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Sentenza 25 ottobre 2016 n. 49325
(estratto
dalla motivazione)
IN FATTO
l.La Corte di appello di Bari confermava la sentenza di condanna emessa
nei confronti degli imputati per il reato di concorso in rapina
aggravata, detenzione di arma comune da sparo e lesioni personali.
5. Proponeva ricorso per cassazione personalmente il XX che
deduceva:
5.3. vizio di legge in relazione all'accertamento di responsabilità per
il reato di porto di arma comune da sparo: non sarebbe stata
considerato che la circolare del Ministero degli interni n.
559\C-50.652-E-97 del 10.2.1997 faceva riferimento a due prototipi di
storditori elettrici tra i quali non rientrava il dissuasore elettrico
rinvenuto nella disponibilità degli imputati, che peraltro era di
libera vendita e che pertanto doveva essere riconosciuto l'errore
scusabile.
5.4. vizio di legge in relazione alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sia il XX che il YY deducevano l'illegittimità della qualificazione del
dissuasore elettrico utilizzato per la consumazione della rapina come
arma comune da sparo. Entrambi invocavano altresì il riconoscimento
dell'errore scusabile.
Si tratta di doglianza infondata.
I dissuasore elettrico, o taser, ha il funzionamento tipico delle
armi da sparo, in quanto lancia due proiettili che, nel pungere
l'offeso, scaricano energia elettrica. Quando viene azionato, il taser
proietta due piccoli dardi con traiettorie non parallele in modo da
aumentare la distanza tra i due, dato che l'efficacia aumenta quanto
più i dardi sono distanti tra loro. I dardi sono collegati tramite dei
fili elettrici al resto del dispositivo, il quale produce una scarica
ad alta tensione e bassa intensità di corrente, rilasciata in
brevissimi impulsi.
Secondo l'art. 2 comma 3 della Legge n. 110 del 1975 sono armi comuni
da sparo le armi ad aria compressa, i cui proiettili erogano una
energia cinetica superiore a 7,5 joule nonché gli strumenti
lanciarazzi, non destinati alla pesca ed alla caccia, dei quali non sia
stata esclusa la idoneità a recare offesa alla persona. La norma
consente dunque di inquadrare come arma comune da sparo ogni
dispositivo che esplode proiettili dotati di una significativa energia
cinetica, nonché i dispositivi lanciarazzi idonei a recare danno alla
persona. Mentre la capacità di recare danno del proiettile dipende
dalla energia cinetica erogata, diversamente i dispositivi lanciarazzi
si presumono idonei all'offesa salvo che tale capacità non sia stata
espressamente esclusa dall'autorità competente (Banco nazionale di
prova).
II taser (con sistema di lancio ad aria compressa o ad innesco
elettrico) lancia appunto piccoli dardi, o razzi, che a contatto con la
persona ne producono la temporanea immobilizzazione con effetti più o
meno imponenti sul sistema cardiaco. E' dunque un dispositivo la cui
idoneità a recare a recare danno non dipende dall'energia cinetica dei
dardi, essendo l'idoneità all'offesa dipendente dalla scarica
elettrica, come dimostrato, nel caso di specie, dall'accertamento delle
lesioni patite dalla vittima. Pertanto, per l'inquadramento del taser
come arma comune da sparo non è necessario che venga misurata la
energia cinetica di emissione del dardo, ma solo che, come nel caso di
specie non sia stata esplicitamente esclusa la loro idoneità all'offesa.
Né assume rilievo la circostanza che la circolare ministeriale del 1997
non faccia riferimento allo specifico modello di dissuasore elettrico
rinvenuto nella disponibilità degli imputati: si tratta infatti di
circolare emessa in risposta ad alcuni quesiti su determinati modelli
di dissuasori, dunque priva di caratteristiche di generalità.
NOTA
La giustizia italiana sa sempre essere misteriosa e imperscrutabile!
Nel caso sopra esaminato si trattava una rapina commessa con uno
storditore elettrico.
Pare che nessuno si sia preoccupato di stabilire quale tipo di
apparecchio si trattasse, quale fosse il suo funzionamento, quale fosse
la sua potenza. Agli atti risulta solo che la vittima portata in
ospedale era un po' agitata e con un puntino rosso; le freccette
lasciano due evidenti segni rossi di puntura. Un po' poco per capire se
veramente era stato colpito da una potente scarica elettrica, anche
perché l'agitazione poteva derivare dalla preoccupazione derivante da una scarica innocua.. Vi sono persone colpite da un pallino di un'arma giocattolo che cadono svenute solo perché pensano che abbia sparato un'arma vera!
Dagli investigatori l'oggetto veniva qualificato come un Taser ed è del tutto probabile che
essi ignorassero che il Taser è un preciso nome commerciale di uno
strumento (poi imitato), prodotto da una ditta e del tutto diverso
dalla maggior parte degli storditori in commercio.
L'estensore della sentenza, o di sua iniziativa o perché trovava già
esposta la materia negli atti processuali, cerca di capire cos'è un
Taser e capisce che uno strumento che spara mediante aria compressa due
freccette collegate collegate ciascuna con un cavetto destinato a
trasmettere la scarica al corpo colpito dalle freccette. L'estensore è
convinto che le freccette vengano sparate con aria compressa e su ciò
imbastisce tutto un ragionamento fuor di luogo di per se stesso ed in
più per il fatto che l'aria compressa quasi certamente non c'entrava
nulla.
Vi è un apparecchio simile della ditta Axon che funziona ad aria
compressa e in Italia e distribuito solo alle forze di polizia e delle
forze armate; vi è il Taser vero e proprio della ditta Tasertron,
ed un'imitazione della ditta Stinger, che funzionano con polvere
da sparo; quello della Stinger non mi risulta essere arrivato in Italia.
Questi apparecchi però sono molto potenti e la scossa provoca una
immediata incapacitazione della vittima con forte dolore. Pare
estremamente improbabile che gli imputati avessero un oggetto del
genere molto difficile da reperire.
Invece in commercio, si trovano, anche se non dovrebbero essere
legalmente vendibili a tutti, degli storditori che non sparano nessuna
freccetta ma hanno soltanto due contatti distanziati 5 o 6 cm che
trasmettono una scarica quando l'apparecchio viene messo a contatto del
corpo della vittima. Essi sono di varia potenza che va da una potenza
pari a quella del Taser ad apparecchietti che più o meno dànno la
scossa di uno scherzo di carnevale.
Nell'inerzia totale del ministero che non ha mai voluto fare uno studio
serio per stabilire quali erano da considerare armi proprie atti ad
offendere e quali invece erano solo degli scherzi di carnevale,
molte ditte ci hanno marciato e hanno messa in libera vendita cose di
incerta qualificazione. Si veda questo articolo.
Perciò la situazione è che esistono sul mercato:
- apparecchi con freccette collegate all'arma e proiettate con aria
compressa;
- apparecchi con freccette collegate all'arma e proiettate con una
carica polvere da sparo;
- apparecchi che danno una scossa a contatto ad alto voltaggio e
vibrante, molto efficace; per paralizzare
- apparecchi che danno una scossa a contatto, molesta ma non tale da
incapacitare l'avversario.
Tutta questa problematica è stata ignorata dalla sentenza sebbene i
difensori avessero fatto presente che l'apparecchio era uno di quelli
rientranti nell'ultima categoria; con sublime noncuranza si è preso per
buono ciò che aveva detto qualche poliziotto, forse ad orecchio, e si è
dato per certo che si trattava di un Taser ad aria compressa e sulla
base di tale conclusione si è affermato che l'oggetto rientrava tra le
armi comuni da sparo. È vero che per gli imputati non cambiava molto
essere condannati per il porto di un'arma propria un per il porto di
un'arma comune. Ma è pericoloso che si facciano con tale noncuranza
delle affermazioni importanti in una sentenza che poi possono essere
riprese ottusamente da altri giudici pigri odisattenti.
Vediamo come sta effettivamente la questione
mettiamo tranquillamente da parte quanto contenuto nella circolare 10 dicembre 1997 in cui si
diceva che due strumenti erano stati classificati dalla commissione
consultiva come armi comuni da sparo. È noto agli esperti che all'epoca
la commissione non andava certo per il sottile e che ha classificato
come armi perfino dei giocattoli che sparavano tappi di plastica; ciò
derivava dal fatto che di fronte ad alcuni strumenti di incerta
classificazione chi li voleva importare e non riusciva a superare gli
ostacoli burocratici, preferiva farli dichiarare le armi comuni da
sparo, così aveva almeno la certezza sulle procedure seguire. Del
resto, come avevo già scritto commentando la circolare, la commissione
non aveva alcun potere di classificare questo tipo di strumenti perché
la sua competenza era limitata alle armi ad aria compressa, alle armi
da bersaglio da sala, agli strumenti lanciarazzi.
La nozione di arma comune da sparo, come chiaramente detto nella
direttiva europea vigente e in quella di prossimo recepimento, è
limitato esclusivamente a quelle armi che sparano un proiettile
attraverso una canna. Perciò è escluso che possa essere classificato
come arma un oggetto che non ha la canna (ad esempio un lancia sagole)
e tanto meno uno strumento che semplicemente da una scarica elettrica
senza proiezione di alcunché
La nozione di arma comune da sparo è ben precisa e dettagliata delle
norme italiane ed europee ed è facile constatare che ci si intende
riferire solo a fucili e pistole che attraverso una canna sparano
proiettili o pallini mediante la polvere da sparo; solo per
assimilazione giuridica sono assimilate ad esse le armi ad aria
compressa le quali comunque devono avere l'aspetto di un fucile o di
una pistola. Ciò è stato ribadito per togliere definitivamente ogni
dubbio, dalla recente direttiva europea che non ricomprende fra le
lanciarazzi una penna pistola proprio perché non ha forma di pistola.
Perciò se non è arma da sparo il Taser vero e proprio che spara
freccette mediante la polvere da sparo, per il motivo che è privo di
una canna, sarebbe assurdo sostenere che è invece un'arma comune da
sparo lo stesso oggetto che lancia le freccette usando una buona
bomboletta di quelle l'acqua di Seltz.
Perciò un qualsiasi storditore elettrico non può mai rientrare nella
nozione di arma comune da sparo ma semplicemente in quella di arma
propria e sarrebbe assurdo distinguerli a seconda di particolari
trascurabili della loro meccanica.
Sembra strano, ma nessuno si è mai reso conto che l'elencazione delle
armi comuni da sparo è tassativa e che non può essere estesa secondo la
fantasia della burocrazia o dei giudici. Ad esempio, come ho spiegato ampiamente in un altro
articolo, la legge 110 del 1975 non ha inserito fra le armi comuni
da sparo le pistole ad una o più canne, ma soltanto le rivoltelle e le
pistole semiautomatiche. Il che vuol dire che delle armi vere e
proprie, ma non a ripetizione, sono state lasciate nella categoria
delle armi proprie.
9 luglio 2007
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