Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Termine per denunzia traferimento armi  (Angelo Vicari)

DENUNCIA ARMI PER TRASFERIMENTO. CASS. N. 7770/2025

Si vedano i precedenti scritti sull'argomento:
Trasferimento di armi - La Cass. fa chiarezza
Trasferimento di armi. Denunzia immediata?
Trasferimento di armi - Confermata la denunxzia immediata

Abbiamo sempre disapprovato le interpretazioni contrastanti, anche delle stesse sezioni, della Corte di Cassazione.
Invece, in merito ai tempi per la ripetizione della denuncia per il trasferimento di armi, ci saremmo aspettati una pronuncia difforme dalle precedenti.
Infatti, la Cassazione, con la sentenza n. 7770/2025, ha riconfermato, nel caso di trasferimento di armi, l’obbligo di effettuare la denuncia immediatamente dopo il trasporto dell’arma, anziché nel termine di 72 ore, come previsto dall’art. 38 del TU, dopo la riforma introdotta dal D.L.vo n. 204/2010 (art. 3, lett. e). Purtroppo, anche questa decisione ha ulteriormente consolidato la giurisprudenza della Suprema Corte sull’argomento (giurisprudenza iniziata con la sentenza n. 10197 del 2017 e confermata per ultimo anche con sentenza n. 12025 del 2021. Unica contraria la n. 50442 del 2017, non condivisa dai giudici della sentenza in commento).
Infatti, ribadisce la stessa Corte, benché contemplate nello stesso articolo (art. 38 TU), le condotte obbligatorie (omessa denuncia di acquisto e omessa ridenuncia per trasferimento) e le conseguenti sanzioni hanno un fondamento del tutto diverso; per di più, in caso di trasferimento dell’arma regolarmente detenuta, non è possibile individuare un momento di acquisizione della materiale disponibilità dell’arma stessa, che è già avvenuta. Pertanto, la Suprema Corte conferma che la denuncia nel nuovo domicilio vada effettuata immediatamente dopo il trasporto dell’arma (Cass. n. 7770/2025).
Non ci permettiamo di entrare nel merito delle disquisizioni dei giudici della Corte, ma ci sia concesso di rappresentare alcune perplessità dell’ uomo della strada.
La perplessità più significativa riguarda l’incertezza del diritto che si viene a creare  nella materia con questa giurisprudenza.
Chi non ricorda le problematiche che scaturivano dal precedente obbligo di denuncia, determinato genericamente dal termine immediata, usato dall’art. 38 del TU prima della modifica?
Chi non ricorda la problematica relativa all’obbligo di ripetere la denuncia  per trasferimento di armi, stabilito dall’art. 58 del Regolamento di attuazione del TU, siccome la locuzione da una località all’altra dello Stato faceva nascere dubbi se tale obbligo riguardasse anche chi effettuava il trasferimento nell’ambito di competenza dello stesso ufficio cui era stata  già presentata la precedente denuncia?
Queste problematiche, oggetto di fiumi d’inchiostro, dopo la riforma dell’art. 38 nei termini di cui all’art. 3 del D.L.vo n. 204/2010, sembravano oramai archiviate.
Infatti, finalmente, il legislatore ha chiaramente individuato il termine temporale per presentare la denuncia di detenzione di armi, stabilendo che debba avvenire entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, precisando, nello stesso articolo, che tale denuncia deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.
Anche senza una particolare cultura giuridica, non si può non riconoscere come questa volta il legislatore sia stato più che esplicito nel formulare la normativa in questione; eccezione alla regola della frequente formulazione di leggi incomprensibili per chi deve osservarle.
Dunque, denuncia di acquisizione entro 72 ore, calcolate da quando un soggetto entra nel materiale possesso di un’arma e obbligo di ripetere la denuncia nello stesso termine, non essendone specificato altro, quando si trasferisca un’arma in qualsiasi altro luogo diverso da quello ove era già detenuta.
Una volta che il legislatore è stato più che esplicito, interviene la Cassazione a mettere in dubbio tale chiarezza.
Secondo la Cassazione il problema della diversità delle fattispecie dell’obbligo di denuncia per acquisizione e di quella per il trasferimento  è che in quest’ultima ipotesi manca il requisito della materiale disponibilità dalla quale far decorrere il termine delle 72 ore.
Quindi, la mancanza di questa previsione legittima un soggetto a movimentare le armi in più luoghi senza obbligo di denuncia, quando lo spostamento avvenga entro le 72 ore, cosicchè la finalità dell’art. 38 sarebbe frustrata (Cass. n.10310/2020).
In considerazione di ciò, la Cassazione giunge alla conclusione che, per il trasferimento di armi, la denuncia debba avvenire immediatamente.
Riesce difficile comprendere tale preoccupazione. Infatti, è la stessa Corte che sottolinea la minore pericolosità per la sicurezza pubblica dell’ipotesi di omessa denuncia per trasferimento, siccome, al contrario della omissione per acquisizione, le Autorità di ps. conoscono l’esistenza dell’arma e l’identità di chi ne ha la detenzione, ma possiedono un’informazione non aggiornata sul luogo dove l’arma è detenuta; situazione ovviamente anch’essa pericolosa per la sicurezza pubblica, ma rimediabile, sia utilizzando le denunce di trasporto delle armi presentate ai sensi dell’art. 34 TULPS, sia interpellando il detentore.
Non si riesce capire che pericolo per la sicurezza pubblica possa nascere da chi movimenta armi legittimato dalla licenza di porto, anche nel caso che provveda a spostarle in più luoghi senza fare denuncia, perché per un periodo inferiore a 72 ore. Infatti, le licenze di porto, oltre che ad autorizzare l’interessato al trasferimento, è titolo di polizia che dà pieno affidamento del titolare.
E’ difficile capire che pericolo vi sia per la sicurezza pubblica anche nell’ipotesi di soggetto che provveda a spostare le armi in più luoghi, autorizzato dall’avviso di trasporto di cui all’art. 34 TU, senza provvedere alla relativa denuncia o rispettando il termine delle 72 ore. Infatti, anche in questa ipotesi, l’Autorità di PS viene ugualmente e tempestivamente a conoscenza dei nuovi luoghi di detenzione, attraverso i relativi avvisi di trasporto.
Quindi, riesce difficile comprendere la preoccupazione della Cassazione, che risolve la questione con l’obbligo della denuncia immediata.
Giustamente si potrebbe osservare che, dopo la riforma dell’art. 38, la possibilità di inviare la denuncia per via telematica facilita non di poco l’obbligo di provvedere.
Ma il problema non è il fatto di dover presentare la denuncia immediatamente, quanto obbligare il cittadino a ricordarsi di dover osservare anche la giurisprudenza oltre alla legge. In un Paese ove ancora vige il principio che la fonte del diritto si basa sulla legge scritta e non sulla giurisprudenza, diventa difficile per l’uomo della strada ricordarsi che il termine delle 72 ore fissato nell’art. 38 non è tassativo, ma limitato solo all’acquisizione delle armi, mentre per il trasferimento la denuncia deve essere immediata.
Sarebbe opportuno che tale indirizzo giurisprudenziale, purtroppo oramai consolidato, fosse recepito dal legislatore con l’integrazione dell’art. 38.
Nel frattempo, l’uomo della strada avrebbe piacere di conoscere il parere del Ministero dell’Interno!......

Firenze 10 settembre 2025                                        ANGELO VICARI

 

 


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