiva.
4. Attuazione della Direttiva di esecuzione 2019/69/UE
L’art. 18, commi 1, lett. b) e c), e 2 della legge n. 238/2021 detta, infine, disposizioni per il recepimento di un’altra Direttiva di esecuzione, destinata a completare il quadro regolatorio che, all’epoca era contenuto nella Direttiva n. 91/477/CEE ed oggi nella menzionata Direttiva di codificazione n. (UE)2021/555.
Si tratta della Direttiva di esecuzione n. 2019/69/UE che definisce le specifiche tecniche cui devono essere rese conformi le armi da allarme o da segnalazione, per essere legittimamente immesse sul mercato, individuandole puntualmente nell’Allegato accluso alla stessa Direttiva.
Prima di entrare nel merito della novella, preme ricordare che la categoria degli “strumenti in parola trova, a livello unionale, la propria definizione e la disciplina di principio nell' art. I0-bis della Direttiva 91/477/CEE, oggi trasposto nell’art. 14 della Direttiva (UE)2021/555.
Nella nostra legislazione, i medesimi materiali sono presi in considerazione in tre previsioni: l’art. 2, quinto comma, della legge n. 110/1975, secondo cui non sono armi gli strumenti lanciarazzi quando il loro impiego è prescritto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero quando sono detenuti o portati per essere utilizzati come mezzi di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile;
l’art. 5, quarto comma, della legge n. 110/1975, che riconduce nel più ampio genus degli strumenti riproducenti armi anche gli strumenti da segnalazione acustica destinati a produrre rumore tramite l’accensione di una cartuccia a salve (cd. “scacciacani”);
l’art. 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94, secondo il quale non costituiscono armi gli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo, naturale a base di oleoresin capsìcum.
e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona e che siano conformi alle previsioni del
D.M. 12 maggio 2011, n. 103.
Intervenendo su questo ordito, l’art. 18, comma 1, lett. b) della legge n. 238/2021 integra, innanzitutto, il cennato art. 2, quinto comma, della legge n. 110/1975, con una disposizione specificamente dedicata agli strumenti lanciarazzi muniti di camera di cartuccia.
Tale previsione stabilisce che i predetti strumenti muniti di camera di cartuccia devono essere conformi alle specifiche tecniche recate dall’Allegato alla Direttiva di esecuzione n. 2019/69/UE. La conformità, infatti, a tali specifiche costituisce condicio sine qua non perché possa esclusa la qualità di arma per gli “strumenti” in parola.
Con un altro intervento, il ripetuto art. 18, comma 1, lett. c) della legge n. 238/2021 inserisce nei corpo della legge n. 110/1975 il nuovo art. 5-bis.
La disposizione prevede che gli strumenti lanciarazzi muniti di camera di cartuccia di cui alTart. 2, quinto comma, della legge n. 110/1975, gli strumenti di segnalazione acustica, nonché gli strumenti di autodifesa di cui al citato art. 3, comma 32, della legge n. 94/2009, qualora provvisti di camera di cartuccia, possono essere immessi sul mercato solo dopo che il Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia ne abbia verificato la conformità alle specifiche tecniche dettate dall’Allegato alla ripetuta Direttiva di esecuzione 2019/69/UE. Tale verifica è effettuata a richiesta e a spese dell'interessato.
L’immissione sul mercato di prodotti non conformi alle specifiche tecniche recate dalla menzionata Direttiva di esecuzione è punita, a titolo di delitto, con la sanzione stabilita dall'art. 5-bis comma 2, della legge n. 110/1975.
In questo contesto, vale la pena soffermare l’attenzione sulla norma di diritto transitorio contenuta nell’art-. 18, comma 2, della legge n. 238/2021.
Questa disposizione chiarisce che agli strumenti in argomento, legittimamente prodotti, importati o detenuti alla data del 1° febbraio scorso continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data del 1 ° febbraio.
5. Indicazioni conclusive
Ciò premesso, si osserva che l'art. 18 della legge n. 238/2021 reca previsioni che presentano profili di interesse per gli operatori economici del comparto armiero e degli altri settori imprenditoriali connessi alla produzione e commercializzazione degli strumenti lanciarazzi, di allarme e segnalazione acustica, nonché degli strumenti di autodifesa.
In considerazione di ciò, si segnala all’attenzione dei Sig.ri Prefetti 1'utilità che le presenti indicazioni siano partecipate, nelle forme ritenute più opportune, alle locali Camere di Commercio, affinché ne rendano edotte le associazioni rappresentative delle categorie interessate.
Le nuove disposizioni, peraltro, appaiono di rilievo anche per l’azione di controllo e di contrasto dei reati sviluppata dalle Forze di polizia.
In considerazione di ciò e della necessità di assicurare un’uniforme applicazione delle previsioni in commento sull’intero territorio nazionale, si pregano i Sig.ri Prefetti di voler valutare 1 opportunità di porre gli orientamenti formulati con il presente atto di indirizzo all'attenzione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in una delle prime sedute utili.
Inoltre, i Sig.ri Questori vorranno curare, con le forme ritenute più appropriate, la partecipazione delle indicazioni qui racchiuse ai dipendenti Uffici, affinché di esse si possa tenere in adeguato conto nelle svolgimento dei diversi segmenti di attività finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati.
Nel fare riserva di fornire eventuali ulteriori indicazioni sulle modalità applicative dell’art. 18 della legge n. 238/2021 e nel confidare nella consueta fattiva collaborazione per l'applicazione dei presente atto di indirizzo, si fa presente che l’Ufficio IV - Polizia amministrativa e di sicurezza resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile o necessario.
COMMENTO
Mi sono convinto che in tempi passati una fata cattiva abbia pronunziato una maledizione sulla pubblica amministrazione dicendo: "nei secoli futuri non riuscirete mai a scrivere un atto senza infilarci degli errori". E la maledizione si è realizzata con alta percentuale di successo, sia fra i funzionari che fra i giudici! E non mi paiono maturi i tempi per sperare che arrivi un principe azzurro a svegliare i ministroni che abbiamo.
L'errore infilato in questa circolare è uno di quelli che Fantozzi definiva una cosa pazzesca.
Vi si legge infatti che le cartucce in calibro 9x19 (che, per inciso non si scrive affatto 9x19”, visto che è una misura in millimetri e non in pollici) se recano la scritta NATO o altro segno che indica la loro destinazione ad esercito o polizia, diventano munizioni da guerra! Non lo dicono ma pare ovvio che poi anche i bossoli sparati saranno parte di arma da guerra e che si rischiano due anni di galera se si raccoglie un vecchio bossolo buttato da un poliziotto!
È chiaro che al Ministero dell'Interno vi è uno zoccolo (non certo di cavallo) duro che non demorde. Mi ricordano quei cani che trovano un osso di dinosauro e se lo portano via, convinti di poterlo ancora mangiare.
È dal 1980 che si oppongono con tutte le forze contro Commissione Consultiva, legislatore italiano e legislatore europeo, per non voler ammettere, con tutto il resto del mondo, che il calibro 9x19 è il più normale calibro per arma corta che ci sia. Ci sono volute tre leggi per costringerli ad ammettere ciò ed ora si muovono sull'ultima spiaggia per affermare l'idiota principio che se una cartuccia 9 para la compera lo Stato italiano, diventa da guerra!
La scusa è sempre quella: se non sottoponiamo queste cartucce a particolari controlli, i nostri agenti che le fregano! Pare assodato, per il ministero, che i veri ladri sono fra i poliziotti e non fra i cittadini normali.
Certo, il ministero può fare tutti i controlli che vuole, ma non vi è alcun bisogno d far diventare da guerra ciò che tale non è.
Ormai lo sanno anche i bambini, salvo se figli di funzionari di PS e di magistrati, che se l'esercito ha la carta igienica con sopra scritto "Fornitura Nato" , non diventa carta da guerra, non diventa una fornitura di materiale di armamento. È noto che quella degli uffici pubblici è talvolta marchiata, ma solo perché, altrimenti, gli impiegati se la rubano tutta. E gli stessi bambini sanno che il simbolo Nato su armi, munizioni ed altri oggetti, indica solo che si tratta di una fornitura fatta alla Nato; se questa compare gli sci per gli alpini, saranno forse più cari di quelli acquistati nei negozi, ma non diventano sci da guerra!
Pr le munizioni l'argomento era stato sviscerato dal giudice Lo Curto, fin dal 2014, nel suo trattato di ben 500 pagine Armi e munizioni comuni e da guerra.
Se questo vale per il marchio Nato, a maggior ragione deve valere quando la cartuccia reca un qualsiasi simbolo convenzionale che consente di capire che esso proviene da forniture alla polizia. Marchi oche serve solo a fini burocratici e non penali. La legge non ha affatto voluto creare una norma penale e infatti non ha previsto alcuna pena in relazione alla detenzione di munizioni marchiate: per garantire gli interessi da tutelare è più che sufficiente il codice penale che punisce per peculato l'agente che le usa per scopi non consentiti o per ricettazione chi le riceve.
Basterebbe poi rilevare che la legge non regola affatto la fornitura di munizioni a polizia ed esercito che rimane una normale fornitura di munizioni civili che qualsiasi produttore può fare anche se non è autorizzato a produrre materiale di armamento.
EM
5 febbraio 2022
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