Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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 Manganelli e cozze

Vi è un raccontino di Mark Twain, che ho già citato altre volte, di insuperabile comicità; esso racconta di un giovane trovatosi improvvisamente a dirigere un giornale di agricoltura dello zio andato in ferie. Quando egli torna, trova la sede della rivista assediata da lettori inferociti e scopre che cosa ha fatto il nipote, a cui fa la ramanzina:
Tu sei una vergogna per il giornalismo. Ma come hai fatto a pensare di poter dirigere un giornale come questo? È evidente che tu non capisci nulla di agricoltura, che ne ignori perfino l' abbiccì. Tu parli di falci e di felci come se fossero la stessa cosa; chiacchieri della stagione della muta per le vacche; consigli di addomesticare il tassobarbasso per poterlo tosare di tanto in tanto e ricavarne soffici pellicce! Fai notare che le cozze se ne stanno buone buone se gli si suona un po’ di musica; era superfluo, del tutto superfluo. Nulla disturba le cozze. Le cozze se ne stanno sempre tranquille. Se ne infischiano della musica, le cozze. In nome del cielo, amico mio!, se tu avesse dedicato la vita all’acquisizione dell’ignoranza, mai come oggi ti saresti laureato con maggior lode. Non avevo mai visto niente di simile. Sostenere che le castagne d'India sono un prodotto di sempre maggiore presa sui consumatori amanti dell’esotico è un esplicito attentato a questo giornale. Esigo che tu ti si dimetta e che ti tolga dai piedi. … Esco dai gangheri tutte le volte che ripenso a come ti sei messo a discettare dei vivai di ostriche intitolando il pezzo Giardinaggio creativo. Voglio che tu te ne vada.
Ho detto "di insuperabile comicità". Ma mi sbagliavo! La Cassazione va ben oltre  ed è capace di affrontare un argomento con le stesse doti culturali del sullodato giornalista.
Nella sentenza che segue, e che chioso, ha affrontato il caso di un buttafuori che se andava al lavoro con un manganello infilitato nella cintura. Caso elementare di porto di arma propria per cui non è ammessa licenza di porto ex art. 699 CP (Si veda Cass. Sez. 1, nr. 27131 Anno 2016 . La sentenza è totalmente raffazzonata, tanto che non si riesce neppure a capire se certe affermazioni sono contenute nella sentenza appellata o nei motivi delle difesa o se sono una opinione dello estensore!! Pare che l'estensore riferisca la vicenda disordinatamente.
Ecco la sentenza con le mio osservazioni in corsivo

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 37181/16; sentenza 1 marzo - 7 settembre 2016, n. 37181, dep. 7 settembre 2016
Con sentenza del 29/04/2014ÌI Tribunale di Trapani condannava D.V.G. alla pena di C. 2.000 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 4L. n. 110 del 1975, previa concessione delle attenuanti generiche e del fatto di lieve entità (porto fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un manganello "estensibile" in metallo lungo cm. 65, da considerarsi, per le circostanze di tempo e di luogo, utilizzabile per l'offesa alla persona – in Trapani il 31/07/2012).
Nota: decisione stravagante: il manganello è un'arma e non uno strumento atto all'offesa; non può essere portato per nessun motivo; non può essere applicata ad esso l'attenuante del fatto lieve, neppure se si considera uno strumento; la pena non poteva essere inferiore a un anno di arresto. Il PM aveva sbagliato di grosso l'imputazione e ovviamente non ha fatto appello.

L'istruttoria dibattimentale si svolgeva principalmente con l'audizione del teste dell'accusa, App. Sc. C.G. , in servizio presso il N.O.R.M. di Trapani, e con l'acquisizione al fascicolo dibattimentale del verbale di sequestro operato nei confronti dell'odierno prevenuto il 31/07/2012 di un manganello in metallo della misura totale di cm. 65 ed una circonferenza pari a cm. 2,5 del tipo estensibile rigido.
La pattuglia composta dagli App. sc. C.G. e V.G. , in data (OMISSIS) , intorno alle ore 7.30, fermava per un controllo di routine un motociclo condotto dai'odierno prevenuto; in tale circostanza, i militari, oltre a rendersi conto che il mezzo condotto dal D.V.G. non era coperto da assicurazione, notavano, altresì, che quest'ultimo indossava una cintura contenente un manganello estensibile in metallo, arma impropria prontamente sottoposta a sequestro penale.
Nota: dubito che la cintura contenesse il manganello; forse voleva dire che era appeso alla cintura o infilato in essa.
Proprio il verbale di sequestro forniva utile ed opportuno completamento al quadro probatorio scaturente dalla deposizione dell'Aps. C.G. .

In base all'art. 4, primo comma, L. n. 110 del 18/04/1975, tra le armi delle quali è vietato il porto salvo le autorizzazioni, quando consentite dalla legge, del Prefetto e del Questore vi rientrano quelle come pugnali e simili, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come le cosiddette "armi bianche", del quale è vietato in maniera assoluta il porto.
Nota: forse in lingua italiana voleva scrivere "fra le quali rientrano le cosiddette armi bianche".
In particolare sarebbe compreso nella categoria degli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, costituente "arma bianca", il manganello, oggetto del presente sequestro, il cui porto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, per non incorrere in illiceità deve essere sorretto da giustificato motivo,
Nota: Che c'entra "in particolare" ? Visto che ora afferma che i manganelli sono cosa diversa, sono strumenti, doveva scrivere "Invece". E perché non spiega come arriva ad affermare che il manganello non è arma, ma strumento?Sono 70  anni che alla polizia locale viene vietato di portare il manganello perché è un'arma propria e qui invece uno si sveglia al mattino "tomo tomo, cacchio cacchio" e crede di sapere che non è vero; ma non spiega il perché!

 non riscontrato nella vicenda e costituente un'eccezione alla configurazione del reato, poiché da un lato limita la validità del precetto penale e dall'altro paralizza l'azione penale;
Nota: Ma dove le ha prese queste notizie di diritto penale, dai sunti per il concorso a guardia forestale? Il giustificato motivo "paralizza l'azione penale"? Ma che bella scoperta: allora è una norma di diritto processuale! E dove sta la limitazione alla validità del predetto penale: la norma dice che si può portare  un coltello per giustificato motivo che ovviamente può essere solo addotto, con dati concreti, dall'interessato,. È una norma chiara e semplice che non va né ridotta né ampliata

tale eccezione può trovare applicazione solo quando la situazione di fatto cui essa si riferisce sia pienamente provata, sottolineando che l'onere di provare tale situazione incombe a chi la deduce; ebbene, nel caso di specie, sebbene il D.V. avesse sostenuto di prestare servizio presso la S.T.A. Security in qualità di guardia giurata, non aveva fornito alcuna autorizzazione scritta al porto della predetta arma, sostenendo fermamente di averne ricevuto solo una verbale in ragione della sua occupazione lavorativa.
In ogni caso, le circostanze di tempo e di luogo in cui l'odierno imputato era stato fermato non giustificavano il possesso del manganello e, pertanto, si poteva ritenere concretizzato il reato ascrittogli.
La vicenda è riconducibile alla previsione di cui al terzo comma del suddetto articolo e non al quarto, in quanto catalogabile in quello di "lieve entità", in considerazione della particolare tipologia dell'arma , caratterizzata dalla  scarsa offensività.
Nota: queste due ultima frasi sembrano essere contenute nella sentenza di primo grado, ma è probabile che siano stati ricopiati malamente i motivi di ricorso.

La difesa del D.V. proponeva ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza, chiedendone l'annullamento con adozione delle consequenziali statuizioni.
Mancata assunzione di una prova decisiva, ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per l'omessa audizione del teste di difesa A.A. , ritualmente indicato dalla difesa, ex art. 468 cod. proc. pen. ed ammesso dal Tribunale dopo l'apertura del dibattimento, che, come da capitolo di prova indicato in lista, avrebbe dovuto riferire in ordine all'attività svolta del D.V. .
Si trattava del datore di lavoro del prevenuto, titolare di una ditta dedita ai servizi di sicurezza dei locali pubblici e privati e, pertanto, provvede a fornire ai propri dipendenti l'uniforme e il manganello a corredo.
Lo stesso avrebbe potuto fornire anche l'autorizzazione/licenza in proprio possesso, concernente sia l'attività dei dipendenti, sia la dotazione con la quale gli stessi si recavano presso i locali commerciali a prestare la loro attività lavorativa.
Le omesse notifiche della difesa, pur essendo state effettuate presso la residenza del teste come dimostrato mediante la produzione del certificato di residenza del teste, inducevano il Tribunale a revocare l'ordinanza ammissiva, facendo venir  meno la possibilità di difendersi dal "cuore" de l'accusa.
Manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento alla testimonianza resa dal teste del P.M., l'app. CC C.G. , che aveva proceduto al controllo e, sentito all'udienza del 15/10/2013, riferiva testualmente che: "... questa persona presta servizio presso la S. T.A.. Security di Trapani.... indossava un pantalone scuro e una maglia, magliettina tipo polo, con sulla parte posteriore scritto Security, aveva una scritta bianca che c'era scritto Security una cintura con un porta manganello) un manganello estensibile in metallo" (cfr. pagg. 4, 5e 6 delle trascrizioni relative alla testimonianza del teste C.G. ).
Nota: pare che queste ultime 5 frasi siano tratte dai motivi di ricorso
Dalle dichiarazioni del predetto teste emergeva un dato oggettivo: il prevenuto (peraltro alla guida del proprio motociclo, indi senza alcuna intenzione di tenere celato il manganello) indossava l'uniforme tipica del personale che si occupa di sicurezza nei vari esercizi commerciali e aveva agganciato al cinturone il manganello incriminato.
Queste affermazioni del verbalizzante apparivano già da sole sufficienti a scriminare l'imputato dal fatto addebitatogli, stante il porto giustificato del manganello.
Tali dichiarazioni sarebbero state ovviamente integrate dal datore di lavoro se il Tribunale non avesse deciso, come sopra spiegato, di revocare la relativa ordinanza ammissiva.
Omessa motivazione in violazione degli artt. 132 e 133cod. pen., per mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della stessa nel casellario giudiziario.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Sussiste il vizio denunciato col secondo motivo di ricorso di manifesta illogicità della motivazione: da una parte, il Tribunale dava atto che D.V.G. era stato trovato in possesso di un manganello, riposto all'interno di una cintura, e che, secondo quanto esposto dal teste di P.G., vestiva un'uniforme tipica del personale adibito al servizio di sicurezza presso servizi commerciali, impegno lavorativo addotto dallo stesso D.V. come giustificazione della sua condotta; dall'altra, il Tribunale, senza confutare la tesi difensiva con l'illustrazione di un'ipotesi alternativa a spiegare la vicenda e senza smentire quanto esposto dal teste di P.G., sosteneva che le circostanze di tempo e di luogo non consentivano di giustificare il possesso dell'arma.
In conclusione, in mancanza di elementi concreti valorizzabili dal Giudice, risulta inevitabile disporre l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata.
PQM
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

Nota.  Dice la Cassazione: ma che andiamo cercando! L'imputato era vestito da buttafuori, veniva dal lavoro o ci andava (alle 7,30 del mattino!) quindi è ovvio che il titolare del locale che lo aveva assunto, lo aveva autorizzato a portare il manganello nel locale e quindi era giustificato ad andare o tornare dal locale con il manganello alla cintura. Perché mai svegliamo i giudici per queste quisquilie?
Modo di ragionare che fa diventare un oggetto nobile anche il famoso membro di segugio e che nobilita le cozze di Mark Twain! Ed invero:
- Il manganello è arma propria.
- Il manganello non può mai essere portato per nessun motivo.
- Il PM ed il giudice avrebbero dovuto  indagare il gestore del locale per concorso nel porto del manganello e per concorso nell'omessa denunzia dello stesso.
- Imputato e gestore andavano indagati e condannati per concorso nel porto di armi in un luogo ove vi era una riunione pubblica.
- Ma un giudice  non si deve porre il problema di quale giustizia si faccia a Trani dove i vigili urbani non portano il manganello, ma i buttafuori sì? Dove nelle riunioni pubbliche vi sono persone che non sono né guardie giurate né agenti di PS. ma che girano con armi? Ovvio che se un PM non sa fare un capo di imputazione per un'arma è difficile che sappia fare cose più complicate.


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