Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Angelo Vicari - LE SEZIONI DEL TIRO A  SEGNO  NAZIONALE NON HANNO L' OBBLIGO DELLA LICENZA PER DETENERE LE MUNIZIONI

Il Presidente del Tiro a Segno, Sezione di Pistoia, è stato denunciato per aver detenuto le munizioni, per l’attività istituzionale, senza la licenza del Prefetto, di cui all’art. 47 del T.U.L.P.S..
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 27 settembre 2011, n. 899, ha assolto il Presidente perché “il fatto contestato all’imputato non sussiste”, accogliendo anche la richiesta di assoluzione dello stesso Pubblico Ministero.
I motivi della sentenza assolutoria recepiscono le argomentazioni tecnico-giuridiche della consulenza tecnica di parte, redatta dallo scrivente, di seguito riportata.
E’ da evidenziare la oramai consolidata natura “pubblicistica” del Tiro a Segno Nazionale e delle sue Sezioni, distribuite nelle varie province, siccome persegue fini di pubblico interesse.
Tale carattere “pubblicistico” viene esplicitamente riconosciuto dal legislatore nelle leggi istitutive il T.S.N, nonché, implicitamente, in considerazione delle funzioni di potestà “certificativa” attribuite alle Sezioni, sia per il rilascio di licenze di polizia (art. 8 legge 110/75), sia per la dimostrazione  annuale della idoneità al maneggio delle armi da parte di coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici e privati ( art. 1, L. 28 maggio 1991, n. 286, così come modificato dall’art. 251 del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66).
Tale, indiscussa, natura “pubblicistica” del T.S.N., è rimasta invariata dalla L. 2 luglio 1882, n. 883 fino ai giorni nostri, con il D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66, relativo al “Codice dell’ordinamento militare” e D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 90, relativo al “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, normativa con la quale è stata regolamentata, ex novo, l’organizzazione del T.S.N..
In considerazione di tale funzione, finalizzata a perseguire fini di pubblico interesse, il legislatore ha ritenuto opportuno, per facilitare l’adempimento dei compiti istituzionali, introdurre deroghe alla rigorosa normativa per l’acquisto, la detenzione e l’uso delle armi e munizioni, beni strumentali per lo svolgimento dell’attività del T.S.N.. Tra tali deroghe si evidenziano, in particolare:
-quella stabilita nell’art. 38 del T.U.L.P.S., con la quale viene prevista l’esenzione dall’obbligo di denunciare “armi, munizioni ed esplosivi, di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità” da parte delle “ società di Tiro a Segno”;
-quella stabilita dall’art. 78 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., con la quale si prevede una espressa deroga all’obbligo della licenza per la detenzione di armi, per le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale. In merito è da rilevare come questo articolo non abbia una rilevanza di disposizione autonoma, non essendo prevista alcuna “licenza” per la detenzione delle armi, ma solo per la raccolta a fini di commercio ex art 31 T.U.L.P.S., attività non svolta dal T.S.N.. Se ne deduce, pertanto, che questo articolo ha un semplice valore rafforzativo della deroga già disposta nel suddetto art. 38.
Queste  “deroghe”, sono rimaste invariate e vigenti, anche con il D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204, con il quale, in attuazione della direttiva 2008/51/CE, è stata novellata la disciplina del controllo dell’acquisizione e detenzione delle armi ed esplosivi.
Il Legislatore del 1931 valutò che le suddette deroghe, inserite per facilitare l’attività istituzionale del T.S.N., non potevano incidere sulla salvaguardia dei superiori beni della sicurezza e dell’incolumità pubblica, cui si ispirava il T.U.L.P.S., siccome di tale salvaguardia era stato incaricato espressamente il Ministero della Difesa che doveva provvedere al rilascio della “agibilità” dei poligoni ed alla successiva “vigilanza” sugli stessi ( Legge 17 aprile 1930, n. 479 sulla riforma del T.S.N. e relativo Regolamento di esecuzione, R.D. n. 2051/1932).
Agibilità” e successiva “vigilanza”, da parte del Ministero della Difesa, sono incarichi riconfermati espressamente  dal legislatore nel recente riordino della materia, con i citati  D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66 e D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
Quindi, anche con le richiamate “deroghe” alla normativa del T.U.L.P.S. in materia di armi e munizioni, non vi è nessun pregiudizio per la tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, essendo garante della salvaguardia di questi beni primari il Ministero della Difesa, siccome le Sezioni del T.S.N. sono “immobili demaniali militari”, “l’esecuzione tecnica dei lavori relativi all’impianto, sistemazione e manutenzione dei campi di tiro a segno è affidata alla vigilanza del Ministero della Difesa” ( art. 250, D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66), “vigilanza” esplicitamente prevista dall’art.  59 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, in particolare dall’art. 61, che, al comma 2, incarica espressamente il Ministero della Difesa per “l’agibilità ed il controllo” degli impianti di tiro, “compresi i locali di custodia delle munizioni”.
Da quanto sopra si rileva che le Sezioni del T.S.N. sono sempre state svincolate, anche secondo la recente normativa, da qualsiasi agibilità, licenza e vigilanza da parte delle Autorità provinciali di P.S. (Prefetto e Questore), in particolare per quanto riguarda la detenzione delle armi e delle munizioni.
E’ da evidenziare che, nel 1975, nel momento storico del pericolo del terrorismo, il legislatore ritenne opportuno rivedere tutta la normativa sulle armi ed esplosivi con la Legge 18 aprile, n. 110.
In questa occasione, si ritenne opportuno sottoporre alla vigilanza delle Forze di polizia anche l’attività del T.S.N.. Infatti, fu inserito l’art. 31, relativo alla “Vigilanza sulle attività di tiro a segno”, con il quale, seppur riconfermando, nel comma 1, la  normativa sul T.S.N. (“ ferme restando le disposizioni sul Tiro a Segno Nazionale”), venne prevista l’istituzione di appositi “registri” (iscritti, frequentatori, armi, munizioni), disposizione riconfermata dall’art. 2129 del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
Considerato il momento storico in cui veniva emanata la legge 110/75, è da sottolineare, come si rileva dalla stessa lettura della norma (“ferme restando …..”), che tale previsione era ed è finalizzata esclusivamente a più incisivi controlli e/o indagini delle Forze di polizia sui soggetti frequentatori dei poligoni, che potevano e possono dare adito a sospetti, con esclusione di qualsivoglia ingerenza sulle agibilità, gestione e vigilanza delle strutture delle Sezioni da parte delle Autorità provinciali di P.S.
Tale norma, quindi, nel salvaguardare le disposizioni relative al T.S.N., teneva conto della regola generale della P.A., oramai riconosciuta fondamentale dalla dottrina amministrativistica prevalente, che ogni P.A. ha la sua autonomia e non può avere ingerenze di altre P.A. nel controllo della propria attività, se non per espressa disposizione di legge.
Il limitato, specifico controllo sulle Sezioni, demandato dall’art. 31 della L. 110/75 al Ministero dell’Interno, con esclusivi compiti di sicurezza pubblica, per la prevenzione e repressione di reati commessi  con armi, viene esplicitamente riconfermato dalla nuova, recente normativa sul T.S.N..
Infatti, come già rilevato, l’art. 61 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, comma 2, stabilisce che le Sezioni svolgono la loro attività “sotto il controllo dei Ministeri della Difesa e dell’Interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro, compresi i locali per la custodia delle munizioni, e relativa agibilità” (attribuiti al Ministero della Difesa), “nonché compiti di pubblica sicurezza connessi all’uso delle armi” (di competenza del Ministero dell’Interno).
Anche dall’attuale quadro normativo si rileva, quindi, che, come per il passato, le Sezioni del T.S.N. sono sottoposte alle sole ed esclusive “agibilità”(no licenza) e “vigilanza” del Ministero della Difesa “compresi i locali per la custodia delle munizioni”, mentre le stesse Sezioni sono sottoposte a controlli  delle Forze di polizia, esclusivamente per la visione dei registri, e relative indagini, di cui all’art. 31 della L. 110/75, così come modificato dall’art. 2129 del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66, e così come esplicitato anche nella recente circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/10900(27)9 del 24 giugno 2011, relativa all’applicazione del D.L.vo 204/2010, sul controllo delle armi e munizioni (“resta ferma l’attività di vigilanza sulle attività di tiro prevista dall’art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Per tali enti, infatti, si applica la specifica disciplina di cui agli artt.250 e 251 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell’ordinamento militare ed agli artt. dal 59 al 64 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” pag. 6 circolare).
Anche se, riassumendo, l’attività delle Sezioni del T.S.N., nonchè la detenzione di armi e munizioni, non sono sottoposte ad alcuna “licenza” del Questore e del Prefetto, ma soltanto alla “agibilità” del Ministero della Difesa, è legittimo porsi l’interrogativo del perché il Legislatore del 1931 non abbia previsto una esplicita deroga all’obbligo di munirsi della licenza del Prefetto da parte di chi tiene in deposito munizioni, ex art. 47 del T.U.L.P.S., siccome una tale deroga è stata prevista per la detenzione delle armi, ex art. 78 del Regolamento di esecuzione del predetto T.U.. L’interrogativo può avere due risposte.
Con la prima si può ipotizzare che il Legislatore abbia ritenuto pleonastico inserire tale espressa deroga per la detenzione di munizioni, peraltro in maggioranza di calibro 22, contenenti un quantitativo minimo di polvere (si tenga conto che il D.M. 23 settembre 1999, all’art. 3, equipara 1 Kg di polvere a 560 cartucce a percussione centrale e a 12.000 cartucce a percussione anulare, come il calibro 22), siccome la particolare normativa che regolava Il T.S.N. non prevedeva nessuna licenza di P.S.
Con la seconda risposta si può ipotizzare una semplice dimenticanza del Legislatore. Ci conforta e ci rafforza nel convincimento di quest’ultima ipotesi la constatazione che la mancanza di questa deroga non è l’unica nel T.U.L.P.S. e relativo Regolamento.
Si pensi, infatti, alla mancanza di una espressa deroga per i Presidenti delle Sezioni del T.S.N. all’obbligo di munirsi dei titoli legittimanti per l’acquisto di armi, ex art. 35 del T.U.L.P.S. e munizioni ex art. 55 predetto T.U..
Altra mancanza di espressa deroga la possiamo riscontrare nell’obbligo della licenza dell’Autorità locale di P.S., ex art. 57 del T.U.L.P.S., per “spararsi armi da fuoco…in luogo abitato”, come è il luogo ove insiste il poligono di Pistoia.
Ciò nonostante, nessuna Autorità competente ha mai pensato di far munire il presidente del Tiro a segno di Nulla Osta del Questore per l’acquisto di armi e delle munizioni, né di autorizzare allo sparo di armi da fuoco, con apposita licenza, le Sezioni ubicate “in luogo abitato”.
In merito alla mancanza di espressa deroga all’obbligo del possesso dei titoli legittimanti all’acquisto di armi e munizioni da parte delle Sezioni, si è espresso anche il Ministero dell’Interno con circolare 559/C.4932.10089(3) del 19 luglio 2000, inviata a tutte le Questure, a differenza della circolare che tra poco andremo ad esaminare, con la quale, premesso che il Tiro a Segno è “Ente pubblico”, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa, rilevato che “l’art. 31 della legge 110/75 detta una disciplina peculiare in materia di acquisto e gestione delle armi e munizioni da parte del T.S.N., in deroga alle previsioni poste per i privati”, si riconosce “in capo al Presidente del T.S.N. un’implicita legittimazione permanente ad acquistare armi e munizioni” senza l’obbligo di munirsi di titoli legittimanti, pur in mancanza di espressa deroga.
In particolare, è da sottolineare che, per quel che rileva ai fini del presente parere, la stessa circolare, in merito alle munizioni e cioè alla loro “gestione e cessione”, osserva che la vigente normativa, “per il combinato disposto dell’art. 31 legge 110/75 e art. 1 legge 356/92, obbliga il presidente alla sola tenuta del registro di carico e scarico delle munizioni”.
Si rileva, quindi, che il Ministero, riferendosi esplicitamente alla “gestione” delle munizioni, abbia voluto escludere per le Sezioni l’obbligo di munirsi di licenza di deposito, ex art. 47 del T.U.L.P.S..
In merito alla circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS.15555-10089(3), del 5 febbraio 2009, avente per oggetto “Tiro a Segno nazionale, Sezione di Avellino”, con la quale viene previsto l’obbligo della licenza ex art. 47 del T.U.L.P.S. per tenere in deposito munizioni, anche da parte delle sezioni del T.S.N., si rileva quanto segue.
E’ da evidenziare che, pur non potendosi riconoscere alcun valore cogente esterno, per i motivi che andremo ad illustrare, il reato per il quale risulta indagato l’imputato è stato accertato nel 2008, vigente la soprarichiamata circolare del 2000, divulgata dal Ministero a tutte le Questure, con la quale veniva stabilito che “in materia di munizioni,(omissis),la gestione e cessione obbliga il Presidente alla sola tenuta del registro di carico e scarico”, quindi senza nessun obbligo di munirsi della licenza di deposito.
Oltre a ciò, la circolare del 2009 non può essere ritenuta vincolante per le Sezioni del T.S.N. tenuto conto anche della stessa “forma”, relativa alla emanazione, che la priva di qualsiasi possibilità di conoscenza esterna e di conseguente valenza cogente erga omnes, trattandosi di un parere inviato alla sola Prefettura di Avellino.
Ove il Ministero avesse voluto dare una disposizione chiarificatrice, cogente per tutti gli uffici periferici e per i diretti interessati,  avrebbe dovuto inviare tale circolare a tutte le Prefetture e Questure (come per la circolare del 2000), o pubblicarla sulla Gazzetta Uff. (come quella del 16 aprile 2008, relativa alla possibilità di utilizzo di armi da fuoco da parte dei minorenni, pubblicata nella G.Uff. 7 luglio 2008, n. 157), o inserirla nel sito informatico del Ministero dell’Interno, come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che disciplina la nuova forma di pubblicità/cogenza degli atti delle Pubbliche Amministrazioni.
Tale mancanza di corretta procedura nell’emanazione della circolare fa venir meno l’effetto di pubblicità legale dell’atto amministrativo, con la conseguente inapplicabilità generalizzata dello stesso e la mancanza di qualsiasi valore cogente per le Sezioni del T.S.N.
Né si può sostenere che tale valore cogente possa derivare dal fatto che L’Unione Italiana Tiro a Segno sia stata interessata per conoscenza, siccome la comunicazione non ha dato luogo a nessuna disposizione nei confronti delle dipendenti Sezioni, ma, anzi, solo ed esclusivamente all’invio di un parere di uno Studio legale, con il quale si dimostra la illegittimità e conseguente inapplicabilità della circolare.
E’ da rilevare, inoltre, che, giustamente, la Prefettura di Pistoia, pur avendone l’obbligo in quanto autorità preposta all’eventuale rilascio, non ha mai invitato l’imputato a regolarizzare la propria posizione, in qualità di Presidente della Sezione del T.S.N., per la licenza di deposito delle munizioni, perché non poteva essere a conoscenza di tale circolare, inviata solo alla Prefettura di Avellino.
Relativamente al contenuto della circolare in argomento, ci sia permesso di esprimere perplessità logico/giuridiche.
L’affermazione che “il quadro normativo e regolamentare è oggi profondamente cambiato”, non risulta corrispondere a quanto stabilito, anche in passato, dal Legislatore, né con l’attuale riforma.
Il T.S.N. è sempre stato ed è sottoposto alla “agibilità” e “vigilanza” del Ministero della Difesa, con esclusione della obbligatorietà di qualsiasi licenza del T.U.L.P.S., anche relativa ai locali di custodia di armi e deposito munizioni, con il residuo controllo da parte delle Forze di polizia per motivi di pubblica sicurezza, entro la limitata competenza di cui all’art. 31 della legge 110/75.
Inoltre, nonostante venga richiamata la citata circolare del 2000, con la quale lo stesso Ministero affermava che per le Sezioni del T.S.N non era prevista la licenza di deposito delle munizioni, lo stesso Ufficio perviene a soluzione opposta, pur essendo rimasto invariato il quadro normativo dal 2000.
Peraltro, l’errato riferimento all’art. 25 della Legge 110/75, relativo all’attività lavorativa di chi fa abituale impiego di esplosivi, fa comprendere quanto la redazione della circolare in argomento sia stata affrettata, addivenendo a determinazioni scoordinate e contraddittorie rispetto a quelle del 2000, determinazioni che, oltre ad incidere sulla validità della stessa circolare, sono sintomi di un non corretto esercizio della potestà di indirizzo del Ministero dell’Interno.
Si evidenzia, infine, che, in merito alla suddetta circolare, il Giudice del riesame del Tribunale di Avellino, con Ordinanza, ha affermato che “gli unici compiti che spettano al Ministero dell’Interno e quindi alla Prefettura, sulle varie Sezioni di T.S.N. sono quelle di cui all’art. 31 L. 110/75, essendo esse sottoposte per i rimanenti aspetti alla vigilanza del Ministero della Difesa. A tale ente di diritto pubblico, e quindi alle sue Sezioni, non può ritenersi applicabile l’art. 47 del T.U.L.P.S.” (Tribunale di Avellino, Ordinanza n. 98/09 T.R., 23 settembre 2009);in questi termini anche il Tribunale di Foggia, Ordinanza 11 marzo 2010, n. 492/2010.
Firenze 15 dicembre 2011

NOTA:
Quella che precede è il testo della perizia redatta dal dr. Vicari e che ha portato alla assoluzione del presidente del TSN di Pistoia con sentenza del Tribunale di Pistoia di data 27 settembre 2011.
Si veda anche la sentenza del Tribunale di Avellino

Il giudice avrebbe fatto bene ad ordinare anche l'esposizione alla gogna sulla pubblica piazza di Pistoia del funzionario verbalizzante e del PM credulone!

 


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