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N. 952/03 Reg. Sent.
  N. 73/03 R.G.Dib.
  N. 264/02 RGNR PM

REPUBBLICA-ITALIANA
  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  IL TRIBUNALE DI BOLZANO - SEZIONE PENALE
 in persona,. del Giudice dott.ssa Elsa Vesco
  alla pubblica udienza del 12.06.03 ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
  nel procedimento penale contro
  ******** ******
  IMPUTATO
del delitto p. e p. dall'art. 18 I° e III° comma Legge
  nr. 110/75 per avere, nella sua qualità di titolare della ********, concessionaria
  Executive, affidato alla ditta **** Corriere Espresso un collo contenente le
  seguenti armi (segue elenco di 4 armi corte), ditta che non era in possesso
  dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
  In Bolzano, nel settembre 2001
  Con la partecipazione all'udienza del Pubblico Ministero e dei difensori dell'imputato,
  avv. Paolo Fava e Gasperi Giuseppe.
Le parti hanno formulato preliminarmente le seguenti
CONCLUSIONI
 La Difesa: assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. perché
  il fatto non è previsto come reato.
  Il Pubblico Ministero: si associa alle richieste dei difensori.
FATTO E DIRITTO
I. Con decreto d.d. 3 aprile 2002 della Procura della Repubblica
  presso il Tribunale di Bolzano, notificato in data 9 settembre 2002 **** ****
  veniva citato in giudizio dinanzi a questo Giudice, per rispondere dei delitto
  di trasporto abusivo di armi, per avere, in qualità di titolare della
  concessionaria Executive, ****, affidato il trasporto delle armi dettagliatamente
  indicate in rubrica alla impresa di trasporto ****** Corriere Espresso, che
  non era in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative
  e regolamentari.
  All'odierna udienza, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento,
  la Difesa chiedeva pronunciarsi sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129
  c.p.p. "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato",
  previa acquisizione degli atti del fascicolo del Pubblico Ministero, con richiamo
  alla memoria depositata in atti. Il Pubblico Ministero si associava alle richieste
  preliminari dei difensore. 
Il Tribunale pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
II. Sulla base degli atti dimessi su accordo delle parti ed acquisiti
  al fascicolo del dibattimento, risultano accertati e pacifici i seguenti elementi
  di fatto: 
  
  l. Il 20 settembre 2001 la società ***********, produttrice e commerciante
  di armi, consegnava alla *** Express gruppo Executive, con sede in Bolzano,
  un pacco contenente le. armi indicate in rubrica, incaricandola del trasporto
  e della consegna alla società ******** con sede in Varese.
  
  2. La *** Express nella stessa data consegnava il collo alla ditta **** Corriere
  Espresso, con sede in Bolzano, nella persona dell'autista **** Francesco, incaricata
  dei trasporto alla sede Executive di Varese nord.
  
  3. Per il trasporto erano previste due fermate, presso i centri di smistamento
  Executive di Verona e Piacenza.
  
  4. II 9 ottobre 2001 l'armeria speditrice ***** segnalava alla *** Express di
  Bolzano la mancata consegna del pacco al destinatario ******.
  
  5. In data 10 ottobre 2001 **** ****, dipendente della impresa di trasporto
  conto terzi *** Express, concessionaria della impresa Executive, con sede in
  Bolzano, sporgeva denuncia di furto presso la Stazione dei Carabinieri di Bolzano
  del collo contenente le armi indicate in rubrica (v. verbale di denuncia in
  atti).
  
  6. La società di trasporti Executive s.p.a., sotto il profilo della strutturazione
  ed organizzazione dell'attività, per l'esecuzione dei singoli trasporti
  si avvale di imprese concessionarie locali, della attività, dei magazzini
  e dei centri di smistamento delle stesse.
  
  7. Trasporto e distribuzione vengono garantiti a livello locale dalle varie
  concessionarie Executive distribuite sul territorio nazionale, che svolgono
  attività di trasporto conto terza e che in tale ambito ricevono merce
  da aziende ed anche da altre concessionarie Executive per il recapito ai clienti
  destinatari.
  
  8. In tale rete di distribuzione e trasporto nazionale facente capo alla Executive
  s.p.a. si inserisce ed opera anche la società di trasporto in conto terzi
  *** Express s.r.l. di Bolzano, di cui è rappresentante legale responsabile
  l'odierno imputato.
  
  9. La merce ricevuta in magazzino presso la *** Express è racchiusa in
  pacchi
  contrassegnati con etichette adesive sulle quali sono impressi codici a barre
  per identificarli, che vengono caricati su autocarri il cui vano di carico viene
  sigillato con appositi sigilli numerati. Il sigillo viene apposto dal capo magazziniere
  e registrato su apposito foglio denominato ordine di trasporto che viene consegnato
  all'autista dei mezzo incaricato del trasporto della merce in altro magazzino
  Executive. Tali modalità sono state seguite anche nel caso di specie,
  come documentato dall'allegato n. 2, in atti. I magazzinieri di tale centro,
  verificata l'integrità del sigillo, registrano i collo mediante lettura
  con lo scanner dei codici a barre ed inserimento dei relativi dati. Quindi la
  merce viene nuovamente suddivisa in base alla destinazione, e consegnata ad
  altri vettori per la prosecuzione del trasporto sino a destinazione definitiva.
  In pratica, i colli vengono registrati in ogni magazzino per memorizzare tutti
  i movimenti.
  
  10. Sui colli sono scritti gli indirizzi del mittente e del destinatario della
  merce, senza riferimento alcuno al contenuto degli stessi. II collo è
  integrato da una busta chiusa allegata, contenente la bolla di accompagnamento,
  e qualora si tratti di trasporto di armi, come avvenuto nel caso in esame, l'autorizzazione
  al trasporto rilasciata dal Questore (v. all. n. 9).
  
  11. In base ai controlli incrociati effettuati dai Carabinieri del Comando provinciale
  di Piacenza presso il centro Executive di tale città, dei dati elettronici
  di inserimento e movimentazione dei colli mediante la lettura dei codici a barre
  dei singoli pacchi da smistare, il collo contenente le armi in questione non
  risulta essere mai giunto a Piacenza. Dalla banca dati della Executive s.p.a.
  il pacco risulta partito da Bolzano ma non risulta essere stato registrato in
  entrata nel magazzino di Piacenza.
  
  12. Le indagini espletate non hanno consentito di accertare il luogo in cui
  possa essere stato sottratto il pacco contenete le armi della *** s.p.a.
III. All'imputato è contestato il delitto p.e. p. dall'art.
  18 commi 1 e 3 della L. 18 aprile 1975, n. 110, per avere - nella sua qualità
  di titolare della *** Express s.r.l. - affidato un collo contenente le quattro
  armi elencate i rubrica ad una ditta "non in possesso dei requisiti prescritti
  dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari", precisamente,
  alla **** Corriere.
  La prescrizione richiamata cita testualmente: "Salvo che non sia disposto
  diversamente dalla relativa autorizzazione, il trasporto delle armi di cui agli
  artt. 1 e 2 o parti di esse deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di
  pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti
  dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari....".
  La disposizione in esame rientra senza dubbio nella categoria dei cosiddetti
  reati ostativi, figure di illecito a pericolo astratto o presunto che incriminano
  atti che rappresentano soltanto il presupposto di una aggressione concreta ad
  un ben definito bene giuridicamente protetto.
  In proposito, a prescindere da obiezioni sotto il profilo costituzionale di
  modelli di illecito così strutturati, sollevate da certa dottrina, va
  ricordato che la Corte Costituzionale ha più volte affermato la compatibilità
  in linea di principio del ricorso a tecniche di tutela anticipata con il dettato
  costituzionale " (cfr. sent. n. 333/1991), qualora espressione di una scelta
  di politica criminale del legislatore, non irrazionale o arbitraria ma fondata
  su valutazioni rigorose basate su dati di esperienza in ordine alla valutazione
  della rilevante minaccia del bene da proteggere.
  Ciò premesso, in linea generale in tema di ipotesi di reato punitive
  di condotte meramente prodromiche rispetto ad altri ed eventuali delitti, non
  può sfuggire che il primo comma dell'art. 18 della legge citata rappresenta
  un esempio tipico di "norma penale in bianco".
  Invero, in essa si specifica che il trasporto di armi deve essere effettuato
  esclusivamente a mezzo oltre che di pubblici servizi di "imprese di trasporto
  in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative
  o regolamentari" ,questione diversa è della che attiene alla distinzione
  tra porto e trasporto; e diversa è pure l'ipotesi del trasporto effettuato,
  personalmente dal fabbricante o commerciante;sul punto vedi Sent. Tribunale
  di Brescia 8 settembre 1995).
  Sennonché, se da un lato l'art 18, 1° comma impone alle imprese di
  trasporto di essere in possesso "dei requisiti prescritti dalle vigenti
  disposizioni legislative e regolamentari", e il 2° comma dello stesso
  articolo precisa che "oltre a quanto stabilito in materia dal testo unico
  delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di esecuzione,
  le modalità per il trasporto di armi o di parti di esse e di esplosivi
  di ogni genere, nonché per la spedizione, rispedizione,presa e resa a
  domicilio, sono-determinate con decreto" interministeriale "da pubblicare
  sulla Gazzetta ufficiale", dall'altro tale normativa non è mai stata
  emanata.
  La materia del trasporto di armi a mezzo di imprese di trasporto avrebbe dovuto
  essere regolata da un apposito decreto da emanarsi a-cura del Ministero per
  l'interno, ma però non è mai stato emanato.
  Ne consegue che ci troviamo di fronte ad una evidente ed insuperabile lacuna
  legislativa, per mancanza della normativa secondaria che partecipa necessariamente
  alla configurazione del fatto di reato.
  Dal punto di vista della normativa generale, l' art. 18, commi 1 ° e 3°
  della L. cit. così configurato, per l'espresso richiamo in esso contenuto
  ad un regolamento di specificazione della condotta prescritta e pertanto di
  determinazione ed integrazione del precetto, si limita ad affermare l'inosservanza
  di una prescrizione (ed alla previsione della relativa sanzione) la definizione
  dei cui contenuto concreto è demandata a fonte normativa inferiore in
  esso richiamata, in concreto non esistente. Da tale formulazione e previsione
  incompleta del precetto normativo, che si risolve nella assenza di previsione
  espressa dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni alle imprese di
  trasporto di armi per conto terzi, origina un vizio di fondo sinora non eliminato
  che comporta una situazione di notevole incertezza nella regolamentazione del
  settore e sicuramente di inesigibilità da parte dell'agente dell'osservanza
  di requisiti assolutamente non specificati in alcuna norma.
  Premesso che il trasporto di armi per conto terzi, in assenza di disposizioni
  legislative o regolamentari contenenti i requisiti, non può per ciò
  stesso nemmeno ritenersi tout court vietato, in mancanza di espressa disposizione
  in tal senso, in base al regime attuale deve ritenersi che il comportamento
  del fabbricante o commerciante di armi che ne affidi il trasporto ad una impresa
  privata terza, purché preventivamente munitosi di autorizzazione (avviso
  e nulla osta) rilasciato dal questore, non è penalmente sanzionato.
  Nel caso di specie, l'avviso di trasporto era stata regolarmente presentato
  alla Questura di Bolzano, con specificazione della ditta incaricata, del destinatario
  e delle armi oggetto della spedizione, e su di esso era stato apposto il nulla
  - osta del Questore, ai sensi dell'art. 34 dei R.D. 773/1931, in data 18 settembre
  2001, prima della spedizione avvenuta in data 20 settembre 2001 (v. ali. 9,
  in atti).
  In definitiva, a ***** *** che ha consegnato la merce ricevuta dalla soc. speditrice
  ad altro vettore, è stato contestato un delitto privo di precetto completo,
  in quanto i requisiti richiesti dall'art. 18 cit. sarebbero dovuti essere necessariamente
  specificati ed indicati da una successiva disposizione regolamentare, mai emanata
  dal 1975 ad oggi.
  La norma di legge citata, che prevede sì una sanzione ma è sostanzialmente
  priva di precetto per mancata specificazione del contenuto dello stesso demandata,
  per tecnica legislativa, ad un regolamento non emanato, configura una fattispecie
  incompleta sul piano della tipicità, per difetto di determinazione dell'elemento
  oggettivo e mancanza dell'apporto necessario della fonte normativa inferiore
  indicata. Ne discende, in concreto, che nella condotta del prevenuto non può
  ritenersi integrato l’elemento materiale dei contestato delitto, non disciplinato
  dalla norma regolamentare necessariamente integratrice del precetto contenuto
  nella legge penale.
  In considerazione degli elementi di fatto e di diritto esposti, s'impone l'assoluzione
  dell'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come
  reato.
P.Q.M.
 Visto l'art. 129 c.p.p.
  assolve l'imputato ***** **** dal reato ascrittogli perché il fatto non
  è previsto dalla legge come reato.
  Bolzano, 12.06.03
NOTA: Sentenza ben motivata che afferma un principio indiscutibile: in mancanza di un regolamento che stabilisca quali siano i requisiti richiesti ad un corriere per poter trasportare armi per conto terzi, è sufficiente il nulla osta del questore e nno sono richieste altre formalità. Non trovano quindi applicazione i divieti ele sanzioni dell'art. 18 L. n. 110 del 1975
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