Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Le guardie giurate volontarie non sono agenti di PG (Cassazione nr. 15074 del 27-2-07)

CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA della Sez. III del 27/02/2007 n. 15074

Il Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa il 20/11/06 - provvedendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di Costantino Zanola avverso il decreto del P.M. di Brescia in data 25/09/06 di convalida del sequestro probatorio di P.G.. eseguito il 23/09/06 ed avente per oggetto, tra l'altro, due fucili utilizzati dallo Zanola per l'attivit à venatoria - respingeva il gravame.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo: violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni esponeva che il sequestro dei fucili in esame era illegittimo perché effettuato da guardie giurate che non avevano la veste di agenti o ufficiali di p. g. come si ricavava dalla L. n. 157 del 1992, art. 27, lett. a).
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il P.G. della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 27/02/07, chiedeva in via principale la rimessione della questione alle Sezioni Unite; in via subordinata annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del provvedimento impositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.
In data 23/09/2006 tre guardie giurate in servizio presso il Nucleo di Vigilanza WWF di Brescia, nel corso di un servizio di vigilanza venatoria, provvedevano, tra l'altro, al sequestro probatorio di due fucili utilizzati da Zanola Costantino per l'esercizio di attività venatoria illecita in danno di fauna protetta; il tutto ai sensi della L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2.
Il PM del Tribunale di Brescia, con provvedimento emesso il 25/09/06, ex art. 355 c.p.p. convalidava il sequestro di P.G.. Il Tribunale del Riesame di Brescia con ordinanza in data 20/11/06 confermava il citato decreto di sequestro, ritenendo che le guardie che avevano operato il sequestro de quo rivestivano la qualifica di agenti di P.G.. Zanola Costantino proponeva l'attuale ricorso per Cassazione. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che la censura dedotta nel ricorso - attinente alla illegittimità del sequestro de quo per carenza della qualifica di agenti di polizia giudiziaria nei confronti delle guardie giurate che hanno operato il sequestro - è fondata.
Dall'esame congiunto della L. n. 157 del 1992, art. 27, lett. b), art. 28, commi 1, 2 e 5, si ricava che alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientali nazionali (nella specie guardie giurate appartenenti al Nucleo di Vigilanza WWF), spetta la vigilanza sull'applicazione della citata legge sulla caccia e delle leggi regionali attinenti alla materia venatoria. Nell'ambito dei poteri e dei compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, è prevista per tutti soggetti indicati nella citata legge, art. 27, il potere di chiedere - nei confronti di qualsiasi persona trovata in possesso d armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia - la esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino di cui all'art. 12, comma 12; del contrassegnò della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.
Nei confronti dei soli Ufficiali ed Agenti che esercitano funzione di polizia giudiziaria è previsto il potere di procedere - nei casi previsti dalla citata Legge, art. 30 - al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (Legge citata, art. 28, comma 2). Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono i relativi verbali e li trasmettono all'Ente da cui dipendono; nonché all'Autorità competente secondo le disposizioni vigenti (citata legge, art. 28, comma 5).
Consegue, pertanto, alla luce della disciplina normativa sopra evidenziata, che alle guardie volontarie dell'associazione venatoria e di protezione ambientale non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il fatto che alle stesse è affidata la vigilanza sull'applicazione della L. n. 157 del 1992. Parimenti, non può attribuirsi la qualifica di agente di polizia giudiziaria alla citate guardie volontarie per il fatto che le stesse, nell'ambito dei poteri di vigilanza sopra elencati, possono prendere notizia dei reati attinenti all'attività venatoria. Invero la qualifica di Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria è riconosciuta al personale indicato esplicitamente nell'art. 57 c.p.p., commi 1 e 2; oppure al personale al quale le leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 c.p.p. (art. 57 c.p.p., comma 3); fatte salve comunque le disposizioni delle leggi speciali (art. 57 c.p.p., comma 1).
Orbene alle guardie volontarie delle associazioni di protezione dell'ambiente (come il WWF) non risulta riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria ne' dalla L. n. 157 del 1992, ne' da altra normativa speciale.
In conclusione va affermato che le guardie volontarie del WWF non sono agenti lo ufficiali di P.G. conformi: (Cass. Sez. 3°, Sent. n. 4408 del 16/02/97, rv. 209862; Cass. Sez. 3°, Sent n. 1519 del 27/03/96, rv 205449; Cass. Sez. 3°, Sent. n. 613 del 27/02/1995 rv 201998; Cass. Sez. 5°, Sent. n. 4898 del 23/05/97, rv 207896; contra: Cass. Sez. 3°, Sent. n. 6454 del 2006 rv 233561).
Stante la mancanza della qualifica di Agente o Ufficiale di P.G. nei confronti delle guardie volontarie che hanno operato in concreto il sequestro probatorio, consegue la illegittimità dello stesso, perché eseguito in violazione delle norme di cui agli artt. 354 e 355 c.p.p..
Vanno annullati, pertanto, senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di Brescia in data 20/11/06, sia il provvedimento di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.M. del Tribunale di Brescia in data 25/09/06.
Va disposta la restituzione dei fucili in sequestro all'avente diritto.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto del PM di Brescia in data 25/09/06 e ordina la restituzione dei fucili in sequestro all'avente diritto.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2007

NOTA: Ormai è cosa certa e definitiva. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 2006 anche la Cassazione ha posto termine alle stravaganze giuridiche di quei PM verdi e anticaccia che in perfetto contrasto con il testo letterale chiarissimo della legge, insistevano a voler attribuire alle guardie volontarie poteri che la legge ha loro negato (salvo che per le guardie ittiche). Quindi le guardie volontarie si devono limitare a controllare i documenti, le armi e la selvaggina di chi è in atteggiamento di caccia o di chi circola armato di fucile sul terreno di caccia; non possono fare sequestri, non possono fare perquisizioni e non possono trattenere nessuno in attesa di in agente di polizia giudiziaria che supplisca ai loro poteri mancanti; possono richiedere di mostrare il contenuto di sacchi, borse, cesti, ma non possono controllarli di forza.


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