Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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 La Cassazione e i Taser

Sentenza 25 ottobre 2016 n. 49325

(estratto dalla motivazione)

IN FATTO
l.La Corte di appello di Bari confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti degli imputati per il reato di concorso in rapina aggravata, detenzione di arma comune da sparo e lesioni personali.
5. Proponeva ricorso per cassazione personalmente il XX che deduceva:
5.3. vizio di legge in relazione all'accertamento di responsabilità per il reato di porto di arma comune da sparo: non sarebbe stata considerato che la circolare del Ministero degli interni n. 559\C-50.652-E-97 del 10.2.1997 faceva riferimento a due prototipi di storditori elettrici tra i quali non rientrava il dissuasore elettrico rinvenuto nella disponibilità degli imputati, che peraltro era di libera vendita e che pertanto doveva essere riconosciuto l'errore scusabile.
5.4.    vizio di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sia il XX che il YY deducevano l'illegittimità della qualificazione del dissuasore elettrico utilizzato per la consumazione della rapina come arma comune da sparo. Entrambi invocavano altresì il riconoscimento dell'errore scusabile.
Si tratta di doglianza infondata.
I  dissuasore elettrico, o taser, ha il funzionamento tipico delle armi da sparo, in quanto lancia due proiettili che, nel pungere l'offeso, scaricano energia elettrica. Quando viene azionato, il taser proietta due piccoli dardi con traiettorie non parallele in modo da aumentare la distanza tra i due, dato che l'efficacia aumenta quanto più i dardi sono distanti tra loro. I dardi sono collegati tramite dei fili elettrici al resto del dispositivo, il quale produce una scarica ad alta tensione e bassa intensità di corrente, rilasciata in brevissimi impulsi.
Secondo l'art. 2 comma 3 della Legge n. 110 del 1975 sono armi comuni da sparo le armi ad aria compressa, i cui proiettili erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule nonché gli strumenti lanciarazzi, non destinati alla pesca ed alla caccia, dei quali non sia stata esclusa la idoneità a recare offesa alla persona. La norma consente dunque di inquadrare come arma comune da sparo ogni dispositivo che esplode proiettili dotati di una significativa energia cinetica, nonché i dispositivi lanciarazzi idonei a recare danno alla persona. Mentre la capacità di recare danno del proiettile dipende dalla energia cinetica erogata, diversamente i dispositivi lanciarazzi si presumono idonei all'offesa salvo che tale capacità non sia stata espressamente esclusa dall'autorità competente (Banco nazionale di prova).
II  taser (con sistema di lancio ad aria compressa o ad innesco elettrico) lancia appunto piccoli dardi, o razzi, che a contatto con la persona ne producono la temporanea immobilizzazione con effetti più o meno imponenti sul sistema cardiaco. E' dunque un dispositivo la cui idoneità a recare a recare danno non dipende dall'energia cinetica dei dardi, essendo l'idoneità all'offesa dipendente dalla scarica elettrica, come dimostrato, nel caso di specie, dall'accertamento delle lesioni patite dalla vittima. Pertanto, per l'inquadramento del taser come arma comune da sparo non è necessario che venga misurata la energia cinetica di emissione del dardo, ma solo che, come nel caso di specie non sia stata esplicitamente esclusa la loro idoneità all'offesa.
Né assume rilievo la circostanza che la circolare ministeriale del 1997 non faccia riferimento allo specifico modello di dissuasore elettrico rinvenuto nella disponibilità degli imputati: si tratta infatti di circolare emessa in risposta ad alcuni quesiti su determinati modelli di dissuasori, dunque priva di caratteristiche di generalità.

 NOTA
La giustizia italiana sa sempre essere misteriosa e imperscrutabile!
Nel caso sopra esaminato si trattava una rapina commessa con uno storditore elettrico.
Pare che nessuno si sia preoccupato di stabilire quale tipo di apparecchio si trattasse, quale fosse il suo funzionamento, quale fosse la sua potenza. Agli atti risulta solo che la vittima portata in ospedale era un po' agitata e con un puntino rosso; le freccette lasciano due evidenti segni rossi di puntura. Un po' poco per capire se veramente era stato colpito da una potente scarica elettrica, anche perché l'agitazione poteva derivare dalla preoccupazione derivante da una scarica innocua.. Vi sono persone colpite da un pallino di un'arma giocattolo che cadono svenute solo perché pensano che abbia sparato un'arma vera!
Dagli investigatori l'oggetto veniva qualificato come un Taser ed è del tutto probabile che essi ignorassero che il Taser è un preciso nome commerciale di uno strumento (poi imitato), prodotto da una ditta e del tutto diverso dalla maggior parte degli storditori in commercio.
L'estensore della sentenza, o di sua iniziativa o perché trovava già esposta la materia negli atti processuali, cerca di capire cos'è un Taser e capisce che uno strumento che spara mediante aria compressa due freccette collegate collegate ciascuna con un cavetto destinato a trasmettere la scarica al corpo colpito dalle freccette. L'estensore è convinto che le freccette vengano sparate con aria compressa e su ciò imbastisce tutto un ragionamento fuor di luogo di per se stesso ed in più per il fatto che l'aria compressa quasi certamente non c'entrava nulla.
Vi è un apparecchio simile della ditta Axon che funziona ad aria compressa e in Italia e distribuito solo alle forze di polizia e delle forze armate;  vi è il Taser vero e proprio della ditta Tasertron,  ed un'imitazione della ditta Stinger, che funzionano con polvere da sparo; quello della Stinger non mi risulta essere arrivato in Italia.
Questi apparecchi però sono molto potenti e la scossa provoca una immediata incapacitazione della vittima con forte dolore. Pare estremamente improbabile che gli imputati avessero un oggetto del genere molto difficile da reperire.
Invece in commercio, si trovano, anche se non dovrebbero essere legalmente vendibili a tutti, degli storditori che non sparano nessuna freccetta ma hanno soltanto due contatti distanziati 5 o 6 cm che trasmettono una scarica quando l'apparecchio viene messo a contatto del corpo della vittima. Essi sono di varia potenza che va da una potenza pari a quella del Taser ad apparecchietti che più o meno dànno la scossa di uno scherzo di carnevale.
Nell'inerzia totale del ministero che non ha mai voluto fare uno studio serio per stabilire quali erano da considerare armi proprie atti ad offendere e quali  invece erano solo degli scherzi di carnevale, molte ditte ci hanno marciato e hanno messa in libera vendita cose di incerta qualificazione. Si veda questo articolo.
Perciò la situazione è che esistono sul mercato:
- apparecchi con freccette collegate all'arma e proiettate con aria compressa;
- apparecchi con freccette collegate all'arma e proiettate con una carica polvere da sparo;
- apparecchi che danno una scossa a contatto ad alto voltaggio e vibrante, molto efficace; per paralizzare
- apparecchi che danno una scossa a contatto, molesta ma non tale da incapacitare  l'avversario.
Tutta questa problematica è stata ignorata dalla sentenza sebbene i difensori avessero fatto presente che l'apparecchio era uno di quelli rientranti nell'ultima categoria; con sublime noncuranza si è preso per buono ciò che aveva detto qualche poliziotto, forse ad orecchio, e si è dato per certo che si trattava di un Taser ad aria compressa e sulla base di tale conclusione si è affermato che l'oggetto rientrava tra le armi comuni da sparo. È vero che per gli imputati non cambiava molto essere condannati per il porto di un'arma propria un per il porto di un'arma comune. Ma è pericoloso che si facciano con tale noncuranza delle affermazioni importanti in una sentenza che poi possono essere riprese ottusamente da altri giudici pigri odisattenti.

Vediamo come sta effettivamente la questione
mettiamo tranquillamente da parte quanto contenuto nella circolare 10 dicembre 1997 in cui si diceva che due strumenti erano stati classificati dalla commissione consultiva come armi comuni da sparo. È noto agli esperti che all'epoca la commissione non andava certo per il sottile e che ha classificato come armi perfino dei giocattoli che sparavano tappi di plastica; ciò derivava dal fatto che di fronte ad alcuni strumenti di incerta classificazione chi li voleva importare e non riusciva a superare gli ostacoli burocratici, preferiva farli dichiarare le armi comuni da sparo, così aveva almeno la certezza sulle procedure seguire. Del resto, come avevo già scritto commentando la circolare, la commissione non aveva alcun potere di classificare questo tipo di strumenti perché la sua competenza era limitata alle armi ad aria compressa, alle armi da bersaglio da sala, agli strumenti lanciarazzi.
La nozione di arma comune da sparo, come chiaramente detto nella direttiva europea vigente e in quella di prossimo recepimento, è limitato esclusivamente a quelle armi che sparano un proiettile attraverso una canna. Perciò è escluso che possa essere classificato come arma un oggetto che non ha la canna (ad esempio un lancia sagole) e tanto meno uno strumento che semplicemente da una scarica elettrica senza proiezione di alcunché
La nozione di arma comune da sparo è ben precisa e dettagliata delle norme italiane ed europee ed è facile constatare che ci si intende riferire solo a fucili e pistole che attraverso una canna sparano proiettili o pallini mediante la polvere da sparo; solo per assimilazione giuridica sono assimilate ad esse le armi ad aria compressa le quali comunque devono avere l'aspetto di un fucile o di una pistola. Ciò è stato ribadito per togliere definitivamente ogni dubbio, dalla recente direttiva europea che non ricomprende fra le lanciarazzi una penna pistola proprio perché non ha forma di pistola.
Perciò se non è arma da sparo il Taser vero e proprio che spara freccette mediante la polvere da sparo, per il motivo che è privo di una canna, sarebbe assurdo sostenere che è invece un'arma comune da sparo lo stesso oggetto che lancia le freccette usando una buona bomboletta di quelle l'acqua di Seltz.
Perciò un qualsiasi storditore elettrico non può mai rientrare nella nozione di arma comune da sparo ma semplicemente in quella di arma propria e sarrebbe assurdo distinguerli a seconda di particolari trascurabili della loro meccanica.
Sembra strano, ma nessuno si è mai reso conto che l'elencazione delle armi comuni da sparo è tassativa e che non può essere estesa secondo la fantasia della burocrazia o dei giudici. Ad esempio, come ho spiegato ampiamente in un altro articolo, la legge 110 del 1975 non ha inserito fra le armi comuni da sparo le pistole ad una o più canne, ma soltanto le rivoltelle e le pistole semiautomatiche. Il che vuol dire che delle armi vere e proprie, ma non a ripetizione, sono state lasciate nella categoria delle armi proprie.

9 luglio 2007

 


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